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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa ARluisa Crucitti Presidente
Consigliere rel. 2 Dott.ssa Ginevra Chinè
Consigliere 3 Dott.ssa AR Carla Arena
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 210/2023 R.G.L. e vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv.
AR CA CH;
- appellante -
CONTRO
CP 1 , (C.F. P.IVA 1 P. IVA P.IVA 2 in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, la cui rappresentanza e difesa e curata dagli Avv.ti Angelo
IN, LA M. ZI, LA M. GA e IO C. OR
- appellato-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.2015, l'odierno appellante conveniva in giudizio davanti il
Tribunale di Locri-G.L., l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere l'annullamento dell'indebito contestato dall'CP_1 con lettera del 26.3.2015, pari ad € 5.930,64, per indennità di disoccupazione agricola anno 2009 non spettante a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
Premetteva ed eccepiva i seguenti motivi di impugnazione dell'indebito contestato :1) che non vi era prova del pagamento delle somme ritenute indebite;
2) l'inesistenza di un provvedimento di cancellazione del rapporto di lavoro agricolo che giustificasse l'indebito contestato o comunque l'inammissibilità dello stesso per violazione della normativa vigente in materia di adozione di provvedimenti amministrativi non essendo stato mai portato a conoscenza del ricorrente alcun provvedimento di cancellazione per l'anno 2009 ed essendo decorso il termine di cui all'art. 2 comma 4 della legge n.241/90 con conseguente impossibilità per l'Istituto di effettuare alcuna modifica dell'atto, ormai divenuto definitivo per il consolidarsi della situazione esistente e ciò in virtù dell'affidamento riposto dall'assicurato nell'amministrazione che quel provvedimento ha assunto;
3) la violazione della normativa vigente in materia di adozione di provvedimenti amministrativi non essendo stato mai comunicato l'avvio del procedimento di riesame della domanda di disoccupazione;
4) in ogni caso, senza accettazione del contraddittorio, nel caso fosse dimostrata la regolarità formale del procedimento di cancellazione, di avere diritto alla reiscrizione avendo regolarmente svolto attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra Controparte_2 con sede in Sant' Agata del Bianco alla via Roma effettuando per l'anno 2009 numero 102 giornate per il periodo dal 29.08.2009 al
31.12.2009.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso per l' anno 2009 tra il ricorrente e la ditta "Chiarantano ARngela" che del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di
Bovalino per 102 giornate nell'anno 2009, che fosse accertato e dichiarato che il ricorrente ha diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione percepita per l'anno 2009, con condanna dell'CP_1 a restituire le eventuali somme già recuperate o trattenute a tale titolo.
In via istruttoria, chiedeva ordinarsi l'esibizione di tutta la documentazione in possesso dell'Ente convenuto inerente alla controversia, nonché ammettersi prova per testi, nella denegata ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni preliminari.
Si costituiva l' CP_3 convenuto eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per decadenza ai sensi dell'art. 22 comma primo DL n.7/1970, per intervenuta decadenza ai sensi del DL 384/1992, nel merito l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 945/2022 il Giudice rigettava il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione sollevata da parte resistente.
Avverso tale decisione interpone appello Parte 1 insistendo sulle eccezioni preliminari ed evidenziando, nel merito, che la prova orale espletata in primo grado tramite l'escussione dei testi unitamente alla documentazioneTEtimone 1 e TE 2
allegata, non risulterebbe scalfita in alcun modo dal contenuto del verbale ispettivo.
Invero, dalle deposizioni, sarebbero emersi altresì con chiarezza gli elementi caratterizzanti la predetta attività: controlli costanti del datore di lavoro, assoggettamento alle sue direttive, osservanza di un orario di lavoro, onerosità.
Sarebbe stato dimostrato, infatti, che il signor Parte_1 ha svolto regolarmente
CP 2attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra
[...]_con sede in Sant' Agata del Bianco alla via Roma, effettuando per l'anno 2009 numero
102 giornate per il periodo dal 29.08.2009 al 31.12.200 così ottenendo regolare iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Si è costituito 1 CP_1 per difendersi, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio dell' 8.10.2025
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che
(come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, "non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro" (Cass. Ord. n. 3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, l'originario ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno appellante.
La cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2009 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' CP_1 presso l'azienda di Parte 2
[...]
Sul punto, va rilevato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, "il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass.,
n.15073/2008).
Nella fattispecie in esame, la prova testimoniale è stata assunta, ma essa è risultata lacunosa, priva di adeguato contenuto dimostrativo.
Invero, in ordine al primo teste indicato, Sig.ra Tes 2 , moglie del ricorrente in regime di comunione dei beni, il Giudice di prime cure ha rilevato l'incapacità a testimoniare stante la comunanza di interessi con il ricorrente.
,L'unica teste sentita, la Sig.ra TEtimone_1 ha riferito: "anche io sono stata cancellata dall'elenco ed ho una causa contro 1,CP- e il ricorrente è stato chiamato a testimoniare nel mio giudizio".
La circostanza che il teste abbia contemporaneamente una controversia in corso contro l' CP_1 per le medesime ragioni, relativamente alla stessa annualità e con riferimento alla medesima azienda, impone di valutare la sua deposizione con maggior rigore e sulla base delle altre risultanze istruttorie ed in particolare gli accertamenti ispettivi.
Dal verbale di accertamento è emerso un esubero della manodopera denunciata, negli anni dal 2008 al 2011, rispetto al verificato effettivo bisogno occupazionale con particolare riguardo all'estensione dei terreni condotti in coltivazione e alla reale entità delle produzioni agricole, nonché all'effettiva consistenza dell'allevamento (attività, quest'ultima, tra l'altro mai denunciata).
E' stata, altresì, riscontrata l'assoluta antieconomicità dell'impresa poiché a fronte dei ricavi conseguiti, la stessa non avrebbe avuto modo di "stare sul mercato" dovendo affrontare spese (acquisti necessari all'azienda, mangimi, retribuzione del personale dipendente, carburante) di gran lunga superiori alle reali vendite di olio, olive e animali da carne prodotti.
Inoltre, in data 03.07.2013, la stessa titolare ha dichiarato, in presenza del marito, che l'attività di allevamento del bestiame e di coltivazione dei fondi è un'attività della quale, pur essendo la titolare, ad occuparsene è il marito Sig. Persona 1
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sono emerse numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale, al tipo di attività svolta, all'orario di lavoro, alla mancata conoscenza dell'ubicazione dei fondi, alla continuità o saltuarietà della prestazione lavorativa. I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata;
infatti gran parte delle necessità lavorative risultano ampiamente compatibili con la collaborazione svolta dal marito della titolare.
Conseguentemente sono stati annullati tutti i rapporti di lavoro, solo formalmente instaurati con l'azienda che non trovano giustificazione con il fabbisogno Parte 2
aziendale.
Ed invero, nel verbale si evince la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo è stato dettagliato e completo, allo stesso modo le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellante ha dedotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato.
Conseguentemente, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata, seppur con una diversa motivazione.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte 1 contro CP 1 avverso la sentenza n. n. 945/2022 emessa in data 03.11.2022, dal Tribunale di Locri:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Nulla sulle spese;
3)Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa ARluisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa ARluisa Crucitti Presidente
Consigliere rel. 2 Dott.ssa Ginevra Chinè
Consigliere 3 Dott.ssa AR Carla Arena
Nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. ha deliberato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 210/2023 R.G.L. e vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1 rappresentato e difeso dall'Avv.
AR CA CH;
- appellante -
CONTRO
CP 1 , (C.F. P.IVA 1 P. IVA P.IVA 2 in persona del suo Presidente e rappresentante pro-tempore, la cui rappresentanza e difesa e curata dagli Avv.ti Angelo
IN, LA M. ZI, LA M. GA e IO C. OR
- appellato-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7.7.2015, l'odierno appellante conveniva in giudizio davanti il
Tribunale di Locri-G.L., l' CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, per ottenere l'annullamento dell'indebito contestato dall'CP_1 con lettera del 26.3.2015, pari ad € 5.930,64, per indennità di disoccupazione agricola anno 2009 non spettante a causa dell'avvenuto accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi.
Premetteva ed eccepiva i seguenti motivi di impugnazione dell'indebito contestato :1) che non vi era prova del pagamento delle somme ritenute indebite;
2) l'inesistenza di un provvedimento di cancellazione del rapporto di lavoro agricolo che giustificasse l'indebito contestato o comunque l'inammissibilità dello stesso per violazione della normativa vigente in materia di adozione di provvedimenti amministrativi non essendo stato mai portato a conoscenza del ricorrente alcun provvedimento di cancellazione per l'anno 2009 ed essendo decorso il termine di cui all'art. 2 comma 4 della legge n.241/90 con conseguente impossibilità per l'Istituto di effettuare alcuna modifica dell'atto, ormai divenuto definitivo per il consolidarsi della situazione esistente e ciò in virtù dell'affidamento riposto dall'assicurato nell'amministrazione che quel provvedimento ha assunto;
3) la violazione della normativa vigente in materia di adozione di provvedimenti amministrativi non essendo stato mai comunicato l'avvio del procedimento di riesame della domanda di disoccupazione;
4) in ogni caso, senza accettazione del contraddittorio, nel caso fosse dimostrata la regolarità formale del procedimento di cancellazione, di avere diritto alla reiscrizione avendo regolarmente svolto attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra Controparte_2 con sede in Sant' Agata del Bianco alla via Roma effettuando per l'anno 2009 numero 102 giornate per il periodo dal 29.08.2009 al
31.12.2009.
Chiedeva, pertanto, che fosse accertata la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato intercorso per l' anno 2009 tra il ricorrente e la ditta "Chiarantano ARngela" che del diritto del ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli del Comune di
Bovalino per 102 giornate nell'anno 2009, che fosse accertato e dichiarato che il ricorrente ha diritto a trattenere l'indennità di disoccupazione percepita per l'anno 2009, con condanna dell'CP_1 a restituire le eventuali somme già recuperate o trattenute a tale titolo.
In via istruttoria, chiedeva ordinarsi l'esibizione di tutta la documentazione in possesso dell'Ente convenuto inerente alla controversia, nonché ammettersi prova per testi, nella denegata ipotesi di rigetto delle spiegate eccezioni preliminari.
Si costituiva l' CP_3 convenuto eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per decadenza ai sensi dell'art. 22 comma primo DL n.7/1970, per intervenuta decadenza ai sensi del DL 384/1992, nel merito l'infondatezza della domanda e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 945/2022 il Giudice rigettava il ricorso, in accoglimento dell'eccezione di decadenza dall'azione sollevata da parte resistente.
Avverso tale decisione interpone appello Parte 1 insistendo sulle eccezioni preliminari ed evidenziando, nel merito, che la prova orale espletata in primo grado tramite l'escussione dei testi unitamente alla documentazioneTEtimone 1 e TE 2
allegata, non risulterebbe scalfita in alcun modo dal contenuto del verbale ispettivo.
Invero, dalle deposizioni, sarebbero emersi altresì con chiarezza gli elementi caratterizzanti la predetta attività: controlli costanti del datore di lavoro, assoggettamento alle sue direttive, osservanza di un orario di lavoro, onerosità.
Sarebbe stato dimostrato, infatti, che il signor Parte_1 ha svolto regolarmente
CP 2attività di bracciante agricolo alle dipendenze dell'azienda agricola della sig.ra
[...]_con sede in Sant' Agata del Bianco alla via Roma, effettuando per l'anno 2009 numero
102 giornate per il periodo dal 29.08.2009 al 31.12.200 così ottenendo regolare iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli.
Si è costituito 1 CP_1 per difendersi, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
La causa è stata decisa con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. in esito alla camera di consiglio dell' 8.10.2025
Motivi della decisione
L'appello va rigettato.
Va premesso che secondo l'indirizzo della Suprema Corte in tema di onere probatorio circa la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c. "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' CP_1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (v. Cass. Civ. Sez. Lav.
28.11.2011 n. 14296; Cass. n. 12001/2018; Cass. n. 31954/2019, Cass. S.U. n. 1133/2000).
Nel dare continuità a detto principio di diritto, la Corte ha più recentemente ribadito che
(come chiarito già da Cass. n. 7995/2000) l'agevolazione probatoria garantita dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, "non può mai giustificare alcuna inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiaratigli dal datore di lavoro" (Cass. Ord. n. 3003/2024).
Conseguentemente, l'onere della prova circa la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. a fronte del disconoscimento grava sul lavoratore: tale prova deve essere puntuale e rigorosa, al fine di contrastare quanto accertato nel verbale ispettivo presupposto della procedura di disconoscimento.
Ciò premesso, l'originario ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e l'istruttoria processuale e le allegazioni in atti non sono stati in grado di superare quanto accertato in sede ispettiva con riferimento all'odierno appellante.
La cancellazione delle giornate agricole per l'anno 2009 è scaturita da un verbale ispettivo, stilato all'esito di accertamenti effettuati dall' CP_1 presso l'azienda di Parte 2
[...]
Sul punto, va rilevato che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o dei fatti essere stati da lui compiuti, senza che tale fede privilegiata si estenda al contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese. Tuttavia, l'esclusione di valenza probatoria diretta delle dichiarazioni rese non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia valenza probatoria, posto che per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, "il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori" (ex multis, Cass. 11934/2019; 3762/2022; Cass., 10427/2014, secondo cui, ove le dichiarazioni rese agli ispettori siano univoche, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se non vengono allegate e dimostrate eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità).
Conformemente è stato affermato che il giudice può liberamente valutare ed apprezzare il materiale probatorio racchiuso nel verbale ispettivo ed anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il contenuto probatorio, per la sua specificità, renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Cass.,
n.15073/2008).
Nella fattispecie in esame, la prova testimoniale è stata assunta, ma essa è risultata lacunosa, priva di adeguato contenuto dimostrativo.
Invero, in ordine al primo teste indicato, Sig.ra Tes 2 , moglie del ricorrente in regime di comunione dei beni, il Giudice di prime cure ha rilevato l'incapacità a testimoniare stante la comunanza di interessi con il ricorrente.
,L'unica teste sentita, la Sig.ra TEtimone_1 ha riferito: "anche io sono stata cancellata dall'elenco ed ho una causa contro 1,CP- e il ricorrente è stato chiamato a testimoniare nel mio giudizio".
La circostanza che il teste abbia contemporaneamente una controversia in corso contro l' CP_1 per le medesime ragioni, relativamente alla stessa annualità e con riferimento alla medesima azienda, impone di valutare la sua deposizione con maggior rigore e sulla base delle altre risultanze istruttorie ed in particolare gli accertamenti ispettivi.
Dal verbale di accertamento è emerso un esubero della manodopera denunciata, negli anni dal 2008 al 2011, rispetto al verificato effettivo bisogno occupazionale con particolare riguardo all'estensione dei terreni condotti in coltivazione e alla reale entità delle produzioni agricole, nonché all'effettiva consistenza dell'allevamento (attività, quest'ultima, tra l'altro mai denunciata).
E' stata, altresì, riscontrata l'assoluta antieconomicità dell'impresa poiché a fronte dei ricavi conseguiti, la stessa non avrebbe avuto modo di "stare sul mercato" dovendo affrontare spese (acquisti necessari all'azienda, mangimi, retribuzione del personale dipendente, carburante) di gran lunga superiori alle reali vendite di olio, olive e animali da carne prodotti.
Inoltre, in data 03.07.2013, la stessa titolare ha dichiarato, in presenza del marito, che l'attività di allevamento del bestiame e di coltivazione dei fondi è un'attività della quale, pur essendo la titolare, ad occuparsene è il marito Sig. Persona 1
Dalle dichiarazioni rese dai lavoratori sono emerse numerose incongruenze circa le persone che avrebbero preso parte all'attività aziendale, al tipo di attività svolta, all'orario di lavoro, alla mancata conoscenza dell'ubicazione dei fondi, alla continuità o saltuarietà della prestazione lavorativa. I riscontri oggettivi scaturiti a seguito degli accertamenti effettuati hanno reso evidente che l'attività agricola denunciata dall'azienda fosse di natura tale da non richiedere l'impiego della manodopera bracciantile così come denunciata;
infatti gran parte delle necessità lavorative risultano ampiamente compatibili con la collaborazione svolta dal marito della titolare.
Conseguentemente sono stati annullati tutti i rapporti di lavoro, solo formalmente instaurati con l'azienda che non trovano giustificazione con il fabbisogno Parte 2
aziendale.
Ed invero, nel verbale si evince la fittizietà del rapporto di lavoro.
L'accertamento ispettivo è stato dettagliato e completo, allo stesso modo le conclusioni raggiunte appaiono coerenti con i presupposti di fatto.
Di fronte a tali elementi gravi precisi e concordanti che forniscono un solido impianto probatorio della fittizietà dei rapporti di lavoro, nulla l'appellante ha dedotto che consenta di dimostrare l'esistenza del rapporto subordinato.
Conseguentemente, l'appello va rigettato e la sentenza va confermata, seppur con una diversa motivazione.
Nulla sulle spese di lite stante la dichiarazione di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da Parte 1 contro CP 1 avverso la sentenza n. n. 945/2022 emessa in data 03.11.2022, dal Tribunale di Locri:
1)Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)Nulla sulle spese;
3)Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
(Dott.ssa Ginevra Chinè) (Dott.ssa ARluisa Crucitti)