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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, a seguito della presentazione delle note scritte per l'udienza cartolare del 20/03/25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3225 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 posta in deliberazione all'udienza odierna e vertente tra:
- (C.F. , con l'Avv. BUONO Alfonso Parte_1 C.F._1
- attrice -
e
- (C.F. ), con l'Avv. GENTILE Roberto Controparte_1 C.F._2
- convenuta -
§§§
Oggetto: risoluzione contratto di locazione.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice su indicata conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, parte convenuta, pure su indicata, per la convalida dello sfratto per morosità
e per i provvedimenti conseguenti.
Si è costituita in giudizio parte convenuta contestando la citazione avversaria e chiedendo il rigetto della richiesta convalida.
Con ordinanza in data 08/06/23 il giudice, in forza dell'opposizione spiegata, rigettava la richiesta di convalida e quella di ordinanza provvisoria di rilascio e, fissata l'udienza per sentire le parti, previo mutamento del rito, ha fissato i termini per l'avvio della mediazione obbligatoria e per il deposito di memorie integrative.
Depositate le dette memorie, il procedimento è stato rinviato da ultimo all'udienza del 20/03/25 per
1 la discussione e la decisione.
§§§
In vista della suddetta udienza cartolare, tuttavia, le parti hanno depositato nota congiunta con cui hanno dato atto della definizione della controversia tra loro insorta mediante transazione, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio.
Entrambe le parti concordano quindi, in realtà, sulla intervenuta cessazione della materia del contendere nel presente giudizio, che va dunque dichiarata in forza dell'intervenuta transazione.
Nessuna delle parti ha chiesto pronunciarsi sulle spese di giudizio sulla base del principio di c.d. soccombenza virtuale, potendosi presumere, anche per la presentazione delle note congiunte,
l'accordo sulla compensazione delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso lì 15/04/2025
Il Giudice dott. Luca Mercuri
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