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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 14/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIA Parte_1 C.F._1
BISCOTTINI e dell'avv. FEDERICA BARATONI ed elettivamente domiciliata nel loro studio sito in
Ravenna, vicolo San Nicandro n. 4
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 C.F._2
RIJILLO e dell'avv. DINA COSTA ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Ravenna, via
Guidone n. 25
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024, i difensori delle parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza e alle ulteriori condizioni su cui si era raggiunto l'accordo in tale sede.
In data 21.11.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si era raggiunto l'accordo in udienza. pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c. di separazione giudiziale depositato in data
03.04.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: pronunciare la separazione personale fra i IGnori e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni sottoposte al Giudice in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, da intendersi espressamente richiamate”, ossia “1) autorizzare i IGnori a Controparte_1 Parte_1
a vivere separati;
[...]
2) assegnare alla IGnora presso la quale manterranno la collocazione Parte_1 abitativa le figlie minori ed la casa famigliare sita in via di Roma n. 42 comprensiva Per_1 Per_2 delle pertinenze censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna alla sezione urbana RA
(Ravenna), foglio 78: mapp. 302, sub 25 Cat. A/2 e mapp. 302 sub 19;
3) affidare le figlie minori e in via condivisa ai genitori disponendo che, nel caso in cui Per_1 Per_2 non sia possibile ottenere il consenso paterno alle decisioni di carattere straordinario, le stesse siano rimesse alla madre, con impegno a darne tempestiva comunicazione al padre.
4) Il padre terrà con sé le figlie per un periodo di almeno tre settimane all'anno, ivi compreso il periodo delle vacanze estive, compatibilmente con i rientri in Italia di cui lo stesso potrà disporre, da individuarsi in accordo fra le parti e nel rispetto delle eIGenze e dei tempi di vita delle minori, con impegno ed obbligo del padre di fornire alla madre periodicamente e con sufficiente anticipo il calendario della propria permanenza in Italia.
Qualora il padre disponesse di un periodo di ferie con rientro in Italia nel corso delle vacanze natalizie e/o pasquali terrà con sé le figlie per metà dei suddetti periodi. Ulteriori tempi di visita potranno essere concordati fra le parti.
5) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie sino alla loro raggiunta autosufficienza economica
a far data dalla domanda, con la somma mensile di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta,00) per ciascuna, e così complessivamente € 2.500,00 al mese, o quel diverso importo che risultasse ad istruttoria espletata, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra oltre al 90% delle spese straordinarie così Pt_1 come individuate e ripartite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, fra le quali devono ritenersi comprese in quanto già oggetto di accordo le spese per attività sportiva di le spese per Per_2 terapia psicologica di , le spese per lezioni di recupero scolastico di entrambe le figlie, le spese Per_1 per noleggio e lezioni di pianoforte di da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro Per_2 esibizione della documentazione di spesa, entro il giorno 10 del mese successivo.
6) Il IGnor corrisponderà alla IGnora a titolo di concorso al suo mantenimento la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) o quel diverso importo che risultasse dovuto ad istruttoria espletata rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata a far data dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa indicherà.
pagina 2 di 6 7) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà interamente percepito dalla IG.ra ed il IG. Pt_1 si impegna ed obbliga sin d'ora a consegnare alla ricorrente tutta la documentazione CP_1 necessaria alla relativa richiesta.
8) Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori.”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 09.04.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 02.10.2024.
In data 15.04.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 31.07.2024 chiedendo al Tribunale di Controparte_1
Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia quindi l'Ill.mo Tribunale adito:
- pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
alle condizioni specificate nella richiesta di provvedimenti temporanei ed urgenti da intendersi
[...] qui integralmente richiamati, con invito all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (NA) di provvedere all'annotazione del provvedimento nei relativi registri;
- rigettare tutte le richieste avanzate dalla IG.ra con riguardo al proprio Parte_1 mantenimento in toto e al contributo al mantenimento delle figlie e nella misura Per_1 Per_2 richiesta.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e avanzare richieste istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti le cui condizioni sono state espressamente richiamate nelle sopra riportate conclusioni, il convenuto ha chiesto l'adozione delle seguenti statuizioni: “- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre l'affidamento congiunto delle minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3 collocazione prevalente presso la madre, IG.ra stabilendo che, nel caso ove Parte_1 non sia possibile ottenere il consenso alle decisioni di carattere straordinario, le stesse siano rimesse alla madre con impegno a carico di quest'ultima di darne tempestiva comunicazione al IG. CP_1
;
[...]
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra in quanto le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 dovranno mantenere la collocazione abitativa presso la stessa sita in Ravenna, via Di Roma n. 42;
- stabilire che il IG. ogni qualvolta farà rientro in Italia potrà trascorrere tali Controparte_1 periodi con le figlie e nel rispetto delle eIGenze scolastiche delle stesse. Il IG. Per_1 Per_2 [...]
potrà trascorrere con le figlie e un periodo di vacanze nel corso Controparte_1 Per_1 Per_2 dell'anno di due/tre settimana. Nel periodo natalizio e pasquale il IG. starà con Controparte_1 le figlie e in modo alternato con la madre;
Per_1 Per_2
- per l'effetto dichiarare il IG. a provvedere al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
e nella misura di Euro 750,00= (settecentocinquanta/00=) mensili a titolo di Persona_3 contributo al mantenimento ordinario delle minori, oltre a prevedere in capo allo stesso il pagamento nella misura del 90% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e da versarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta, nonché quelle relative alle lezioni di pianoforte, all'arrampicata sportiva e quelle per le lezioni di recupero delle materie scolastiche nonché quelle per il percorso psicologico delle figlie;
- riconoscere in capo alla IG.ra il diritto di percepire l'assegno unico Parte_1 familiare laddove sia previsto per legge;
pagina 3 di 6 - disporre che il IG. non deve provvedere ad alcuna forma di mantenimento in Controparte_1 favore alla IG.ra ; Parte_1
- dichiarare che il IG. deve provvedere al pagamento dell'intera rata mensile del Controparte_1 mutuo relativo alla casa coniugale.
- disporre che la IG.ra provveda al pagamento della rata mensile dell'importo Parte_1 di euro 200,00= relativa alla propria polizza vita personale n. 22014699”.
Le parti provvedevano a depositare nei termini di legge le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. differita d'ufficio alla data del 13.11.2024, il Giudice delegato tentava di conciliare le parti e formulava alle stesse una proposta conciliativa relativa all'unico punto controverso tra le parti, ovvero il contributo al mantenimento da parte del IG. a favore delle CP_1 figlie e della moglie, implicante la corresponsione alla IG.ra a titolo di mantenimento Pt_1 ordinario delle figlie di un importo complessivo pari ad euro 1400,00 euro, ossia pari ad euro 700,00 per ciascuna figlia, oltre al 90 % delle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, e a titolo di assegno ex art. 156 c.c. di una somma pari ad euro 800,00, con accollo a carico del convenuto delle spese di mutuo per la casa familiare.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa con la precisazione resa dal IG. che CP_1 le utenze della casa familiare sarebbero state a carico della moglie, concordando per il resto per la recezione delle condizioni relative al regime di affidamento, collocamento delle figlie minori, esercizio del diritto-dovere di visita paterno e assegno unico formulate nel ricorso nonché per la decorrenza degli assegni dalla data di udienza e per la fissazione del giorno di pagamento nel 15 di ogni mese.
L'ing. dichiarava altresì in udienza di impegnarsi a trasferire la proprietà dell'autovettura CP_1
Opel AF alla IG.ra con spese a carico di quest'ultima. Pt_1
I difensori delle parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza e alle ulteriori condizioni su cui si era raggiunto l'accordo in sede di udienza.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 21.11.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si era raggiunto l'accordo in udienza.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti, dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione e dalla separazione in via di fatto già in essere, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per quanto riguarda le pronunce accessorie, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e hanno inoltre dichiarato di concordare per la recezione delle condizioni relative al regime di affidamento, collocazione delle figlie minori, esercizio del diritto-dovere di visita paterno e assegno unico formulata nel ricorso.
Dal tenore degli atti depositati da parte convenuta e dalle conclusioni ivi rassegnate, si inferisce come vi sia il consenso del IG. anche all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, presso la CP_1 quale, del resto, sono collocate le figlie.
pagina 4 di 6 La separazione va quindi pronunciata alle condizioni oggetto della proposta conciliativa e a quelle oggetto di accordo tra le parti come sopra indicate, che non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie minori.
Per quanto riguarda in particolare il regime di affidamento, fermo in linea di principio l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, in considerazione della permanenza del convenuto per la maggior parte dell'anno all'estero e delle verosimili difficoltà ad acquisire i consensi e le autorizzazioni necessarie nell'interesse delle figlie per le decisioni che non attengono all'ordinaria amministrazione, appare comprensibile la decisione di rimetterne l'assunzione alla madre, con obbligo in capo a quest'ultima di riferire tempestivamente al padre le proprie determinazioni. Il Collegio prende atto dell'impegno del IG. ad accollarsi le rate del mutuo e a trasferire la CP_1 propria vettura Opel AF alla IG.ra con spese a carico della IG.ra Pt_1 Pt_1
Stante l'adesione delle parti alla proposta conciliativa e il raggiungimento di un accordo complessivo tra le stesse, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...]
nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31.07.1974, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1
a IA (NA) il 08.10.2005, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune, al n. 125, p. II, serie A, dell'anno 2005;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_4 Persona_3 entrambi i genitori e, qualora non sia possibile ottenere il consenso paterno alle decisioni di carattere straordinario, stabilisce che le stesse siano assunte dalla madre, che dovrà darne tempestiva comunicazione al padre;
- ASSEGNA la casa coniugale, sita a Ravenna, via di Roma n. 42, alla IG.ra Parte_1 presso la quale verranno collocate le figlie;
- STABILISCE che la frequentazione padre-figlie minori avvenga secondo le modalità e tempistiche specificatamente indicate nel ricorso;
- STABILISCE che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese un assegno ex art. 156 c.c. pari all'importo mensile di euro 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di udienza del 13.11.2024;
- STABILISCE che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese un contributo al mantenimento ordinario di ciascuna figlia di euro 700,00, per un importo complessivo mensile pari ad euro 1400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di udienza del 13.11.2024;
pagina 5 di 6 - RIPARTISCE le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, ponendole nella misura del 90 % a carico del padre e del 10 % a carico della madre;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per le figlie venga percepito integralmente dalla IG.ra
; Parte_1
- PRENDE ATTO dell'impegno del IG. ad accollarsi le spese del mutuo relativo Controparte_1 alla casa familiare e a trasferire la proprietà dell'autovettura Opel AF alla IG.ra Parte_1
con spese a carico di quest'ultima;
[...]
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di conIGlio il 16.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. dott. Pierpaolo Galante Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 760/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIA Parte_1 C.F._1
BISCOTTINI e dell'avv. FEDERICA BARATONI ed elettivamente domiciliata nel loro studio sito in
Ravenna, vicolo San Nicandro n. 4
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Controparte_1 C.F._2
RIJILLO e dell'avv. DINA COSTA ed elettivamente domiciliato nel loro studio sito in Ravenna, via
Guidone n. 25
CONVENUTO/I
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della
Repubblica in sede.
OGGETTO: SEPARAZIONE PERSONALE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13.11.2024, i difensori delle parti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza e alle ulteriori condizioni su cui si era raggiunto l'accordo in tale sede.
In data 21.11.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si era raggiunto l'accordo in udienza. pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 e 473-bis.47 c.p.c. di separazione giudiziale depositato in data
03.04.2024, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1 Controparte_1
Tribunale al fine di chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta: pronunciare la separazione personale fra i IGnori e alle Parte_1 Controparte_1 condizioni sottoposte al Giudice in sede di provvedimenti temporanei ed urgenti, da intendersi espressamente richiamate”, ossia “1) autorizzare i IGnori a Controparte_1 Parte_1
a vivere separati;
[...]
2) assegnare alla IGnora presso la quale manterranno la collocazione Parte_1 abitativa le figlie minori ed la casa famigliare sita in via di Roma n. 42 comprensiva Per_1 Per_2 delle pertinenze censita al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna alla sezione urbana RA
(Ravenna), foglio 78: mapp. 302, sub 25 Cat. A/2 e mapp. 302 sub 19;
3) affidare le figlie minori e in via condivisa ai genitori disponendo che, nel caso in cui Per_1 Per_2 non sia possibile ottenere il consenso paterno alle decisioni di carattere straordinario, le stesse siano rimesse alla madre, con impegno a darne tempestiva comunicazione al padre.
4) Il padre terrà con sé le figlie per un periodo di almeno tre settimane all'anno, ivi compreso il periodo delle vacanze estive, compatibilmente con i rientri in Italia di cui lo stesso potrà disporre, da individuarsi in accordo fra le parti e nel rispetto delle eIGenze e dei tempi di vita delle minori, con impegno ed obbligo del padre di fornire alla madre periodicamente e con sufficiente anticipo il calendario della propria permanenza in Italia.
Qualora il padre disponesse di un periodo di ferie con rientro in Italia nel corso delle vacanze natalizie e/o pasquali terrà con sé le figlie per metà dei suddetti periodi. Ulteriori tempi di visita potranno essere concordati fra le parti.
5) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie sino alla loro raggiunta autosufficienza economica
a far data dalla domanda, con la somma mensile di € 1.250,00 (milleduecentocinquanta,00) per ciascuna, e così complessivamente € 2.500,00 al mese, o quel diverso importo che risultasse ad istruttoria espletata, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla IG.ra oltre al 90% delle spese straordinarie così Pt_1 come individuate e ripartite dal Protocollo adottato dal Tribunale di Ravenna, fra le quali devono ritenersi comprese in quanto già oggetto di accordo le spese per attività sportiva di le spese per Per_2 terapia psicologica di , le spese per lezioni di recupero scolastico di entrambe le figlie, le spese Per_1 per noleggio e lezioni di pianoforte di da rimborsarsi al genitore che le avrà anticipate, dietro Per_2 esibizione della documentazione di spesa, entro il giorno 10 del mese successivo.
6) Il IGnor corrisponderà alla IGnora a titolo di concorso al suo mantenimento la CP_1 Pt_1 somma mensile di € 1.000,00 (mille/00) o quel diverso importo che risultasse dovuto ad istruttoria espletata rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da corrispondersi, in via anticipata a far data dalla domanda, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sul conto corrente che la stessa indicherà.
pagina 2 di 6 7) L'assegno unico, se ed in quanto dovuto, sarà interamente percepito dalla IG.ra ed il IG. Pt_1 si impegna ed obbliga sin d'ora a consegnare alla ricorrente tutta la documentazione CP_1 necessaria alla relativa richiesta.
8) Con vittoria di spese e compensi di lite oltre accessori.”.
Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 09.04.2024, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. per la comparizione delle parti in data 02.10.2024.
In data 15.04.2024, interveniva ritualmente nel procedimento il Pubblico Ministero.
Provvedeva a costituirsi in giudizio in data 31.07.2024 chiedendo al Tribunale di Controparte_1
Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia quindi l'Ill.mo Tribunale adito:
- pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1
alle condizioni specificate nella richiesta di provvedimenti temporanei ed urgenti da intendersi
[...] qui integralmente richiamati, con invito all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di IA (NA) di provvedere all'annotazione del provvedimento nei relativi registri;
- rigettare tutte le richieste avanzate dalla IG.ra con riguardo al proprio Parte_1 mantenimento in toto e al contributo al mantenimento delle figlie e nella misura Per_1 Per_2 richiesta.
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre, dedurre e avanzare richieste istruttorie.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”.
Quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti le cui condizioni sono state espressamente richiamate nelle sopra riportate conclusioni, il convenuto ha chiesto l'adozione delle seguenti statuizioni: “- autorizzare i coniugi a vivere separati;
- disporre l'affidamento congiunto delle minori e ad entrambi i genitori con Per_1 Persona_3 collocazione prevalente presso la madre, IG.ra stabilendo che, nel caso ove Parte_1 non sia possibile ottenere il consenso alle decisioni di carattere straordinario, le stesse siano rimesse alla madre con impegno a carico di quest'ultima di darne tempestiva comunicazione al IG. CP_1
;
[...]
- assegnare la casa coniugale alla IG.ra in quanto le figlie e Parte_1 Per_1 Per_2 dovranno mantenere la collocazione abitativa presso la stessa sita in Ravenna, via Di Roma n. 42;
- stabilire che il IG. ogni qualvolta farà rientro in Italia potrà trascorrere tali Controparte_1 periodi con le figlie e nel rispetto delle eIGenze scolastiche delle stesse. Il IG. Per_1 Per_2 [...]
potrà trascorrere con le figlie e un periodo di vacanze nel corso Controparte_1 Per_1 Per_2 dell'anno di due/tre settimana. Nel periodo natalizio e pasquale il IG. starà con Controparte_1 le figlie e in modo alternato con la madre;
Per_1 Per_2
- per l'effetto dichiarare il IG. a provvedere al mantenimento delle figlie Controparte_1 Per_1
e nella misura di Euro 750,00= (settecentocinquanta/00=) mensili a titolo di Persona_3 contributo al mantenimento ordinario delle minori, oltre a prevedere in capo allo stesso il pagamento nella misura del 90% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie come da protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna e da versarsi nei 30 giorni successivi alla richiesta, nonché quelle relative alle lezioni di pianoforte, all'arrampicata sportiva e quelle per le lezioni di recupero delle materie scolastiche nonché quelle per il percorso psicologico delle figlie;
- riconoscere in capo alla IG.ra il diritto di percepire l'assegno unico Parte_1 familiare laddove sia previsto per legge;
pagina 3 di 6 - disporre che il IG. non deve provvedere ad alcuna forma di mantenimento in Controparte_1 favore alla IG.ra ; Parte_1
- dichiarare che il IG. deve provvedere al pagamento dell'intera rata mensile del Controparte_1 mutuo relativo alla casa coniugale.
- disporre che la IG.ra provveda al pagamento della rata mensile dell'importo Parte_1 di euro 200,00= relativa alla propria polizza vita personale n. 22014699”.
Le parti provvedevano a depositare nei termini di legge le memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c..
All'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. differita d'ufficio alla data del 13.11.2024, il Giudice delegato tentava di conciliare le parti e formulava alle stesse una proposta conciliativa relativa all'unico punto controverso tra le parti, ovvero il contributo al mantenimento da parte del IG. a favore delle CP_1 figlie e della moglie, implicante la corresponsione alla IG.ra a titolo di mantenimento Pt_1 ordinario delle figlie di un importo complessivo pari ad euro 1400,00 euro, ossia pari ad euro 700,00 per ciascuna figlia, oltre al 90 % delle spese straordinarie individuate sulla base del Protocollo vigente presso il Tribunale di Ravenna, e a titolo di assegno ex art. 156 c.c. di una somma pari ad euro 800,00, con accollo a carico del convenuto delle spese di mutuo per la casa familiare.
Le parti dichiaravano di aderire alla proposta conciliativa con la precisazione resa dal IG. che CP_1 le utenze della casa familiare sarebbero state a carico della moglie, concordando per il resto per la recezione delle condizioni relative al regime di affidamento, collocamento delle figlie minori, esercizio del diritto-dovere di visita paterno e assegno unico formulate nel ricorso nonché per la decorrenza degli assegni dalla data di udienza e per la fissazione del giorno di pagamento nel 15 di ogni mese.
L'ing. dichiarava altresì in udienza di impegnarsi a trasferire la proprietà dell'autovettura CP_1
Opel AF alla IG.ra con spese a carico di quest'ultima. Pt_1
I difensori delle parti chiedevano pertanto al Tribunale di pronunciare la sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice in udienza e alle ulteriori condizioni su cui si era raggiunto l'accordo in sede di udienza.
Il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
In data 21.11.2024, il Pubblico Ministero concludeva chiedendo al Tribunale di pronunciare sentenza di separazione alle condizioni oggetto della proposta conciliativa formulata dal Giudice, con le ulteriori statuizioni su cui si era raggiunto l'accordo in udienza.
Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle allegazioni delle parti, dall'insistenza delle stesse nella domanda di separazione e dalla separazione in via di fatto già in essere, si evince pacificamente la sussistenza del presupposto per la pronuncia richiesta, ovvero l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Per quanto riguarda le pronunce accessorie, le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice relatore delegato e hanno inoltre dichiarato di concordare per la recezione delle condizioni relative al regime di affidamento, collocazione delle figlie minori, esercizio del diritto-dovere di visita paterno e assegno unico formulata nel ricorso.
Dal tenore degli atti depositati da parte convenuta e dalle conclusioni ivi rassegnate, si inferisce come vi sia il consenso del IG. anche all'assegnazione della casa coniugale alla moglie, presso la CP_1 quale, del resto, sono collocate le figlie.
pagina 4 di 6 La separazione va quindi pronunciata alle condizioni oggetto della proposta conciliativa e a quelle oggetto di accordo tra le parti come sopra indicate, che non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e appaiono conformi all'interesse delle figlie minori.
Per quanto riguarda in particolare il regime di affidamento, fermo in linea di principio l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, in considerazione della permanenza del convenuto per la maggior parte dell'anno all'estero e delle verosimili difficoltà ad acquisire i consensi e le autorizzazioni necessarie nell'interesse delle figlie per le decisioni che non attengono all'ordinaria amministrazione, appare comprensibile la decisione di rimetterne l'assunzione alla madre, con obbligo in capo a quest'ultima di riferire tempestivamente al padre le proprie determinazioni. Il Collegio prende atto dell'impegno del IG. ad accollarsi le rate del mutuo e a trasferire la CP_1 propria vettura Opel AF alla IG.ra con spese a carico della IG.ra Pt_1 Pt_1
Stante l'adesione delle parti alla proposta conciliativa e il raggiungimento di un accordo complessivo tra le stesse, le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di separazione personale dei coniugi promossa da
[...]
nei confronti di così decide: Parte_1 Controparte_1
- PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
31.07.1974, e , nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Controparte_1
a IA (NA) il 08.10.2005, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di tale
Comune, al n. 125, p. II, serie A, dell'anno 2005;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori e ad Persona_4 Persona_3 entrambi i genitori e, qualora non sia possibile ottenere il consenso paterno alle decisioni di carattere straordinario, stabilisce che le stesse siano assunte dalla madre, che dovrà darne tempestiva comunicazione al padre;
- ASSEGNA la casa coniugale, sita a Ravenna, via di Roma n. 42, alla IG.ra Parte_1 presso la quale verranno collocate le figlie;
- STABILISCE che la frequentazione padre-figlie minori avvenga secondo le modalità e tempistiche specificatamente indicate nel ricorso;
- STABILISCE che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese un assegno ex art. 156 c.c. pari all'importo mensile di euro 800,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di udienza del 13.11.2024;
- STABILISCE che il IG. corrisponda alla IG.ra entro il Controparte_1 Parte_1 giorno 15 di ogni mese un contributo al mantenimento ordinario di ciascuna figlia di euro 700,00, per un importo complessivo mensile pari ad euro 1400,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, con decorrenza dalla data di udienza del 13.11.2024;
pagina 5 di 6 - RIPARTISCE le spese straordinarie nell'interesse delle figlie, individuate come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna, ponendole nella misura del 90 % a carico del padre e del 10 % a carico della madre;
- STABILISCE che l'assegno unico e universale per le figlie venga percepito integralmente dalla IG.ra
; Parte_1
- PRENDE ATTO dell'impegno del IG. ad accollarsi le spese del mutuo relativo Controparte_1 alla casa familiare e a trasferire la proprietà dell'autovettura Opel AF alla IG.ra Parte_1
con spese a carico di quest'ultima;
[...]
- COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi compresa la trasmissione di copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile.
Così deciso a Ravenna, in camera di conIGlio il 16.12.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Elena Orlandi Dott.ssa Mariapia Parisi
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