Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 27/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 638/ 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 638/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Silvia Landi (C.F.
) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._3
in Follo (SP), Via Primo Maggio n. 44/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Rossi (C.F.
) e dall'Avv. Mattia Biso (C.F. ) ed elettivamente C.F._4 C.F._5
domiciliato come in atti telematici
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
pag. 1 di 4
Precisate congiuntamente dalle parti come da ricorso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.336/2020 del suintestato Tribunale, relativamente al mantenimento dei figli dei ricorrenti, stabilire che:
1) quanto al figlio , sino alla data di scadenza del contratto di lavoro (05/05/2025), ed anche Per_1
in seguito qualora gli venga rinnovato, in ragione della permanenza a settimane alterne del ragazzo presso ciascun genitore, il sig. e la sig.ra provvederanno al suo mantenimento Pt_2 Pt_1
diretto per il periodo di tempo che trascorrerà con ciascuno di loro. Successivamente alla Per_1 data del 05/05/2025, in caso di mancata prosecuzione dell'attività lavorativa ovvero nell'ipotesi in cui egli si trasferisca in città diversa dalla per motivi di studio, il padre verserà direttamente Pt_3 al figlio un contributo di €350,00 mensili, per le spese ordinarie mentre, tutte le spese straordinarie ivi ricomprese le spese di trasporto dall'abitazione alla sede di facoltà (o struttura equipollente), nonché le spese di trasporto da sostenere all'interno della città sede di facoltà, le tasse o rette scolastiche per la frequenza di università pubbliche o private, la spesa per i testi ed il materiale scolastico, i corsi di specializzazione e le spese per sistemazioni abitative nella città sede della facoltà e per le relative utenze – come indicato al punto n.8 lettere a), b), c), e d) della sentenza di divorzio n.336/2020 - resteranno a carico esclusivo del padre.
2) Quanto al figlio , in ragione della permanenza del ragazzo a settimane alterne presso Per_2
ciascun genitore quando egli sarà alla , il sig. e la sig.ra provvederanno al Pt_3 Pt_2 Pt_1
suo mantenimento diretto, per il periodo di tempo che il medesimo trascorrerà con ciascuno di loro.
In aggiunta il padre verserà direttamente in favore di un contributo mensile di €uro Per_2
200,00, per le spese ordinarie, e resteranno interamente a carico del padre tutte le spese straordinarie sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio. Qualora
si trasferisca in città diversa dalla per riprendere gli studi, il padre verserà Per_2 Pt_3 direttamente al figlio un contributo di €350,00 mensili per le spese ordinarie mentre, tutte le spese straordinarie ivi ricomprese le spese relative di trasporto dall'abitazione alla sede di facoltà (o struttura equipollente), nonché le spese di trasporto da sostenere all'interno della città sede di facoltà, tasse o rette scolastiche per la frequenza di università pubbliche o private, testi e materiale scolastico, corsi di specializzazione e spese per sistemazioni abitative nella città sede della facoltà e per le relative utenze – come indicato al punto 8 lettere a), b), c), e d) della sentenza n.336/2020 - resteranno a carico esclusivo del padre.
3) I figli e sottoscrivono il presente ricorso per accettazione. Per_1 Per_2
pag. 2 di 4 Le spese del presente giudizio resteranno compensate tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Le parti con ricorso, anche personalmente sottoscritto e depositato in data 2/04/2025, a modifica delle condizioni stabilite con sentenza di divorzio n. 336/2020 del Tribunale della Spezia, depositata in data 17/07/2020, hanno concordemente chiesto la modifica delle condizioni relative al mantenimento dei figli e , in ragione della loro parziale autosufficienza economica. Per_1 Per_2
Il P.M. ha apposto il visto in data 14/05/2025.
Il Giudice relatore, ritenuto non necessario assumere chiarimenti dalle parti personalmente, acquisito il parere del P.M., ha riferito al Collegio in camera di consiglio ai sensi dell'art. 473-bis.51 u.c. c.p.c.
Le modifiche concordate tra le parti sono conformi a legge in quanto giustificate dalla parziale autosufficienza economica dei figli e che, peraltro, hanno sottoscritto il ricorso Per_1 Per_2
per accettazione.
In punto di spese, le stesse vengono interamente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio del
Tribunale della Spezia n. 336/2020, depositata in data 17/07/2020, fermo il resto, così provvede come da condizioni congiunte delle parti di cui prende atto:
“1) quanto al figlio , sino alla data di scadenza del contratto di lavoro (05/05/2025), ed Per_1
anche in seguito qualora gli venga rinnovato, in ragione della permanenza a settimane alterne del ragazzo presso ciascun genitore, il sig. e la sig.ra provvederanno al suo Pt_2 Pt_1
mantenimento diretto per il periodo di tempo che trascorrerà con ciascuno di loro. Per_1
Successivamente alla data del 05/05/2025, in caso di mancata prosecuzione dell'attività lavorativa ovvero nell'ipotesi in cui egli si trasferisca in città diversa dalla per motivi di studio, il padre Pt_3 verserà direttamente al figlio un contributo di €350,00 mensili, per le spese ordinarie mentre, tutte le spese straordinarie ivi ricomprese le spese di trasporto dall'abitazione alla sede di facoltà (o struttura equipollente), nonché le spese di trasporto da sostenere all'interno della città sede di facoltà, le tasse o rette scolastiche per la frequenza di università pubbliche o private, la spesa per i testi ed il materiale scolastico, i corsi di specializzazione e le spese per sistemazioni abitative nella pag. 3 di 4 città sede della facoltà e per le relative utenze – come indicato al punto n.8 lettere a), b), c), e d) della sentenza di divorzio n.336/2020 - resteranno a carico esclusivo del padre.
2) Quanto al figlio , in ragione della permanenza del ragazzo a settimane alterne presso Per_2
ciascun genitore quando egli sarà alla , il sig. e la sig.ra provvederanno al Pt_3 Pt_2 Pt_1
suo mantenimento diretto, per il periodo di tempo che il medesimo trascorrerà con ciascuno di loro.
In aggiunta il padre verserà direttamente in favore di un contributo mensile di €uro Per_2
200,00, per le spese ordinarie, e resteranno interamente a carico del padre tutte le spese straordinarie sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio. Qualora
si trasferisca in città diversa dalla per riprendere gli studi, il padre verserà Per_2 Pt_3 direttamente al figlio un contributo di €350,00 mensili per le spese ordinarie mentre, tutte le spese straordinarie ivi ricomprese le spese relative di trasporto dall'abitazione alla sede di facoltà (o struttura equipollente), nonché le spese di trasporto da sostenere all'interno della città sede di facoltà, tasse o rette scolastiche per la frequenza di università pubbliche o private, testi e materiale scolastico, corsi di specializzazione e spese per sistemazioni abitative nella città sede della facoltà e per le relative utenze – come indicato al punto 8 lettere a), b), c), e d) della sentenza n.336/2020 - resteranno a carico esclusivo del padre”.
Spese compensate.
Si comunichi.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 22/05/2025 su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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