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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R . G . 2 3 2 2 / 2 0 2 3
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice dato atto che l'udienza del 17/04/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.; esaminato il fascicolo;
viste le note scritte;
autorizza la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.; dispone come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente,
con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott.
Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2322 del 2023, promossa da
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Parte_1 P.IVA_1
DAMINELLI SIMONA contro
(c.f. ), con l'avv. RUOCCO Controparte_1 C.F._1
ANDREA
* * *
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario);
CONCLUSIONI:
- per parte opponente:
“In via pregiudiziale:
- revocare il decreto ingiuntivo n. 505/2023 - Rg. 7785/2022 emesso dal Tribunale di Treviso, per difetto di rappresentanza del difensore e/o inesistenza della procura;
- revocare il decreto ingiuntivo in quanto affetto da nullità insanabile per difetto di sottoscrizione del giudice e/o inefficace ex art. 644 c.p.c.;
In via preliminare:
-laddove il Sig. costituendosi nel presente giudizio di opposizione, dovesse richiedere la CP_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto si chiede sin da subito di voler rigettare l'istanza, essendo la presente opposizione idonea a paralizzare la pretesa creditoria e non essendo i documenti prodotti nel fascicolo monitorio idonei a giustificare la concessione di una provvisoria esecutività;
In via principale: 2 - accertare e dichiarare la illegittimità e/o la nullità e/o l'annullabilità e/o l'inefficacia dell'ingiunzione
opposta per tutte le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo per consegna documenti - n. 505/2023 - Rg. 7785/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data 21.02.2022;
In via istruttoria:
- si producono, oltre l'allegato A, i documenti da n. 1 a 5 di cui in narrativa. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione in via istruttoria nei termini che il Tribunale adito assegnerà ai sensi dell'art. 183 comma VI cod. proc. civ..
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti ed onorari della presente causa”
- per parte opposta:
“a) Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
b) Con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio e di quello della fase monitoria, con distrazione in favore del sottoscritto difensore
antistatario”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo, notificato in data 4 aprile 2023,
ha evocato in giudizio, avanti al Tribunale di Treviso, Parte_1 Controparte_1
al fine di sentire accertata e dichiarata l'illegittimità e/o nullità del decreto ingiuntivo
[...]
n. 505 / 2023 del 22 febbraio 2023, con il quale è stato ingiunto alla banca di consegnare contratto ed estratto conto storico relativamente a rapporto bancario intercorso con la parte ricorrente, oltre al pagamento delle spese del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione proposta, ha in particolare eccepito l'insussistenza Controparte_2
nella fase monitoria di un'idonea procura alle liti e, nel merito, contestato la sussistenza del diritto del correntista a ricevere quanto chiesto, in assenza dei requisiti di cui all'art. 119 t.u.b., ovvero per essere stato il rapporto stipulato nel 2006 ed estinto nel 2017 ed in assenza di disponibilità del correntista ad anticipare le spese per il rilascio delle copie (richieste peraltro –
secondo l'istituto di credito - in modo del tutto generico).
3 La convenuta si è costituita in giudizio, producendo procura in rinnovazione e contestando la fondatezza nel merito degli assunti avversari.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie delle parti.
E' stato assegnato termine per il deposito di note conclusive scritte.
E' stato da ultimo assegnato termine per note ex art. 127 ter c.p.c.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., in base al quale si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1.In via pregiudiziale di rito, va rigettata l'eccezione di parte opponente di difetto di rappresentanza in capo al procuratore di parte opposta, per la ritenuta insussistenza di idonea procura alle liti, atteso che in questa sede a cognizione piena è stata prodotto rituale mandato alle liti, sottoscritto dall'opposto in cartaceo e munito di relativa autentica di firma del procuratore, essendo inoltre identificati in modo inequivoco i soggetti firmatari del documento in questione.
2. Tanto premesso, nel merito, l'opposizione viene accolta, atteso che in sede stragiudiziale l'opposto non si è mai dichiarato disponibile al pagamento delle spese poste a suo carico per il rilascio delle copie richieste (cfr. pec del 20 maggio 2022, prodotta in sede monitoria), per come eccepito dall'opponente e per come necessario sulla scorta della giurisprudenza citata da entrambe le parti.
Detta disponibilità, peraltro, non risulta manifestata neppure in questa sede a cognizione ordinaria, in cui l'opposto non ha in preso specifica posizione in ordine all'eccezione ex adverso
avanzata, se non richiamando consolidata giurisprudenza che prevede espressamente – in conformità al dettato normativo - che si tratta di un onere posto a carico del correntista stesso.
Non sussiste pertanto, ad oggi, alcun diritto dell'opposto alla consegna di documentazione, in assenza di una sua disponibilità ad anticipare le spese per il rilascio di copie di documentazione
4 bancaria, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 119 comma IV t.u.b., a mente del quale “il cliente,
colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente
possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”.
In accoglimento dell'opposizione spiegata, il decreto ingiuntivo n. 505 / 2023 del 22 febbraio
2023, emesso dal Tribunale di Treviso, viene revocato.
In via incidentale e per mera completezza di disamina, si osserva che nulla appare ostare, pro
futuro, al fatto che l'opposta avanzi un'idonea richiesta stragiudiziale rendendosi disponibile a farsi carico degli oneri e delle anticipazioni poste a suo carico, ex art. 119 t.u.b.
Ogni ulteriore considerazione risulta assorbita e superflua in questa sede.
3. Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per una compensazione delle spese di lite, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1. in via pregiudiziale di rito, rigetta l'eccezione di difetto di rappresentanza formulata dall'opponente;
2. nel merito, accoglie l'opposizione, rigettando la domanda proposta dall'opposta, in assenza di disponibilità dell'opposto al pagamento delle spese per il rilascio di copie di documentazione bancaria ex art. 119 t.u.b.;
per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 505 / 2023 del 22 febbraio 2023, emesso dal Tribunale di
Treviso;
3. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 17/04/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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