TRIB
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 19/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 593/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Isonzo n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vicari che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] - Ulm (Germania) il Parte_2 C.F._2
02.07.1996 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandro Di Carlo (giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 25.03.2025), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 09.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Casteltermini (AG) l'11.08.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 23, parte II, Serie A;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Neu -Ulm -Germania, Per_1
02.02.2020) e (Ragusa, 11.09.2023); Per_2
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 72/2024 del giorno
05.08.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
09.04.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, allegando altresì accordo congiunto a parziale modifica delle condizioni già indicate in ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 72/2024 del 05.08.2024, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L.
6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio procedesse alle medesime condizioni già concordate e cristallizzate nella predetta sentenza di separazione personale, salve le modifiche inserite nell'accordo congiunto di cui si è testé detto e che si riportano di seguito:
1. La IG.ra rinuncia al diritto di mantenimento della stessa;
Parte_2
2. Il IG. si obbliga a corrispondere esclusivamente il mantenimento per i due Parte_1
figli minori per curo 350,00 mensili cumulativi da versare entro e non olire il giorno 5 di ogni mese alla AD IG.ra ; Parte_2
3. In aggiunta, il IG. verserà alla AD IG.ra , sempre Parte_1 Parte_2
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 125,00 al mese a titolo di concorso per il canone di locazione ove la stessa risiede unitamente ai figli.
4. Fermo ed invariato tutto quanto già statuito in seno all'accordo di separazione omologato. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Casteltermini
(AG) l'11.08.2018, tra e , con atto trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 23, parte II, Serie A;
- Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Casteltermini (AG), ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Casteltermini (AG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 593/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione degli effetti civili del matrimonio) cumulativamente promossa da
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a Parte_1 C.F._1
Vittoria in via Isonzo n. 6, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Alessandra Vicari che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti e da
(C.F. ), nata a [...] - Ulm (Germania) il Parte_2 C.F._2
02.07.1996 e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sandro Di Carlo (giusta comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 25.03.2025), che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTI
Con l'intervento del pubblico ministero in sede.
Rimessa al collegio per la decisione il 09.04.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dei coniugi in uno alla cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Casteltermini (AG) l'11.08.2018, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 23, parte II, Serie A;
che hanno rappresentato che dall'unione coniugale sono nati i figli (Neu -Ulm -Germania, Per_1
02.02.2020) e (Ragusa, 11.09.2023); Per_2
che quindi gli stessi si sono separati consensualmente giusta sentenza n. 72/2024 del giorno
05.08.2024 resa dal Tribunale in intestazione, e che da allora non si sono riconciliati;
che, con ordinanza recante pari data, la causa veniva rimessa sul ruolo e fissata l'udienza del
09.04.2025 per la prosecuzione del giudizio;
che la suddetta udienza è stata sostituita, stante la richiesta delle parti e la dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, con il deposito di note scritte;
che le parti nei termini concessi hanno ritualmente depositato le suddette note scritte, allegando altresì accordo congiunto a parziale modifica delle condizioni già indicate in ricorso;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione n. 72/2024 del 05.08.2024, passata in giudicato, nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L.
6.5.2015, n. 55, 6 mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso tra le parti, nonché dalle dichiarazioni e dal comportamento tenuto dalle parti nel corso del giudizio, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che i coniugi hanno concordato che il loro divorzio procedesse alle medesime condizioni già concordate e cristallizzate nella predetta sentenza di separazione personale, salve le modifiche inserite nell'accordo congiunto di cui si è testé detto e che si riportano di seguito:
1. La IG.ra rinuncia al diritto di mantenimento della stessa;
Parte_2
2. Il IG. si obbliga a corrispondere esclusivamente il mantenimento per i due Parte_1
figli minori per curo 350,00 mensili cumulativi da versare entro e non olire il giorno 5 di ogni mese alla AD IG.ra ; Parte_2
3. In aggiunta, il IG. verserà alla AD IG.ra , sempre Parte_1 Parte_2
entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro 125,00 al mese a titolo di concorso per il canone di locazione ove la stessa risiede unitamente ai figli.
4. Fermo ed invariato tutto quanto già statuito in seno all'accordo di separazione omologato. che le superiori condizioni concordate nell'interesse della prole e inerenti ai rapporti economici tra le parti appaiono rispondenti alle disposizioni di legge e possono, pertanto, essere omologate da questo
Tribunale; che, relativamente alle ulteriori statuizioni vertenti su diritti disponibili, le stesse non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e il Tribunale si limita a prenderne atto;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Casteltermini
(AG) l'11.08.2018, tra e , con atto trascritto nel registro degli Parte_1 Parte_2
atti di matrimonio dello stesso Comune anno 2018, numero 23, parte II, Serie A;
- Omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti;
- Manda la Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Casteltermini (AG), ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Casteltermini (AG) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conIGlio della Sezione Civile del Tribunale, il 12.05.2025
Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti