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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 10449/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 settembre 2024 da elettivamente domiciliata in Barletta, P.zza Federico di Parte_1
Svevia, 37 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Penza, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) annullare e/o revocare l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001629642 relativa ad atto di accertamento n. .4900.06/02/2019/0065530 del 6/2/2019 riferito CP_1 all'anno 2017 – protocollo .4900.01/08/2024.0489011 - emessa da CP_1 [...]
di Milano, per la posizione della società con Controparte_1 codice fiscale dell'importo di € 3.972,59, comprensivo delle spese di P.IVA_1 notifica, nonché ogni atto precedente, successivo e consequenziale;
2) condannare l'ente resistente al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarre al deducente procuratore per fattane anticipazione.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 1) in via principale, nel merito, respingere, siccome assolutamente improponibili, inammissibili e/o infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell' ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale.
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 settembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente che l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001629642 relativa all'atto di accertamento n. .4900.06/02/2019/0065530 del 6 febbraio 2019 CP_1 riferito all'anno 2017 notificata in data 19 agosto 2024, le ingiungeva il pagamento dell'importo totale di € 3.972,59, per sanzione amministrativa e spese di notifica, a seguito dell'accertamento della violazione di “mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali”. aveva ricoperto la carica di Amministratore Unico della Parte_1
MCCLASKEY S.r.l., con sede in Milano alla Via Agostino Bertani n. 2, per due brevissimi periodi, il primo a far data dal 17/8/2017 al 19/1/2018 ed il secondo dal 16/12/2015 al 1/2/2016. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per Parte_1 due motivi: a) la prescrizione del credito ingiunto;
b) il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza dell'11 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza - ingiunzione n. OI-001629642 relativa all'atto di accertamento n. .4900.06/02/2019/0065530 del 6 febbraio 2019 (riferito CP_1 all'anno 2017) e notificata in data 19 agosto 2024, ingiunge a Parte_1
2 quale legale rappresentante di MCCLASKEY S.r.l., il pagamento dell'importo totale di € 3.972,59, per sanzione amministrativa e spese di notifica, a seguito dell'accertamento della violazione di “mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali”. riferisce, nel ricorso, di aver ricoperto la carica di Parte_1
Amministratore Unico di MCCLASKEY S.r.l., per due periodi, il primo a far data dal 17/8/2017 al 19/1/2018 ed il secondo dal 16/12/2015 al 1/2/2016.
2. contesta innanzitutto l'ordinanza-ingiunzione sotto il Parte_1 profilo del proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è infondata. Dalla visura storica di MCCLASKEY S.r.l. (doc. 1 fasc. ) si ricava che CP_1
è stata amministratrice unica della società dal 19 luglio 2017 al Parte_1
19 gennaio 2018. Le omissioni contributive per cui è causa risalgono a quel periodo, come si rileva dalla diffida accertativa (doc. 4 fasc. ): da settembre 2017 a novembre 2017. CP_1
Va rilevato che, in tema di sanzioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981 (così Cass., n. 9830/1988).
Dunque, ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria, come anche dell'applicazione delle sanzioni amministrative (ad es., la confisca di cui all'art. 21 della legge 689/1981) non vi sono differenze fra autore e corresponsabile obbligato in solido;
l'addebito cade in capo all'uno o all'altro indifferentemente, fermo restando il diritto di regresso per l'obbligato solidale nei confronti dell'autore per l'intero.
3. contesta poi la prescrizione quinquennale del credito Parte_1 portato dall'ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28.
Anche questa eccezione è infondata. La prescrizione, come detto, relativa al periodo da settembre 2017 a novembre 2017, è stata interrotta dalla notifica della diffida di accertamento, in data 19 febbraio 2019 (doc. 4 fasc. ). CP_1
Va poi considerata la disciplina di cui al Decreto Legge del 12 settembre 1983, n. 463, secondo il quale “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
3 assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…) 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”. Il termine di prescrizione, quindi, rimane sospeso fino al 19 maggio 2019. Occorre ricordare poi che il legislatore - in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ha introdotto una sospensione straordinaria del decorso dei termini procedimentali e di prescrizione a mezzo dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020. L'art. 103, comma 6-bis d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 così dispone: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Deve osservarsi che l'art. 103 comma 6-bis cit. ha previsto una sospensione della prescrizione e non una interruzione con conseguente nuovo decorso del termine quinquennale. Il termine finale di cinque anni dal 19 maggio 2019 (19 maggio 2024) si sposta quindi di 98 giorni, al 25 agosto 2024. L' ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 19 agosto 2024, quindi prima del decorso del quinquennio indicato dall'art. 28 citato all'inizio di questo paragrafo.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dell' liquidate in complessivi € 1500,00 oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 6 settembre 2024 da elettivamente domiciliata in Barletta, P.zza Federico di Parte_1
Svevia, 37 presso lo studio dell'Avv. Pierluigi Penza, che la rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: opposizione ad ordinanza - ingiunzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
1) annullare e/o revocare l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001629642 relativa ad atto di accertamento n. .4900.06/02/2019/0065530 del 6/2/2019 riferito CP_1 all'anno 2017 – protocollo .4900.01/08/2024.0489011 - emessa da CP_1 [...]
di Milano, per la posizione della società con Controparte_1 codice fiscale dell'importo di € 3.972,59, comprensivo delle spese di P.IVA_1 notifica, nonché ogni atto precedente, successivo e consequenziale;
2) condannare l'ente resistente al pagamento di spese e competenze del giudizio, da distrarre al deducente procuratore per fattane anticipazione.
PER IL CONVENUTO : CP_1
1 1) in via principale, nel merito, respingere, siccome assolutamente improponibili, inammissibili e/o infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell' ordinanza ingiunzione opposta, rideterminare la somma ingiunta con l'ordinanza opposta nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuto e conseguentemente condannare la ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati in atti, in nessun caso in misura inferiore al minimo edittale.
3) con vittoria di spese e competenze di giudizio o, in subordine, con la totale compensazione delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 6 settembre 2024, ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del Parte_1 lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente che l'ordinanza - ingiunzione n. OI-001629642 relativa all'atto di accertamento n. .4900.06/02/2019/0065530 del 6 febbraio 2019 CP_1 riferito all'anno 2017 notificata in data 19 agosto 2024, le ingiungeva il pagamento dell'importo totale di € 3.972,59, per sanzione amministrativa e spese di notifica, a seguito dell'accertamento della violazione di “mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali”. aveva ricoperto la carica di Amministratore Unico della Parte_1
MCCLASKEY S.r.l., con sede in Milano alla Via Agostino Bertani n. 2, per due brevissimi periodi, il primo a far data dal 17/8/2017 al 19/1/2018 ed il secondo dal 16/12/2015 al 1/2/2016. proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per Parte_1 due motivi: a) la prescrizione del credito ingiunto;
b) il difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
All'udienza dell'11 febbraio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'ordinanza - ingiunzione n. OI-001629642 relativa all'atto di accertamento n. .4900.06/02/2019/0065530 del 6 febbraio 2019 (riferito CP_1 all'anno 2017) e notificata in data 19 agosto 2024, ingiunge a Parte_1
2 quale legale rappresentante di MCCLASKEY S.r.l., il pagamento dell'importo totale di € 3.972,59, per sanzione amministrativa e spese di notifica, a seguito dell'accertamento della violazione di “mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali”. riferisce, nel ricorso, di aver ricoperto la carica di Parte_1
Amministratore Unico di MCCLASKEY S.r.l., per due periodi, il primo a far data dal 17/8/2017 al 19/1/2018 ed il secondo dal 16/12/2015 al 1/2/2016.
2. contesta innanzitutto l'ordinanza-ingiunzione sotto il Parte_1 profilo del proprio difetto di legittimazione passiva. L'eccezione è infondata. Dalla visura storica di MCCLASKEY S.r.l. (doc. 1 fasc. ) si ricava che CP_1
è stata amministratrice unica della società dal 19 luglio 2017 al Parte_1
19 gennaio 2018. Le omissioni contributive per cui è causa risalgono a quel periodo, come si rileva dalla diffida accertativa (doc. 4 fasc. ): da settembre 2017 a novembre 2017. CP_1
Va rilevato che, in tema di sanzioni amministrative, autore della violazione e quindi destinatario dell'ordinanza - ingiunzione che irroga la sanzione pecuniaria e ne intima il pagamento può essere soltanto una persona fisica. La circostanza che tale persona abbia agito come dipendente o rappresentante di un ente comporta che all'obbligazione individuale si aggiunge quella in via solidale dell'ente stesso a norma dell'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981 (così Cass., n. 9830/1988).
Dunque, ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria, come anche dell'applicazione delle sanzioni amministrative (ad es., la confisca di cui all'art. 21 della legge 689/1981) non vi sono differenze fra autore e corresponsabile obbligato in solido;
l'addebito cade in capo all'uno o all'altro indifferentemente, fermo restando il diritto di regresso per l'obbligato solidale nei confronti dell'autore per l'intero.
3. contesta poi la prescrizione quinquennale del credito Parte_1 portato dall'ordinanza-ingiunzione, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 28.
Anche questa eccezione è infondata. La prescrizione, come detto, relativa al periodo da settembre 2017 a novembre 2017, è stata interrotta dalla notifica della diffida di accertamento, in data 19 febbraio 2019 (doc. 4 fasc. ). CP_1
Va poi considerata la disciplina di cui al Decreto Legge del 12 settembre 1983, n. 463, secondo il quale “
1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né
3 assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
(…) 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1- bis il corso della prescrizione rimane sospeso”. Il termine di prescrizione, quindi, rimane sospeso fino al 19 maggio 2019. Occorre ricordare poi che il legislatore - in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - ha introdotto una sospensione straordinaria del decorso dei termini procedimentali e di prescrizione a mezzo dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020. L'art. 103, comma 6-bis d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 così dispone: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 [98 giorni] e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Deve osservarsi che l'art. 103 comma 6-bis cit. ha previsto una sospensione della prescrizione e non una interruzione con conseguente nuovo decorso del termine quinquennale. Il termine finale di cinque anni dal 19 maggio 2019 (19 maggio 2024) si sposta quindi di 98 giorni, al 25 agosto 2024. L' ordinanza-ingiunzione è stata notificata in data 19 agosto 2024, quindi prima del decorso del quinquennio indicato dall'art. 28 citato all'inizio di questo paragrafo.
4. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri di cui al DM 55/2014, vengono liquidate in € 1500,00, oltre oneri di legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) condanna la parte soccombente alla rifusione delle spese Parte_1 processuali a vantaggio dell' liquidate in complessivi € 1500,00 oltre agli CP_1 accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso l'11 febbraio 2025. Il giudice
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