Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/02/2025, n. 2989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2989 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02989/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11022/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11022 del 2023, proposto da
EP OR, rappresentato e difeso dagli avvocati Biancamaria Celletti, Francesco Vannicelli, Sara Berengan, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Vannicelli in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
PER L'ACCERTAMENTO dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza con cui parte ricorrente con cui parte ricorrente domandava, ai sensi della legge 11 luglio 2002 n. 148, il riconoscimento del proprio titolo accademico conseguito in Spagna.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente chiede l’accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito a fronte della richiesta di riconoscimento in Italia del titolo ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno, conseguito in Spagna.
2. Va preliminarmente rilevato che, quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti della scuola di ogni ordine e grado, conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (che individua l’autorità competente nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) debba essere, oggi, interpretato alla luce del riparto di attribuzioni delineato dal sopravvenuto art. 2, comma 1, del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12), il quale ha istituito il Ministero dell’Istruzione. Al riguardo, l’art. 2 del decreto legge n. 1 del 2020 (che ha sostituito l’art. 50 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300), in vigore dal 10 marzo 2020, attribuisce al Ministero dell’Istruzione la competenza, tra l’altro, in materia di “definizione dei percorsi di abilitazione e specializzazione del personale docente e dei relativi titoli di accesso, sentito il Ministero dell'Università e della ricerca”.
La competenza a concludere il procedimento in questione è, pertanto, attribuita
dalla legge al Ministero dell’Istruzione (che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito, ai sensi dell’art. 6 del decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito in legge 16 dicembre 2022, n. 604), mentre il Ministero dell'Università e della Ricerca è tenuto a rendere un parere endoprocedimentale.
3. Va, peraltro, rilevato che nella vicenda in esame l’istanza di riconoscimento del titolo conseguito all’estero è stata proposta al Ministero dell’università e della ricerca, il quale, per quanto detto in precedenza, non era, all’epoca di presentazione della stessa, competente ad adottare il provvedimento finale, conclusivo del procedimento.
A tanto consegue l’infondatezza del proposto gravame, atteso che il lamentato silenzio dell’Amministrazione non si è formato, in quanto non risulta correttamente avviato il procedimento nei confronti del soggetto pubblico tenuto a provvedere, in capo al quale non è, pertanto, mai sorto il relativo obbligo.
Ciò posto, il Collegio rileva conclusivamente, in relazione alla peculiarità della vicenda, la presenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
EP Grauso, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Mele |
IL SEGRETARIO