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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 357/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
357/2023 R.G
Promosso da
P.I. Parte_1
, già (doc. n. 04), in P.IVA_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentanti pro tempore , con Parte_1 sede in Montegiorgio (FM), alla Via Soccorso n. 13/A, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Massimo Felici
Appellante
Contro
C.F. e Controparte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._2
Paolo Canducci e dall'Avv. Annunzio Tacconi
pagina 1 di 16 Appellati
Nonché contro
P.I. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo,
n.173/2023 pubblicata il 6.3.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“…NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, ritenere e dichiarare, anche
d'ufficio, la nullità della predetta decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e del contraddittorio da integrarsi il contraddittorio nei confronti di , nata a [...] il Controparte_4
02/03/1990 e residente in [...], alla C.da Montone n. 8/A,
e , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Montegiorgio (FM), alla C.da Montone n. 8/A;
IN VIA SUBORDINATA, recepiti ed accolti i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 173/2023 emessa in data 21/02/2023 dal Tribunale di
Fermo, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariannunziata Taverna, nell'ambito del giudizio R.G. n. 365/2016, pubblicata in data
06/03/2023, notificata in data 16/03/2023 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si riformulano: ““dichiarare
l'improcedibilità della domanda proposta da e Controparte_1
per mancato o comunque irregolare esperimento Controparte_2
pagina 2 di 16 della procedura di mediazione, obbligatoria ex lege;
nell'eventualità, non creduta, di reiezione delle conclusioni che precedono, respingere, per i motivi di cui in narrativa, le domande tutte avanzate da CP_1
e , in quanto inammissibili, illegittime,
[...] Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto dichiarando l'inesistenza di ogni e qualsiasi diritto in capo a e Controparte_1 Controparte_2 sulla particella identificata al numero 360 del Foglio 11 del NCT del
Comune di Porto San Giorgio.””; conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da e Controparte_1 [...]
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel CP_2 presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, anche di natura istruttoria:
a) in via principale, rigettare in toto l'appello promosso, in ordine ai capi tutti della sentenza, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
b) in via subordinata e nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado con rigetto, pertanto, della domanda principale svolta dagli attori in primo grado, di accertamento e costituzione, in capo agli attori appellati stessi, dell'esistenza ed acquisto, per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 cod.civ., della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla corte censita al NCT del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 360 in favore della proprietà censita al NCEU del
pagina 3 di 16 Comune di Fermo al foglio 11, particella 307 sub 4, categoria C/6, posta al piano terra del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Umberto
Giordano n.3, voglia comunque, in conformità alle conclusioni svolte in primo grado anche con le note di trattazione depositate per l'udienza di pc del 03/11/2022 ed in via subordinata tra loro:
b.1) accertare e dichiarare, in capo agli attori, l'esistenza ed acquisto, per intervenuta usucapione ex art.1158 cod.civ., della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla corte censita al NCT del Comune di
Porto San Giorgio al foglio 11, particella 360 - e, se del caso, sulla corte condominiale censita al NCT del Comune di Porto San Giorgio al foglio
11, particella 360 sub 10 - in favore della proprietà censita al NCEU del
Comune di Fermo al foglio 11, particella 307 sub 4, categoria C/6, posta al piano terra del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Umberto
Giordano n.3, ordinando, per l'effetto, alla convenuta appellante – nonché, se del caso, al – di rimuovere ogni Controparte_3 ostacolo all'esercizio della servitù ed autorizzando gli attori appellati alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari con ordine, al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere l'emananda sentenza;
b.2) costituire, in favore degli attori appellati, servitù di passaggio coattivo carrabile sulla corte censita al NCT del Comune di Porto San
Giorgio al foglio 11, particella 360 - e, se del caso, sulla corte condominiale censita al NCT del Comune di Porto San Giorgio al foglio
11, particella 360 sub 10 - in favore della proprietà censita al NCEU del
Comune di Fermo al foglio 11, particella 307 sub 4, categoria C/6, posta al piano terra del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Umberto
Giordano n.3, ordinando, per l'effetto, alla convenuta appellante –
pagina 4 di 16 nonché, se del caso, al - di rimuovere ogni Controparte_3 ostacolo all'esercizio della servitù ed autorizzando gli attori appellati alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari con ordine, al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere l'emananda sentenza.
Il tutto con condanna della convenuta appellante al pagamento delle spese e compensi di Avvocato anche del doppio grado di giudizio”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda principale proposta da e Controparte_1 Controparte_2
e, ritenendo assorbite le ulteriori domande subordinate, ha dichiarato costituita, per destinazione del padre di famiglia, una servitù di passo carrabile a favore dell'immobile, di proprietà degli odierni appellati, sito in Porto San Giorgio (FM) e gravante sulla corte di proprietà della appellante con condanna di quest'ultima alle spese di lite e della CTU.
La società proponeva Parte_1 Parte_1 appello avverso detta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano gli appellati e , che Controparte_1 Controparte_2 nel riproporre tutte le domande avanzate nel primo grado di giudizio e ritenute assorbite, contestavano, nel merito, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si costituiva per il che, regolarmente Controparte_3 evocato in giudizio, deve essere dichiarato contumace.
pagina 5 di 16 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il chiede dichiararsi Parte_1 la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_6 acquirenti rispettivamente, giusto atto di “Assegnazione a socio per scioglimento società” del 21/11/2016, rep.15281/7192 del Notaio
Dott.ssa , della quota di ¼ ciascuna della porzione di terreno Per_1 identificata al Foglio 11, particella 360, oggetto della domanda di usucapione svolta dagli appellati e in prime Controparte_1 CP_2 cure e da considerarsi dunque, litisconsorti necessari.
La censura è infondata: invero, l'art. 111 c.p.c. prevede che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo, lo stesso prosegue tra le parti originarie e, dunque, nei confronti dell'alienante, salva la possibilità di intervento dell'acquirente, tenuto, in ogni caso, a risentire degli effetti della pronuncia emessa nei confronti del dante causa.
Nel caso in esame, allora, si è verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c. in corso di causa (il giudizio di primo grado, è stato introdotto con citazione notificata il
16.2.2016 ed iscritto a ruolo il 17.2.2016 e, quindi, prima dell'avvenuto trasferimento del diritto), per cui il giudizio correttamente è proseguito tra le parti originarie, dal momento che l'acquirente non ha assunto le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato,
pagina 6 di 16 dovendosi solo osservare che, se il successore a titolo particolare ha acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce. (cfr Cassazione civile sez. II, 06/02/2024, (ud.
21/12/2023, dep. 06/02/2024), n.3331).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da essa appellante, convenuta nel primo grado di giudizio, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria all'esito dell'integrazione del contraddittorio con il condominio , ritenendola tardivamente CP_3 proposta.
Come precisato da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 11/08/2021, n.
22736, "in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (v. anche Cass. n. 25155 del 2020).
Nel caso in esame, la mediazione si è svolta nel 2018, senza la partecipazione dell'attrice all'udienza del Controparte_2
29/11/2018 il Giudice dava atto della esibizione del verbale con esito negativo, depositato poi telematicamente, dalla difesa degli attori lo pagina 7 di 16 stesso pomeriggio del 29/11/2018: da quel momento e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 03/11/2022, giammai è stata eccepita o rilevata d'ufficio l'improcedibilità del giudizio, con conseguente tardività dell'eccezione ed infondatezza del motivo di appello.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di una servitù di passaggio sulla corte di sua proprietà esclusiva (particella 360 fg 11 del NCEU del
Comune di Porto San Giorgio), erroneamente valutando le prove offerte dalle parti.
Ai sensi dell'art 1662 cc, per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre che i due fondi divisi siano appartenuti originariamente al medesimo proprietario;
che questi abbia espresso la volontà di tener fermo lo stato di fatto dal quale risulti l'esistenza della servitù, essendo sufficiente che egli non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo;
che si sia in presenza di una servitù apparente (cfr art 1161 cc).
Orbene, nel caso in esame, è documentalmente provato, oltre che incontestato che sia la particella su cui si chiede riconoscersi la servitù di passaggio (part 360 fg 11) di proprietà degli appellanti che il garage degli appellati (part 307 sub 1 del fg 11) erano in origine di proprietà di che, nel 1966, alienava a , dante causa Persona_2 Persona_3 degli appellati il garage e, nel 1985, alienava ai dante causa dell'appellante una porzione di fabbricato “con corte esclusiva esterna.. distinta al fg 11, con la particella 360 superficie mq 45”.
La circostanza che, anche allorquando l'immobile era di esclusiva proprietà del l'accesso carrabile al garage degli appellati Per_2
pagina 8 di 16 avvenisse transitando sulla particella 360 si desume sia dalla prova orale espletata (cfr dichiarazioni di e dello stesso Testimone_1 [...]
(verbale di udienza del 24.2.2022), che, in risposta al capitolo 9 Per_2 della seconda memoria ex art.183 cpc di parte attrice/appellata, ha affermato essere vero che, dal 1966, si è sempre transitato con autoveicoli sulla particella 360 per raggiungere il garage al piano terra) sia dalle stesse conclusioni raggiunte dal Ctu, che ha espressamente riferito che il garage de quo, che ha le dimensioni per poter custodire un veicolo con lunghezza minore di metri 3.78, è accessibile, per i veicoli e le moto con larghezza uguale o superiore a 85 cm, solo attraverso il cancello carrabile posto all'estremo est della particella 360, dal momento che, attraverso il cancello pedonale, possono transitare, in considerazione delle dimensioni dello stesso, solo biciclette ed alcuni tipologie di moto.
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non
è collegata, poi, dalla legge ad una manifestazione di volontà negoziale, ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione. Tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge,
pagina 9 di 16 determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018).
Sostiene l'appellante che, poiché nell'atto di compravendita tra il
[...]
ed i suoi dante causa, oggetto dell'alienazione è il fabbricato e Per_2 la corte esterna esclusiva, appare evidente che l'alienante, facendo riferimento all'esclusività del diritto dominicale, abbia implicitamente voluto escludere l'esistenza della servitù su detta corte: in realtà, all'art
2 del suddetto contratto (cfr all 9 alla seconda memoria ex art 183 cpc degli odierni appellati nel primo grado di giudizio) si conviene espressamente, al pari di quanto è previsto nel contratto di vendita concluso tra il e la dante causa degli appellati, che l'immobile Per_2 viene compravenduto con tutte le relative servitù attive e passive, con la conseguenza che non esiste una volontà del di escludere la Per_2 sussistenza di detta servitù.
Da ultimo, è indispensabile l'identificazione di segni tangibili che dimostrino inequivocabilmente l'esistenza di un onere stabile gravante sul fondo servente, al tempo della separazione dei fondi dal medesimo proprietario (Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n.7643) e, quindi, di opere visibili e permanenti che palesino il rapporto di asservimento, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha evidenziato che l'originario unico proprietario aveva realizzato opere visibili che palesavano il rapporto di asservimento della particella 360 a quella
307/1, dal momento che la particella 360, all'altezza dei garage e, quindi, nel tratto che va dal cancello carrabile al garage degli appellati, è sprovvista sia del dislivello di 10 cm sia del cordolo cementizio pagina 10 di 16 prefabbricato e della sovrastante ringhiera che la caratterizzano nella porzione ad ovest (cfr fotografie allegate alla ctu), circostanza che dimostrerebbe, in maniera inequivoca, che lo stato dei luoghi come realizzato dal serviva a consentire il transito carrabile sulla Per_2 particella 360 per raggiungere il garage (ora degli appellati) e per effettuare le manovre di ingresso allo stesso.
Deve osservarsi, al proposito, che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente
(Cassazione civile , sez. II , 12/11/2024 , n. 29174); ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
Nel caso in esame, non può in alcun modo ritenersi che la particella 360 sia stata realizzata con il preciso ed unico scopo di rendere possibile l'accesso al garage degli appellati e gli elementi sopra indicati, ritenuti dal primo Giudice opere visibili e permanenti (muretto, ringhiera), non possono, al pari, considerarsi funzionali alla servitù di cui si discute, non essendo in alcun modo funzionali all'esercizio della stessa.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, non potrà dichiararsi l'avvenuta costituzione della servitù ex art 1062 cc.
pagina 11 di 16 Va allora esaminata l'ulteriore domanda proposta dai nel primo CP_1 grado di giudizio e non esaminata dal giudice di prime cure perché assorbita, correttamente riproposta ex art 346 cpc, finalizzata ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio carrabile sulla corte di cui alla particella 360.
Al riguardo, va osservato che, come chiaramente evincibile dalle fotografie in atti e come condivisibilmente affermato dal Ctu, il garage di proprietà degli appellati non ha altro accesso carrabile alla pubblica strada se non quello che affaccia sulla particella 360 dell'appellante, circostanza che giustifica, ex art 1051 cc, l'istituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sulla particella 360.
A nulla rileva quanto osservato dall'odierno appellante nel primo grado di giudizio in merito all'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art 1051 cc, atteso che detta norma opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;
la norma indicata non trova, invece, applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/08/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17940, Cass. civ.
3 agosto 2012 n. 14102).
A nulla rileva, infine, la circostanza dedotta dall'appellante per cui tra la particella 360 ed il garage degli appellati ci sarebbe il marciapiedi condominiale, dal momento che la proprietà condominiale che circonda il fabbricato altro non è che un'area pertinenziale dell'edificio pagina 12 di 16 condominiale, senza una particolare destinazione d'uso che possa ritenersi contraria all'esercizio del passaggio ed alla manovra, tanto che lo stesso regolamento condominiale, disciplinando l'uso dell'area pertinenziale comune anche ai fini della manovra e del parcheggio degli automezzi, implicitamente riconosce l'esistenza di un passaggio veicolare.
Gli appellati, dunque, per accedere al proprio garage hanno fatto e farebbero uso della corte come avrebbe potuto farne uso qualsiasi altro condomino proprietario dei garage al piano terra e, pertanto, ex art.1102 cod.civ., nel modo più consono alle proprie esigenze senza impedire il pari uso agli altri condomini.
In marito al tracciato della servitù ed in ordine alla scelta del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 1051 c.c. (tracciato più breve e meno dannoso per il fondo servente), lo stesso va individuato nel tratto che, dal cancello carrabile posto all'estremo est della part.360, conduce, per circa 11,80m, verso ovest, fino a superare di almeno 10cm circa l'allineamento con la mazzetta ovest della porta del garage degli attori
(part. 307/1). La misurazione degli 11,80 mt inizia dal cancello carrabile posto all'estremo est della part. 360 e, come indicato dal CTU, va presa a partire dalla facciata ovest del pilastro di sostegno dei due cancelli, ovvero quella interna alla corte.
Quanto, poi, alla lunghezza, sopra indicata, emerge che, per raggiungere il garage, gli appellati devono per forza arrivare al limite ovest della particella pavimentata fino a superare di 10 cm l'allineamento con la “mazzetta ovest” della porta del garage (in sostanza fino a dove è posizionato il lampione a ridosso della pagina 13 di 16 fioriera/vaso antistante il garage riprodotti nella foto di pagina 22 della citazione in appello), dovendosi precisare che non può essere concesso un attraversamento per una lunghezza inferiore poiché, come si evince dalla foto riprodotta a pagina 14 dell'atto di appello nonché nel documento 7 allegato all'atto di citazione in primo grado e come anche precisato dal CTU nel proprio elaborato, impedito, per la parte iniziale, dalla presenza della scala di accesso al fabbricato.
Ne discende che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado dagli appellati, deve disporsi la costituzione di una servitù di passaggio carrabile a favore del garage censito al fg 11 part 307 sub 1 sulla particella 360 del medesimo Foglio 11.
Non può, infine, riconoscersi l'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in assenza di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente (Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud.
14/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17940; Cass. Sez. 2, 21/06/2010, n.
14922; Cass. Sez. 2, 22/03/2004, n. 5680).
La modifica della sentenza di primo grado, rendendo necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite, assorbe i motivi quattro e sei dell'appello, mentre parimenti assorbito risulta essere, alla luce delle statuizioni sopra assunte, anche il quinto motivo di appello, concernente il tracciato della servitù.
Orbene, quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza del e si liquidano come Parte_1 da dispositivo sulla base dei valori medi per i giudizi di valore indeterminabile con complessità bassa, previa compensazione in misura di un terzo, stante il rigetto della domanda proposta in via principale.
pagina 14 di 16 Nei rapporti con il , in considerazione della Controparte_3 posizione assunta, deve disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto al presente grado di giudizio, in considerazione della reciproca parziale soccombenza (derivante per gli appellati dall'accoglimento dell'appello e per l'appellante dall'accoglimento della domanda riproposta ex art 346 cpc), deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti.
Devono porsi a carico del le spese di ctu come Parte_1 liquidate nel primo grado di giudizio.
Nulla sulle spese di lite nei confronti del contumace, non CP_3 avendo lo stesso espletato alcuna attività processuale nel presente grado di giudizio.
PQM
La Corte Di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Fermo, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata
dispone, ex art 1051 e ss cc, la costituzione di una servitù di passaggio carrabile in favore dell'immobile di proprietà di e Controparte_1
, contraddistinto al NCEU del Comune di Porto San Controparte_2
Giorgio al foglio 11, alla particella 307 sub 1, categoria C/6, Classe 5, consistenza 12 metri quadri, gravante sulla corte di proprietà della convenuta, contraddistinta al NCEU del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 360, da esercitarsi tramite il cancello carrabile e la porzione della corte medesima, come individuata in parte motiva;
pagina 15 di 16 ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
ordina alla società appellante di astenersi da qualsiasi atto o comportamento volto a impedire e/o limitare l'esercizio della servitù; condanna il al Parte_1 pagamento delle spese giudizio di primo grado, che, previa compensazione in misura di un terzo, liquida nel residuo in euro 5077.33 per compensi ed in euro 64.48 per spese, oltre il rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti ed il . Controparte_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Pone le spese della ctu, come liquidate nel primo grado di giudizio, a carico del . Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al n.
357/2023 R.G
Promosso da
P.I. Parte_1
, già (doc. n. 04), in P.IVA_1 Parte_2 persona del suo legale rappresentanti pro tempore , con Parte_1 sede in Montegiorgio (FM), alla Via Soccorso n. 13/A, rappresentata e difesa nella presente procedura dall'Avv. Massimo Felici
Appellante
Contro
C.F. e Controparte_1 C.F._1 [...]
, C.F. , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 C.F._2
Paolo Canducci e dall'Avv. Annunzio Tacconi
pagina 1 di 16 Appellati
Nonché contro
P.I. , in persona Controparte_3 P.IVA_2 dell'amministratore pro tempore
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Fermo,
n.173/2023 pubblicata il 6.3.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“…NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, ritenere e dichiarare, anche
d'ufficio, la nullità della predetta decisione per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario e del contraddittorio da integrarsi il contraddittorio nei confronti di , nata a [...] il Controparte_4
02/03/1990 e residente in [...], alla C.da Montone n. 8/A,
e , nata a [...] il [...] e residente in [...]
Montegiorgio (FM), alla C.da Montone n. 8/A;
IN VIA SUBORDINATA, recepiti ed accolti i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 173/2023 emessa in data 21/02/2023 dal Tribunale di
Fermo, nella persona del Giudice Dott.ssa Mariannunziata Taverna, nell'ambito del giudizio R.G. n. 365/2016, pubblicata in data
06/03/2023, notificata in data 16/03/2023 accogliere le conclusioni già rassegnate in primo grado che di seguito si riformulano: ““dichiarare
l'improcedibilità della domanda proposta da e Controparte_1
per mancato o comunque irregolare esperimento Controparte_2
pagina 2 di 16 della procedura di mediazione, obbligatoria ex lege;
nell'eventualità, non creduta, di reiezione delle conclusioni che precedono, respingere, per i motivi di cui in narrativa, le domande tutte avanzate da CP_1
e , in quanto inammissibili, illegittime,
[...] Controparte_2 infondate in fatto ed in diritto dichiarando l'inesistenza di ogni e qualsiasi diritto in capo a e Controparte_1 Controparte_2 sulla particella identificata al numero 360 del Foglio 11 del NCT del
Comune di Porto San Giorgio.””; conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate da e Controparte_1 [...]
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel CP_2 presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario per spese generali, oltre Iva e Cpa come per legge”.
Per gli appellati:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, anche di natura istruttoria:
a) in via principale, rigettare in toto l'appello promosso, in ordine ai capi tutti della sentenza, perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza di primo grado;
b) in via subordinata e nell'ipotesi di riforma della sentenza di primo grado con rigetto, pertanto, della domanda principale svolta dagli attori in primo grado, di accertamento e costituzione, in capo agli attori appellati stessi, dell'esistenza ed acquisto, per destinazione del padre di famiglia ex art.1062 cod.civ., della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla corte censita al NCT del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 360 in favore della proprietà censita al NCEU del
pagina 3 di 16 Comune di Fermo al foglio 11, particella 307 sub 4, categoria C/6, posta al piano terra del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Umberto
Giordano n.3, voglia comunque, in conformità alle conclusioni svolte in primo grado anche con le note di trattazione depositate per l'udienza di pc del 03/11/2022 ed in via subordinata tra loro:
b.1) accertare e dichiarare, in capo agli attori, l'esistenza ed acquisto, per intervenuta usucapione ex art.1158 cod.civ., della servitù di passaggio carrabile e pedonale sulla corte censita al NCT del Comune di
Porto San Giorgio al foglio 11, particella 360 - e, se del caso, sulla corte condominiale censita al NCT del Comune di Porto San Giorgio al foglio
11, particella 360 sub 10 - in favore della proprietà censita al NCEU del
Comune di Fermo al foglio 11, particella 307 sub 4, categoria C/6, posta al piano terra del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Umberto
Giordano n.3, ordinando, per l'effetto, alla convenuta appellante – nonché, se del caso, al – di rimuovere ogni Controparte_3 ostacolo all'esercizio della servitù ed autorizzando gli attori appellati alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari con ordine, al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere l'emananda sentenza;
b.2) costituire, in favore degli attori appellati, servitù di passaggio coattivo carrabile sulla corte censita al NCT del Comune di Porto San
Giorgio al foglio 11, particella 360 - e, se del caso, sulla corte condominiale censita al NCT del Comune di Porto San Giorgio al foglio
11, particella 360 sub 10 - in favore della proprietà censita al NCEU del
Comune di Fermo al foglio 11, particella 307 sub 4, categoria C/6, posta al piano terra del fabbricato sito in Porto San Giorgio, Via Umberto
Giordano n.3, ordinando, per l'effetto, alla convenuta appellante –
pagina 4 di 16 nonché, se del caso, al - di rimuovere ogni Controparte_3 ostacolo all'esercizio della servitù ed autorizzando gli attori appellati alla trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari con ordine, al competente
Conservatore dei Registri Immobiliari, di trascrivere l'emananda sentenza.
Il tutto con condanna della convenuta appellante al pagamento delle spese e compensi di Avvocato anche del doppio grado di giudizio”
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda principale proposta da e Controparte_1 Controparte_2
e, ritenendo assorbite le ulteriori domande subordinate, ha dichiarato costituita, per destinazione del padre di famiglia, una servitù di passo carrabile a favore dell'immobile, di proprietà degli odierni appellati, sito in Porto San Giorgio (FM) e gravante sulla corte di proprietà della appellante con condanna di quest'ultima alle spese di lite e della CTU.
La società proponeva Parte_1 Parte_1 appello avverso detta sentenza, articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituivano gli appellati e , che Controparte_1 Controparte_2 nel riproporre tutte le domande avanzate nel primo grado di giudizio e ritenute assorbite, contestavano, nel merito, le doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Nessuno si costituiva per il che, regolarmente Controparte_3 evocato in giudizio, deve essere dichiarato contumace.
pagina 5 di 16 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello, il chiede dichiararsi Parte_1 la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di , Controparte_6 acquirenti rispettivamente, giusto atto di “Assegnazione a socio per scioglimento società” del 21/11/2016, rep.15281/7192 del Notaio
Dott.ssa , della quota di ¼ ciascuna della porzione di terreno Per_1 identificata al Foglio 11, particella 360, oggetto della domanda di usucapione svolta dagli appellati e in prime Controparte_1 CP_2 cure e da considerarsi dunque, litisconsorti necessari.
La censura è infondata: invero, l'art. 111 c.p.c. prevede che, in caso di trasferimento a titolo particolare del diritto controverso nel corso del processo, lo stesso prosegue tra le parti originarie e, dunque, nei confronti dell'alienante, salva la possibilità di intervento dell'acquirente, tenuto, in ogni caso, a risentire degli effetti della pronuncia emessa nei confronti del dante causa.
Nel caso in esame, allora, si è verificata una successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art 111 c.p.c. in corso di causa (il giudizio di primo grado, è stato introdotto con citazione notificata il
16.2.2016 ed iscritto a ruolo il 17.2.2016 e, quindi, prima dell'avvenuto trasferimento del diritto), per cui il giudizio correttamente è proseguito tra le parti originarie, dal momento che l'acquirente non ha assunto le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato,
pagina 6 di 16 dovendosi solo osservare che, se il successore a titolo particolare ha acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, non gli può essere opposta la sentenza che lo definisce. (cfr Cassazione civile sez. II, 06/02/2024, (ud.
21/12/2023, dep. 06/02/2024), n.3331).
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata da essa appellante, convenuta nel primo grado di giudizio, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria all'esito dell'integrazione del contraddittorio con il condominio , ritenendola tardivamente CP_3 proposta.
Come precisato da Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 11/08/2021, n.
22736, "in tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del
d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma
l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2” (v. anche Cass. n. 25155 del 2020).
Nel caso in esame, la mediazione si è svolta nel 2018, senza la partecipazione dell'attrice all'udienza del Controparte_2
29/11/2018 il Giudice dava atto della esibizione del verbale con esito negativo, depositato poi telematicamente, dalla difesa degli attori lo pagina 7 di 16 stesso pomeriggio del 29/11/2018: da quel momento e fino all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 03/11/2022, giammai è stata eccepita o rilevata d'ufficio l'improcedibilità del giudizio, con conseguente tardività dell'eccezione ed infondatezza del motivo di appello.
Con il terzo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di una servitù di passaggio sulla corte di sua proprietà esclusiva (particella 360 fg 11 del NCEU del
Comune di Porto San Giorgio), erroneamente valutando le prove offerte dalle parti.
Ai sensi dell'art 1662 cc, per la costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia occorre che i due fondi divisi siano appartenuti originariamente al medesimo proprietario;
che questi abbia espresso la volontà di tener fermo lo stato di fatto dal quale risulti l'esistenza della servitù, essendo sufficiente che egli non abbia, neppure implicitamente, disposto in alcun modo al riguardo;
che si sia in presenza di una servitù apparente (cfr art 1161 cc).
Orbene, nel caso in esame, è documentalmente provato, oltre che incontestato che sia la particella su cui si chiede riconoscersi la servitù di passaggio (part 360 fg 11) di proprietà degli appellanti che il garage degli appellati (part 307 sub 1 del fg 11) erano in origine di proprietà di che, nel 1966, alienava a , dante causa Persona_2 Persona_3 degli appellati il garage e, nel 1985, alienava ai dante causa dell'appellante una porzione di fabbricato “con corte esclusiva esterna.. distinta al fg 11, con la particella 360 superficie mq 45”.
La circostanza che, anche allorquando l'immobile era di esclusiva proprietà del l'accesso carrabile al garage degli appellati Per_2
pagina 8 di 16 avvenisse transitando sulla particella 360 si desume sia dalla prova orale espletata (cfr dichiarazioni di e dello stesso Testimone_1 [...]
(verbale di udienza del 24.2.2022), che, in risposta al capitolo 9 Per_2 della seconda memoria ex art.183 cpc di parte attrice/appellata, ha affermato essere vero che, dal 1966, si è sempre transitato con autoveicoli sulla particella 360 per raggiungere il garage al piano terra) sia dalle stesse conclusioni raggiunte dal Ctu, che ha espressamente riferito che il garage de quo, che ha le dimensioni per poter custodire un veicolo con lunghezza minore di metri 3.78, è accessibile, per i veicoli e le moto con larghezza uguale o superiore a 85 cm, solo attraverso il cancello carrabile posto all'estremo est della particella 360, dal momento che, attraverso il cancello pedonale, possono transitare, in considerazione delle dimensioni dello stesso, solo biciclette ed alcuni tipologie di moto.
La costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia non
è collegata, poi, dalla legge ad una manifestazione di volontà negoziale, ma avviene automaticamente, ope legis, per il solo fatto oggettivo dello stato di servizio esistente tra un fondo e l'altro al momento della loro separazione ed in mancanza di una volontà contraria del proprietario dei due fondi al momento della loro separazione. Tale contraria manifestazione di volontà non può desumersi per facta concludentia, ma deve rinvenirsi in una clausola contrattuale con la quale si convenga esplicitamente di volere escludere il sorgere della servitù corrispondente alla situazione di fatto esistente fra i due fondi e determinata dal comportamento del comune proprietario, ovvero in una qualsiasi clausola il cui contenuto sia incompatibile con la volontà di lasciare integra e immutata la situazione di fatto che, in forza della legge,
pagina 9 di 16 determinerebbe la nascita della servitù (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4872 del 01/03/2018).
Sostiene l'appellante che, poiché nell'atto di compravendita tra il
[...]
ed i suoi dante causa, oggetto dell'alienazione è il fabbricato e Per_2 la corte esterna esclusiva, appare evidente che l'alienante, facendo riferimento all'esclusività del diritto dominicale, abbia implicitamente voluto escludere l'esistenza della servitù su detta corte: in realtà, all'art
2 del suddetto contratto (cfr all 9 alla seconda memoria ex art 183 cpc degli odierni appellati nel primo grado di giudizio) si conviene espressamente, al pari di quanto è previsto nel contratto di vendita concluso tra il e la dante causa degli appellati, che l'immobile Per_2 viene compravenduto con tutte le relative servitù attive e passive, con la conseguenza che non esiste una volontà del di escludere la Per_2 sussistenza di detta servitù.
Da ultimo, è indispensabile l'identificazione di segni tangibili che dimostrino inequivocabilmente l'esistenza di un onere stabile gravante sul fondo servente, al tempo della separazione dei fondi dal medesimo proprietario (Cassazione civile sez. II, 21/03/2024, n.7643) e, quindi, di opere visibili e permanenti che palesino il rapporto di asservimento, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attività compiuta in via precaria, bensì di preciso onere a carattere stabile.
Nel caso in esame, il Giudice di primo grado ha evidenziato che l'originario unico proprietario aveva realizzato opere visibili che palesavano il rapporto di asservimento della particella 360 a quella
307/1, dal momento che la particella 360, all'altezza dei garage e, quindi, nel tratto che va dal cancello carrabile al garage degli appellati, è sprovvista sia del dislivello di 10 cm sia del cordolo cementizio pagina 10 di 16 prefabbricato e della sovrastante ringhiera che la caratterizzano nella porzione ad ovest (cfr fotografie allegate alla ctu), circostanza che dimostrerebbe, in maniera inequivoca, che lo stato dei luoghi come realizzato dal serviva a consentire il transito carrabile sulla Per_2 particella 360 per raggiungere il garage (ora degli appellati) e per effettuare le manovre di ingresso allo stesso.
Deve osservarsi, al proposito, che il requisito dell'apparenza della servitù, necessario ai fini del relativo acquisto per destinazione del padre di famiglia, si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti, in modo non equivoco, l'esistenza del peso gravante sul fondo servente
(Cassazione civile , sez. II , 12/11/2024 , n. 29174); ne consegue che, per l'acquisto in base a dette modalità di una servitù di passaggio, non basta l'esistenza di una strada o di un percorso all'uopo idonei, essendo viceversa essenziale che essi mostrino di essere stati realizzati al preciso scopo di dare accesso al fondo preteso dominante attraverso quello preteso servente e occorrendo, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitù.
Nel caso in esame, non può in alcun modo ritenersi che la particella 360 sia stata realizzata con il preciso ed unico scopo di rendere possibile l'accesso al garage degli appellati e gli elementi sopra indicati, ritenuti dal primo Giudice opere visibili e permanenti (muretto, ringhiera), non possono, al pari, considerarsi funzionali alla servitù di cui si discute, non essendo in alcun modo funzionali all'esercizio della stessa.
Ne discende che, in accoglimento dell'appello, non potrà dichiararsi l'avvenuta costituzione della servitù ex art 1062 cc.
pagina 11 di 16 Va allora esaminata l'ulteriore domanda proposta dai nel primo CP_1 grado di giudizio e non esaminata dal giudice di prime cure perché assorbita, correttamente riproposta ex art 346 cpc, finalizzata ad ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio carrabile sulla corte di cui alla particella 360.
Al riguardo, va osservato che, come chiaramente evincibile dalle fotografie in atti e come condivisibilmente affermato dal Ctu, il garage di proprietà degli appellati non ha altro accesso carrabile alla pubblica strada se non quello che affaccia sulla particella 360 dell'appellante, circostanza che giustifica, ex art 1051 cc, l'istituzione di una servitù coattiva di passaggio carrabile sulla particella 360.
A nulla rileva quanto osservato dall'odierno appellante nel primo grado di giudizio in merito all'esenzione di cui all'ultimo comma dell'art 1051 cc, atteso che detta norma opera nel solo caso in cui il proprietario del fondo intercluso abbia la possibilità di scegliere tra più fondi, attraverso i quali attuare il passaggio, di cui almeno uno non sia costituito da case o pertinenze delle stesse;
la norma indicata non trova, invece, applicazione allorché, rispettando l'esenzione, l'interclusione non potrebbe essere eliminata, comportando l'interclusione assoluta del fondo conseguenze più pregiudizievoli rispetto al disagio costituito dal transito attraverso cortili, aie, giardini e simili (cfr. Cassazione civile sez.
II, 27/08/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17940, Cass. civ.
3 agosto 2012 n. 14102).
A nulla rileva, infine, la circostanza dedotta dall'appellante per cui tra la particella 360 ed il garage degli appellati ci sarebbe il marciapiedi condominiale, dal momento che la proprietà condominiale che circonda il fabbricato altro non è che un'area pertinenziale dell'edificio pagina 12 di 16 condominiale, senza una particolare destinazione d'uso che possa ritenersi contraria all'esercizio del passaggio ed alla manovra, tanto che lo stesso regolamento condominiale, disciplinando l'uso dell'area pertinenziale comune anche ai fini della manovra e del parcheggio degli automezzi, implicitamente riconosce l'esistenza di un passaggio veicolare.
Gli appellati, dunque, per accedere al proprio garage hanno fatto e farebbero uso della corte come avrebbe potuto farne uso qualsiasi altro condomino proprietario dei garage al piano terra e, pertanto, ex art.1102 cod.civ., nel modo più consono alle proprie esigenze senza impedire il pari uso agli altri condomini.
In marito al tracciato della servitù ed in ordine alla scelta del luogo sul quale deve essere in concreto esercitato il passaggio coattivo, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 1051 c.c. (tracciato più breve e meno dannoso per il fondo servente), lo stesso va individuato nel tratto che, dal cancello carrabile posto all'estremo est della part.360, conduce, per circa 11,80m, verso ovest, fino a superare di almeno 10cm circa l'allineamento con la mazzetta ovest della porta del garage degli attori
(part. 307/1). La misurazione degli 11,80 mt inizia dal cancello carrabile posto all'estremo est della part. 360 e, come indicato dal CTU, va presa a partire dalla facciata ovest del pilastro di sostegno dei due cancelli, ovvero quella interna alla corte.
Quanto, poi, alla lunghezza, sopra indicata, emerge che, per raggiungere il garage, gli appellati devono per forza arrivare al limite ovest della particella pavimentata fino a superare di 10 cm l'allineamento con la “mazzetta ovest” della porta del garage (in sostanza fino a dove è posizionato il lampione a ridosso della pagina 13 di 16 fioriera/vaso antistante il garage riprodotti nella foto di pagina 22 della citazione in appello), dovendosi precisare che non può essere concesso un attraversamento per una lunghezza inferiore poiché, come si evince dalla foto riprodotta a pagina 14 dell'atto di appello nonché nel documento 7 allegato all'atto di citazione in primo grado e come anche precisato dal CTU nel proprio elaborato, impedito, per la parte iniziale, dalla presenza della scala di accesso al fabbricato.
Ne discende che, in accoglimento della domanda proposta in primo grado dagli appellati, deve disporsi la costituzione di una servitù di passaggio carrabile a favore del garage censito al fg 11 part 307 sub 1 sulla particella 360 del medesimo Foglio 11.
Non può, infine, riconoscersi l'indennità per la costituzione di servitù coattiva di passaggio in assenza di specifica domanda da parte del titolare del fondo servente (Cassazione civile sez. II, 27/08/2020, (ud.
14/02/2020, dep. 27/08/2020), n.17940; Cass. Sez. 2, 21/06/2010, n.
14922; Cass. Sez. 2, 22/03/2004, n. 5680).
La modifica della sentenza di primo grado, rendendo necessaria una nuova regolamentazione delle spese di lite, assorbe i motivi quattro e sei dell'appello, mentre parimenti assorbito risulta essere, alla luce delle statuizioni sopra assunte, anche il quinto motivo di appello, concernente il tracciato della servitù.
Orbene, quanto alle spese di lite del primo grado di giudizio, le stesse seguono la soccombenza del e si liquidano come Parte_1 da dispositivo sulla base dei valori medi per i giudizi di valore indeterminabile con complessità bassa, previa compensazione in misura di un terzo, stante il rigetto della domanda proposta in via principale.
pagina 14 di 16 Nei rapporti con il , in considerazione della Controparte_3 posizione assunta, deve disporsi la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Quanto al presente grado di giudizio, in considerazione della reciproca parziale soccombenza (derivante per gli appellati dall'accoglimento dell'appello e per l'appellante dall'accoglimento della domanda riproposta ex art 346 cpc), deve essere disposta l'integrale compensazione tra le parti.
Devono porsi a carico del le spese di ctu come Parte_1 liquidate nel primo grado di giudizio.
Nulla sulle spese di lite nei confronti del contumace, non CP_3 avendo lo stesso espletato alcuna attività processuale nel presente grado di giudizio.
PQM
La Corte Di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 173/2023 del Tribunale di Fermo, così provvede:
in riforma della sentenza impugnata
dispone, ex art 1051 e ss cc, la costituzione di una servitù di passaggio carrabile in favore dell'immobile di proprietà di e Controparte_1
, contraddistinto al NCEU del Comune di Porto San Controparte_2
Giorgio al foglio 11, alla particella 307 sub 1, categoria C/6, Classe 5, consistenza 12 metri quadri, gravante sulla corte di proprietà della convenuta, contraddistinta al NCEU del Comune di Porto San Giorgio al foglio 11, particella 360, da esercitarsi tramite il cancello carrabile e la porzione della corte medesima, come individuata in parte motiva;
pagina 15 di 16 ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità;
ordina alla società appellante di astenersi da qualsiasi atto o comportamento volto a impedire e/o limitare l'esercizio della servitù; condanna il al Parte_1 pagamento delle spese giudizio di primo grado, che, previa compensazione in misura di un terzo, liquida nel residuo in euro 5077.33 per compensi ed in euro 64.48 per spese, oltre il rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Compensa le spese del giudizio tra le parti ed il . Controparte_3
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Pone le spese della ctu, come liquidate nel primo grado di giudizio, a carico del . Parte_1
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
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