Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 02/04/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
R.V.G. 589/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 589/2025 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 01 aprile 2025, avente per oggetto: Regolamentazione congiunta figli naturali
TRA
, nata il [...] a [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Annamaria Giordano e , nato il [...] a [...]
Battipaglia (Sa), C.F.: rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Caggiano C.F._2
RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12.03.2025, e adivano Parte_1 Parte_2
l'intestato Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di affidamento inerenti il figlio (21.12.2016), nato dalla loro relazione sentimentale, in seguito venuta a Persona_1
cessare, alle seguenti condizioni: “a) affido condiviso del minore ad entrambi i Persona_1 genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente dello stesso e relativa residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, sig.ra , sita in Parte_1
Battipaglia alla Via Rosario n.
8. Comunque i ricorrenti si impegnano a consultarsi reciprocamente
1
e ad agire in comune accordo per tutto ciò che riguarda l'istruzione, l'educazione e la salute del proprio figlio;
b) stabilire che il diritto di visita del padre nei confronti del figlio Persona_1
venga esercitato secondo le seguenti modalità: - Il padre potrà prendere il figlio Persona_1 minore e tenerlo con sé a settimane alternate, una per due giorni infrasettimali, dall'uscita di scuola alle ore 20,30 previa comunicazione, alla sig.ra dei giorni in questione (es. lunedì, martedì, Pt_1 mercoledì, ecc....) nonché nelle giornate del sabato e della domenica dall'uscita di scuola alle ore
20,30 della domenica con pernottamento del figlio minore presso il padre, mentre l'altra per tre giorni infrasettimali dall'uscita di scuola alle ore 20,30, previa comunicazione, alla sig.ra dei Pt_1
giorni in questione (es. lunedì, martedì, mercoledì, ecc....). I singoli giorni di visita come sopra stabiliti verranno comunicati dal SI. alla SI.ra secondo un calendario bimestrale Pt_2 Pt_1
anticipato e salvo variazioni dei turni di lavoro del SI. che verranno comunicati alla SI.ra Pt_2
per concordare la variazione del relativo giorno di visita. Tali modalità di visita, sono state Pt_1
consensualmente stabilite tra i ricorrenti in relazione agli impegni lavorativi di entrambi, ed in particolare, attesa la particolare turnazione cui sono sottoposti gli orari di lavoro del SI. Pt_2 sarà possibile, con l'accordo tra i genitori, spostare anche il pernottamento del figlio minore presso il padre dal fine settimana in altri giorni infrasettimanali con l'accordo della madre, ed accompagnamento del piccolo la mattina a scuola da parte del padre. Il padre potrà Persona_1
accedere, previo accordo con la madre, presso la sua abitazione nel caso in cui il piccolo Per_1
dovesse essere ammalato, e/o non possa uscire per indisposizione nei giorni in cui è prevista
[...]
una occasione di incontro tra loro. - Per le festività natalizie, il padre, ad anni alterni, prenderà il figlio minore e lo terrà con sé, anche per il pernottamento, un anno dalle ore 12,00 della vigilia di
Natale alle ore 12,00 del giorno di Natale, e dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 del primo dell'anno, mentre l'anno successivo il 25 dicembre dalle ore 10,00 fino alle ore 20,00 del 26 successivo, dalle ore 12,00 della vigilia di capodanno fino alle ore 12,00 del primo dell'anno, e poi così proseguendo a cadenza alternata ogni anno - il giorno 5 gennaio e quello dell'Epifania, se non dovesse essere già previsto il pernottamento quale fine settimana, il padre terrà il figlio minore presso di sé, ad anni alterni dalle ore 10,00 alle ore 18,00 ; - Per le festività pasquali, il padre, ad anni alterni, prenderà il figlio minore e lo terrà con sé il giorno di Pasqua dalle ore 10,00 alle ore 20,30 per un anno, e l'anno successivo il giorno del lunedì in Albis dalle ore 10,00 alle ore 20,30 invertendo tale programmazione ad anni alterni;
- Per quanto riguarda le altre giornate festive ( carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre e 8 dicembre) il padre potrà tenere con sé il figlio minore, a cadenza alternata delle singole feste come consecutivamente cadenti, dalle ore 11,00 o dall'uscita di scuola alle ore 20,30 per una, e così proseguendo alternativamente del loro susseguirsi.
- Nel periodo estivo, il padre potrà prendere e tenere con sé, anche per il pernottamento, il figlio
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minore per sette giorni consecutivi nel mese di luglio e sette giorni consecutivi nel mese di agosto, previo accordo con la madre secondo un calendario anticipato comunicato alla SI.ra entro la Pt_1
prima settimana di giugno di ogni anno, e compatibilmente con il godimento del periodo di ferie dello stesso nonché con le esigenze del minore. - Per quel che riguarda il compleanno e l'onomastico del piccolo , i genitori concordano di festeggiarlo presso qualche ludoteca pizzeria dagli Persona_1
stessi prescelta così da favorire la partecipazione di tutti i familiari di ambo i ceppi genitoriali;
c)
Sul contributo al mantenimento: porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Parte_2
sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del figlio , la Parte_1 Persona_1 somma di €.350,00#, entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, rivalutando tale importo secondo l'indice ISTAT al dicembre di ogni anno, con decorrenza dal primo gennaio successivo, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese pre-scolastiche, scolastiche, spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o non affidabili ad esso, vestiario, sportive e ludiche) inerenti il piccolo , previamente concordate. La sig.ra , attesa la Persona_1 Parte_1
propria indipendenza economica proveniente dalla sua attività lavorativa, rinuncia ad ogni assegno di mantenimento in suo favore. I ricorrenti si danno rispettivamente atto che non vi sono beni mobili o valori mobiliari e monetari comuni ed indivisi tra loro;
d) I ricorrenti concordano affinché
l'assegno unico per il figlio minore venga riscosso al 100% dalla SI.ra Parte_1
rinunciando il SI. al 50% come per legge in suo favore, imputando tale rinuncia a Parte_2
titolo di contributo forfettario delle spese inerenti alla abitazione dove la suddetta SI.ra è Pt_1
andata ad abitare con il figlio minore . Per il solo periodo a partire dal mese di Persona_1
gennaio 2025 e fino al mese di gennaio 2026 compreso, il SI. corrisponderà alla SI.ra Pt_2 Pt_1
un ulteriore contributo forfettario delle spese inerenti alla abitazione dove la stessa è andata ad abitare di €.80,00# mensili entro il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. e) disporre che tutte le decisioni riguardanti l'ordinaria amministrazione del minore , siano Persona_1
adottate dal genitore presso il quale il predetto dimorerà nel momento in cui dovesse insorgere la relativa necessità, mentre per tutte le decisioni esorbitanti l'ordinaria gestione esse dovranno essere adottate di comune accordo tra i ricorrenti;
f) le parti prestano sin d'ora il consenso al reciproco rilascio e/o al rinnovo del passaporto, tessera sanitaria e documento d'identità, mentre per il rilascio del passaporto del figlio occorrerà la loro comune autorizzazione;
g) I ricorrenti, Persona_1
vivendo già separati, si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente eventuali variazioni di residenza e domicilio;
h) I ricorrenti consensualmente stabiliscono che gli accordi e le condizioni sopra precisate decorrono e sono vigenti dalla data odierna;
i) i ricorrenti si dichiarano
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entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
j) spese di lite interamente compensate tra le parti.”
All'udienza del 01 aprile 2025, il Giudice delegato dal Collegio, sentite le parti ed i loro difensori, prendeva atto delle condizioni riportate in ricorso in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali e riservava la decisione.
2. Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso conforme all'interesse del minore e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
3. In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. dispone che l'affidamento del figlio ed i conseguenti rapporti tra le parti siano Persona_1
regolati in conformità alle condizioni di cui al ricorso, riportate in parte motiva;
2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 2 aprile
2025
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
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