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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 20/02/2026, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 479/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2831/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO - 93023600849
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00066374 22 000 QUOTA CONSORTILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento il 17 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 26.07.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata il data_luogo_1 ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2024.00066374.22.000, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata il 23 maggio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento in favore del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento della somma di € 192,00, oltre diritti di notifica, per Quota consortile anno 2019, a titolo di beneficio irriguo anno 2019 Comune di Menfi e di beneficio irriguo anno 2019 Comune di Sciacca. La ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per assenza di concreto beneficio in favore dei suoi terreni. Adottava le seguenti conclusioni: “voglia la Onorevole Corte adita, contrariis rejectiis, - annullare l'atto impugnato per i motivi esposti nel presente ricorso. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate in data 08.11.2024, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa ed affermando la legittimità della procedura di riscossione. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e così concludeva: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: In via preliminare: Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale: Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE”. Il Consorzio di bonifica 3 Agrigento non si costituiva in giudizio. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata ed assorbente è la censura di illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento per vizio di motivazione. In proposito si osserva che la cartella esattoriale non preceduta da uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria;
essa, quindi, deve essere motivata allo stesso modo di un atto propriamente impositivo, e deve contenere, conseguentemente, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione; tale motivazione può essere assolta anche per relationem, ovvero richiamando un altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità. In altri termini, trattandosi del primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente la cartella esattoriale deve contenere tutte le indicazioni di un atto impositivo propedeutico all'emissione di una cartella. A conforto del suddetto principio si cita l'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 31270 del 2018, secondo cui “la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art.3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art.7 della legge n. 212 del 2000” (conforme Cass. n. 9799 del 19.04.2017). Più specificatamente, se è vero che l'assoggettamento al potere impositivo di un Consorzio di bonifica per le opere da esso eseguite, ai sensi del R. D. n. 215/1933, trova il suo presupposto nella circostanza che un immobile sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere, è altrettanto vero che detto vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene (Cassazione, Sez. tributaria, 10.04.2009 n. 8770). L'attività di bonifica in questione non può, inoltre, prescindere dalla previa approvazione di un piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili. Detto piano costituisce lo strumento tecnico-amministrativo mediante il quale il Consorzio provvede ad individuare dei benefici specifici che gli immobili – ricadenti all'interno del comprensorio consortile – traggono dall'attività di bonifica. Il piano di classifica, pertanto, garantisce il corretto esercizio del potere impositivo del Consorzio per il tramite di una precisa individuazione dei benefici apportati ad ogni immobile, motivo per cui il suo richiamo è indispensabile ai fini della legittimità della pretesta creditoria, indipendentemente che questa venga fatta valere per il tramite di un atto impositivo tipico o atipico (come nel caso del sollecito di pagamento). La mancata indicazione di qualsivoglia riferimento normativo/giuridico sulla base del quale il Consorzio avanza la propria pretesa, costituisce un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta, secondo l'indirizzo costante del Supremo Collegio, ex multis Cass. n. 2241 del 2015, in forza del quale “il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (Conformi: Cass. n. 654/2012; Cass. Sezioni Unite n. 11722/10; Cass. n. 22176/2023 e n. 26692/2023). Grava, quindi, sul Consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (confronta tra le tante: Cass. civile Sez. tributaria n. 34877 del 13 dicembre 2023, Cass. Sez. 5, n. 11431/2022, Cass. Sez. 5 n. 20359/2021, Cass. 19 aprile 2019, n. 11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Cass. 21.07.2010 n. 17066). Ciò dedotto, si osserva che nella fattispecie che ci occupa non è stata provata l'esistenza del relativo piano di classifica, né che i fondi rientrassero nel perimetro di contribuenza, né sono stati specificati di quali benefici effettivi, concreti e diretti godessero i fondi, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile. In altri termini, la mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile sulla base dei quali il Consorzio avanza la propria pretesa costituisce grave vizio dell'atto impositivo, non consentendo la valutazione della correttezza della pretesa (cfr. Cass. Ordinanza n. 15570 dell'11 giugno 2025). Va evidenziato, in proposito, che l'art. 96 della Legge Regione Siciliana n. 4 del 31 gennaio 2024, fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 10, comma 1, della L. Regione Siciliana n. 45 del 29.05.1995, ha chiarito che le parole “dei benefici effettivamente conseguiti vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile”. La norma sopra richiamata ha stigmatizzato il principio che non è sufficiente ai fini della motivazione riportare la dicitura di generici benefici conseguiti dai fondi rustici, ma è necessario indicare specificamente quali sono i benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo bastevole a tale fine la mera affermazione che i fondi rientrino nel perimetro consortile e che per ciò stesso ne traggano un beneficio. Anche sotto questo profilo giuridico la cartella di pagamento oggetto di contestazione risulta essere priva di motivazione. Da quanto sopra discende l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione, e Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 23 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
SCAGLIONE ANTONINO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2831/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Email_1 ed elettivamente domiciliata presso
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE - AGRIGENTO
elettivamente domiciliata presso Email_2
CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO - 93023600849
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 291 2024 00066374 22 000 QUOTA CONSORTILE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Come in narrativa. Resistente/Appellato: Come in narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato all'Agenzia delle Entrate-Riscossione ed al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento il 17 luglio 2024 mediante posta elettronica certificata, depositato il 26.07.2024, la Sig.ra Ricorrente_1, nata il data_luogo_1 ed ivi residente, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 , proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. 291.2024.00066374.22.000, emessa dall'Agenzia delle entrate-Riscossione e notificata il 23 maggio 2024, con cui veniva chiesto il pagamento in favore del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento della somma di € 192,00, oltre diritti di notifica, per Quota consortile anno 2019, a titolo di beneficio irriguo anno 2019 Comune di Menfi e di beneficio irriguo anno 2019 Comune di Sciacca. La ricorrente lamentava l'illegittimità dell'atto impugnato per carenza di motivazione e per assenza di concreto beneficio in favore dei suoi terreni. Adottava le seguenti conclusioni: “voglia la Onorevole Corte adita, contrariis rejectiis, - annullare l'atto impugnato per i motivi esposti nel presente ricorso. Con vittoria di spese diritti ed onorari”. L'Agenzia delle Entrate–Riscossione si costituiva in giudizio con Controdeduzioni depositate in data 08.11.2024, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa ed affermando la legittimità della procedura di riscossione. Contestava la fondatezza dei motivi di ricorso e così concludeva: “PIACCIA All'On. CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO, contrariis reiectis: In via preliminare: Dichiarare la carenza di responsabilità dell'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE nel presente giudizio, relativamente alle eccezioni attinenti alla legittimità dell'iscrizione a ruolo di esclusiva competenza dell'Ente impositore. In via principale: Dichiarare che l'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE ha correttamente operato e, conseguentemente, rigettare il ricorso. Condannare la ricorrente alle spese di giudizio in favore dell'Agenzia delle Entrate - RISCOSSIONE”. Il Consorzio di bonifica 3 Agrigento non si costituiva in giudizio. Il giorno 23 gennaio 2026 la controversia veniva trattata in pubblica udienza e posta in deliberazione, presente il difensore della parte ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1Il ricorso proposto dalla Sig.ra è fondato e va, pertanto, accolto. Fondata ed assorbente è la censura di illegittimità dell'impugnata cartella di pagamento per vizio di motivazione. In proposito si osserva che la cartella esattoriale non preceduta da uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente costituisce il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria;
essa, quindi, deve essere motivata allo stesso modo di un atto propriamente impositivo, e deve contenere, conseguentemente, gli elementi indispensabili per consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione; tale motivazione può essere assolta anche per relationem, ovvero richiamando un altro atto che costituisca il presupposto dell'imposizione, atto del quale, tuttavia, debbono comunque essere specificamente indicati gli estremi, anche relativi alla pubblicazione dello stesso su bollettini o albi ufficiali che eventualmente ne sia stata fatta a sensi di legge, affinché il contribuente ne abbia conoscenza o conoscibilità. In altri termini, trattandosi del primo atto con cui la pretesa tributaria viene portata a conoscenza del contribuente la cartella esattoriale deve contenere tutte le indicazioni di un atto impositivo propedeutico all'emissione di una cartella. A conforto del suddetto principio si cita l'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 31270 del 2018, secondo cui “la cartella esattoriale, ove non preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art.3 della legge n. 241 del 1990, e recepiti, per la materia tributaria, dall'art.7 della legge n. 212 del 2000” (conforme Cass. n. 9799 del 19.04.2017). Più specificatamente, se è vero che l'assoggettamento al potere impositivo di un Consorzio di bonifica per le opere da esso eseguite, ai sensi del R. D. n. 215/1933, trova il suo presupposto nella circostanza che un immobile sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere, è altrettanto vero che detto vantaggio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile dal singolo fondo, cioè idoneo a tradursi in una qualità del fondo, non essendo sufficiente un beneficio relativo al complessivo territorio e meramente derivante solo per riflesso dall'inclusione in esso del bene (Cassazione, Sez. tributaria, 10.04.2009 n. 8770). L'attività di bonifica in questione non può, inoltre, prescindere dalla previa approvazione di un piano di classifica degli immobili per il riparto degli oneri consortili. Detto piano costituisce lo strumento tecnico-amministrativo mediante il quale il Consorzio provvede ad individuare dei benefici specifici che gli immobili – ricadenti all'interno del comprensorio consortile – traggono dall'attività di bonifica. Il piano di classifica, pertanto, garantisce il corretto esercizio del potere impositivo del Consorzio per il tramite di una precisa individuazione dei benefici apportati ad ogni immobile, motivo per cui il suo richiamo è indispensabile ai fini della legittimità della pretesta creditoria, indipendentemente che questa venga fatta valere per il tramite di un atto impositivo tipico o atipico (come nel caso del sollecito di pagamento). La mancata indicazione di qualsivoglia riferimento normativo/giuridico sulla base del quale il Consorzio avanza la propria pretesa, costituisce un grave vizio del relativo atto impositivo in quanto al consorziato non viene fornito alcun elemento per valutare la correttezza della liquidazione dell'imposta, secondo l'indirizzo costante del Supremo Collegio, ex multis Cass. n. 2241 del 2015, in forza del quale “il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato, risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo” (Conformi: Cass. n. 654/2012; Cass. Sezioni Unite n. 11722/10; Cass. n. 22176/2023 e n. 26692/2023). Grava, quindi, sul Consorzio l'onere di provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite (confronta tra le tante: Cass. civile Sez. tributaria n. 34877 del 13 dicembre 2023, Cass. Sez. 5, n. 11431/2022, Cass. Sez. 5 n. 20359/2021, Cass. 19 aprile 2019, n. 11076; Cass., 18 aprile 2018, n. 9511; Cass., 23 marzo 2012, n. 4671, Cass. 21.07.2010 n. 17066). Ciò dedotto, si osserva che nella fattispecie che ci occupa non è stata provata l'esistenza del relativo piano di classifica, né che i fondi rientrassero nel perimetro di contribuenza, né sono stati specificati di quali benefici effettivi, concreti e diretti godessero i fondi, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile. In altri termini, la mancata indicazione del piano di classifica e delle delibere di approvazione del bilancio consortile sulla base dei quali il Consorzio avanza la propria pretesa costituisce grave vizio dell'atto impositivo, non consentendo la valutazione della correttezza della pretesa (cfr. Cass. Ordinanza n. 15570 dell'11 giugno 2025). Va evidenziato, in proposito, che l'art. 96 della Legge Regione Siciliana n. 4 del 31 gennaio 2024, fornendo l'interpretazione autentica dell'art. 10, comma 1, della L. Regione Siciliana n. 45 del 29.05.1995, ha chiarito che le parole “dei benefici effettivamente conseguiti vanno intese nel senso che deve trattarsi di benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo sufficiente l'inclusione di un immobile nel perimetro consortile”. La norma sopra richiamata ha stigmatizzato il principio che non è sufficiente ai fini della motivazione riportare la dicitura di generici benefici conseguiti dai fondi rustici, ma è necessario indicare specificamente quali sono i benefici effettivi, concreti e diretti, non essendo bastevole a tale fine la mera affermazione che i fondi rientrino nel perimetro consortile e che per ciò stesso ne traggano un beneficio. Anche sotto questo profilo giuridico la cartella di pagamento oggetto di contestazione risulta essere priva di motivazione. Da quanto sopra discende l'accoglimento del ricorso con l'annullamento dell'impugnata cartella di pagamento. Le spese del giudizio, seguendo la soccombenza, vanno poste a favore della parte ricorrente ed a carico delle parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione, e Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, in solido tra di loro;
le stesse si liquidano in complessivi € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Agrigento in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le parti resistenti Agenzia delle Entrate-Riscossione e Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, liquidate in € 280,00, oltre contributo unificato tributario, maggiorazione forfettaria 15% per spese generali, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge. Agrigento, 23 gennaio 2026. Il Giudice Monocratico Antonino Scaglione