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Sentenza 11 giugno 2024
Sentenza 11 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/06/2024, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 487/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 487/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Chichiarelli
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Giovanna Rita Del Signore e
Carmine Barone
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/06/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
PENDENZA adiva con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi Parte_1
sentir accertare il suo diritto alla costituzione della rendita vitalizia a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
per l'effetto, accertare il suo diritto al riconoscimento di 21 contributi settimanali per il lavoro svolto in qualità di coltivatore agricolo nel periodo oggetto di causa, in aggiunta ai 763 contributi settimanali già riconosciuti dall' , nonché a percepire l'assegno CP_1
straordinario a sostegno del reddito nella misura dovuta ai sensi di legge fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Esponeva, in particolare, il ricorrente che, nel periodo dal 7.8.1977 al 31.12.1977, aveva coltivato, a titolo gratuito, in quanto coadiuvante della madre , all'epoca coltivatrice diretta, il Persona_1 terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Avezzano, foglio 43, particella 56, intestato al di lui padre , ma di fatto coltivato da e dallo stesso ricorrente;
che, in Persona_2 Persona_1 ragione di ciò, inoltrava all' , in data 16.12.2019, la domanda Parte_1 CP_1 di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, legge n. 1338/1962; che, tuttavia, tale domanda amministrativa veniva respinta dall' . CP_1
Tanto premesso, il ricorrente deduceva il suo diritto alla costituzione della rendita vitalizia in questione, osservando, in particolare, che la documentazione allegata alla domanda amministrativa dimostrava che lo stesso avesse svolto attività agricola come coadiuvante nell'azienda agricola della madre, , coltivando i terreni di proprietà del di lui padre, , e quelli Persona_1 Persona_2
di cui era assegnatario il di lui nonno, , tutti componenti dello stesso nucleo Persona_3
familiare del ricorrente.
Si costituiva l' resistendo al ricorso avversario e chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
L' , in particolare, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del Controparte_2
diritto alla costituzione della rendita in questione, assumendone la durata decennale e la decorrenza dal momento, a sua volta, della maturazione della prescrizione (quinquennale) dei contributi.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda, in mancanza della prova, incombente sul lavoratore, della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro. Deduceva, altresì,
l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dell'esistenza del rapporto. Eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità, nonché il difetto di legittimazione sia dal lato attivo sia dal lato passivo, della richiesta avversaria di accertare il suo diritto a percepire l'assegno straordinario a sostegno del reddito.
La causa veniva istruita documentalmente.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto. Parte_1
L'art. 13, legge n. 1338/1962, così dispone al primo comma: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' di Controparte_1
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.
I successivi commi 4 e 5, a loro volta, stabiliscono quanto segue: “Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente”.
Con sentenza del 13-22 dicembre 1989, n. 568, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione.
La Corte costituzionale ha affermato che, con la norma in esame, il legislatore ha voluto attribuire un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilita del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della stessa, di una rendita vitalizia reversibile.
Nel medesimo tempo, il legislatore ha voluto impedire che si creassero posizioni assicurative fittizie: di qui la diffidenza per l'ammissibilità di qualunque mezzo di prova.
Il necessario contemperamento degli interessi in gioco, e cioè quello del lavoratore al riconoscimento del diritto e quello dell' di limitarlo ai casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro, CP_1 onde evitare le possibili frodi in danno dello Stato, impone di ritenere che almeno l'esistenza del rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile ma risultare certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova documentale.
Il Giudice delle leggi ha tuttavia precisato che, secondo logica e ragionevolezza, deve escludersi che il legislatore abbia voluto rendere la relativa prova talmente difficoltosa da vanificare detto riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile, sì da porsi in contrasto con l'art. 24
Cost., oltre che con l'art. 38, risolvendosi la difficoltà di prova nell'impossibilità del soggetto di godere della tutela previdenziale.
Tali principi sono stati ripresi dalle Sezioni unite (Cass., SS.UU., 18.1.2005, n. 840), le quali, in una fattispecie in cui erano state prospettate due fasi distinte di attività (la prima formalmente qualificata come occasionale e autonoma, e la seconda “regolarizzata” come lavoro subordinato) ha ritenuto che la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato fin da prima della formale costituzione del rapporto di lavoro dovesse essere necessariamente fornita con la prova documentale richiesta dall'art. 13, legge n. 1338/1962, non essendo sufficiente, per il periodo antecedente, la prova scritta di un qualsiasi rapporto negoziale tra le parti cfr. Cass., 2.3.2001, n.
3085; 5.11.2003, n. 3085).
Le affermazioni delle Sezioni unite sono state poi ribadite in altre sentenze delle sezioni semplici
(Cass., 19.5.2005, n. 10577; Cass. 3.2.2009, n. 2600; Cass. 20.1.2016, n. 983; Cass., 22.12.2016, n.
26666), in cui si è puntualizzata la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, ma deve essere circoscritta al caso in cui il documento comprovi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione;
nel contempo si è precisato che deve escludersi che la prova testimoniale “alternativa” di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 13, cit.) possa investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro (Cass. n. 2600/2009; Cass. n. 983/2016 citt.).
La giurisprudenza ha dunque circoscritto chiaramente il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata e alla retribuzione (Cass.,
Sez. Lav., 16.5.2019, 13202; in senso conforme anche Cass., Sez. Lav., 27.5.2019, n. 14416, la quale ha anche precisato come il principio secondo cui la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, legge n. 1338/1962, presuppone in ogni caso che sia provata con documenti di data certa almeno l'esistenza del rapporto di lavoro – essendo, per contro, possibile provare con mezzi diversi soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione – non trova deroga neppure nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché su ciò si sia formato il giudicato, restando quest'ultimo positivamente incidente solo nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto proprio la natura della documentazione di data certa di una determinata prova;
v. anche Trib. Roma, Sez. Lav., sent.
7.10.2022).
Orbene, nel caso che occupa proprio l'esistenza del rapporto di lavoro – la cui qualificazione come subordinato, peraltro, non è stata neppure allegata dal ricorrente – non può ritenersi dimostrata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, non potendo tale rapporto ritenersi comprovato in particolare né dallo stato di famiglia del all'epoca dell'asserito rapporto, né dalla Per_2 documentazione attestante l'attività di coltivatrice diretta espletata dalla madre , Persona_1
né dalla dichiarazione scritta rilasciata da tale , dichiaratosi proprietario di fondo Persona_4
confinante con quello ove il avrebbe svolto la sua attività lavorativa nel periodo in Per_2
questione. Considerata la dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 11 giugno 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Stanislao Fiduccia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 487/2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Stefano Chichiarelli
RICORRENTE contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio degli avv.ti Giovanna Rita Del Signore e
Carmine Barone
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/06/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale ed, al termine della discussione, è stata pronunciata la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. dando lettura del dispositivo e fissando termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Svolgimento del processo
PENDENZA adiva con ricorso ex art. 442 e ss. c.p.c. l'intestato Tribunale per ivi Parte_1
sentir accertare il suo diritto alla costituzione della rendita vitalizia a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
per l'effetto, accertare il suo diritto al riconoscimento di 21 contributi settimanali per il lavoro svolto in qualità di coltivatore agricolo nel periodo oggetto di causa, in aggiunta ai 763 contributi settimanali già riconosciuti dall' , nonché a percepire l'assegno CP_1
straordinario a sostegno del reddito nella misura dovuta ai sensi di legge fino al raggiungimento dell'età pensionabile.
Esponeva, in particolare, il ricorrente che, nel periodo dal 7.8.1977 al 31.12.1977, aveva coltivato, a titolo gratuito, in quanto coadiuvante della madre , all'epoca coltivatrice diretta, il Persona_1 terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Avezzano, foglio 43, particella 56, intestato al di lui padre , ma di fatto coltivato da e dallo stesso ricorrente;
che, in Persona_2 Persona_1 ragione di ciò, inoltrava all' , in data 16.12.2019, la domanda Parte_1 CP_1 di rendita vitalizia ai sensi dell'art. 13, legge n. 1338/1962; che, tuttavia, tale domanda amministrativa veniva respinta dall' . CP_1
Tanto premesso, il ricorrente deduceva il suo diritto alla costituzione della rendita vitalizia in questione, osservando, in particolare, che la documentazione allegata alla domanda amministrativa dimostrava che lo stesso avesse svolto attività agricola come coadiuvante nell'azienda agricola della madre, , coltivando i terreni di proprietà del di lui padre, , e quelli Persona_1 Persona_2
di cui era assegnatario il di lui nonno, , tutti componenti dello stesso nucleo Persona_3
familiare del ricorrente.
Si costituiva l' resistendo al ricorso avversario e chiedendone il rigetto in quanto infondato. CP_1
L' , in particolare, eccepiva preliminarmente l'intervenuta prescrizione del Controparte_2
diritto alla costituzione della rendita in questione, assumendone la durata decennale e la decorrenza dal momento, a sua volta, della maturazione della prescrizione (quinquennale) dei contributi.
Eccepiva, inoltre, l'inammissibilità della domanda, in mancanza della prova, incombente sul lavoratore, della impossibilità di ottenere la rendita dallo stesso datore di lavoro. Deduceva, altresì,
l'infondatezza della domanda per mancanza di prova dell'esistenza del rapporto. Eccepiva, in ogni caso, l'inammissibilità, nonché il difetto di legittimazione sia dal lato attivo sia dal lato passivo, della richiesta avversaria di accertare il suo diritto a percepire l'assegno straordinario a sostegno del reddito.
La causa veniva istruita documentalmente.
Motivi della decisione
Il ricorso proposto da è infondato e non può essere accolto. Parte_1
L'art. 13, legge n. 1338/1962, così dispone al primo comma: “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' di Controparte_1
costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.
I successivi commi 4 e 5, a loro volta, stabiliscono quanto segue: “Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.
Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente”.
Con sentenza del 13-22 dicembre 1989, n. 568, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, commi 4 e 5, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione.
La Corte costituzionale ha affermato che, con la norma in esame, il legislatore ha voluto attribuire un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilita del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della stessa, di una rendita vitalizia reversibile.
Nel medesimo tempo, il legislatore ha voluto impedire che si creassero posizioni assicurative fittizie: di qui la diffidenza per l'ammissibilità di qualunque mezzo di prova.
Il necessario contemperamento degli interessi in gioco, e cioè quello del lavoratore al riconoscimento del diritto e quello dell' di limitarlo ai casi di esistenza certa e non fittizia del rapporto di lavoro, CP_1 onde evitare le possibili frodi in danno dello Stato, impone di ritenere che almeno l'esistenza del rapporto di lavoro non debba apparire solo verosimile ma risultare certa, onde la necessità dell'ammissione della sola prova documentale.
Il Giudice delle leggi ha tuttavia precisato che, secondo logica e ragionevolezza, deve escludersi che il legislatore abbia voluto rendere la relativa prova talmente difficoltosa da vanificare detto riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile, sì da porsi in contrasto con l'art. 24
Cost., oltre che con l'art. 38, risolvendosi la difficoltà di prova nell'impossibilità del soggetto di godere della tutela previdenziale.
Tali principi sono stati ripresi dalle Sezioni unite (Cass., SS.UU., 18.1.2005, n. 840), le quali, in una fattispecie in cui erano state prospettate due fasi distinte di attività (la prima formalmente qualificata come occasionale e autonoma, e la seconda “regolarizzata” come lavoro subordinato) ha ritenuto che la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato fin da prima della formale costituzione del rapporto di lavoro dovesse essere necessariamente fornita con la prova documentale richiesta dall'art. 13, legge n. 1338/1962, non essendo sufficiente, per il periodo antecedente, la prova scritta di un qualsiasi rapporto negoziale tra le parti cfr. Cass., 2.3.2001, n.
3085; 5.11.2003, n. 3085).
Le affermazioni delle Sezioni unite sono state poi ribadite in altre sentenze delle sezioni semplici
(Cass., 19.5.2005, n. 10577; Cass. 3.2.2009, n. 2600; Cass. 20.1.2016, n. 983; Cass., 22.12.2016, n.
26666), in cui si è puntualizzata la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo, ma deve essere circoscritta al caso in cui il documento comprovi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione;
nel contempo si è precisato che deve escludersi che la prova testimoniale “alternativa” di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 13, cit.) possa investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro (Cass. n. 2600/2009; Cass. n. 983/2016 citt.).
La giurisprudenza ha dunque circoscritto chiaramente il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata e alla retribuzione (Cass.,
Sez. Lav., 16.5.2019, 13202; in senso conforme anche Cass., Sez. Lav., 27.5.2019, n. 14416, la quale ha anche precisato come il principio secondo cui la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13, legge n. 1338/1962, presuppone in ogni caso che sia provata con documenti di data certa almeno l'esistenza del rapporto di lavoro – essendo, per contro, possibile provare con mezzi diversi soltanto la durata del rapporto medesimo e l'ammontare della retribuzione – non trova deroga neppure nel caso in cui l'esistenza del rapporto di lavoro abbia costituito oggetto di un precedente giudizio e risulti accertata mediante prove testimoniali, ancorché su ciò si sia formato il giudicato, restando quest'ultimo positivamente incidente solo nell'ipotesi in cui abbia ad oggetto proprio la natura della documentazione di data certa di una determinata prova;
v. anche Trib. Roma, Sez. Lav., sent.
7.10.2022).
Orbene, nel caso che occupa proprio l'esistenza del rapporto di lavoro – la cui qualificazione come subordinato, peraltro, non è stata neppure allegata dal ricorrente – non può ritenersi dimostrata sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente, non potendo tale rapporto ritenersi comprovato in particolare né dallo stato di famiglia del all'epoca dell'asserito rapporto, né dalla Per_2 documentazione attestante l'attività di coltivatrice diretta espletata dalla madre , Persona_1
né dalla dichiarazione scritta rilasciata da tale , dichiaratosi proprietario di fondo Persona_4
confinante con quello ove il avrebbe svolto la sua attività lavorativa nel periodo in Per_2
questione. Considerata la dichiarazione reddituale presentata dal ricorrente, le spese di lite devono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta il ricorso proposto da Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite;
- fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza attesa la particolare complessità della controversia.
Così deciso in Avezzano, il 11 giugno 2024.
Il Giudice
dott. Antonio Stanislao Fiduccia