Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 13/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 929/2021 r.g.a.c.
TRIBUNALE ORDINARIO DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Marianna Frangiosa
considerato che la causa è stata chiamata all'udienza del 13.11.2024 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. su richiesta congiunta delle parti all'udienza del
16.10.2024;
dato atto della regolare comunicazione del menzionato provvedimento alle parti costituite;
considerato che solo parte opposta ha depositato note;
letto l'art. 127 c.p.c.; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies cpc e 127 ter cpc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa
Marianna Frangiosa in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 929 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 e 617 c.p.c., vertente
TRA
C.F. 1 nata a [...] il [...], Parte 1 c.f.
,
residente in [...] n. 34, rappresentata e difesa dall'avv. Estatico
PARTE OPPONENTE
E
Controparte_1 ,in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Prignano
,rapp.ta e difesa dall'avv. Gugliucci Cilento (SA) via Provinciale, c.f. P.IVA 1
Antonio, c.f. e dall'avv. Giaquinto Assunta, c.f. C.F. 3
ed elettivamente domiciliata in Caprioli di IS (SA) alla C.F. 4
via Palinuro 26, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per la sola parte opposta come da nota depositata in data 12.11.2024:
"rigettare, in ogni sua parte la domanda dell'attrice perché Parte 1
,
manifestamente inammissibile, improponibile e improcedibile, nonché infondata in punto di fatto e di diritto, pretestuosa e non provata, condannare l'attrice al
-
pagamento delle spese, diritti ed onorario del presente giudizio da distrarsi nei confronti dei sottoscritti procuratori antistatari".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Pt 1Con atto di citazione in opposizione a precetto regolarmente notificato,
[...] conveniva in giudizio la Controparte_1 deducendo che: in data 30.6.2021
le veniva notificato atto di precetto, unitamente al ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto ingiuntivo n° 150/2021 (r.g.n. 380/2021) reso dall'intestato
Tribunale in data 7.5.2021, depositato il 10.5.2021, dichiarato provvisoriamente esecutivo e munito di formula esecutiva in data 17.6.2021, con il quale le veniva ingiunto di pagare in favore di Controparte 1 la somma di € 224.658,65 dovuta in forza di 36 effetti cambiari emessi il 13.12.2001 e scaduti tra il 30.1.2002 e il
30.12.2004 - garantiti da ipoteca iscritta sull'immobile di proprietà dell'opponente
- oltre interessi legali e spese di procedimento per un totale complessivo di €
286.053,02; il decreto ingiuntivo n° 150/2021, precedentemente notificato il
18.5.2021, veniva opposto dinanzi all'intesto Tribunale ed iscritto a ruolo in data
5.7.2021; il ricorso per ingiunzione ed il pedissequo decreto ingiuntivo n°
150/2021, notificati in uno al suddetto atto di precetto, risultavano incomprensibili ed incompleti per mancanza della pagina 2 del ricorso monitorio, pertanto affetto da carenza assoluta del petitum e della causa petendi con conseguente nullità ed inefficacia del decreto ingiuntivo n° 150/2021 e della relativa notifica;
la notificazione del predetto decreto ingiuntivo doveva considerarsi come non eseguita nei termini di cui all'art. 644 c.p.c., con conseguente inefficacia del titolo;
l'estinzione della pretesa creditoria precettata per decorso del termine di prescrizione anche decennale dell'obbligazione principale e di conseguenza anche di ogni altra obbligazione accessoria, anche di garanzia e ipotecaria, nonché della prescrizione dell'azione cambiaria e dell'azione generale di arricchimento;
la nullità/inesistenza del precetto, in quanto non sottoscritto dal difensore e perché privo di procura alle liti con conseguente difetto assoluto di rappresentanza.
Parte opponente nelle conclusioni chiedeva all'intestato Tribunale: in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto, disponendo la sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, sospendendo l'esecuzione; nel merito, accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia dell'opposto atto di precetto per le causali indicate in ricorso, con vittoria di spese e competenze di causa da attribuire all'avvocato dichiaratosi anticipatario.
In data 29.11.2021 si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo: che il ricorso per decreto ingiuntivo era completo di ogni sua pagina, come si evinceva dal deposito dell'originale del ricorso notificato;
che le contestazioni avverso tutte le questioni portate nel ricorso lasciavano bene intendere la sua completezza, precisando che la costituzione in giudizio di parte opposta sanava ogni eventuale nullità della notifica;
la regolarità sia del ricorso e della procura firmati digitalmente e corredati da attestazione di conformità alla copia telematica, e sia dell'atto di precetto sottoscritto dal solo avv. Assunta Giaquinto, a cui risulta rilasciata procura ad agire congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Antonio Gugliucci.
Parte opposta inoltre deduceva l'inammissibilità dell'opposizione a precetto in quanto: tali doglianze dovevano essere sollevate nel già pendente giudizio di esecuzione immobiliare (avente r.g.n. 107/2011) - promosso dalla ditta OR
IA e C. s.a.s. in danno dell'odierna opponente - nel quale era intervenuta la
Controparte_1 in forza del medesimo titolo di cui è causa;
era già intervenuto il rigetto dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo reso con ordinanza del Tribunale il 15.11.2021; le doglianze erano fondate su fatti estintivi anteriori alla formazione del titolo e che pertanto dovevano essere fatte valere esclusivamente dinanzi al giudice della cognizione. Deduceva altresì che il decreto ingiuntivo si fondava su cambiali mai impugnate né opposte e la cui sottoscrizione non era stata contestata e che vi era periculum in mora per l'acclarata decozione della ditta individuale della opponente. Nelle conclusioni chiedeva il rigetto della domanda, con condanna al pagamento delle competenze di lite da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Con provvedimento del 26.04.2022 il Tribunale, ritenendo non sussistenti gli elementi per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rigettava l'istanza concedendo i termini 183 comma 6 c.p.c., rinviando per i provvedimenti conseguenti all'udienza dl 20.04.2023.
Dopo una serie di rinvii anche per verificare una soluzione bonaria della presente controversia, la causa veniva rinviata per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e disposta, su richiesta delle parti, la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.
***
Lette le note scritte e valutata la documentazione di causa, l'opposizione risulta infondata e va rigettata per le motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione della tipologia e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti attraverso i quali le medesime sono estrinsecate, dovendo, di contro, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere, per come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante (cfr., ex plurimis, Cass. 17 settembre 2007, n. 19331; Cass. 10 febbraio 2010, n. 3012; Cass. 14 novembre
2011, n. 23794). Tale ricorso è giuridicamente qualificabile, alla luce del petitum e della causa petendi, come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, comma 1, c.p.c., nella parte in cui viene eccepita la nullità/irregolarità dell'atto di precetto (cfr., sul punto Cassazione civile sez. III, 14/07/2015, n.14653), quale conseguenza della dedotta inesistenza della notificazione eseguita in data
30.6.2021 in uno al titolo, nonché come opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2, c.p.c., laddove viene contestato l'an exequendum in ragione dell'avvenuta caducazione del titolo esecutivo e dunque il diritto sostanziale del creditore intimante di pervenire al soddisfacimento coattivo della propria pretesa patrimoniale (cfr., ex plurimis, Cass. 14 aprile 1999, n. 3663; Cass. 25 novembre
2002, n. 16569; Cass. 6 aprile 2006, n. 8112; Cass. 13 novembre 2009, n. 24047).
Parte opponente ha dedotto che l'atto di precetto sarebbe privo di sottoscrizione e che mancherebbe la rappresentanza del difensore a stare in giudizio. Tali motivi sono infondati in quanto risulta provato per tabulas (v. allegati alla comparsa di costituzione e risposta del 29.11.2021) che il precetto è stato sottoscritto dall'avv.
Assunta Giaquinto che, in ragione della procura alle liti pure versata in atti, risulta investito del potere di rappresentanza processuale della parte.
Del resto, è appena il caso di ricordare che il precetto non è atto del processo e pertanto va sottoscritto dalla parte o da un suo rappresentante, ma non anche da un difensore munito di procura. Di conseguenza, ove sottoscritto da avvocato che si dichiari difensore dell'istante, pur essendo sfornito di procura, esso è affetto da nullità sanabile con il conferimento successivo, fino al momento della costituzione nel giudizio di opposizione proposto dal debitore, circostanza sicuramente verificata nell'ipotesi in esame.
Parte opponente ha dedotto la nullità e l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del titolo che sarebbe stata determinata dalla notifica incompleta del precetto, da ritenersi anch'essa nulla per mancata allegazione della seconda pagina del ricorso per decreto ingiuntivo con esso notificato, tale da rendere incomprensibile la pretesa azionata per carenza assoluta del petitum e della causa petendi.
Tale motivo oltre ad essere inammissibile, in quanto eccepito oltre il termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c., risulta essere anche infondato nel merito, dal momento che l'originale dell'atto di ricorso per decreto ingiuntivo presentato per la notificazione (v. allegato al deposito del 29.11.2021), risulta completo di ogni sua parte compresa la seconda pagina che parte opponente riterrebbe mancante nella copia conforme all'originale notificatagli dall'ufficiale giudiziario.
Deve ribadirsi quanto poi al problema postosi nella fattispecie (mancanza di una pagina nella copia dell'atto notificata all'opponente), vale richiamare l'orientamento della Suprema Corte in base al quale "la mancanza di una o più pagine nella copia dell'atto processuale notificato assume rilievo solo se abbia impedito al destinatario della notifica la comprensione dell'atto e, quindi, compromesso in concreto le garanzie della difesa e del contraddittorio" (Cass. 1213/2010; l'applicazione del principio si rinviene in molteplici precedenti, cfr. Cass. 2112/2007, 14277/2006). Tuttavia, va chiarito che l'atto di precetto contiene l'indicazione che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 18.05.2021 (in tale occasione sicuramente completo di tutte le pagine cfr. allegata notifica a mani proprie) ed è stata apposta la formula esecutiva in data 17.06.2021, così adempiendo l'intimante agli obblighi previsti dall'art. 654 c.p.c.
Pertanto, risulta che il creditore ha adempiuto agli obblighi relativi alle modalità di redazione e notifica di un atto di precetto fondato su un decreto ingiuntivo.
Come più volte ribadito dalla S.C., infatti, nell'espropriazione forzata promossa mediante ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, poiché la completa identificazione del titolo sostituisce, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 c.p.c., producendosi una nullità equivalente a quella che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo (da ultimo, Cass. 31226/2019). Nella specie alcuna violazione del diritto di difesa è stata dedotta e men che meno provata da parte opponente, ragion per cui l'eccezione è da ritenersi del tutto infondata e pertanto va rigettata.
Parte opponente ha eccepito inoltre l'intervenuta prescrizione del credito e di ogni altra obbligazione accessoria dallo stesso derivante.
Trattasi tuttavia di censure del tutto generiche e che esulano il sindacato del giudice dell'opposizione, perché afferenti a fattispecie estintive del titolo che sarebbero sorte precedentemente alla sua formazione, devono ritenersi del tutto inammissibili in questa sede.
Restano pertanto escluse a tale giudizio le questioni attinenti al merito della pretesa creditoria azionata, in quanto va applicato "il principio per il quale in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso” (v. Cassazione civile sez. VI,
18/02/2015 n. 3277). Va ribadito sul punto che la cognizione del giudice in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è limitata all'accertamento dell'esistenza del titolo esecutivo e delle eventuali cause, successive alla sua formazione, che ne abbiano determinato la sua invalidità o inefficacia (ex multis
Cass. 13.6.2017 n. 14636);
Ancora sul punto va chiarito che, la contemporanea pendenza del giudizio di cognizione impone che ogni vizio di formazione del provvedimento sia fatto valere in quella sede, ed esclude la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione (Cass. 19.12.2006 n. 27159).
Deve, infine, rilevarsi che le contestazioni in merito al quantum come liquidato in sede di precetto appaiono del tutto generiche, non suffragate da nessun elemento per cui da ritenersi infondate.
Per le motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, quantificate in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 147/2022), computando le fasi del giudizio espletate ai valori minimi dello scaglione di riferimento tenuto conto del basso grado di complessità della questione trattata e in assenza di attività istruttoria, operando, infine, un ulteriore abbattimento per assenza di questioni di particolare complessità per le altre fasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione in quanto infondata;
2) condanna la parte opponente, la signora Parte 1 alla rifusione delle "
spese processuali in favore di Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 oltre rimborso forfettario ed IVA come per legge da attribuirsi a favore degli avvocati Gugliucci Antonio e Giaquinto Assunta
dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Vallo della Lucania, 12.1.2025
Il Giudice
Dr.ssa Marianna Frangiosa