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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/12/2024, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3354/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3354/2024 vg promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRANDI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA CINZIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione alle seguenti ulteriori condizioni:
“1. Pronunciare la separazione dei coniug e dichiarare che CP_1 Parte_1
essi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ogni cambio di residenza dovrà
essere comunicato a mezzo lettera raccomandata entro giorni 30 dall'effettivo trasferimento sino a che i figli non saranno divenuti economicamente indipendenti come previsto a mente dell'art. 337 sexies ultimo comma c.c.
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minor d entrambi i Persona_1
genitori che insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e materiale del medesimo;
in particolare, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine all'educazione, formazione scolastica e parascolastica ed alla salute del figlio, tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità dello stesso,
mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente
3. Assegnare la casa familiare, il mobilio e le suppellettili ivi contenuti alla IG.r
[...]
Per_
che vi abiterà unitamente ai figl presso la quale questi ultimi Pt_1 Persona_1
manterranno la residenza anagrafica ed il collocamento prevalente
4. Dichiararsi tenuto il IG a corrispondere alla IG.r € CP_1 Parte_1
Per_ 400,00 a titolo di mantenimento ordinario pe (ovvero € 200,00 per ciascun Per_1
figlio) da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e ciò sino alla indipendenza economica dei ragazzi. Il padre inizierà il versamento del predetto mantenimento ordinario a far data dal mese di deposito del presente ricorso. Per il futuro, il predetto versamento andrà effettuato in via anticipata al giorno 5 di ogni mese
5. Dirsi tenuti i genitori a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena, che di seguito si riporta, e ciò
sino alla indipendenza economica dei ragazzi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Ciò dietro scambio della documentazione fiscalmente valida.
Nel caso di spese straordinarie prevedibili che eccedano la spesa complessiva di euro 200,00, i genitori espressamente concordano che la quota parte relativa andrà anticipata al genitore che effettuerà il pagamento entro i due giorni antecedenti la data entro la quale il versamento andrà sostenuto.
I genitori danno atto, confermandone espresso consenso, che dallo scorso mese di Novembre
è stato avviato, presso Professionista di comune scelta, percorso di sostegno psicologico per
Per_ e , impegnandosi i genitori a prendere parte ad ogni iniziativa dovesse essere Per_1
ritenuta necessaria dal professionista di riferimento e prestando sin d'ora idoneo consenso al
Per_ trattamento per quanto concern , avend raggiunto la maggiore età alla fine del Per_1
mese di Giugno u.s.. I costi relativi rimarranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50%.
Le Parti stanno proseguendo, come continueranno a fare, nella stessa misura al saldo dei trattamenti ortodontici eseguiti ed oggi in via di esecuzione in favore d presso il Per_1
Poliambulatorio Vitadent di Modena, come da piano terapeutico e di pagamento che si è
Per_ allegato (doc. 14) e che si allega per le sopravvenute in questi mesi eIGenze d Per_1
(doc. 20), già concordate tra i genitori.
I IG.r espressamente concordano di suddividere nella misura del 50% CP_1 Pt_1
ciascuno le spese che si renderanno necessarie affinché la figli possa conseguire Persona_3
l'abilitazione alla guida, prestando assenso reciproco a che l'inizio del percorso di formazione a ciò preposto abbia inizio dal corrente mese di Dicembre 2024.
6. I genitori fruiranno nella misura del 50% delle detrazioni spettanti per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, impegnandosi sin d'ora reciprocamente a scambiare tempestivamente la documentazione atta allo scopo.
7. In merito alle frequentazioni padre/figli, disporsi che il IG potrà tenere CP_1
presso di s a fine settimana alternati (dal venerdì sera alle ore 18.30 alla domenica Per_1
sera alle ore 21.00); nel corso della settimana in cui il IG lavora nel turno del mattino, CP_1
potrà restare con il papà per due giorni (il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore Per_1
21.00), previo accordo tra i genitori e compatibilmente alle eIGenze scolastiche/ludiche del
Per_ ragazzo. Quanto in ragione della maggiore età della medesima, le predette modalità di visita potranno essere dalla stessa seguite, compatibilmente con le proprie eIGenze e volontà.
8. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il minor 15 Per_1
giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 30.05. Per
ciò che concerne le vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni i giorni 25 dicembre con il padre (e l'anno successivo con la madre), il capodanno con la madre (e l'anno seguente con il padre). In merito alle vacanze pasquali potrà passare la domenica con il padre e Per_1
il lunedì dell'Angelo con la madre, mentre l'anno seguente si invertiranno i periodi tra i genitori medesimi. Le Festività Nazionali verranno suddivise tra i genitori con alternanza
Per_ annuale. Resta ferma la facoltà per i genitori di concordare diversamente. Quanto , in ragione della maggiore età della medesima, le predette modalità di frequentazione potranno essere dalla stessa seguite, compatibilmente con le proprie eIGenze e volontà.
9. I genitori espressamente concordano di impegnarsi ad attendere l'introduzione, nella vita dei figli, di eventuali nuovi partners per il periodo di almeno un anno a far data dalla separazione e sempre che la nuova relazione del genitore interessato risulti essere consolidata e non provvisoria. Ciò salvo il fatto che siano i ragazzi stessi a farne richiesta e sempre che ne siano previamente informati.
10. Disporsi che l'assegno unico familiare sia suddiviso tra i IG.r nella CP_1 Pt_1
misura del 50% ciascuno. Dallo scorso mese di Giugno è stata effettuata la comunicazione per l'accredito del beneficio in misura equamente ripartita (50%) presso i competenti Uffic CP_2 11. Le Parti confermano che entrambe proseguiranno nel versamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare nella misura del 50% ciascuno;
a tal fine i coniugi hanno provveduto ad accendere conto corrente cointestato che provvederanno ad alimentare con la provvista necessaria allo scopo e per l'adempimento delle spese a ciò strettamente connesse.
In relazione agli esborsi sostenuti ad oggi a questo titolo i coniugi attestano di aver definito ogni questione sottesa, nulla avendo a pretendere l'uno dall'altro, ogni azione sostanziale,
giudiziaria ed esecutiva dovendosi intendere espressamente e reciprocamente rinunciata e rimossa
12. In merito agli oneri condominiali relativi alla casa familiare, le Parti provvederanno al pagamento delle stesse in conformità all'emanando provvedimento di assegnazione della casa familiare, che sarà tempestivamente comunicato all'Amministratore di Condominio allo scopo, proseguendo nella corresponsione nella misura del 50% delle spese dovute in ragione della proprietà, mentre le voci di abitazione saranno a carico della IG.r Parte_1
La IG.r ha, nelle more, già provveduto ad effettuare le volture delle utenze della casa Pt_1
familiare alla sola IG.r nonché alla comunicazione di cambio dell'utenz i Pt_1 CP_3
competenti Uffici Comunali, dichiarando i coniugi di nulla avere a pretendere reciprocamente per le eventuali voci corrisposte ad oggi a tale titolo, rinunciando ad ogni connessa azione sostanziale e processuale, anche esecutiva. Il IG. IT dichiara di aver provveduto a rimuovere la propria residenza dalla casa familiare dallo scorso mese di Gennaio.
13. Le Parti espressamente concordano che il IG provvederà al pagamento CP_1
integrale della somma di € 2.430,00 ricevuta in notifica dal Comune di Formigine in ragione dell'omesso versamento delle voci di mensa scolastica riepilogate nell'avviso così come prodotto al doc. 15; il IG si accolla l'intero debito maturato che verrà saldato nel CP_1
rispetto del piano rateale sempre prodotto al doc. 15. Le copie delle quietanze relative ai pagamenti verranno consegnate anche alla IG.r ; il marito pertanto dichiara che terrà Pt_1 integralmente manlevata la moglie, nulla avendo a che pretendere per il futuro dalla IG.ra
, nei cui confronti ogni azione è espressamente rinunciata e rimossa Pt_1
14. In merito ai veicoli acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, la vettura Ford B
Max tg. ET800GS è assegnata al IG mentre la vettura Fiat Panda tg FG737PD CP_1
è assegnata alla IG.r . Parte_1
Il carrello – tenda acquistato dai coniugi sarà assegnato al IG che rimborserà alla CP_1
moglie la somma di € 350,00 da corrispondersi entro il 31.12.2024; le spese di revisione e di manutenzione ad oggi necessarie per l'utilizzo del bene restano integralmente a carico del IG.
CP_1
15. Dichiararsi che i ricorrenti, come dai medesimi confermato, hanno redditi e,
comunque, proventi tali da essere entrambi autonomi dal punto di vista economico e di nulla avere a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro. Le giacenze esistenti sui conti correnti personali delle Parti rimarranno assegnate in modo definitivo all'intestatario del conto stesso.
16. Le giacenze presenti sul “Fondo Cometa” intestato al IG rimangono CP_1
definitivamente assegnate a quest'ultimo e, del pari, le giacenze presenti sul “Fondo Cometa”
intestato alla IG.r rimangono definitivamente assegnate a quest'ultima, nulla Parte_1
pretendendo i coniugi l'uno dall'altra e viceversa
17. Le giacenze relative al piano di accumulo denominato “Amundi Esg Sele Cons” n.
00017/5072833, acceso presso Credit Agricole – agenzia di Modena – vengono divise tra i
IG.r al 50% ciascuno. I coniugi hanno provveduto ad effettuare le CP_1 Pt_1
operazioni allo scopo necessarie nel corso del mese di Settembre u.s.
18. Confermarsi che i coniugi si concedano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per i minori.
19. Le spese legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico, ma contemperano adeguatamente gli interessi dei coniugi e rispondono a quello superiore della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23/05/1977 e nato a [...] il [...] CP_1
2. recepisce le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n. 21, parte 2, serie A) Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio della prima sezione civile in data 11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. r.g. 3354/2024 vg promosso da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PRANDI FRANCESCA Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALA CINZIA CP_1 C.F._2
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO
Premesso che: - con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 31/07/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione alle seguenti ulteriori condizioni:
“1. Pronunciare la separazione dei coniug e dichiarare che CP_1 Parte_1
essi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. Ogni cambio di residenza dovrà
essere comunicato a mezzo lettera raccomandata entro giorni 30 dall'effettivo trasferimento sino a che i figli non saranno divenuti economicamente indipendenti come previsto a mente dell'art. 337 sexies ultimo comma c.c.
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minor d entrambi i Persona_1
genitori che insieme eserciteranno la responsabilità genitoriale nell'interesse morale e materiale del medesimo;
in particolare, i genitori prenderanno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse in ordine all'educazione, formazione scolastica e parascolastica ed alla salute del figlio, tenendo conto delle aspirazioni, inclinazioni naturali e capacità dello stesso,
mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori eserciteranno la potestà genitoriale separatamente
3. Assegnare la casa familiare, il mobilio e le suppellettili ivi contenuti alla IG.r
[...]
Per_
che vi abiterà unitamente ai figl presso la quale questi ultimi Pt_1 Persona_1
manterranno la residenza anagrafica ed il collocamento prevalente
4. Dichiararsi tenuto il IG a corrispondere alla IG.r € CP_1 Parte_1
Per_ 400,00 a titolo di mantenimento ordinario pe (ovvero € 200,00 per ciascun Per_1
figlio) da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, e ciò sino alla indipendenza economica dei ragazzi. Il padre inizierà il versamento del predetto mantenimento ordinario a far data dal mese di deposito del presente ricorso. Per il futuro, il predetto versamento andrà effettuato in via anticipata al giorno 5 di ogni mese
5. Dirsi tenuti i genitori a corrispondere il 50% delle spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo adottato dal Tribunale di Modena, che di seguito si riporta, e ciò
sino alla indipendenza economica dei ragazzi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a)
tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. Ciò dietro scambio della documentazione fiscalmente valida.
Nel caso di spese straordinarie prevedibili che eccedano la spesa complessiva di euro 200,00, i genitori espressamente concordano che la quota parte relativa andrà anticipata al genitore che effettuerà il pagamento entro i due giorni antecedenti la data entro la quale il versamento andrà sostenuto.
I genitori danno atto, confermandone espresso consenso, che dallo scorso mese di Novembre
è stato avviato, presso Professionista di comune scelta, percorso di sostegno psicologico per
Per_ e , impegnandosi i genitori a prendere parte ad ogni iniziativa dovesse essere Per_1
ritenuta necessaria dal professionista di riferimento e prestando sin d'ora idoneo consenso al
Per_ trattamento per quanto concern , avend raggiunto la maggiore età alla fine del Per_1
mese di Giugno u.s.. I costi relativi rimarranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50%.
Le Parti stanno proseguendo, come continueranno a fare, nella stessa misura al saldo dei trattamenti ortodontici eseguiti ed oggi in via di esecuzione in favore d presso il Per_1
Poliambulatorio Vitadent di Modena, come da piano terapeutico e di pagamento che si è
Per_ allegato (doc. 14) e che si allega per le sopravvenute in questi mesi eIGenze d Per_1
(doc. 20), già concordate tra i genitori.
I IG.r espressamente concordano di suddividere nella misura del 50% CP_1 Pt_1
ciascuno le spese che si renderanno necessarie affinché la figli possa conseguire Persona_3
l'abilitazione alla guida, prestando assenso reciproco a che l'inizio del percorso di formazione a ciò preposto abbia inizio dal corrente mese di Dicembre 2024.
6. I genitori fruiranno nella misura del 50% delle detrazioni spettanti per le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, impegnandosi sin d'ora reciprocamente a scambiare tempestivamente la documentazione atta allo scopo.
7. In merito alle frequentazioni padre/figli, disporsi che il IG potrà tenere CP_1
presso di s a fine settimana alternati (dal venerdì sera alle ore 18.30 alla domenica Per_1
sera alle ore 21.00); nel corso della settimana in cui il IG lavora nel turno del mattino, CP_1
potrà restare con il papà per due giorni (il martedì e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore Per_1
21.00), previo accordo tra i genitori e compatibilmente alle eIGenze scolastiche/ludiche del
Per_ ragazzo. Quanto in ragione della maggiore età della medesima, le predette modalità di visita potranno essere dalla stessa seguite, compatibilmente con le proprie eIGenze e volontà.
8. Durante le vacanze estive entrambi i genitori trascorreranno con il minor 15 Per_1
giorni anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori di anno in anno entro il 30.05. Per
ciò che concerne le vacanze natalizie, il minore trascorrerà ad anni alterni i giorni 25 dicembre con il padre (e l'anno successivo con la madre), il capodanno con la madre (e l'anno seguente con il padre). In merito alle vacanze pasquali potrà passare la domenica con il padre e Per_1
il lunedì dell'Angelo con la madre, mentre l'anno seguente si invertiranno i periodi tra i genitori medesimi. Le Festività Nazionali verranno suddivise tra i genitori con alternanza
Per_ annuale. Resta ferma la facoltà per i genitori di concordare diversamente. Quanto , in ragione della maggiore età della medesima, le predette modalità di frequentazione potranno essere dalla stessa seguite, compatibilmente con le proprie eIGenze e volontà.
9. I genitori espressamente concordano di impegnarsi ad attendere l'introduzione, nella vita dei figli, di eventuali nuovi partners per il periodo di almeno un anno a far data dalla separazione e sempre che la nuova relazione del genitore interessato risulti essere consolidata e non provvisoria. Ciò salvo il fatto che siano i ragazzi stessi a farne richiesta e sempre che ne siano previamente informati.
10. Disporsi che l'assegno unico familiare sia suddiviso tra i IG.r nella CP_1 Pt_1
misura del 50% ciascuno. Dallo scorso mese di Giugno è stata effettuata la comunicazione per l'accredito del beneficio in misura equamente ripartita (50%) presso i competenti Uffic CP_2 11. Le Parti confermano che entrambe proseguiranno nel versamento del mutuo acceso per l'acquisto della casa familiare nella misura del 50% ciascuno;
a tal fine i coniugi hanno provveduto ad accendere conto corrente cointestato che provvederanno ad alimentare con la provvista necessaria allo scopo e per l'adempimento delle spese a ciò strettamente connesse.
In relazione agli esborsi sostenuti ad oggi a questo titolo i coniugi attestano di aver definito ogni questione sottesa, nulla avendo a pretendere l'uno dall'altro, ogni azione sostanziale,
giudiziaria ed esecutiva dovendosi intendere espressamente e reciprocamente rinunciata e rimossa
12. In merito agli oneri condominiali relativi alla casa familiare, le Parti provvederanno al pagamento delle stesse in conformità all'emanando provvedimento di assegnazione della casa familiare, che sarà tempestivamente comunicato all'Amministratore di Condominio allo scopo, proseguendo nella corresponsione nella misura del 50% delle spese dovute in ragione della proprietà, mentre le voci di abitazione saranno a carico della IG.r Parte_1
La IG.r ha, nelle more, già provveduto ad effettuare le volture delle utenze della casa Pt_1
familiare alla sola IG.r nonché alla comunicazione di cambio dell'utenz i Pt_1 CP_3
competenti Uffici Comunali, dichiarando i coniugi di nulla avere a pretendere reciprocamente per le eventuali voci corrisposte ad oggi a tale titolo, rinunciando ad ogni connessa azione sostanziale e processuale, anche esecutiva. Il IG. IT dichiara di aver provveduto a rimuovere la propria residenza dalla casa familiare dallo scorso mese di Gennaio.
13. Le Parti espressamente concordano che il IG provvederà al pagamento CP_1
integrale della somma di € 2.430,00 ricevuta in notifica dal Comune di Formigine in ragione dell'omesso versamento delle voci di mensa scolastica riepilogate nell'avviso così come prodotto al doc. 15; il IG si accolla l'intero debito maturato che verrà saldato nel CP_1
rispetto del piano rateale sempre prodotto al doc. 15. Le copie delle quietanze relative ai pagamenti verranno consegnate anche alla IG.r ; il marito pertanto dichiara che terrà Pt_1 integralmente manlevata la moglie, nulla avendo a che pretendere per il futuro dalla IG.ra
, nei cui confronti ogni azione è espressamente rinunciata e rimossa Pt_1
14. In merito ai veicoli acquistati dai coniugi in costanza di matrimonio, la vettura Ford B
Max tg. ET800GS è assegnata al IG mentre la vettura Fiat Panda tg FG737PD CP_1
è assegnata alla IG.r . Parte_1
Il carrello – tenda acquistato dai coniugi sarà assegnato al IG che rimborserà alla CP_1
moglie la somma di € 350,00 da corrispondersi entro il 31.12.2024; le spese di revisione e di manutenzione ad oggi necessarie per l'utilizzo del bene restano integralmente a carico del IG.
CP_1
15. Dichiararsi che i ricorrenti, come dai medesimi confermato, hanno redditi e,
comunque, proventi tali da essere entrambi autonomi dal punto di vista economico e di nulla avere a pretendere e dovere l'uno all'altro a titolo di mantenimento reciproco, né di avere altre ragioni di credito l'uno nei confronti dell'altro. Le giacenze esistenti sui conti correnti personali delle Parti rimarranno assegnate in modo definitivo all'intestatario del conto stesso.
16. Le giacenze presenti sul “Fondo Cometa” intestato al IG rimangono CP_1
definitivamente assegnate a quest'ultimo e, del pari, le giacenze presenti sul “Fondo Cometa”
intestato alla IG.r rimangono definitivamente assegnate a quest'ultima, nulla Parte_1
pretendendo i coniugi l'uno dall'altra e viceversa
17. Le giacenze relative al piano di accumulo denominato “Amundi Esg Sele Cons” n.
00017/5072833, acceso presso Credit Agricole – agenzia di Modena – vengono divise tra i
IG.r al 50% ciascuno. I coniugi hanno provveduto ad effettuare le CP_1 Pt_1
operazioni allo scopo necessarie nel corso del mese di Settembre u.s.
18. Confermarsi che i coniugi si concedano reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per i minori.
19. Le spese legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico, ma contemperano adeguatamente gli interessi dei coniugi e rispondono a quello superiore della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione Parte_1 CP_1
disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
23/05/1977 e nato a [...] il [...] CP_1
2. recepisce le concordate condizioni di separazione riportate in motivazione.
3. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Formigine (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
(Anno 2003, atto n. 21, parte 2, serie A) Così deciso in Modena, nella camera di conIGlio della prima sezione civile in data 11/12/2024
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale