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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1197/2024 P.U.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Sergio Rossetti - Giudice
nel procedimento
RG. N. 1197/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della società FUTURGROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano (MI), via Macchi Mauro n.63 CAP. 20124 (cod. fisc. 0510253060);
Con ricorso, depositato in data 30.09.2024 e notificato il 02.10.2024, FONDAZIONE ESARCO ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di FUTURGROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE;
con memoria in data 05.11.2024 si è costituita la società debitrice chiedendo il rigetto della domanda attorea stante la propria inattività e la natura sanzionatoria del credito vantato da parte ricorrente.; dopo qualche rinvio disposto sull'accordo delle parti, all'udienza del 5 febbraio 2025 parte debitrice ha aderito all'istanza di liquidazione giudiziale, in ragione dell'esito negativo delle trattative;
pagina1 di 4 esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura e dall' entità del credito dell'istante, dalla presenza di importanti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dal reiterato mancato deposito dei bilanci societari (l'ultimo risalente al 2016), dalla palese carenza di adeguati mezzi per far fronte al debito vantato dalla ricorrente, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa e dalla sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA MACCHI MAURO 63 MILANO (MI); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di telemarketing, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. ANTONINO EDMONDO FICALORA, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di FUTURGROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 05102530960), con sede legale in VIA MACCHI MAURO 63 MILANO (MI), in persona del legale rappresentante FRANCESCHINI AT (C.F. [...]); Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dr. Antonino Edmondo Ficalora;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 4.6.2025 ore 10:10;
pagina2 di 4 Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'Ufficio del Registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 06/02/2025
pagina3 di 4 Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
pagina4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO Seconda Sezione civile e crisi d'impresa ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Laura De Simone - Presidente estensore dott. Luisa Vasile - Giudice dott. Sergio Rossetti - Giudice
nel procedimento
RG. N. 1197/2024
ha pronunciato la seguente
SENTENZA avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della società FUTURGROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano (MI), via Macchi Mauro n.63 CAP. 20124 (cod. fisc. 0510253060);
Con ricorso, depositato in data 30.09.2024 e notificato il 02.10.2024, FONDAZIONE ESARCO ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di FUTURGROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE;
con memoria in data 05.11.2024 si è costituita la società debitrice chiedendo il rigetto della domanda attorea stante la propria inattività e la natura sanzionatoria del credito vantato da parte ricorrente.; dopo qualche rinvio disposto sull'accordo delle parti, all'udienza del 5 febbraio 2025 parte debitrice ha aderito all'istanza di liquidazione giudiziale, in ragione dell'esito negativo delle trattative;
pagina1 di 4 esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che
sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla natura e dall' entità del credito dell'istante, dalla presenza di importanti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dal reiterato mancato deposito dei bilanci societari (l'ultimo risalente al 2016), dalla palese carenza di adeguati mezzi per far fronte al debito vantato dalla ricorrente, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa e dalla sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, in VIA MACCHI MAURO 63 MILANO (MI); valutato che il debitore è soggetto alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 CCII, in quanto imprenditore esercente attività di telemarketing, e non è emerso che in capo al medesimo sussistano i requisiti congiunti indicati nell'art. 2, comma 1 lettera d) CCII;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore il dott. ANTONINO EDMONDO FICALORA, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall' Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art.356 CCII, che ha dimostrato, ai sensi del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di FUTURGROUP SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA IN LIQUIDAZIONE (C.F./P.IVA 05102530960), con sede legale in VIA MACCHI MAURO 63 MILANO (MI), in persona del legale rappresentante FRANCESCHINI AT (C.F. [...]); Nomina Giudice Delegato la dott.ssa Laura De Simone;
Nomina Curatore il dr. Antonino Edmondo Ficalora;
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 4.6.2025 ore 10:10;
pagina2 di 4 Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinques e 155-sexies disp. att. c.p.c.: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice. ORDINA al Curatore di procedere immediatamente - utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici - alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza delle imprese debitrici (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, ai sensi dell'art.193 CCII;
ORDINA al Curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni;
per i beni e le cose per i quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art.758 c.p.c.; INVITA il Curatore, entro due giorni successivi alla comunicazione della nomina, a far pervenire in cancelleria la propria accettazione, ex art.126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co. 3, 358 CCI, con avviso che, ove non osservato questo obbligo, il Tribunale provvederà d'urgenza alla nomina di altro curatore;
ORDINA ai sensi dell'art. 49 co.4 CCII che la presente sentenza sia pubblicata e comunicata ai sensi dell'art.45 CCII in copia integrale alla impresa debitrice, ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale e al pubblico ministero;
DISPONE la trasmissione ai sensi degli artt.45 e 49 CCII all'Ufficio del Registro delle imprese ove l'impresa debitrice ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'Ufficio del Registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Milano, 06/02/2025
pagina3 di 4 Il Presidente est.
Dott. Laura De Simone
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