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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 17/12/2024, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2024 ed iscritta al n.
1378 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Gramsci n. 18
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Biava del foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Monza, via Carlo Alberto n. 1, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'11.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Brembate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 6 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La LI minore resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, cosicché gli stessi prenderanno insieme Per_1
tutte le decisioni significative per la minore, impegnandosi a tal fine al reciproco scambio di informazioni per quanto concerne l'educazione, l'istruzione, la salute, e quanto altro di rilevante;
i genitori eserciteranno singolarmente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, sulle quali ciascuno di loro potrà
quindi decidere nel momento in cui la LI sarà con lui.
2) La casa familiare, sita in Verderio alla Via A. Gramsci 18, viene assegnata, con quanto l'arreda, alla NO , Pt_1
presso la quale la LI minore resta collocata in via prevalente;
manterrà altresì la residenza presso la Per_1 Per_1
casa familiare.
3) Durante la settimana che terminerà con il week end di spettanza del padre, starà con la mamma il lunedì, il Per_1
mercoledì e il venerdì, mentre starà con il papà il martedì e il giovedì con pernotto, cosicché il mattino successivo il padre riaccompagnerà la LI a scuola, ovvero presso la casa materna.
Durante la settimana che terminerà con il week end di spettanza della madre, starà con la mamma il lunedì e il Per_1
mercoledì, mentre starà con il papà il martedì, il giovedì e il venerdì con pernotto, cosicché il mattino successivo il padre riaccompagnerà la LI a scuola, ovvero presso la casa materna.
Salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di spettanza del padre, la NO ritirerà all'uscita da scuola e Pt_1 Per_1
il signor passerà dalla casa familiare a ritirare la LI dopo il lavoro. Pt_2
trascorrerà con il papà un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alla domenica sera, salvo diversi Per_1
accordi tra i genitori e salvo impegni scolastici di . Ciascun genitore, quando avrà con sé la minore, si occuperà di Per_1
farle svolgere i compiti, di accompagnarla alle varie attività in cui sarà impegnata.
Durante le vacanze natalizie la LI trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il Natale e il capodanno, nonché
metà periodo con la madre e metà periodo con il padre, concordandolo di anno in anno. Le vacanze pasquali saranno trascorse secondo il calendario ordinario alternando Pasqua e Lunedì in Albis, salvo diverso accordi tra i genitori.
Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con la LI, in periodi da concordare entro il mese di aprile di ogni anno.
4) Il signor verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento della LI , la somma di € Pt_2 Pt_1 Per_1
320,00, mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
pagina 2 di 6 5)L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla NO . Pt_1
6)Ciascun genitore contribuirà al 50% alle spese straordinarie per la LI secondo il seguente schema conforme al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco:
1- Spese mediche documentate che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste da medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale
(SSN); d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e / o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
2- Spese mediche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) Cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è
comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche da SSN;
d) Farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
3- Spese scolastiche, da documentare, che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
4- Spese scolastiche, da documentare,
che richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private d) alloggio presso sedi universitarie e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
5- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per tennis, atletica, calcio, basket,
pallavolo, judo, ginnastica ritmica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di pagina 3 di 6 comune accordo per i figli.
6- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività
lavorativa di entrambi i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per i figli (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità
od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà
posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a somme a titolo di assegno di mantenimento.
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio anche per la LI minore
. Per_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) l'automobile Volkswagen Golf targata EZ929FT resterà in uso al marito, mentre l'automobile Hyundai Kona targata
FR534YY, resterà in uso alla moglie;
con la precisazione che ciascun coniuge provvederà a sostenere i costi per l'assicurazione, il bollo e il tagliando annuale per il veicolo che avrà in uso. Sin d'ora i coniugi si rendono disponibili alla sottoscrizione degli atti di vendita ove necessario.
9) il conto corrente n. 100571773554 acceso presso Mediobanca Premier cointestato ai coniugi verrà chiuso entro fine anno, salvo diversi accordi tra i coniugi.
10) La polizza n. 081123061 sottoscritta dal signor con decorrenza 18/10/2018, considerato Parte_3 Pt_2
che dal 2018 ad oggi i premi annuali sono stati versati dai coniugi al 50%, considerato che i versamenti del premi saranno sospesi dal novembre 2024 sino ad ottobre 2025, i coniugi concordano che a ottobre 2025, in relazione al valore di quanto versato sino ad allora, la NO potrà decidere di cessare i versamenti dei premi e il signor liquiderà alla Pt_1 Pt_2
pagina 4 di 6 stessa il 50% di quanto maturato sino ad allora, ovvero la stessa potrà decidere di continuare ad effettuare i versamenti dei premi sino ad ottobre 2029, quando le parti divideranno tra loro i ricavato del premio assicurativo maturato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 25.10.2024 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 18.9.2018 in Brembate (BG), con scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione è nata la LI (in data 21.11.2019), ancora minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione certificato contestuale anagrafico di matrimonio, di residenza e di stato di famiglia.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della LI minore.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con Parte_2 C.F._2
rito concordatario in Brembate (BG) in data 18.9.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del pagina 5 di 6 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte II, serie A, numero 3), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Brembate (BG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2024 ed iscritta al n.
1378 del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2024 da:
- (c.f. , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._1
Gramsci n. 18
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente a [...]
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Biava del foro di Milano ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Monza, via Carlo Alberto n. 1, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Separazione consensuale.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine dell'11.12.2024 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
• dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• ordinare al Comune di Brembate di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 6 OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1) La LI minore resta affidata in via condivisa a entrambi i genitori, cosicché gli stessi prenderanno insieme Per_1
tutte le decisioni significative per la minore, impegnandosi a tal fine al reciproco scambio di informazioni per quanto concerne l'educazione, l'istruzione, la salute, e quanto altro di rilevante;
i genitori eserciteranno singolarmente la responsabilità genitoriale per quanto riguarda le questioni di ordinaria amministrazione, sulle quali ciascuno di loro potrà
quindi decidere nel momento in cui la LI sarà con lui.
2) La casa familiare, sita in Verderio alla Via A. Gramsci 18, viene assegnata, con quanto l'arreda, alla NO , Pt_1
presso la quale la LI minore resta collocata in via prevalente;
manterrà altresì la residenza presso la Per_1 Per_1
casa familiare.
3) Durante la settimana che terminerà con il week end di spettanza del padre, starà con la mamma il lunedì, il Per_1
mercoledì e il venerdì, mentre starà con il papà il martedì e il giovedì con pernotto, cosicché il mattino successivo il padre riaccompagnerà la LI a scuola, ovvero presso la casa materna.
Durante la settimana che terminerà con il week end di spettanza della madre, starà con la mamma il lunedì e il Per_1
mercoledì, mentre starà con il papà il martedì, il giovedì e il venerdì con pernotto, cosicché il mattino successivo il padre riaccompagnerà la LI a scuola, ovvero presso la casa materna.
Salvo diverso accordo tra le parti, nei giorni di spettanza del padre, la NO ritirerà all'uscita da scuola e Pt_1 Per_1
il signor passerà dalla casa familiare a ritirare la LI dopo il lavoro. Pt_2
trascorrerà con il papà un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina alla domenica sera, salvo diversi Per_1
accordi tra i genitori e salvo impegni scolastici di . Ciascun genitore, quando avrà con sé la minore, si occuperà di Per_1
farle svolgere i compiti, di accompagnarla alle varie attività in cui sarà impegnata.
Durante le vacanze natalizie la LI trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il Natale e il capodanno, nonché
metà periodo con la madre e metà periodo con il padre, concordandolo di anno in anno. Le vacanze pasquali saranno trascorse secondo il calendario ordinario alternando Pasqua e Lunedì in Albis, salvo diverso accordi tra i genitori.
Quanto alle vacanze estive, ciascun genitore potrà trascorrere 15 giorni anche non consecutivi con la LI, in periodi da concordare entro il mese di aprile di ogni anno.
4) Il signor verserà alla NO , a titolo di contributo al mantenimento della LI , la somma di € Pt_2 Pt_1 Per_1
320,00, mensili, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 10 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
pagina 2 di 6 5)L'assegno unico universale continuerà ad essere percepito interamente dalla NO . Pt_1
6)Ciascun genitore contribuirà al 50% alle spese straordinarie per la LI secondo il seguente schema conforme al
Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecco:
1- Spese mediche documentate che non richiedono preventivo accordo: a) visite specialistiche richieste da medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari urgenti non erogati dal Sistema Sanitario Nazionale
(SSN); d) tickets sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e / o lenti a contatto se prescritti dallo specialista.
2- Spese mediche, da documentare, che richiedono preventivo accordo: a) Cure
dentistiche, ortodontiche e oculistiche in strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste di attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è
comunque necessario relativamente alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto di accordo, prevale il professionista con preventivo più basso b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche da SSN;
d) Farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante.
3- Spese scolastiche, da documentare, che non richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d)
trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc / tablet) imposta dalla scuola ovvero consigliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificabile come DSA o BES o equiparabili;
h) mensa e buoni pasto.
4- Spese scolastiche, da documentare,
che richiedono preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private d) alloggio presso sedi universitarie e) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento.
5- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola, dopo scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle esigenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per tennis, atletica, calcio, basket,
pallavolo, judo, ginnastica ritmica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività
agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e /o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di pagina 3 di 6 comune accordo per i figli.
6- Spese extra scolastiche e relazionali, da documentare, che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola se non resi necessari dall'attività
lavorativa di entrambi i genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per i figli (motocicli ed autovetture). Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità
od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun genitore verrà
posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
7) I coniugi si dichiarano entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano reciprocamente a somme a titolo di assegno di mantenimento.
8) Le parti si autorizzano reciprocamente al rilascio dei documenti necessari per l'espatrio anche per la LI minore
. Per_1
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
8) l'automobile Volkswagen Golf targata EZ929FT resterà in uso al marito, mentre l'automobile Hyundai Kona targata
FR534YY, resterà in uso alla moglie;
con la precisazione che ciascun coniuge provvederà a sostenere i costi per l'assicurazione, il bollo e il tagliando annuale per il veicolo che avrà in uso. Sin d'ora i coniugi si rendono disponibili alla sottoscrizione degli atti di vendita ove necessario.
9) il conto corrente n. 100571773554 acceso presso Mediobanca Premier cointestato ai coniugi verrà chiuso entro fine anno, salvo diversi accordi tra i coniugi.
10) La polizza n. 081123061 sottoscritta dal signor con decorrenza 18/10/2018, considerato Parte_3 Pt_2
che dal 2018 ad oggi i premi annuali sono stati versati dai coniugi al 50%, considerato che i versamenti del premi saranno sospesi dal novembre 2024 sino ad ottobre 2025, i coniugi concordano che a ottobre 2025, in relazione al valore di quanto versato sino ad allora, la NO potrà decidere di cessare i versamenti dei premi e il signor liquiderà alla Pt_1 Pt_2
pagina 4 di 6 stessa il 50% di quanto maturato sino ad allora, ovvero la stessa potrà decidere di continuare ad effettuare i versamenti dei premi sino ad ottobre 2029, quando le parti divideranno tra loro i ricavato del premio assicurativo maturato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno presentato in data 25.10.2024 ricorso congiunto di Parte_1 Parte_2
separazione, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato in data 18.9.2018 in Brembate (BG), con scelta del regime patrimoniale della comunione dei beni;
- dalla loro unione è nata la LI (in data 21.11.2019), ancora minorenne;
Per_1
- la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile.
Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni tra i medesimi concordate.
Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c.,
mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione certificato contestuale anagrafico di matrimonio, di residenza e di stato di famiglia.
Preso atto che i coniugi ritengono intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, sussistono i presupposti previsti dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione, alle condizioni da loro concordate, che non appaiono in contrasto con l'interesse prevalente della LI minore.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
PRONUNCIA
la separazione dei coniugi (c.f. , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato a [...] il [...], sposati con Parte_2 C.F._2
rito concordatario in Brembate (BG) in data 18.9.2018 (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del pagina 5 di 6 predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2018, parte II, serie A, numero 3), autorizzandoli a vivere separatamente con mutuo rispetto;
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile
del Comune di Brembate (BG) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 16 dicembre 2024.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 6 di 6