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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 15/12/2025, n. 1675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1675 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PADOVA
Sezione II civile
in persona del Giudice Unico dott.ssa Manuela Elburgo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 128/2024 R.G. promossa con ricorso in appello depositato il 8 gennaio 2024
da
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Claudio Barletta, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce al ricordo in appello
APPELLANTE
e da in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Barletta, del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, giusta mandato in calce al ricordo in appello
APPELLANTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Andrea Bifulco, del CP_2
Foro di Milano, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso,
giusta mandato in calce alla memoria di costituzione e risposta
APPELLATO
1 Oggetto: opposizione ordinanza ingiunzione ex art. 22 L. 689/1981 – Appello
avverso la sentenza n. 136/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova
Conclusioni
per l'appellante: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis:
1) in via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa,
il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 136/2023,
emessa dal Giudice di Pace di Padova nell'ambito del giudizio n. R.G.
4026/2022, Avv. Cecilia Bagni, depositata in data 5 giugno 2023, riformare l'impugnata sentenza e dichiarare la legittimità della notifica del verbale n.
11798 e 57271, con consequenziale conferma dell'ingiunzione di pagamento n.
0112022100006439700;
2) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfetario per spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”;
per l'appellato: “Piaccia all'Ecc. Tribunale di Padova, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:
a) rigettare il ricorso in appello del e di in Parte_1 Controparte_1
quanto inammissibile e comunque infondato;
b) annullare e/o riformare i provvedimenti impugnati in primo grado anche per la ulteriore motivazione non delibata nel giudizio di primo grado;
c) condannare il e a rifondere al Sig. Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, oltre accessori di legge (spese generali, IVA, e CP_2
CPA), relativamente ad ambedue i gradi del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con ricorso ritualmente notificato e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto appello avverso la sentenza n. 136/2023 emessa dal Giudice
2 di Pace di Padova in data 5 giugno 2023 riguardante l'opposizione proposta da avverso i verbali di contestazione del CP_2 Parte_1
n. 11798 del 21 febbraio 2017 e n. 57271 del 7 settembre 2017 ed avverso l'ingiunzione di pagamento n. 01120221000064397000.
Nel giudizio incardinato davanti al Giudice di Pace, aveva CP_2
esposto di avere ricevuto, in data 27 settembre 2022 presso un immobile sito in Roma di cui è proprietario, l'ingiunzione di pagamento n.
01120221000064397000 emessa da per un importo di € Controparte_1
1.704,15; di avere, quindi, chiesto delucidazione al Comune di , Parte_1
indicato quale ente impositore, e di avere allora appreso che a fondamento della ridetta ingiunzione di pagamento vi erano due verbali di contestazione
(n. 11798 e n. 57271) relativi ad asserite violazioni del codice della strada commesse in data 21 febbraio 2017 e 7 settembre 2017.
aveva lamentato che i verbali di contestazione risultavano CP_2
essere stati notificati in Roma, via IO NI n. 3, laddove la sua residenza, anche all'epoca dei fatti contestati, era in Milano, via San Pio V n.
2; aveva inoltre eccepito l'intervenuta prescrizione per decorso del termine quinquennale intercorrente tra la commessa violazione e la riscossione della sanzione.
In primo grado si erano costituiti sia , sia Parte_1 CP_1
entrambi i convenuti avevano esposto che i verbali di infrazione erano stati regolarmente notificati alla società proprietaria del veicolo con cui era stata commessa la rilevata infrazione;
che la detta società aveva comunicato che all'epoca delle infrazioni il veicolo era stato concesso in locazione a CP_2
il quale aveva indicato come residenza “Roma – via NI” e che,
[...]
pertanto, a quell'indirizzo erano state fatte tutte le notifiche;
hanno inoltre contestato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione in considerazione della
3 regolarità della notifica anche da un punto di vista temporale valutata anche la normativa emergenziale da Covid-19.
Il Giudice di Pace, ravvisata l'irregolarità della notifica dei verbali n. 11798 e n.
57271 posti a fondamento dell'ingiunzione opposta, ne ha dichiarato la nullità.
1.2 Nel proporre appello e hanno lamentato Parte_1 Controparte_1
l'erroneità della sentenza di primo grado in quanto il non ha negato che CP_2
via IO NI in Roma sia a lui riconducibile, sostenendo, quindi, la regolarità della notifica.
1.3 Nel costituirsi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_2
L'appellato ha anzitutto eccepito la tardività dell'appello, posto che il ricorso è
stato depositato l'8 gennaio 2024 a fronte della scadenza del termine al 5
gennaio 2024; ha evidenziato che in primo grado il Parte_1
aveva sostenuto che l'indirizzo di Roma era quello comunicato dalla parte,
laddove in sede di appello è stato dedotto che trattasi di indirizzo riconducibile al supposto trasgressore, donde un inammissibile ius novorum; ha infine dedotto di non avere ricevuto la notificazione a mani proprie, evidenziando di avere già disconosciuto (all'udienza del 2 febbraio 2023 davanti al Giudice di pace) la propria firma sulle cartoline di ricevimento.
1.4 Celebrata l'udienza di prima comparizione, la causa è stata istruita documentalmente ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13
novembre 2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
L'appello va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
2.1 Si deve anzitutto osservare che il termine di mesi sei per l'impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e che della pubblicazione della sentenza 136/23 del Giudice di Pace di Padova le parti costituite hanno ricevuto comunicazione in data 21 giugno 2023 (cfr. comunicazioni).
4 Risulta, pertanto, tempestivo l'appello proposto con ricorso depositato in data
8 gennaio 2024.
3.1 Quanto al merito, il presente giudizio trae origine dall'ingiunzione di pagamento n. 01120221000064397000 emessa da che Controparte_1
dichiara essergli stato consegnato, in data 27 settembre 2022, CP_2
da parte del custode dello stabile di via IO NI n. 3 in Roma ove lo stesso asserisce di avere un immobile in proprietà (cfr. pag. 2 CP_2
opposizione a verbale di accertamento davanti al Giudice di Pace).
lamenta che la detta ingiunzione di pagamento costituisce il CP_2
primo atto con cui ha avuto notizia dell'avvio del procedimento di riscossione coattiva in relazione a due supposte infrazione al codice della strada, che,
però, non gli sarebbero state notificate o che, comunque, gli sarebbero state notificate in un luogo (Roma via IO NI n. 3) diverso rispetto alla sua residenza (Milano via San Pio V n. 2).
Ciò premesso, va subito detto che la questione sostanziale di cui si controverte attiene alla verifica della regolarità o meno delle notifiche dei verbali di contestazione sottesi all'ingiunzione di pagamento oggetto del presente giudizio.
3.2 Come emerge dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione versata in atti (cfr. anche fascicolo di primo grado), l'ingiunzione di pagamento n.
01120221000064397000 emessa da ha come presupposto i Controparte_1
verbali di contestazione n. 11798 del 21.2.2017 e n. 57271 del 7.9.2017
relativi ad infrazioni al codice della strada;
inoltre, non è contestato che,
all'epoca delle rilevate infrazioni, il veicolo con cui le dette infrazioni furono commesse fosse di proprietà di ma fosse in uso, in Controparte_3
forza di contratto di locazione, a CP_2
5 Risulta agli atti che sia il verbale n. 11798, sia il verbale n. 57271 furono inoltrati a n Roma via IO NI n. 3 e proprio in relazione CP_2
a tale indirizzo si fonda la doglianza del avendo egli evidenziato e CP_2
documentato di avere – anche all'epoca delle rilevate infrazioni – residenza in
Milano, via San Pio V.
Contrariamente a quanto dedotto dal giudice di primo grado, ritiene questo
Giudice che non sia di per sé dirimente la circostanza che la notificazione sia stata eseguita in luogo diverso dalla residenza del destinatario, essendo sufficiente che la notificazione avvenga in un luogo riconducibile al destinatario medesimo e tale da consentirgli di avere effettiva contezza della notificazione.
Ebbene, che la via IO NI n. 3 in Roma sia luogo effettivamente riconducibile a emerge inequivocabilmente dai seguenti CP_2
elementi.
Anzitutto, non si può omettere di considerare che lo stesso ha CP_2
dichiarato di essere proprietario di un immobile sito nello stabile di Roma via
IO NI n. 3.
In secondo luogo, non si può omettere di considerare che il primo verbale di infrazione – n. 11798 – fu originariamente notificato alla proprietaria del veicolo in data 20 marzo 2017 e che fu quest'ultima a Controparte_3
comunicare (in data 18.5.2017) la sussistenza di un contratto di locazione con residente in [...]. Ciò significa che CP_2
CP_ il tesso, al momento della stipulazione del contratto con la società , CP_2
indicò come indirizzo di riferimento la detta via IO NI n. 3 in Roma,
cosicché l'odierno appellato non può adesso lamentare l'utilizzo di un indirizzo che lui per primo aveva indicato in relazione al contratto di locazione del veicolo.
6 Inoltre, non si può omettere di considerare come la via IO NI n. 3 in
Roma sia proprio l'indirizzo al quale è pervenuta la notifica dell'ingiunzione di pagamento ora impugnata, cosicché, non avendo il sollevato CP_2
contestazioni in ordine alla riconducibilità a sé del detto indirizzo in ordine all'ingiunzione di pagamento, non possono trovare accoglimento le doglianze inerenti l'invio dei verbali di infrazione presso quello stesso indirizzo.
A fronte di un tanto non colgono nel segno le deduzioni circa il disconoscimento compiuto dal davanti al giudice di primo grado delle CP_2
firme apposte sulle notifiche dei verbali di infrazione, giacché dalla relata emerge che il plico fu consegnato non al in persona, bensì ad altro CP_2
soggetto abilitato (che lo stesso individua nel custode dello stabile di CP_2
Roma), tanto che viene dato atto della spedizione della comunicazione di avvenuta notifica, attività che non sarebbe stata necessaria se il plico fosse stato consegnato in persona del destinatario.
3.3 Ravvisata la regolarità della notifica dei due verbali di infrazione, non coglie nel segno l'eccezione di prescrizione.
Il verbale di infrazione n. 11798 del 21.2.2017 risulta notificato a CP_2
in data 7 giugno 2017, dopo che rese noto, in
[...] Controparte_3
data 18 maggio 2017, il nominativo dell'utilizzatore del veicolo, laddove il verbale di infrazione n. 57271 del 7 settembre 2017 risulta notificato a in data 27 settembre 2017. CP_2
Per entrambi i verbali non si pone un problema di prescrizione in relazione alla notifica, in data 27 settembre 2022, dell'ingiunzione di pagamento se non altro perché va considerato che la normativa emergenziale per Covid-19 stabilì la sospensione delle attività di notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti di riscossione dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021.
7 4.1 L'appello va, dunque, accolto con riforma della sentenza di primo grado anche in ordine alle spese che, per entrambi i gradi di giudizio, seguono il principio della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo nei valori medi delle tabelle per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo allo scaglione tra € 1.101,00 ed € 5.200,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente nella causa n. 128/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così pronuncia:
1) in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n. 136/2023 emessa dal Giudice di Pace di Padova, rigetta l'opposizione svolta da CP_2
avverso l'ingiunzione di pagamento n. 01120221000064397000 emessa da
Controparte_1
2) condanna a rifondere a e CP_2 Parte_1 Controparte_1
le spese di lite che, per entrambi i gradi di giudizio, si liquidano in € 2.614,00
per compensi ed € 174,00 per spese, oltre rimborso spese generali, Iva e c.p.a., se dovuti per legge.
Così deciso in Padova, 10 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Manuela Elburgo
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