Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica degli atti prodromici presupposti

    Le cartelle esattoriali sottese all'avviso di intimazione sono state regolarmente notificate a mezzo PEC in data antecedente all'impugnata intimazione, pertanto il contribuente ne era a conoscenza nei termini di legge.

  • Rigettato
    Nullità per omessa allegazione degli atti richiamati

    L'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa. L'atto è vincolato nel suo contenuto.

  • Rigettato
    Nullità per inesistenza delle cartelle sottese

    Le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate a mezzo PEC.

  • Rigettato
    Nullità per intervenuta prescrizione quinquennale

    I termini prescrizionali (decennali per IVA e IRES, triennale per tassa automobilistica) non sono decorsi in quanto interrotti dalla notifica delle cartelle esattoriali. Inoltre, si considerano i termini di sospensione dovuti alla pandemia da Covid-19.

  • Rigettato
    Nullità delle cartelle sottese per violazione art. 20 d.lgs n. 472/1997

    Le cartelle esattoriali sono state regolarmente notificate e i termini prescrizionali non sono decorsi.

  • Rigettato
    Inesistenza degli originali delle cartelle sottese

    Le cartelle sono state regolarmente notificate a mezzo PEC.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 2
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

    Testo completo