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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/07/2025, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2090/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Isaia Stefania); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Buda Controparte_1
Anna);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mascalucia (CT) il 05/07/1993 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 04/04/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) L'abitazione coniugale sita in Palermo, Via Monte San Calogero n.11/A, in affitto, rimane nella disponibilità della sig.ra con quanto l'arreda e correda ed Controparte_1
a suo carico restano i relativi oneri.
2) La figlia ormai maggiorenne, studente e non ancora economicamente indipendente, Per_1 avrà la residenza prevalente presso la madre e sarà libera di concordare con il padre le modalità di incontro e frequentazione in base ai reciproci impegni.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN
[...]
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di
€.1.200,00, di cui €.800,00 a titolo di assegno divorzile essendo la sig.ra priva di mezzi CP_1 adeguati ed € 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia. Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
4) Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno per la misura del 50% a carico del padre e per la misura del 50% a carico della madre.
Al fine di evitare l'insorgenza di futuri contrasti, le parti intendono specificare le spese straordinarie non subordinate al loro preventivo accordo e quelle invece subordinate al loro preventivo accordo, rinviando per quanto non espressamente previsto al protocollo sulle spese extra assegno del Tribunale di Palermo.
Quali spese straordinarie che dovranno essere rimborsate, nella misura sopra indicata, al genitore che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche afferenti visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
b) le spese scolastiche afferenti tasse universitarie di strutture pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico compresi tablet e pc per uso scolastico, visite senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
Quali spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche quali cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari presso specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
b) le spese scolastiche quali tasse universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, stages, gite scolastiche con pernottamento, corsi di formazione post universitari, alloggi presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro genitore, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro debba, entro i sette giorni successivi, comunicare eventuale alternativa meno onerosa.
In mancanza di riscontro, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore che dovrà rimborsarla nella misura del 50%; in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti del preventivo alternativo nella misura del 50%.
5) La sig.ra dichiara che alla data odierna il sig. Controparte_1 Parte_1 ha corrisposto tutte le somme dovute per il di lei mantenimento e per quello della figlia.
[...]
6) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa sentenza da parte del Tribunale” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Mascalucia (CT), in data 05/07/1993, da , Parte_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...]_1
(CT) il 13/09/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 119, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2090/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Isaia Stefania); Parte_1
E
nata a [...] il [...] (con l'avv. Buda Controparte_1
Anna);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza dell'8/07/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Mascalucia (CT) il 05/07/1993 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza dell'8/07/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 04/04/2014;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) L'abitazione coniugale sita in Palermo, Via Monte San Calogero n.11/A, in affitto, rimane nella disponibilità della sig.ra con quanto l'arreda e correda ed Controparte_1
a suo carico restano i relativi oneri.
2) La figlia ormai maggiorenne, studente e non ancora economicamente indipendente, Per_1 avrà la residenza prevalente presso la madre e sarà libera di concordare con il padre le modalità di incontro e frequentazione in base ai reciproci impegni.
3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a mezzo bonifico bancario da effettuarsi sull'IBAN
[...]
[...], entro il giorno 5 di ogni mese, la complessiva somma di
€.1.200,00, di cui €.800,00 a titolo di assegno divorzile essendo la sig.ra priva di mezzi CP_1 adeguati ed € 400,00 quale contributo al mantenimento della figlia. Detto importo verrà annualmente rivalutato secondo gli indici pubblicati dall'ISTAT e la prima rivalutazione avverrà decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza.
4) Le spese straordinarie necessarie per la figlia saranno per la misura del 50% a carico del padre e per la misura del 50% a carico della madre.
Al fine di evitare l'insorgenza di futuri contrasti, le parti intendono specificare le spese straordinarie non subordinate al loro preventivo accordo e quelle invece subordinate al loro preventivo accordo, rinviando per quanto non espressamente previsto al protocollo sulle spese extra assegno del Tribunale di Palermo.
Quali spese straordinarie che dovranno essere rimborsate, nella misura sopra indicata, al genitore che le abbia integralmente sostenute, anche in assenza di preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche afferenti visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali;
b) le spese scolastiche afferenti tasse universitarie di strutture pubbliche, libri di testo e materiale di corredo scolastico compresi tablet e pc per uso scolastico, visite senza pernottamento, trasporto pubblico e mensa;
Quali spese straordinarie, il cui rimborso è invece condizionato al preventivo accordo, le parti indicano:
a) le spese mediche quali cure dentistiche ortodontiche e oculistiche presso strutture private, cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari presso specialisti privati ma erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale, farmaci particolari;
b) le spese scolastiche quali tasse universitarie imposte da istituti privati, corsi di specializzazione, stages, gite scolastiche con pernottamento, corsi di formazione post universitari, alloggi presso la sede universitaria;
c) le spese extrascolastiche quali corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, viaggi e vacanze.
Relativamente alle sole spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, resta previsto che il genitore che intenda sostenerle debba comunicare il relativo importo all'altro genitore, con un preavviso di almeno dieci giorni e che l'altro debba, entro i sette giorni successivi, comunicare eventuale alternativa meno onerosa.
In mancanza di riscontro, la spesa si intenderà assentita dall'altro genitore che dovrà rimborsarla nella misura del 50%; in caso di proposta di una soluzione alternativa, la spesa sarà rimborsabile nei limiti del preventivo alternativo nella misura del 50%.
5) La sig.ra dichiara che alla data odierna il sig. Controparte_1 Parte_1 ha corrisposto tutte le somme dovute per il di lei mantenimento e per quello della figlia.
[...]
6) Le convenzioni e le condizioni del presente atto hanno immediata efficacia tra le parti, anche in attesa della relativa sentenza da parte del Tribunale” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Mascalucia (CT), in data 05/07/1993, da , Parte_1
nato a [...] il [...], e da , nata a [...]_1
(CT) il 13/09/1967, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 119, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, l'8/07/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.