Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 06/03/2026, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 49/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
SI SA Presidente Fabio Gaetano Galeffi Consigliere UR IN Consigliere rel.
Donatella Scandurra Consigliere Stefania Petrucci Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio, in materia di pensioni, iscritto al n. 61907 del ruolo generale, proposto da OMISSIS, nato a [...] il omissis (c.f.: OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall’avv. Angelo Fiore TartaIA (angelofiore.tartaIA@avvocato.pe.it), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale, contro
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rappresentante p.t. (c.f.: 80078750587), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dagli avv.ti Lidia Carcavallo (avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), AN AT (avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), IU GI (avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),
unitamente ai quali è elettivamente domiciliato presso i suindicati indirizzi digitali, e nei conforti del Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex art. 158 c.g.c. (previmil@postacert.difesa.it),
avverso e per la riforma della sentenza n. 247/2024 resa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, pubblicata in data 28.5.2024.
Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;
uditi, nella pubblica udienza del 30.1.2026, il relatore, gli avv.ti TartaIA e GI, nonché il Ten. Col. Roberto Sulli per il Ministero.
Svolgimento del processo L’appellante ha partecipato, in qualità di militare in servizio, a diverse missioni internazionali nei territori della ex Jugoslavia (Bosnia e Kosovo) nei periodi compresi tra il 1997 e il 2003, come puntualmente indicato nell’atto di appello.
Al rientro dall’ultima missione estera, nell’anno 2004 gli veniva riscontrata una patologia tumorale, per la quale l’interessato, in data 7.10.2004, presentava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Sottoposto a visita presso il Centro Militare di Medicina Legale di Caserta, la Commissione Medica Ospedaliera, con verbale mod. AB n. 123 del 28.1.2005, confermava la diagnosi di “adenocarcinoma infiltrante del sigma trattato chirurgicamente”.
Il Comitato di verifica per le cause di servizio - con parere n.
15648/2005, prima, e n. 7378/2006, poi, - esprimeva valutazione negativa in ordine all’esistenza del nesso causale o concausale tra l’infermità e il servizio prestato, ritenendo insussistenti specifici fattori potenzialmente idonei a determinare l’insorgenza della neoplasia. Sulla base di tali pareri, il Ministero della difesa, con decreto n. 1264/N del 4.7.2007, negava il riconoscimento richiesto.
Avverso tale diniego l’interessato proponeva ricorso al TAR Lazio, accolto con sentenza n. 5803/2018; nelle more, la C.M.O., con verbale ML/B n. 180 dell’11.8.2005, giudicava il militare non idoneo al servizio, ascrivendo la menomazione alla I cat., tab. A.
Successivamente, con decreto n. 4^/EI/142-2015/DNEG del 6.3.2015, il Ministero della difesa respingeva la domanda di trattamento pensionistico privilegiato, considerando soltanto alcune infermità minori riconosciute dipendenti da causa di servizio, ma non rilevanti ai fini dell’attribuzione del beneficio. Tale atto veniva impugnato dinanzi a questa Corte che, con l’impugnata sentenza, rigettava il ricorso.
Nel giudizio di primo grado era stata disposta consulenza tecnica presso l’Ufficio medico legale del Ministero della salute, la quale aveva escluso la sussistenza del nesso eziologico tra attività svolta e patologia oncologica, escludendo l’esposizione a fattori di rischio specifici.
L’odierno appellante ha, quindi, proposto impugnazione deducendo, tra l’altro, la motivazione apparente e l’omessa valutazione delle numerose osservazioni critiche svolte dal consulente tecnico di parte, nonché delle risultanze documentali (tra cui indagini nanodiagnostiche e biomonitoraggio) che, a suo avviso, dimostrerebbero l’esposizione in missione a micro e nanoparticelle di metalli pesanti riconducibili a contesti bellici contaminati da uranio impoverito.
Si è costituito in giudizio l’INPS, il quale, con memoria difensiva, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, ex art. 170 c.g.c., e, nel merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza impugnata, ribadendo l’insussistenza del nesso causale secondo quanto già accertato dal Comitato di verifica, dal CTU e dalla Sezione territoriale, che avevano escluso condizioni ambientali o fattori di rischio idonei a giustificare la riconducibilità della patologia alle missioni svolte dall’appellante.
Anche il Ministero della difesa si è costituito, esponendo analoghe difese.
In limine litis, l’appellante ha depositato giurisprudenza civile e amministrativa che, recentemente, avrebbero rivisitato i criteri di riparto dell’onus probandi concernenti il nesso di causalità in vicende patologiche di siffatto tipo.
All’udienza di discussione della causa, le parti si sono riportate alle rispettive conclusioni, chiedendone l’accoglimento.
Motivi della decisione L’appello è ammissibile in rito e fondato nel merito.
Ritiene, invero, la Sezione di aderire al recente orientamento espresso sul punto dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 12/2025 (alla cui lettura breviter si rimanda, ex. art. 17, comma 1, disp. att. c.g.c.), sul contiguo tema della spettanza dell’equo indennizzo a militari coinvolti in campagne caratterizzate, come nel caso oggetto della presente controversia, dall’utilizzo del c.d. “uranio impoverito”.
Segnatamente, appare maggiormente convincente – e, dunque, pienamente condivisibile – l’opzione ermeneutica ivi obliterata (ma su cui vedasi già, in tema di pensione privilegiata, C. conti, Sez. giurisd. Veneto, n. 298/2025), secondo cui, nell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in capo a militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti, in occasione del servizio prestato all’estero (o presso i poligoni di tiro sul territorio nazionale), non è necessario un riscontro effettivo del nesso eziologico, avendo la legge considerato il rapporto di causalità come insito nel tipico rischio professionale, sicché grava sull’Amministrazione l’onere di dare la prova di una specifica genesi extra-lavorativa della patologia.
Per inciso, in termini analoghi, seppur con riferimento ad altri benefici spettanti al personale militare – ma sempre pure riconnessi alla riconducibilità a causa di servizio delle patologie tumorali conseguenti all’utilizzo dei materiali suddetti – si è parimenti espressa, anche recentemente, la Suprema Corte di cassazione (amplius et ex plurimis, Sez. Lav.,
sent. n. 12595/2024, richiamata dall’appellante nelle proprie difese).
Alla stregua delle superiori coordinate ermeneutiche, il materiale probatorio finora acquisito in giudizio (e, in particolare, il singolare quantitativo di nanoparticelle riscontrato nei tessuti dell’appellante a seguito di specifiche analisi), dovrà, dunque, essere rivalutato tenendo conto dei corposi e significativi elementi illo tempore offerti dal ricorrente
(e delle eventuali contrarie prove offerte dalle amministrazioni resistenti), applicando al corredo probatorio così cristallizzatosi i criteri di riparto dell’onus probandi – concernenti il nesso di causalità (o di concausalità) tra l’impiego del militare in servizio in contesti operativi in cui si è fatto uso di uranio impoverito e la sua patologia neoplastica – siccome più sopra delineati.
Tale valutazione, ai sensi dell’art. 170, ult. co., c.g.c. compete al giudice territoriale, sostanziandosi le argomentazioni adoperate nella sentenza impugnata, in un errore di diritto (come tale desumibile come motivo di impugnazione, ai sensi del primo comma della cennata norma processuale), che involge questioni di fatto (dipendenza da causa di servizio), concretantesi in una motivazione solo apparente sul dirimente tema in questione (in termini C. conti, Sez. II App., n. 202/2024). Dovrà, in particolare, il giudice a quo, nuovamente esprimersi in ordine alle sfavorevoli risultanze della CTU, cui aveva aderito, per verificare se le stesse risultino tuttora idonee, in base al quadro interpretativo innanzi rappresentato, a escludere la sussistenza del domandato diritto, motivando compiutamente sul punto.
In conclusione, la sentenza impugnata andrà, dunque, riformata e, per l’effetto, rinviata la causa al primo giudice per il prosieguo nel merito, anche con riferimento alla statuizione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61907 del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo accoglie, rimettendo gli atti al primo giudice per il giudizio di merito e la pronuncia sulle spese del presente grado.
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30.1.2026.
L’Estensore Il Presidente F.to UR IN F.to SI SA Depositato in Segreteria il 06/03/2026 Il Dirigente F.to SI Biagi