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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 19/02/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Luigi Carmine Chiarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1246/2024 R.G., avente ad oggetto esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 cod. civ. e risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa, giusto mandato in Parte_1 atti, dall'Avv. Paolo De Bortolo, elettivamente domiciliata nel suo studio in Bari;
appellante principale
e rappresentato e difeso, giusto mandato in P_ atti, dall'Avv. Pasquale Fabio Pinto, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari;
appellato-appellante incidentale nonché
rappresentato e difeso, giusto mandato in CP_2 atti, dall'Avv. Angela d'Angelo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Grumo Appula;
rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_2 in atti, dagli Avv.ti Leonardo Patroni Griffi e Vittoria
Matteo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi in Bari;
appellati
All'udienza collegiale del 19/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
I procuratori di tutte le parti hanno concordemente così concluso (note scritte del 14 e del 17/2/2025): L'Ecc.ma
Corte di Appello adita voglia, in totale riforma della sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 del Tribunale di Bari, dare atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale nei termini indicati nella atto di conciliazione sottoscritto dalle parti e prodotto in giudizio, con la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Bari, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, giusta nota>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3563, pubblicata il 31/7/2024, il Tribunale di Bari ha così statuito nel merito delle domande proposte, in via principale, da e, in via d'intervento Parte_2 da nonché in via incidentale e in corso di CP_2 causa, da nel contraddittorio con P_ [...]
1) revoca la declaratoria di contumacia di Pt_1
2) in accoglimento della domanda CP_2 principale formulata da e Parte_2 [...]
, dispone ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il CP_2 trasferimento da a e P_ Parte_2
della quota di 1/3 ciascuno del diritto di CP_2 proprietà dell'immobile sito in Bari alla via Dalmazia n. 179, scala A, I piano, interno 2, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 98, particella 334, sub 9, zona censuaria 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.887,65; 3) dispone che a titolo risarcitorio per l'occupazione esclusiva dell'immobile, oltre interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva: - debba P_ versare a complessivi € 61.600,00 Parte_2
(ovvero € 400,00 mensili per il periodo decorrente da ottobre 2011 a luglio 2024); - debba versare P_
a complessivi € 22.400,00 (ovvero € 400,00 CP_2 mensili per il periodo decorrente da dicembre 2019 a luglio
2024); 4) dichiara l'inammissibilità della domanda nuova spiegata da avente ad oggetto la condanna P_ dell'attore “al rimborso delle spese, tasse, oneri ed imposte sborsate dal convenuto”; 5) rigetta le restanti domande;
6) rigetta le istanze ex art. 96 c.p.c.; 7) condanna il convenuto
e , in solido tra loro, al P_ Parte_1 pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell'attore che liquida in complessivi € Parte_2
16.026,97, di cui € 1.378,57 per spese ed € 14.648,40 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; 8) condanna il convenuto e P_ [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del Pt_1 presente procedimento in favore di che CP_2 liquida in complessivi € 5.482,10, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità a riguardo>.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 così concludendo: Voglia l'On.Le Corte d'Appello di Bari riformare la sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 e notificata all'odierna appellante in data 1 agosto 2024, e così provvedere: 1) riconosciuta la natura simulata dell'atto di compravendita del 30.07.2003, accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa ad essere riconosciuta proprietaria Parte_1 della quota della di ½ (a titolo di comproprietaria dell'Ing.
) e della ulteriore quota pro indiviso di un 1/6 (a titolo P_ di erede dell'Ing. ) del bene immobile sito in Persona_1
Bari alla Via Dalmazia 179, primo piano scala A, int. 2, avente accesso da porta destra di chi giunge al piano salendo le scale, composto da 5 vani e accessori, confinante
a cominciare da nord ed in senso orario con via Dalmazia, con aventi causa un cortile interno con vano scala di Per_2 accesso e con altro appartamento al piano, censito al
N.C.E.U. al foglio 98, particella 334 sub. 9, zona censuaria
2^, categoria A/2, classe 6^, vani 8,5, rendita Euro
1.887,65”; 2) in via subordinata, riconosciuta la natura simulata dell'atto di compravendita del 30.07.2003, accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Parte_1 ad essere riconosciuta proprietaria della quota pro indiviso di un 1/3 (a titolo di erede dell'Ing. ) del bene Persona_1 immobile sito in Bari alla Via Dalmazia 179, primo piano scala A, int. 2, avente accesso da porta destra di chi giunge al piano salendo le scale, composto da 5 vani e accessori, confinante a cominciare da nord ed in senso orario con via
Dalmazia, con aventi causa un cortile interno con vano Per_2 scala di accesso e con altro appartamento al piano, censito al N.C.E.U. al foglio 98, particella 334 sub. 9, zona censuaria 2^, categoria A/2, classe 6^, vani 8,5, rendita Euro 1.887,65”; 3) vittoria nelle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio>.
Si è costituito in giudizio proponendo P_ appello incidentale e così concludendo:In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal signor P_
con l'odierno atto, così provvedere: 1) Riformare
[...] la sentenza N. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il
31 luglio 2024 per tutti i motivi innanzi articolati e per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dal signor
con il suo atto di citazione del 7 giugno Parte_2
2012 e ogni domanda proposta dal signor CP_2 con il suo atto di intervento adesivo del 10.12.2019 perché infondate in fatto e in diritto;
2) Vittoria nelle spese e competenze del doppio grado di giudizio>.
Si sono costituiti nel giudizio di gravame anche
[...]
e , con rispettive comparse del 14 CP_2 Parte_2
e del 13 febbraio 2025, che hanno concordemente concluso per la totale riforma della sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 del Tribunale di
Bari, dando atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale nei termini indicati nell'atto di conciliazione sottoscritto dalle parti e prodotto in giudizio, con la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Bari, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, giusta nota di trascrizione Registro generale n. 27148
Registro particolare n. 20776 Presentazione n. 113 del
11/07/2012.
Analoghe conclusioni hanno formulato, con le note di trattazione scritta del 17/2/2025, gli appellanti Parte_1
e . Parte_3
Motivi della decisione
Ciò posto, con atto transattivo, sottoscritto in data 5/2/2025 ed eseguito il 6 febbraio 2025, le parti hanno conciliativamente posto fine alla lite, pattuendo a carico di
, rispetto a quanto deciso dal Tribunale di Bari P_ con la sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, in luogo del trasferimento, disposto al capo 2) del dispositivo della citata sentenza, in favore dei signori e Parte_2
della quota di 1/3 ciascuno del diritto di CP_2 proprietà dell'immobile sito in Bari alla via Dalmazia n. 179, scala A, I piano, interno 2, censito al N.C.E.U. del predetto
Comune al foglio 98, particella 334, sub 9 e del pagamento della somma a titolo di risarcimento danni così come disposta nel capo di condanna 3) del dispositivo della citata sentenza, la corresponsione a saldo stralcio e transazione, dell'importo di € 107.000,00 (centosettemila euro) in favore di e dell'importo di € 107.000,00 Parte_2
(centosettemila euro) in favore di , con la CP_2 compensazione integrale delle spese legali del giudizio di secondo grado. Sicchè, in ragione dell'intervenuto accordo di conciliazione, integralmente adempiuto, e Parte_1
hanno rinunciato ai rispettivi appelli, con P_ accettazione delle rinunce da parte di e Parte_2
. P_
Dando atto di quanto precede, tutte la parti hanno concordemente chiesto che, in totale riforma della sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 del Tribunale di Bari, si dia atto dell'intervenuta conciliazione della lite, nei termini come sopra indicati nell'atto transattivo, sottoscritto dalle parti e prodotto in giudizio, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio e, per l'effetto, con ordine al Conservatore dei
RR.II. di Bari, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, di cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, giusta nota di trascrizione Registro Generale n. 27148 Registro Particolare
n. 20776 Presentazione n. 113 del 11/07/2012.
Ciò posto, questa Corte non può che dare atto della concorde volontà conciliativa, espressa da tutte le parti, con l'atto transattivo sottoscritto in data 5/2/2025, nei sensi ivi come sopra espressi, con conseguente riforma della sentenza appellata, compensazione integrale fra le parti delle spese processuali e ordine al Conservatore RR. II. di Bari, ora
Agenzia del Territorio, esonerato da ogni responsabilità al riguardo, di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Registro Generale n. 27148 Registro Particolare
n. 20776 Presentazione n. 113 del 11/07/2012).
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, da e, in via incidentale, da Parte_1
nel contraddittorio con e P_ Parte_2 avverso la sentenza n. 3563/24 resa inter CP_2 partes dal Tribunale di Bari, pubblicata in data 31/7/2024, così provvede:
a) in riforma dell'appellata sentenza, dà atto dell'intervenuta conciliazione della lite tra le parti, in virtù dell'atto transattivo dalle stesse sottoscritto in data 5/2/2025
(eseguito il 6/2/2025), da ritenersi parte integrante della presente pronuncia;
b) compensa interamente fra le parti le spese processuali;
c) ordina al Conservatore RR.II. di Bari, ora Agenzia del
Territorio, la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Registro Generale
n. 27148,0 Registro Particolare n. 20776, Presentazione n.
113 del 11/07/2012), esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 19/2/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO
La Corte d'Appello di Bari
Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati: 1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Luigi Carmine Chiarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 1246/2024 R.G., avente ad oggetto esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre ex art. 2932 cod. civ. e risarcimento danni,
TRA
, rappresentata e difesa, giusto mandato in Parte_1 atti, dall'Avv. Paolo De Bortolo, elettivamente domiciliata nel suo studio in Bari;
appellante principale
e rappresentato e difeso, giusto mandato in P_ atti, dall'Avv. Pasquale Fabio Pinto, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Bari;
appellato-appellante incidentale nonché
rappresentato e difeso, giusto mandato in CP_2 atti, dall'Avv. Angela d'Angelo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Grumo Appula;
rappresentato e difeso, giusto mandato Parte_2 in atti, dagli Avv.ti Leonardo Patroni Griffi e Vittoria
Matteo, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimi in Bari;
appellati
All'udienza collegiale del 19/02/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter
c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata assegnata a sentenza, previo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, di seguito riportate.
I procuratori di tutte le parti hanno concordemente così concluso (note scritte del 14 e del 17/2/2025): L'Ecc.ma
Corte di Appello adita voglia, in totale riforma della sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 del Tribunale di Bari, dare atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale nei termini indicati nella atto di conciliazione sottoscritto dalle parti e prodotto in giudizio, con la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Bari, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, giusta nota>.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 3563, pubblicata il 31/7/2024, il Tribunale di Bari ha così statuito nel merito delle domande proposte, in via principale, da e, in via d'intervento Parte_2 da nonché in via incidentale e in corso di CP_2 causa, da nel contraddittorio con P_ [...]
1) revoca la declaratoria di contumacia di Pt_1
2) in accoglimento della domanda CP_2 principale formulata da e Parte_2 [...]
, dispone ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. il CP_2 trasferimento da a e P_ Parte_2
della quota di 1/3 ciascuno del diritto di CP_2 proprietà dell'immobile sito in Bari alla via Dalmazia n. 179, scala A, I piano, interno 2, censito al N.C.E.U. del predetto Comune al foglio 98, particella 334, sub 9, zona censuaria 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.887,65; 3) dispone che a titolo risarcitorio per l'occupazione esclusiva dell'immobile, oltre interessi legali con le decorrenze indicate in parte motiva: - debba P_ versare a complessivi € 61.600,00 Parte_2
(ovvero € 400,00 mensili per il periodo decorrente da ottobre 2011 a luglio 2024); - debba versare P_
a complessivi € 22.400,00 (ovvero € 400,00 CP_2 mensili per il periodo decorrente da dicembre 2019 a luglio
2024); 4) dichiara l'inammissibilità della domanda nuova spiegata da avente ad oggetto la condanna P_ dell'attore “al rimborso delle spese, tasse, oneri ed imposte sborsate dal convenuto”; 5) rigetta le restanti domande;
6) rigetta le istanze ex art. 96 c.p.c.; 7) condanna il convenuto
e , in solido tra loro, al P_ Parte_1 pagamento delle spese del presente procedimento in favore dell'attore che liquida in complessivi € Parte_2
16.026,97, di cui € 1.378,57 per spese ed € 14.648,40 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%; 8) condanna il convenuto e P_ [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese del Pt_1 presente procedimento in favore di che CP_2 liquida in complessivi € 5.482,10, oltre accessori di legge se dovuti nonché rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; 9) ordina la trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei RR.II. territorialmente competente, con esonero del Conservatore da qualsivoglia responsabilità a riguardo>.
Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1 così concludendo: Voglia l'On.Le Corte d'Appello di Bari riformare la sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 e notificata all'odierna appellante in data 1 agosto 2024, e così provvedere: 1) riconosciuta la natura simulata dell'atto di compravendita del 30.07.2003, accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa ad essere riconosciuta proprietaria Parte_1 della quota della di ½ (a titolo di comproprietaria dell'Ing.
) e della ulteriore quota pro indiviso di un 1/6 (a titolo P_ di erede dell'Ing. ) del bene immobile sito in Persona_1
Bari alla Via Dalmazia 179, primo piano scala A, int. 2, avente accesso da porta destra di chi giunge al piano salendo le scale, composto da 5 vani e accessori, confinante
a cominciare da nord ed in senso orario con via Dalmazia, con aventi causa un cortile interno con vano scala di Per_2 accesso e con altro appartamento al piano, censito al
N.C.E.U. al foglio 98, particella 334 sub. 9, zona censuaria
2^, categoria A/2, classe 6^, vani 8,5, rendita Euro
1.887,65”; 2) in via subordinata, riconosciuta la natura simulata dell'atto di compravendita del 30.07.2003, accertare e dichiarare il diritto della prof.ssa Parte_1 ad essere riconosciuta proprietaria della quota pro indiviso di un 1/3 (a titolo di erede dell'Ing. ) del bene Persona_1 immobile sito in Bari alla Via Dalmazia 179, primo piano scala A, int. 2, avente accesso da porta destra di chi giunge al piano salendo le scale, composto da 5 vani e accessori, confinante a cominciare da nord ed in senso orario con via
Dalmazia, con aventi causa un cortile interno con vano Per_2 scala di accesso e con altro appartamento al piano, censito al N.C.E.U. al foglio 98, particella 334 sub. 9, zona censuaria 2^, categoria A/2, classe 6^, vani 8,5, rendita Euro 1.887,65”; 3) vittoria nelle spese e competenze relative al doppio grado di giudizio>.
Si è costituito in giudizio proponendo P_ appello incidentale e così concludendo:In accoglimento dell'appello incidentale proposto dal signor P_
con l'odierno atto, così provvedere: 1) Riformare
[...] la sentenza N. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il
31 luglio 2024 per tutti i motivi innanzi articolati e per l'effetto, rigettare ogni domanda proposta dal signor
con il suo atto di citazione del 7 giugno Parte_2
2012 e ogni domanda proposta dal signor CP_2 con il suo atto di intervento adesivo del 10.12.2019 perché infondate in fatto e in diritto;
2) Vittoria nelle spese e competenze del doppio grado di giudizio>.
Si sono costituiti nel giudizio di gravame anche
[...]
e , con rispettive comparse del 14 CP_2 Parte_2
e del 13 febbraio 2025, che hanno concordemente concluso per la totale riforma della sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 del Tribunale di
Bari, dando atto dell'intervenuta conciliazione giudiziale nei termini indicati nell'atto di conciliazione sottoscritto dalle parti e prodotto in giudizio, con la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, e, per l'effetto, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Bari, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, giusta nota di trascrizione Registro generale n. 27148
Registro particolare n. 20776 Presentazione n. 113 del
11/07/2012.
Analoghe conclusioni hanno formulato, con le note di trattazione scritta del 17/2/2025, gli appellanti Parte_1
e . Parte_3
Motivi della decisione
Ciò posto, con atto transattivo, sottoscritto in data 5/2/2025 ed eseguito il 6 febbraio 2025, le parti hanno conciliativamente posto fine alla lite, pattuendo a carico di
, rispetto a quanto deciso dal Tribunale di Bari P_ con la sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, in luogo del trasferimento, disposto al capo 2) del dispositivo della citata sentenza, in favore dei signori e Parte_2
della quota di 1/3 ciascuno del diritto di CP_2 proprietà dell'immobile sito in Bari alla via Dalmazia n. 179, scala A, I piano, interno 2, censito al N.C.E.U. del predetto
Comune al foglio 98, particella 334, sub 9 e del pagamento della somma a titolo di risarcimento danni così come disposta nel capo di condanna 3) del dispositivo della citata sentenza, la corresponsione a saldo stralcio e transazione, dell'importo di € 107.000,00 (centosettemila euro) in favore di e dell'importo di € 107.000,00 Parte_2
(centosettemila euro) in favore di , con la CP_2 compensazione integrale delle spese legali del giudizio di secondo grado. Sicchè, in ragione dell'intervenuto accordo di conciliazione, integralmente adempiuto, e Parte_1
hanno rinunciato ai rispettivi appelli, con P_ accettazione delle rinunce da parte di e Parte_2
. P_
Dando atto di quanto precede, tutte la parti hanno concordemente chiesto che, in totale riforma della sentenza n. 3563/2024 del 29 luglio 2024, pubblicata il 31 luglio 2024 del Tribunale di Bari, si dia atto dell'intervenuta conciliazione della lite, nei termini come sopra indicati nell'atto transattivo, sottoscritto dalle parti e prodotto in giudizio, con compensazione delle spese del presente grado di giudizio e, per l'effetto, con ordine al Conservatore dei
RR.II. di Bari, con esonero da ogni responsabilità a riguardo, di cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, giusta nota di trascrizione Registro Generale n. 27148 Registro Particolare
n. 20776 Presentazione n. 113 del 11/07/2012.
Ciò posto, questa Corte non può che dare atto della concorde volontà conciliativa, espressa da tutte le parti, con l'atto transattivo sottoscritto in data 5/2/2025, nei sensi ivi come sopra espressi, con conseguente riforma della sentenza appellata, compensazione integrale fra le parti delle spese processuali e ordine al Conservatore RR. II. di Bari, ora
Agenzia del Territorio, esonerato da ogni responsabilità al riguardo, di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale (Registro Generale n. 27148 Registro Particolare
n. 20776 Presentazione n. 113 del 11/07/2012).
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sugli appelli proposti, in via principale, da e, in via incidentale, da Parte_1
nel contraddittorio con e P_ Parte_2 avverso la sentenza n. 3563/24 resa inter CP_2 partes dal Tribunale di Bari, pubblicata in data 31/7/2024, così provvede:
a) in riforma dell'appellata sentenza, dà atto dell'intervenuta conciliazione della lite tra le parti, in virtù dell'atto transattivo dalle stesse sottoscritto in data 5/2/2025
(eseguito il 6/2/2025), da ritenersi parte integrante della presente pronuncia;
b) compensa interamente fra le parti le spese processuali;
c) ordina al Conservatore RR.II. di Bari, ora Agenzia del
Territorio, la cancellazione della trascrizione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado (Registro Generale
n. 27148,0 Registro Particolare n. 20776, Presentazione n.
113 del 11/07/2012), esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 19/2/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO