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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO IO IU, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030700175 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 3.6.2025, la srl suindicata ha impugnato avviso di accertamento anno 2018, notificato a mezzo PEC il 10.4.2025, con cui veniva rilevata la indebita emissione di 156 note di credito a storno di ricavi per euro 35.715, in assenza delle condizioni previste dall'art. 26 DPR 633/1972.
La società aveva emesso fattura ai propri clienti e poi aveva stornato ricavi in relazione all'importo della franchigia applicata dall'assicurazione , non avendo incassato dai clienti detti importi, ma secondo l'Ufficio la franchigia resta a carico degli assicurati, non vi è prova - sempre secondo l'Ufficio- di pattuizioni con il cliente quanto alla rinuncia al guadagno della somma della franchigia . Non è comunque un abbuono la rinuncia ad una parte del compenso , se mai ci fosse stato lo sconto , la fattura doveva essere dell'importo effettivamente incassato, detratto lo sconto.
La ricorrente sostiene che il cliente dopo essersi recato in carrozzeria apre il sinistro, dopo di che in seguito viene redatto un contratto di cessione del credito pro solvendo, che non contiene l'ammontare del danno liquidabile dalla compagnia, come invece ritiene l'Ufficio, non contenendo nessun importo, dopo di che il perito dell'assicurazione quantifica il danno. Si fa ancora rilevare da parte ricorrente che la prassi amministrativa è scadenzata dalla redazione del contratto di cessione del credito, dall'emissione di fattura verso il cliente per l'intero danno, dalla redazione di dichiarazione del cliente per storno della franchigia ed emissione di nota di credito verso il cliente per l'importo della franchigia.
Sono stati medio tempore depositati plurimi documenti ed una memoria con cui il titolare della carrozzeria ricorrente ha obiettato che : 1) il credito maturato nei confronti dell'assicurazione non può essere al lordo della franchigia , in quanto essa, per natura, è dovuta dal danneggiato e non può essere oggetto di credito , 2) non è accettabile il ragionamento che fa l'Ufficio sui tempi per la redazione del contratto e per le riparazioni , visto che il tutto dipende dalla complessità delle operazioni.
L'Ufficio ha chiesto, in sede di discussione di non considerare detta memoria, in quanto tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso.
L'art. 26 DPR 633/1972 dispone che le note di credito sono utilizzate per rettificare una fattura che contenga errori dovuti al verificarsi di eventi successivi che incidano nella determinazione del debito verso l'Erario e in particolare la normativa riconosce tre situazioni: 1) il caso in cui , dopo la nascita del rapporto giuridico sottostante allo scambio, si verifichi un evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale, tanto da travolgerlo come può essere la revoca , l'annullamento o la risoluzione del contratto;
2) il caso di concessione da parte del cedente/prestatore di sconti o abbuoni in virtù di specifiche condizioni contrattuali;
3) il caso in cui venga meno l'operazione soggetta ad imposta a seguito di accordo sopravvenuto tra le parti , volto a modificare le pattuizioni dell'accordo originario, ovvero a seguito di inesattezze della fatturazione o errori materiali o di calcolo. Nel caso di specie, le note di credito furono emesse non già per inadempienze contrattuali, nè per errori logistici o documentali, avendosi riguardo a storni di franchigia.
Orbene, va detto che l'emissione di note di credito dal punto di vista contabile non è un evento fisiologico, poichè presuppone situazioni specifiche, impreviste, per lo più sopravvenute a distanza di tempo. Nel caso della ricorrente invece veniva emessa fattura con la matematica certezza che il pagamento non sarebbe stato corrisposto dall'assicurazione nell'importo fatturato, ma dedotta la franchigia, così rendendo fisiologica l'emissione delle note di credito che dal punto di vista contabile fisiologiche non sono, come detto. Nè è corretto parlare nel caso di specie di abbuoni o sconti sul prezzo fatturato, posto che la scelta della carrozzeria di non fare pagare l'importo equivalente alla franchigia (ancorchè fatturato) configura giuridicamente una rinuncia seriale al credito, priva del requisito della inerenza e non rientrante tra le ipotesi contemplate dalla normativa che profila una situazione di natura non seriale , ma con carattere di eccezionalità .
Il ricorso va rigettato, con condanna della società soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA, Presidente e Relatore
BOGGIO IO IU, Giudice
ROSSOTTO VITTORIA, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 875/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E030700175 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 38/2026 depositato il 22/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 3.6.2025, la srl suindicata ha impugnato avviso di accertamento anno 2018, notificato a mezzo PEC il 10.4.2025, con cui veniva rilevata la indebita emissione di 156 note di credito a storno di ricavi per euro 35.715, in assenza delle condizioni previste dall'art. 26 DPR 633/1972.
La società aveva emesso fattura ai propri clienti e poi aveva stornato ricavi in relazione all'importo della franchigia applicata dall'assicurazione , non avendo incassato dai clienti detti importi, ma secondo l'Ufficio la franchigia resta a carico degli assicurati, non vi è prova - sempre secondo l'Ufficio- di pattuizioni con il cliente quanto alla rinuncia al guadagno della somma della franchigia . Non è comunque un abbuono la rinuncia ad una parte del compenso , se mai ci fosse stato lo sconto , la fattura doveva essere dell'importo effettivamente incassato, detratto lo sconto.
La ricorrente sostiene che il cliente dopo essersi recato in carrozzeria apre il sinistro, dopo di che in seguito viene redatto un contratto di cessione del credito pro solvendo, che non contiene l'ammontare del danno liquidabile dalla compagnia, come invece ritiene l'Ufficio, non contenendo nessun importo, dopo di che il perito dell'assicurazione quantifica il danno. Si fa ancora rilevare da parte ricorrente che la prassi amministrativa è scadenzata dalla redazione del contratto di cessione del credito, dall'emissione di fattura verso il cliente per l'intero danno, dalla redazione di dichiarazione del cliente per storno della franchigia ed emissione di nota di credito verso il cliente per l'importo della franchigia.
Sono stati medio tempore depositati plurimi documenti ed una memoria con cui il titolare della carrozzeria ricorrente ha obiettato che : 1) il credito maturato nei confronti dell'assicurazione non può essere al lordo della franchigia , in quanto essa, per natura, è dovuta dal danneggiato e non può essere oggetto di credito , 2) non è accettabile il ragionamento che fa l'Ufficio sui tempi per la redazione del contratto e per le riparazioni , visto che il tutto dipende dalla complessità delle operazioni.
L'Ufficio ha chiesto, in sede di discussione di non considerare detta memoria, in quanto tardiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va disatteso.
L'art. 26 DPR 633/1972 dispone che le note di credito sono utilizzate per rettificare una fattura che contenga errori dovuti al verificarsi di eventi successivi che incidano nella determinazione del debito verso l'Erario e in particolare la normativa riconosce tre situazioni: 1) il caso in cui , dopo la nascita del rapporto giuridico sottostante allo scambio, si verifichi un evento in grado di incidere sul rapporto contrattuale, tanto da travolgerlo come può essere la revoca , l'annullamento o la risoluzione del contratto;
2) il caso di concessione da parte del cedente/prestatore di sconti o abbuoni in virtù di specifiche condizioni contrattuali;
3) il caso in cui venga meno l'operazione soggetta ad imposta a seguito di accordo sopravvenuto tra le parti , volto a modificare le pattuizioni dell'accordo originario, ovvero a seguito di inesattezze della fatturazione o errori materiali o di calcolo. Nel caso di specie, le note di credito furono emesse non già per inadempienze contrattuali, nè per errori logistici o documentali, avendosi riguardo a storni di franchigia.
Orbene, va detto che l'emissione di note di credito dal punto di vista contabile non è un evento fisiologico, poichè presuppone situazioni specifiche, impreviste, per lo più sopravvenute a distanza di tempo. Nel caso della ricorrente invece veniva emessa fattura con la matematica certezza che il pagamento non sarebbe stato corrisposto dall'assicurazione nell'importo fatturato, ma dedotta la franchigia, così rendendo fisiologica l'emissione delle note di credito che dal punto di vista contabile fisiologiche non sono, come detto. Nè è corretto parlare nel caso di specie di abbuoni o sconti sul prezzo fatturato, posto che la scelta della carrozzeria di non fare pagare l'importo equivalente alla franchigia (ancorchè fatturato) configura giuridicamente una rinuncia seriale al credito, priva del requisito della inerenza e non rientrante tra le ipotesi contemplate dalla normativa che profila una situazione di natura non seriale , ma con carattere di eccezionalità .
Il ricorso va rigettato, con condanna della società soccombente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3000,00.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3000,00.