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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/11/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1163/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore Parte_1
Persona_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: indennità di frequenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2025 , in qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà genitoriale sul figlio minorenne , esponeva: Persona_1
a) di essere, in forza del decreto emesso il 17.11.2009 dal Tribunale di Brescia, affidataria del figlio,
, e di essere separata dal padre di questi, (doc. 1); Persona_1 Persona_2
b) che tale decreto aveva attribuito a entrambi i genitori l'esercizio in forma separata della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) che le autorità italiane avevano dato atto dell'irreperibilità di (doc. 5); Persona_2
d) che il figlio, , era stato riconosciuto invalido e portatore di handicap con diritto a Persona_1 percepire l'indennità di frequenza (cfr. doc. 2: verbali Commissione medica del 29 e CP_1
30.05.2024);
d) che in data 02.01.2025 l' convenuto aveva tuttavia respinto la domanda di liquidazione CP_1 della prestazione avanzata il 18.04.2024, sul presupposto dell'omessa presentazione della documentazione ritenuta necessaria, ossia il provvedimento di affido esclusivo del figlio minore o, in alternativa, l'istanza di liquidazione della prestazione (mod. AP70) corredata anche dalla firma del padre del minore;
e) che tuttavia, stante l'irreperibilità di , fosse materialmente impossibile ottenere da Persona_2 questi l'apposizione della firma sul sopracitato modello di richiesta e che, d'altro canto, il conseguimento dell'affido in via esclusiva della potestà sul figlio minorenne avrebbe comportato un'attesa molto lunga, non compatibile con i termini di decadenza previsti per l'impugnazione del CP_ provvedimento di rigetto reso dall'
Per tali motivi, nell'interesse del minorenne , chiedeva la Parte_1 Persona_1 condanna dell' convenuto al pagamento dell'indennità di frequenza spettante al figlio a CP_1 decorrere dal mese di maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Ritualmente costituitosi, l' deduceva che: CP_1
a) in data 03.07.2025 era pervenuta da parte della ricorrente (doc. 1) una missiva di posta elettronica certificata, alla quale erano stati allegati un nuovo modulo di richiesta di liquidazione della prestazione e, soprattutto, l'autorizzazione, rilasciata in data 20.06.2025 dal Giudice tutelare di
Brescia alla ricorrente medesima (doc. 2), alla presentazione della domanda di liquidazione della prestazione corredata dalla sola sottoscrizione della madre;
b) di aver pertanto provveduto in data 16.07.2025 a corrispondere in misura integrale a parte attrice gli importi arretrati, dovuti a titolo di indennità di frequenza maturata a decorrere dal mese di maggio 2024 e sino al mese di giugno 2025 con esclusione dei soli mesi di luglio, agosto e settembre 2024 (docc. 3, 4).
Conseguentemente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. Con note di trattazione scritta depositate il 04.11.2025 parte ricorrente confermava l'avvenuta liquidazione dell'intero ammontare dell'indennità di frequenza spettante al minorenne Per_1
, non si opponeva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma insisteva
[...]
Pag. 2 di 3 nella richiesta di condanna dell' convenuto al pagamento delle spese di lite. CP_1
CP_ L' si riportava alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione insistendo per la compensazione delle spese di lite in quanto solo con PEC del 3.7.2025 e per il tramite del patronato
Acli di Brescia era stato consegnato un nuovo AP70 ed in particolare un'autorizzazione da parte del
Tribunale di Brescia del 20.6.2025 che autorizza la all'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale separatamente dal padre n modo da gestire in autonomia la domanda dell'indennità di frequenza.
CP_
4. L'intervenuta liquidazione ad opera dell' a favore di parte ricorrente dell'intero ammontare della prestazione richiesta, come maturata dal mese di maggio 2024 al mese di giugno 2025 – con la sola esclusione dei mesi estivi dell'anno 2024, nel corso dei quali il minorenne si Persona_1 sarebbe sottoposto a terapie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (circostanza non contestata dal ricorrente) – ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito della domanda. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, considerato che il giudice tutelare ha autorizzato la ricorrente ad agire in autonomia per la presentazione della domanda di liquidazione dell'indennità di frequenza in favore del figlio minore con provvedimento che è stato emesso in data 20 giugno 2025 (doc. 2 memoria) e comunicato l'Istituto in data 3 luglio 2025 (doc.
1 memoria) e dunque successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara NI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 127-ter c.p.c.
nella controversia di primo grado promossa da
, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale del minore Parte_1
Persona_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO
- RICORRENTE contro
Controparte_1 con l'avv. CALIÒ MARINCOLA SCULCO ANGELA
- RESISTENTE
Oggetto: indennità di frequenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.05.2025 , in qualità di genitore esercente Parte_1 la potestà genitoriale sul figlio minorenne , esponeva: Persona_1
a) di essere, in forza del decreto emesso il 17.11.2009 dal Tribunale di Brescia, affidataria del figlio,
, e di essere separata dal padre di questi, (doc. 1); Persona_1 Persona_2
b) che tale decreto aveva attribuito a entrambi i genitori l'esercizio in forma separata della potestà genitoriale limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
c) che le autorità italiane avevano dato atto dell'irreperibilità di (doc. 5); Persona_2
d) che il figlio, , era stato riconosciuto invalido e portatore di handicap con diritto a Persona_1 percepire l'indennità di frequenza (cfr. doc. 2: verbali Commissione medica del 29 e CP_1
30.05.2024);
d) che in data 02.01.2025 l' convenuto aveva tuttavia respinto la domanda di liquidazione CP_1 della prestazione avanzata il 18.04.2024, sul presupposto dell'omessa presentazione della documentazione ritenuta necessaria, ossia il provvedimento di affido esclusivo del figlio minore o, in alternativa, l'istanza di liquidazione della prestazione (mod. AP70) corredata anche dalla firma del padre del minore;
e) che tuttavia, stante l'irreperibilità di , fosse materialmente impossibile ottenere da Persona_2 questi l'apposizione della firma sul sopracitato modello di richiesta e che, d'altro canto, il conseguimento dell'affido in via esclusiva della potestà sul figlio minorenne avrebbe comportato un'attesa molto lunga, non compatibile con i termini di decadenza previsti per l'impugnazione del CP_ provvedimento di rigetto reso dall'
Per tali motivi, nell'interesse del minorenne , chiedeva la Parte_1 Persona_1 condanna dell' convenuto al pagamento dell'indennità di frequenza spettante al figlio a CP_1 decorrere dal mese di maggio 2024, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2. Ritualmente costituitosi, l' deduceva che: CP_1
a) in data 03.07.2025 era pervenuta da parte della ricorrente (doc. 1) una missiva di posta elettronica certificata, alla quale erano stati allegati un nuovo modulo di richiesta di liquidazione della prestazione e, soprattutto, l'autorizzazione, rilasciata in data 20.06.2025 dal Giudice tutelare di
Brescia alla ricorrente medesima (doc. 2), alla presentazione della domanda di liquidazione della prestazione corredata dalla sola sottoscrizione della madre;
b) di aver pertanto provveduto in data 16.07.2025 a corrispondere in misura integrale a parte attrice gli importi arretrati, dovuti a titolo di indennità di frequenza maturata a decorrere dal mese di maggio 2024 e sino al mese di giugno 2025 con esclusione dei soli mesi di luglio, agosto e settembre 2024 (docc. 3, 4).
Conseguentemente chiedeva di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
3. Con note di trattazione scritta depositate il 04.11.2025 parte ricorrente confermava l'avvenuta liquidazione dell'intero ammontare dell'indennità di frequenza spettante al minorenne Per_1
, non si opponeva alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere, ma insisteva
[...]
Pag. 2 di 3 nella richiesta di condanna dell' convenuto al pagamento delle spese di lite. CP_1
CP_ L' si riportava alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione insistendo per la compensazione delle spese di lite in quanto solo con PEC del 3.7.2025 e per il tramite del patronato
Acli di Brescia era stato consegnato un nuovo AP70 ed in particolare un'autorizzazione da parte del
Tribunale di Brescia del 20.6.2025 che autorizza la all'esercizio della responsabilità Parte_1 genitoriale separatamente dal padre n modo da gestire in autonomia la domanda dell'indennità di frequenza.
CP_
4. L'intervenuta liquidazione ad opera dell' a favore di parte ricorrente dell'intero ammontare della prestazione richiesta, come maturata dal mese di maggio 2024 al mese di giugno 2025 – con la sola esclusione dei mesi estivi dell'anno 2024, nel corso dei quali il minorenne si Persona_1 sarebbe sottoposto a terapie non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (circostanza non contestata dal ricorrente) – ha fatto venir meno l'interesse delle parti alla pronuncia sul merito della domanda. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate fra le parti, considerato che il giudice tutelare ha autorizzato la ricorrente ad agire in autonomia per la presentazione della domanda di liquidazione dell'indennità di frequenza in favore del figlio minore con provvedimento che è stato emesso in data 20 giugno 2025 (doc. 2 memoria) e comunicato l'Istituto in data 3 luglio 2025 (doc.
1 memoria) e dunque successivamente al deposito del ricorso.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 14.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Chiara NI
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