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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/03/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 663.2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 663/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Vignanello (VT) ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'avv. Mara Mencherini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 04.04.2024, deduceva di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla cui unione era nato il figlio , in data 23.03.2015. CP_1 Per_1
La ricorrente aggiungeva che, dopo che il aveva provocato la cessazione della convivenza, CP_1
abbandonando il minore e allontanandosi dalla casa familiare, aveva adito il Tribunale di Viterbo che, con decreto emesso in data 02.10.2018 (R.G. n. 1628/2017), in recepimento dell'accordo raggiunto dai genitori, aveva disciplinato l'affidamento e il mantenimento del minore, ponendo a carico del padre l'importo mensile pari a 200,00 euro per il mantenimento.
La ricorrente evidenziava, altresì, che mentre lei rispettava l'accordo (come emerso anche all'esito del procedimento R.G. 976/2022 V.G.) il non si atteneva alle condizioni pattuite, in quanto: CP_1
vedeva il minore unicamente nei fine settimana, il sabato o la domenica, peraltro non in autonomia, bensì soltanto se lei stessa fosse riuscita a organizzare degli incontri;
non lo accompagnava a scuola e non lo andava a riprendere;
non versava il mantenimento per il bambino, il quale manifestava disagio alla presenza del padre e non voleva stare con lui;
da marzo 2020 a maggio 2020 non aveva mai visto il figlio, mentre dopo il lockdown per il riprendeva le visite solo nei fine CP_2 settimana;
durante l'estate del 2021 partiva per l'Albania e manteneva scarsi contatti telefonici con il bambino;
non trascorreva le festività natalizie con il minore, bensì con la propria nuova compagna.
In considerazione delle suesposte circostanze e della persistente irreperibilità del che anche CP_1
attualmente continuava a non occuparsi dei bisogni quotidiani del figlio , la ricorrente Per_1
chiedeva, in parziale modifica del decreto emesso in data 02.10.2018 (R.G. 1628/2017 V.G.), di disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore.
2. Non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica. CP_1
3. Dopo un rinvio concesso per curare il rinnovo della notifica, all'udienza del 20.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento esclusivo del figlio Persona_2
Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2 Parte_1
Invero, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-
2 dovere alla bigenitorialità (Cass., n. 19181/2014).
L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lvo. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio della “responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore. Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi). Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
In sintesi, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Relativamente al caso concreto oggetto di giudizio risulta il disinteresse e il distacco del resistente rispetto alle esigenze della famiglia e del figlio, anche in considerazione del fatto che non ha versato l'assegno di mantenimento, non frequenta il minore da anni e che non è più reperibile.
Il resistente, inoltre, non si è costituito in giudizio, con ciò confermando il disinteresse dedotto dalla ricorrente.
Pertanto, può ritenersi dimostrata l'inidoneità del resistente a prendersi cura del proprio figlio e, per converso, l'esclusiva idoneità della ricorrente in tal senso.
6. Le spese di lite, avuto riguardo alla specificità della controversia, possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. n. 663/2024, vertente tra e così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) A parziale modifica del decreto emesso in data 2.10.2018 (R.G. 1628/2017 V.G.) dispone l'affidamento esclusivo del minore in favore di con collocazione Per_1 Parte_1
3 presso quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
3) Spese compensate
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 26.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VITERBO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Maria Turco Presidente dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice dott. Davide Palmieri Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 663/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in Vignanello (VT) ed elettivamente domiciliata in Viterbo, Via V. Cardarelli n. 6, presso lo studio dell'avv. Mara Mencherini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 04.04.2024, deduceva di aver avuto una relazione Parte_1
sentimentale con dalla cui unione era nato il figlio , in data 23.03.2015. CP_1 Per_1
La ricorrente aggiungeva che, dopo che il aveva provocato la cessazione della convivenza, CP_1
abbandonando il minore e allontanandosi dalla casa familiare, aveva adito il Tribunale di Viterbo che, con decreto emesso in data 02.10.2018 (R.G. n. 1628/2017), in recepimento dell'accordo raggiunto dai genitori, aveva disciplinato l'affidamento e il mantenimento del minore, ponendo a carico del padre l'importo mensile pari a 200,00 euro per il mantenimento.
La ricorrente evidenziava, altresì, che mentre lei rispettava l'accordo (come emerso anche all'esito del procedimento R.G. 976/2022 V.G.) il non si atteneva alle condizioni pattuite, in quanto: CP_1
vedeva il minore unicamente nei fine settimana, il sabato o la domenica, peraltro non in autonomia, bensì soltanto se lei stessa fosse riuscita a organizzare degli incontri;
non lo accompagnava a scuola e non lo andava a riprendere;
non versava il mantenimento per il bambino, il quale manifestava disagio alla presenza del padre e non voleva stare con lui;
da marzo 2020 a maggio 2020 non aveva mai visto il figlio, mentre dopo il lockdown per il riprendeva le visite solo nei fine CP_2 settimana;
durante l'estate del 2021 partiva per l'Albania e manteneva scarsi contatti telefonici con il bambino;
non trascorreva le festività natalizie con il minore, bensì con la propria nuova compagna.
In considerazione delle suesposte circostanze e della persistente irreperibilità del che anche CP_1
attualmente continuava a non occuparsi dei bisogni quotidiani del figlio , la ricorrente Per_1
chiedeva, in parziale modifica del decreto emesso in data 02.10.2018 (R.G. 1628/2017 V.G.), di disporsi l'affidamento esclusivo del minore in proprio favore.
2. Non si costituiva in giudizio nonostante la rituale notifica. CP_1
3. Dopo un rinvio concesso per curare il rinnovo della notifica, all'udienza del 20.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
4. Sull'affidamento esclusivo del figlio Persona_2
Deve essere disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_2 Parte_1
Invero, l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori nell'attuale panorama normativo rappresenta un'eccezione al principio generale dell'affidamento condiviso quale estrinsecazione del diritto-
2 dovere alla bigenitorialità (Cass., n. 19181/2014).
L'art. 155 c.c., così come novellato dal D.Lvo. n. 54 del 2006, e ora riversato nel novello disposto dell'art. 337 ter c.c., prevede come regola l'affidamento condiviso, alla quale può derogarsi solo nelle ipotesi in cui l'esercizio della “responsabilità genitoriale” in maniera congiunta e condivisa risulti pregiudizievole per l'interesse del minore. Con tale formula il legislatore ha lasciato ampi margini di discrezionalità al giudice del caso concreto, cui spetta il compito di individuare i casi in cui l'affidamento condiviso si traduca in un danno per il minore. Il Giudice, nell'assumere tale tipo di provvedimento, dovrà motivare, da un lato, sull'idoneità del genitore scelto come affidatario e, dall'altro, sulla inidoneità dell'altro genitore o per condizioni intrinseche allo stesso (carattere, stile di vita) o estrinseche (particolare lontananza fisica dai figli, eccessiva litigiosità tra i coniugi). Tale diritto del minore ha trovato tutela anche a livello internazionale nella Convenzione di New York del 1989 resa esecutiva in Italia con la legge n. 176 del 1991.
In sintesi, occorre privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, dovendo considerarsi a tal fine la capacità di relazione affettiva e la personalità dei genitori (Cass., n. 14728/2016; Cass., n. 18559/2016).
Relativamente al caso concreto oggetto di giudizio risulta il disinteresse e il distacco del resistente rispetto alle esigenze della famiglia e del figlio, anche in considerazione del fatto che non ha versato l'assegno di mantenimento, non frequenta il minore da anni e che non è più reperibile.
Il resistente, inoltre, non si è costituito in giudizio, con ciò confermando il disinteresse dedotto dalla ricorrente.
Pertanto, può ritenersi dimostrata l'inidoneità del resistente a prendersi cura del proprio figlio e, per converso, l'esclusiva idoneità della ricorrente in tal senso.
6. Le spese di lite, avuto riguardo alla specificità della controversia, possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Viterbo, nella intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta a R.G. n. 663/2024, vertente tra e così provvede: Parte_1 CP_1
1) Dichiara la contumacia di CP_1
2) A parziale modifica del decreto emesso in data 2.10.2018 (R.G. 1628/2017 V.G.) dispone l'affidamento esclusivo del minore in favore di con collocazione Per_1 Parte_1
3 presso quest'ultima, alla quale vengono altresì riservate le decisioni di maggiore interesse per il figlio in ordine all'istruzione, all'educazione e alla salute, che saranno assunte dalla madre tenendo conto delle capacità, inclinazione naturale ed aspirazioni;
3) Spese compensate
Così deciso in Viterbo, nella Camera di Consiglio del 26.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Davide Palmieri Dott. Eugenio Maria Turco
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