CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047-2025-90-01666903-000 IVA-ALTRO 2020 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230016583234000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230017098370000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230020211951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230021561865000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230021561865000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 554/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti. Il difensore del ricorrente insiste in particolare sui motivi dedotti nelle memorie depositate in data 04/12/2025.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva quest CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 047/2025/90/01666903/000, meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame sostiene: 1) la nullità dell'intimazione dl pagamento per omessa notifica degli atti prodromici presupposti. Nullità per assoluta carenza dl motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 co. 1 - 2, e art. 12, legge n. 212/2000, cd. statuto del contribuente;
2) la nullità dell'intimazione per omessa allegazione degli atti richiamati - violazione ex art. 7 legge n. 212/2000; 3) la nullità dell'intimazione dl pagamento per inesistenza delle cartelle sottese per violazione dell'art. 26, co. 4, d.p.r. 602/1973 (cass. ord). sez. 6 n. 7615/16); 4) la nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale delle sottese cartelle esattoriali - sentenza cass. ss.uu. n. 23397 del 17 novembre 2016 - violazione art. 2848, n. 4, c.c. e art. 20, co. 3, d.lgs. 472/97; 5) la nullità delle cartelle sottese per violazione dell'art. 20 d.lgs n. 472/1997
e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n. 12715/2016);
6) l'inesistenza degli originali delle cartelle sottese all'intimazione e conseguente nullità e/o giuridica inesistenza della stessa per la violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) - nullità delle difese per violazione dell'art. 10 legge 23/2014.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Lazio, ribadendo la legittimità del proprio rispettivo operato.
All'odierna udienza, la Corte decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
La Società Ricorrente_1 industriale S.r.l. adiva questa Corte di Giustizia Tributaria, impugnando l'intimazione di pagamento n. 04720259001666803000, notificata il 14/02/2025 e, le sottese cartelle di pagamento, così di seguito dettagliate: 1) n. 04720230016583234000; 2) n. 04720230017098370000; 3) n.
04720230020211951000 e 4) n. 04720230021561865000.
Con la predetta intimazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 18.016,74 (All.
1 - intimazione di pagamento;
All. 2 notifica intimazione di pagamento parte resistente).
Parte ricorrente contestava l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione di pagamento, la carenza di motivazione dell' atto impugnato, la violazione degli articoli 7, 10 e 12 dello
Statuto del Contribuente, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, rassegnando le seguenti conclusioni: "ricorre per l'annullamento previ sospensiva dell'intimazione di pagamento n.
047/2025/90/01666903/000, nonché delle sottese 4 cartelle nn.: 047/2023/00165832/34,
047/2023/00170983/70, 047/2023/00202119/51, 047/2023/00215618/65, e di tutti gli atti prodromici, collegati e/o conseguenti, limitatamente alla loro competenza tributaria, per tutti i suesposti motivi con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari" (All. 3 — ricorso notificato parte resistente).
La pretesa creditoria viene meglio descritta anche nell'estratto di ruolo asseverato ai sensi dell'art. 5, comma
5, del D.L. 31/12/1996 n. 669 (All.
4 - estratto di ruolo asseverato parte resistente).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione a fronte delle contestazioni sollevate dalla Società ricorrente, nvitata gli Enti impositori ad intervenire nel procedimento, ricevendo però il rifiuto da parte di questi ultimi (All.
5 - invito Regione Lazio, All. 6 invito Agenzia delle Entrate, All. 7 Nominativo_1 Regione Lazio, All. 8 Nominativo_1 Agenzia delle Entrate, All. 9 Rifiuto intervento Agenzia delle Entrate – parte resistente).
In particolare, l' ADER chiedeva il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni.
La Società ricorrente eccepisce l'inesistenza/nullità, in capo ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, del titolo esecutivo per poter procedere con le azioni esecutive, asserendo di essere venuta a conoscenza del debito solo con l'impugnata intimazione.
Pertanto, la Società ricorrente contesta la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di intimazione. In realtà tutte le cartelle esattoriali sottese all'avviso di intimazione impugnato, oggi contestate, sono state regolarmente notificate, avendo provveduto l'Agente della Riscossione alla regolare notificazione degli atti indicati, come da ruolo affidatogli.
In particolare, si tenga conto che: 1) la cartella esattoriale n. 04720230016583234000 (All. 10 parte resistente cartella n. 04720230016583234000) è stata regolarmente notificata il 17/07/2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata "Email_4" (All. 11 notifica pec cartella n. 04720230016583234000 parte resistente); 2) la cartella esattoriale n. 04720230017098370000 (All. 12 cartella n. 047202300170983700009 parte resistente) è stata regolarmente notificata il 24/07/2023 a mezzo pec 3 all'indirizzo di posta elettronica certificata "Email_4" (All.13 notifica pec cartella n. 04720230017098370000 parte resistente); 3) la cartella esattoriale n.
04720230020211951000 (All. 14 cartella n. 04720230020211951000 parte resistente) è stata regolarmente notificata il 31/08/2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata "ediliziaindustriale@pec. edilcassadellazio.it" (All. 15 notifica pec cartella n. 04720230020211951000 parte resistente); 4) la cartella esattoriale n. 04720230021561865000 (All. 16 cartella n. 04720230021561865000 parte resistente) è stata regolarmente notificata il 14/09/2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata
"Email_4" (All. 17 notifica pec cartella n. 04720230021561865000 parte resistente).
Appare chiaro che, alla luce della documentazione depositata dalla parte resistente, è stata fornita l'esattezza della prova che la Società ricorrente ha avuto contezza del debito in data antecedente rispetto alla notificazione della intimazione di pagamento che ha provveduto ad impugnare.
Tali considerazioni, rendono il ricorso proposto dalla parte ricorrente infondato, avendo dovuto parte ricorrente opporsi nei termini concessi dalla legge. Difatti, in caso di mancata opposizione si genera una vera e propria
"cristallizzazione" del credito con conseguente irretrattabilità dello stesso.
Anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente appare infondata, avendo provveduto l'Agente della Riscossione alla notificazione di tutte le cartelle di pagamento.
1) la cartella n. 04720230016583234000 risulta essere relativa al tributo IVA per l'annualità 2020, per il quale si applica la prescrizione decennale (termine interrotto con la notificazione della cartella avvenuta il
17/07/2023);
2) la cartella n. 04720230017098370000 risulta essere relativa al tributo IVA per l'annualità 2021, per il quale si applica la prescrizione decennale (termine interrotto con la notificazione della cartella avvenuta il
24/07/2023);
3) la cartella n. 04720230020211951000 risulta essere relativa alla tassa automobilistica per l'annualità
2021, per la quale si applica la prescrizione triennale (termine interrotto con la 4 notificazione della cartella avvenuta il 31/08/2023);
4) la cartella n. 04720230021561865000, risulta essere relativa al tributo IVA per l'annualità 2021 e all'IRES anno 2019, per il quale si applica la prescrizione decennale (termine interrotto con la notificazione della cartella avvenuta il 14/09/2023).
Pertanto, i termini prescrizionali sono stati regolarmente interrotti e ad oggi non sono ancora decorsi.
Oltre a quanto sopra evidenziato, occorre precisare che devono considerarsi i termini di sospensione intervenuti ad opera delle normative emesse nel periodo emergenziale, per contrastare l'emergenza pandemica da Covid 19. Orbene, come noto, l'attività di riscossione ha subito un'interruzione forzata dal
08/03/2020 al 31/08/2021 (ben 542 giorni), a causa dei numerosi provvedimenti legislativi emanati dal Governo. Parimenti, unitamente all'interruzione dei termini prescrizionali, sono stati anche sospesi i termini di decadenza. In particolare, sul punto si richiama la normativa ai fini del calcolo dei termini di decadenza e prescrizione e quanto disposto dall'art. 68 del D.L. 17.03.2020 n. 18. Ciò in forza del rinvio, disposto dal primo comma del richiamato articolo 68, all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212".
La Corte non ravvisa alcuna violazione normativa, avendo l'Agente delle Riscossione agito con diligenza, oltre che in ottemperanza delle disposizioni di legge. In particolare, devono sottolinearsi quali siano i requisiti che deve possedere per legge l'intimazione di pagamento, nonché la cartella esattoriale, quale atto appunto, con cui l' Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'Ente creditore. Ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602 del
1973 la stessa deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M. (Ministero delle
Finanze) che espressamente prevede la necessarietà delle sole seguenti indicazioni: - l'ente creditore;
- la specie del ruolo (ordinario o straordinario); -il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
- il codice di ogni componente del credito;
- il codice dell'ambito; - l'anno o il periodo di riferimento del credito;
- l'importo di ogni articolo di ruolo;
-il totale degli importi iscritti nel ruolo;
- le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile;
- l'intimazione ad adempiere entro un determinato termine dalla notifica, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata;
-
l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- qualora l'iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, l'indicazione degli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
Anche l'art. 7 dello Statuto del Contribuente dispone che: "l. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria... ".
Per quanto attiene al presunto obbligo di allegazione, si evidenza come, anche chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21065 depositata il 04/07/2022 che l'intimazione di pagamento ex art. 50.
Commi 2 e 3 del D.P.R. 602/1973, non è atto annullabile per carenza di motivazione. Difatti, anche il predetto atto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, rappresentando di fatto un atto vincolato. Peraltro, la Corte ribadisce che "Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento
Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con I 'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio, perciò, che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto, conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass sez. 5 n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non 7 pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato."
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, le eccezioni sollevate da parte ricorrente appaiono infondate ed il relativo ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituitesi, (e, quindi per complessivi Euro 1.000), da distrarsi a favore dell'Avv.to Difensore_3 del foro di Roma dichiaratasi antistataria quale difensore di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dr. Francesco Galli
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
GALLI FRANCESCO, Presidente
MISITI VITTORIO, Relatore
MANCINI FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 398/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Frosinone - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 047-2025-90-01666903-000 IVA-ALTRO 2020 proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230016583234000 IVA-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230017098370000 IVA-ALTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230020211951000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230021561865000 IRES-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720230021561865000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 554/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive conclusioni in atti. Il difensore del ricorrente insiste in particolare sui motivi dedotti nelle memorie depositate in data 04/12/2025.
La Corte si riserva di decidere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso debitamente notificato ad Agenzia delle Entrate – Riscossione, tempestivamente depositato, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., adiva quest CGT onde ottenere l'annullamento della intimazione di pagamento n. 047/2025/90/01666903/000, meglio indicata in epigrafe.
A motivo del gravame sostiene: 1) la nullità dell'intimazione dl pagamento per omessa notifica degli atti prodromici presupposti. Nullità per assoluta carenza dl motivazione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 co. 1 - 2, e art. 12, legge n. 212/2000, cd. statuto del contribuente;
2) la nullità dell'intimazione per omessa allegazione degli atti richiamati - violazione ex art. 7 legge n. 212/2000; 3) la nullità dell'intimazione dl pagamento per inesistenza delle cartelle sottese per violazione dell'art. 26, co. 4, d.p.r. 602/1973 (cass. ord). sez. 6 n. 7615/16); 4) la nullità dell'intimazione per intervenuta prescrizione quinquennale delle sottese cartelle esattoriali - sentenza cass. ss.uu. n. 23397 del 17 novembre 2016 - violazione art. 2848, n. 4, c.c. e art. 20, co. 3, d.lgs. 472/97; 5) la nullità delle cartelle sottese per violazione dell'art. 20 d.lgs n. 472/1997
e sanzioni ed interessi non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale (cassazione n. 12715/2016);
6) l'inesistenza degli originali delle cartelle sottese all'intimazione e conseguente nullità e/o giuridica inesistenza della stessa per la violazione del principio di non contestazione (art. 115 c.p.c.) - nullità delle difese per violazione dell'art. 10 legge 23/2014.
Concludeva parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Si costituivano in giudizio Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Lazio, ribadendo la legittimità del proprio rispettivo operato.
All'odierna udienza, la Corte decideva la controversia come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che il ricorso sia infondato.
La Corte osserva quanto segue.
La Società Ricorrente_1 industriale S.r.l. adiva questa Corte di Giustizia Tributaria, impugnando l'intimazione di pagamento n. 04720259001666803000, notificata il 14/02/2025 e, le sottese cartelle di pagamento, così di seguito dettagliate: 1) n. 04720230016583234000; 2) n. 04720230017098370000; 3) n.
04720230020211951000 e 4) n. 04720230021561865000.
Con la predetta intimazione l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, richiedeva il pagamento della somma complessiva di € 18.016,74 (All.
1 - intimazione di pagamento;
All. 2 notifica intimazione di pagamento parte resistente).
Parte ricorrente contestava l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento sottese all'avviso di intimazione di pagamento, la carenza di motivazione dell' atto impugnato, la violazione degli articoli 7, 10 e 12 dello
Statuto del Contribuente, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, rassegnando le seguenti conclusioni: "ricorre per l'annullamento previ sospensiva dell'intimazione di pagamento n.
047/2025/90/01666903/000, nonché delle sottese 4 cartelle nn.: 047/2023/00165832/34,
047/2023/00170983/70, 047/2023/00202119/51, 047/2023/00215618/65, e di tutti gli atti prodromici, collegati e/o conseguenti, limitatamente alla loro competenza tributaria, per tutti i suesposti motivi con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai procuratori antistatari" (All. 3 — ricorso notificato parte resistente).
La pretesa creditoria viene meglio descritta anche nell'estratto di ruolo asseverato ai sensi dell'art. 5, comma
5, del D.L. 31/12/1996 n. 669 (All.
4 - estratto di ruolo asseverato parte resistente).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione a fronte delle contestazioni sollevate dalla Società ricorrente, nvitata gli Enti impositori ad intervenire nel procedimento, ricevendo però il rifiuto da parte di questi ultimi (All.
5 - invito Regione Lazio, All. 6 invito Agenzia delle Entrate, All. 7 Nominativo_1 Regione Lazio, All. 8 Nominativo_1 Agenzia delle Entrate, All. 9 Rifiuto intervento Agenzia delle Entrate – parte resistente).
In particolare, l' ADER chiedeva il rigetto del ricorso per le seguenti ragioni.
La Società ricorrente eccepisce l'inesistenza/nullità, in capo ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, del titolo esecutivo per poter procedere con le azioni esecutive, asserendo di essere venuta a conoscenza del debito solo con l'impugnata intimazione.
Pertanto, la Società ricorrente contesta la regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche all'avviso di intimazione. In realtà tutte le cartelle esattoriali sottese all'avviso di intimazione impugnato, oggi contestate, sono state regolarmente notificate, avendo provveduto l'Agente della Riscossione alla regolare notificazione degli atti indicati, come da ruolo affidatogli.
In particolare, si tenga conto che: 1) la cartella esattoriale n. 04720230016583234000 (All. 10 parte resistente cartella n. 04720230016583234000) è stata regolarmente notificata il 17/07/2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata "Email_4" (All. 11 notifica pec cartella n. 04720230016583234000 parte resistente); 2) la cartella esattoriale n. 04720230017098370000 (All. 12 cartella n. 047202300170983700009 parte resistente) è stata regolarmente notificata il 24/07/2023 a mezzo pec 3 all'indirizzo di posta elettronica certificata "Email_4" (All.13 notifica pec cartella n. 04720230017098370000 parte resistente); 3) la cartella esattoriale n.
04720230020211951000 (All. 14 cartella n. 04720230020211951000 parte resistente) è stata regolarmente notificata il 31/08/2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata "ediliziaindustriale@pec. edilcassadellazio.it" (All. 15 notifica pec cartella n. 04720230020211951000 parte resistente); 4) la cartella esattoriale n. 04720230021561865000 (All. 16 cartella n. 04720230021561865000 parte resistente) è stata regolarmente notificata il 14/09/2023 a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata
"Email_4" (All. 17 notifica pec cartella n. 04720230021561865000 parte resistente).
Appare chiaro che, alla luce della documentazione depositata dalla parte resistente, è stata fornita l'esattezza della prova che la Società ricorrente ha avuto contezza del debito in data antecedente rispetto alla notificazione della intimazione di pagamento che ha provveduto ad impugnare.
Tali considerazioni, rendono il ricorso proposto dalla parte ricorrente infondato, avendo dovuto parte ricorrente opporsi nei termini concessi dalla legge. Difatti, in caso di mancata opposizione si genera una vera e propria
"cristallizzazione" del credito con conseguente irretrattabilità dello stesso.
Anche l'eccezione di prescrizione formulata dalla ricorrente appare infondata, avendo provveduto l'Agente della Riscossione alla notificazione di tutte le cartelle di pagamento.
1) la cartella n. 04720230016583234000 risulta essere relativa al tributo IVA per l'annualità 2020, per il quale si applica la prescrizione decennale (termine interrotto con la notificazione della cartella avvenuta il
17/07/2023);
2) la cartella n. 04720230017098370000 risulta essere relativa al tributo IVA per l'annualità 2021, per il quale si applica la prescrizione decennale (termine interrotto con la notificazione della cartella avvenuta il
24/07/2023);
3) la cartella n. 04720230020211951000 risulta essere relativa alla tassa automobilistica per l'annualità
2021, per la quale si applica la prescrizione triennale (termine interrotto con la 4 notificazione della cartella avvenuta il 31/08/2023);
4) la cartella n. 04720230021561865000, risulta essere relativa al tributo IVA per l'annualità 2021 e all'IRES anno 2019, per il quale si applica la prescrizione decennale (termine interrotto con la notificazione della cartella avvenuta il 14/09/2023).
Pertanto, i termini prescrizionali sono stati regolarmente interrotti e ad oggi non sono ancora decorsi.
Oltre a quanto sopra evidenziato, occorre precisare che devono considerarsi i termini di sospensione intervenuti ad opera delle normative emesse nel periodo emergenziale, per contrastare l'emergenza pandemica da Covid 19. Orbene, come noto, l'attività di riscossione ha subito un'interruzione forzata dal
08/03/2020 al 31/08/2021 (ben 542 giorni), a causa dei numerosi provvedimenti legislativi emanati dal Governo. Parimenti, unitamente all'interruzione dei termini prescrizionali, sono stati anche sospesi i termini di decadenza. In particolare, sul punto si richiama la normativa ai fini del calcolo dei termini di decadenza e prescrizione e quanto disposto dall'art. 68 del D.L. 17.03.2020 n. 18. Ciò in forza del rinvio, disposto dal primo comma del richiamato articolo 68, all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 secondo cui "Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma
3, della legge 27 luglio 2000, n. 212".
La Corte non ravvisa alcuna violazione normativa, avendo l'Agente delle Riscossione agito con diligenza, oltre che in ottemperanza delle disposizioni di legge. In particolare, devono sottolinearsi quali siano i requisiti che deve possedere per legge l'intimazione di pagamento, nonché la cartella esattoriale, quale atto appunto, con cui l' Agenzia delle Entrate-Riscossione richiede il pagamento delle somme risultate a debito del contribuente a seguito dell'attività di controllo dell'Ente creditore. Ai sensi dell'art. 25 del DPR n. 602 del
1973 la stessa deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con D.M. (Ministero delle
Finanze) che espressamente prevede la necessarietà delle sole seguenti indicazioni: - l'ente creditore;
- la specie del ruolo (ordinario o straordinario); -il codice fiscale e i dati anagrafici dei debitori;
- il codice di ogni componente del credito;
- il codice dell'ambito; - l'anno o il periodo di riferimento del credito;
- l'importo di ogni articolo di ruolo;
-il totale degli importi iscritti nel ruolo;
- le avvertenze concernenti le modalità e i termini di impugnazione, redatte in forma chiara e facilmente comprensibile;
- l'intimazione ad adempiere entro un determinato termine dalla notifica, con l'avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata;
-
l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
- qualora l'iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, l'indicazione degli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.
Anche l'art. 7 dello Statuto del Contribuente dispone che: "l. Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono motivati secondo quanto prescritto dall'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria... ".
Per quanto attiene al presunto obbligo di allegazione, si evidenza come, anche chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21065 depositata il 04/07/2022 che l'intimazione di pagamento ex art. 50.
Commi 2 e 3 del D.P.R. 602/1973, non è atto annullabile per carenza di motivazione. Difatti, anche il predetto atto deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze, rappresentando di fatto un atto vincolato. Peraltro, la Corte ribadisce che "Una volta che il contenuto dell'avviso di intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello ministeriale, ed essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata (cfr. in tema di cartelle di pagamento
Cass. n. 2373 del 31/01/2013 e Cass. n. 9778 del 18/04/2017), appare fuorviante parlare di mancanza di motivazione. Il contenuto dell'atto era in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni della emissione dell'intimazione. Del resto in relazione ad un provvedimento vincolato nel suo contenuto da una norma o da provvedimento sovraordinato, quale l'intimazione di pagamento, all'Amministrazione non compete alcuna facoltà di scelta circa il contenuto. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto del la mancanza di pagamento della cartella già notificata, sarebbe iniziata l'esecuzione coattiva, assolvendo nel caso la funzione equivalente a quella del precetto sicché il suo contenuto, in relazione alle finalità sue proprie, può dirsi esaustivo ove non solo si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con I 'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata. Non vi è dubbio, perciò, che sia oggetto di erronea applicazione della disciplina qui descritta pretendere ulteriori contenuti, peraltro già noti al contribuente proprio in virtù della precedente cartella notificata. Pertanto, conclusivamente va affermato, in conformità del costante indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (vedi Cass sez. 5 n. 2227/2018) che l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non 7 pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal modello ministeriale già richiamato."
Alla luce di tutto quanto sopra argomentato, le eccezioni sollevate da parte ricorrente appaiono infondate ed il relativo ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nei termini chiariti in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 500,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti costituitesi, (e, quindi per complessivi Euro 1.000), da distrarsi a favore dell'Avv.to Difensore_3 del foro di Roma dichiaratasi antistataria quale difensore di Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Così deciso in Frosinone, udienza del dì 16 dicembre 2025.
Il Relatore
Dr. Vittorio Misiti Il Presidente
Dr. Francesco Galli