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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere istr./rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1554 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza del 5.3.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20), vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Sergio Tecce (c.f.: ), elett.te dom.to in C.F._2
Avellino, alla via Tagliamento n. 140; appellante
E
con sede nel Regno Unito, in persona del l.r.p.t., rappresentata e Controparte_1 difesa dall'avv. Francesca Andrea Cantone (c.f.: ) e dall'avv. Lucio C.F._3
Parlato (c.f.: ), elett. te dom.ta presso lo studio di quest'ultimo in C.F._4
Napoli, alla via Toledo n. 256;
appellata
1 Oggetto: appello avverso la ordinanza n.455/2022 del Tribunale di Avellino, pubblicata in data 28.2.2022 nel proc. di primo grado n. 3444/2020 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 5.3.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Nel giudizio di primo grado, con ricorso introdotto ex art. 702 - bis e ss. c.p.c., in giudizio nei confronti della (di seguito , Parte_2 Controparte_1 CP_2 esponendo che:
- in data 3.3.2016 sottoscrisse con la società di consulenza AR Ltd, agenzia di
Avellino, denominata GT Consulting di Vozza e Mallardo, un contratto di investimento solo predisposto dalla AR Ltd, società di diritto cipriota, dell'importo di € 5.000,00, con vincolo biennale, a capitale garantito e con rendimenti indicati fino al 108% annuo, come da relativo prospetto;
contratto rinnovato il 10.4.2017 per la somma nominale di € 10.500,00
(precedente importo già versato di € 5.00,00 + 5.500,00 corrispondente ai rendimenti che la società aveva dichiarato essere stati conseguiti);
- su indicazione dell'agenzia avellinese, trasferì tale importo complessivo in favore di una società di gestione di moneta elettronica denominata PA Financial Service Ltd, su un conto corrente acceso presso YS Bank plc, indicando nella causale le coordinate del mandato AR (mandato 00019);
- eseguito il bonifico, ricevette dalla PA la conferma di ricezione delle somme;
- stimolato dai proventi garantiti, stipulò, sempre tramite l'agenzia avellinese, un ulteriore contratto (mandato n. 044) per la somma di € 35.000,00 a condizioni di rendimento prospettate in termini analoghi alle precedenti;
bonificò poi tale importo in data 7.6.2016 sempre in favore della PA sul conto corrente acceso presso la YS, indicando nella causale mandato 044;
- nel novembre 2017, la piattaforma elettronica che collaborava con la PA, e che figurava come denominazione della società deputata alla ricezione degli importi (Asap
Holding s.p.a.), fu sospesa dagli organi di controllo ed i vertici furono coinvolti in un procedimento penale unitamente agli amministratori della PA, di AR LT e della
[...]
(reati contestati: truffa e riciclaggio internazionale); Parte_3
- il liquidatore della Asap, tale , nell'interrogatorio di garanzia dinanzi al Persona_1
GIP, illustrò i termini dell'operazione illecita ordita, che seguiva il cd. schema Ponzi, che era un sistema di raccolta illecita di ingenti quantità di denaro tramite società di gestione di
2 moneta elettronica, depositate su conti gestiti da AR Ltd, con promessa di rendimenti ingenti;
confessò anche di essersi appropriato di € 2,4 milioni di euro;
Per_1
- la accertata la natura illecita dell'attività, sospese ogni operazione degli agenti CP_3
AR.
Tanto premesso in fatto, il ricorrente, sulla presupposta posizione di intermediario apparente della (banca dove era stato acceso il conto corrente della PA), CP_1 responsabile anche di omesso controllo, la diffidò, in solido con la AR, al risarcimento di tutti i danni, ma vana risultò la richiesta;
l'esito dell'incontro dinanzi all'organismo di mediazione parimenti ebbe esito negativo.
Precisò il ricorrente di aver confidato senza sua colpa sulla posizione della banca quale intermediario apparente, posto che le coordinate bancarie fornite erano riferibili ad un conto acceso dalla PA presso di essa;
inoltre, le causali dei bonifici indicavano esplicitamente i contratti di investimento conclusi con il promotore AR LT, con la conseguenza cha la banca resistente appariva quale soggetto deputato all'investimento, sicché esso ricorrente aveva agito nel convincimento che la banca fosse il gestore effettivo del servizio e l'affidamento era da considerarsi incolpevole anche perché nessuna delle altre imprese coinvolte era autorizzate ad operare in Italia.
In ogni caso, il invocò, in via gradata, la responsabilità della per Parte_1 CP_2 omesso controllo e denunziò la violazione della disciplina anti-ricilaggio poiché le società coinvolte erano prive dell'autorizzazione ad esercitare attività d'investimento in Italia CP_3
e la Banca aveva permesso che le somme investite fossero definitivamente sottratte all'investitore; invocava a tal fine la direttiva 2005/60/CE del 26.10.2005, che fissava l'obbligo per la banca di identificare i propri clienti al momento della instaurazione del rapporto di affari (verifica della clientela che avrebbe consentito di appurare che le società non erano autorizzate in Italia) e di tracciare e segnalare operazioni anomale.
Chiese, dunque, il ricorrente di condannare la banca resistente al risarcimento del danno patito, quantificato in € 40.000,00 vinte le spese con attribuzione.
La resistente, costituitasi, deduceva che, di fatto, il ricorrente aveva prospettato CP_2 di essere stato vittima del sistema truffaldino denominato notoriamente “schema Ponzi”, aderendo al quale aveva bonificato complessivi € 40.000,00 sul conto corrente intestato alla
PA , acceso presso YS a Londra;
ed aveva prospettato che Controparte_4 tale somma era poi confluita nel circuito di un'attività illecita riconducibile alla AR Ltd con sede in Cipro.
3 Tanto esposto, ferma restando la esistenza di tale conto, deduceva la propria estraneità al prospettato schema truffaldino, precisando di aver solo aperto un conto corrente intestato alla PA, società vera ed esistente;
rivestiva, dunque, solo la posizione di prestatore di
“servizi di pagamento” e la sua attività si era limitata alla corretta esecuzione delle operazioni ordinate dal correntista. Aggiunse poi che:- nessuna norma consentiva di sospendere l'esecuzione delle disposizioni di bonifico, pena la violazione del rapporto di conto corrente;
-
l'ordine di bonifico e l'accredito erano atti volontariamente e coscientemente posti in essere dal ricorrente, che avrebbe dovuto rivolgere le sue rimostranze ai vertici delle società estere coinvolte;
- nessuna documentazione proveniva dalla che aveva effettuato le verifiche CP_2 sulla società che aveva chiesto di accendere il conto, ma non aveva alcun obbligo di controllare ogni singola transazione, pena il blocco di ogni attività.
Ha chiesto, dunque, la banca il rigetto di ogni domanda e, in via subordinata, di tenere conto del concorso di colpa del ricorrente che, date le modalità dell'investimento e gli inverosimili rendimenti, avrebbe dovuto insospettirsi, mentre, invece, non aveva tenuto una condotta diligente, contribuendo a determinare o addirittura determinando direttamente il danno nella totalità. Ha concluso in conformità.
La causa, solo documentalmente istruita, è stata decisa con ordinanza resa il 27.2.2022, recante n. 455, di rigetto di ogni domanda, per i motivi di cui si dirà, e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.500,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Avverso questa ordinanza ha proposto appello affidato a n. 4 Parte_1 articolati motivi (1. violazione della normativa europea e del cd. contatto sociale quali fonti dell'obbligazione di vigilanza e controllo;
2. violazione dei principi dell'apparenza;
3. nullità del procedimento per avere il tribunale disatteso le richieste di prova e l'istanza ex art. 210
c.p.c. di esibizione degli estratti conto, che reitera;
4. erronea regolamentazione delle spese di lite del primo grado, da compensare in ragione della mancata partecipazione della banca al procedimento di mediazione).
Ha reiterato, dunque, il le istanze istruttorie, ha chiesto di accogliere Parte_1
l'appello e, in riforma della gravata ordinanza, di accogliere la domanda di danno, vinte le spese del doppio grado;
in via subordinata, ha chiesto la compensazione delle spese di primo grado, vinte quelle di appello, con attribuzione al difensore anticipatario.
Ha resistito la chiedendo con vari argomenti il rigetto dell'appello; ha chiarito di CP_2 aver ampiamente giustificato in primo grado i motivi della mancata partecipazione alla procedura di mediazione;
che corretta era la statuizione delle spese;
che le istanze istruttorie
4 del ricorrente, già rigettate in primo grado e reiterate in appello, erano superflue, come ampiamente motivato anche in sentenza.
All'udienza del 5.3.2025, sulle conclusioni delle parti precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2. Con il primo motivo di appello, si duole il della violazione della Parte_1 normativa europea anti-riciclaggio e della mancata applicazione della disciplina del cd. contatto sociale quale fonte dell'obbligazione di vigilanza e controllo.
In particolare, l'appellante censura il provvedimento gravato nella parte in cui non ha desunto la condotta di omesso controllo dalla mole di operazioni analoghe poste in essere da svariati investitori, come documentato in primo grado, e dalla natura transnazionale dei bonifici coinvolti;
ha esposto che la banca era tenuta, in applicazione della direttiva del
2005/60/CE e della successiva direttiva 2015/849/UE, ad identificare il cliente, risalendo a quello “effettivo”, e ad esaminare con attenzione la causale dei bonifici. Espone in sostanza,
l'appellante che, in primo grado, erano emersi elementi sufficienti ad ingenerare il sospetto sulla natura delle operazioni ed a portare la alla segnalazione della operazione CP_2 anomala, anche in applicazione della normativa anti - riciclaggio;
peraltro, aggiunge che lo stesso tribunale non aveva negato la astratta possibilità di rimedi recuperatori successivi.
Precisa, inoltre, che i conti furono sospesi dalla banca solo nell'anno 2017, con grave ritardo rispetto ad una operatività iniziale risalente al 2008. In definitiva, l'appellante si duole della non adeguata identificazione del cliente e della omessa segnalazione di operazioni sospette.
3-Sulla disciplina anti-riciclaggio.
L'art. 35 del d. lgs. 231 cit., invocato dall'appellante, è entrato in vigore il 4.7.2017 ed ha sostituito l'art. 41: questa è la disposizione applicabile al caso di specie ratione temporis, come sostenuto dal tribunale. Il Tribunale, quanto all'asserita violazione della disciplina anti - riciclaggio, ha preliminarmente e correttamente esposto che le date dei due bonifici (3.3.2016
e 7.6.2016), non ricadevano sotto la vigenza della disciplina dettata dalla direttiva (cd. IV direttiva anti - riciclaggio) UE del 2015/849 invocata, attuata in Italia solo con il d. lgs.
25.5.2017 n. 90; sul punto la doglianza non si confronta con la decisione gravata.
Ne consegue che la direttiva anti - riciclaggio applicabile al caso in esame è la terza e la norma di riferimento non è l'invocato art. 35 dell'indicato decreto, introdotto dopo la novella del 2017 bensì, l'art. 41 del decreto, come correttamente indicato dal tribunale, che ha ritenuto di dare prevalenza al disposto di cui al co. 5 dell'art. 41, sulla segnalazione delle operazioni sospette, a mente del quale la banca deve, comunque, dar corso alla operazione di bonifico quando l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività. Ha aggiunto il
5 tribunale che: - nessun sindacato bloccante l'operazione può fondarsi sulla causale del bonifico, condotta inesigibile rispetto alle ordinarie funzionalità dei servizi bancari;
- che l'ABF ha chiarito, in svariate pronunce, che la disciplina, anche comunitaria, non impone un controllo ex ante delle operazioni, affidando la tutela dell'ordinante al più a rimedi recuperatori eventuali e successivi.
3.1-Gli argomenti del tribunale sono condivisibili e frutto di corretta applicazione della disciplina di riferimento.
La Segnalazione di Operazione Sospetta, che ha finalità di prevenzione, è una comunicazione confidenziale e obbligatoria che le banche, gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari, ma anche altri professionisti specificamente individuati (es. notai, commercialisti, avvocati), devono inviare all'UIF (Unità di Informazione Finanziaria per
l'Italia). La segnalazione è riferibile ad un'operazione finanziaria sospettata di collegamento con fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L'art. 41, al co.1 dispone che le banche, gli altri intermediari ed altri soggetti richiamati nel decreto, sono tenuti ad inviare alla UIF una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico. È un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all'articolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a
15.000 euro.
La norma prosegue stabilendo, al co.
2. che, al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette, su proposta della UIF sono emanati e periodicamente aggiornati indicatori di anomalia, con provvedimento della Banca d'Italia, se si tratta di soggetti che svolgono attività bancaria e finanziaria. Il co.4 prevede che le segnalazioni sono effettuate senza ritardo, ove possibile prima di eseguire l'operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Il co.5, valorizzato dal tribunale, dispone che i soggetti tenuti all'obbligo di segnalazione si astengono dal compiere l'operazione finché non hanno effettuato la segnalazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.
6 Quanto all'aspetto della identificazione del cliente, la verifica della sua identità richiede il riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e nelle informazioni acquisiti all'atto dell'identificazione e possono portare al sospetto solo laddove, in relazione ad essi, sussistano dubbi, incertezze o incongruenze.
3.2-La giurisprudenza ha chiarito che la segnalazione funziona come un filtro per la
UIF ma presuppone ragionevoli motivi di sospetto da valutare ex ante e non ex post (cfr.
Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 5741 del 2025; Corte di Appello di Roma, sent. n.622 del 29 gennaio 2024).
Il sospetto non può essere arbitrario o basato su mere supposizioni, ma deve derivare da una valutazione concreta e ponderata di elementi oggettivi e soggettivi e che ha come presupposto anche la identificazione del cliente. La Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 29395 del 14.11.2024) ha sottolineato che la valutazione deve integrare un processo cognitivo complesso che consideri tutti gli elementi disponibili (oggettivi e soggettivi). Non basta trovare un singolo indice di anomalia per far scattare automaticamente la segnalazione. È necessaria una valutazione concreta e ponderata che porti l'intermediario a prospettarsi, anche solo in via potenziale, ad es. una possibile origine illecita dei fondi (cfr. anche Cass. Civ., Sez. 2, sent. n. 24396 del 11.09.2024).
3.3- Così sintetizzata la disciplina applicabile, il tribunale ne ha fatto corretta applicazione dando adeguato ed assorbente rilievo al co. 5 dell'art. 41 cit., sulla segnalazione delle operazioni sospette, il quale prevede che la banca deve dare comunque corso alla operazione di bonifico quando l'astensione non sia possibile tenuto conto della normale operatività; ulteriormente esponendo che nessun sindacato di blocco della operazione può sorgere o fondarsi sulla sola causale del bonifico, trattandosi di condotta inesigibile rispetto alla normale funzionalità delle operazioni bancarie di pagamento;
che l'ABF ha chiarito in svariate pronunce che la disciplina, anche comunitaria, non impone un controllo ex ante, affidando la tutela dell'ordinante a rimedi recuperatori eventuali e successivi.
Anche sotto tale profilo il tribunale ha ben indicato gli elementi in base ai quali non ha ritenuto sussistenti elementi di sospetto degni di rilievo.
3.4-In realtà, il punto centrale della questione è l'emersione di quelli che sono comunemente definiti indici sintomatici delle operazioni sospette che il ricorrente riassume come desumibili dal numero di rilevanti operazioni confluite su quel conto, dalla natura transnazionale dei bonifici e dall'esame della causale. Assume poi che non si era adeguatamente identificato il cliente correntista.
7 A mero titolo esemplificativo, gli operatori del settore hanno elencato alcuni indici sintomatici di operazioni sospette (indici di anomalia come da disposizione ex art. 41 richiamata, dettati tra gli altri dai Provv. della Banca d'Italia, delibera n. 616 del 24.8.2010 e ss.) dai quali si desume che occorre una caratteristica di specificità che nel caso in esame non
è riscontrabile: es. operazioni bancarie artificiosamente frazionate;
operazioni svantaggiose per il cliente o inusuali;
uso di strumenti non ordinari come contanti, valuta estera, oro, gioielli (certamente non un ordinario bonifico); polizze assicurative non trasparenti;
strutture societarie complesse;
operazioni in cripto valute e altro;
operazioni di importo rilevante ed incoerente rispetto all'attività svolta dal correntista etc..
Si tratta, come detto, di elementi di sospetto che devono emergere ex ante, non ex post e che non si palesano ex ante nel caso in esame rispetto a due bonifici di modesto importo indirizzati da un privato su un conto intestato a società di pagamento vera, esistente ed autorizzata allo svolgimento della indicata attività.
In definitiva, se la questione è la emersione ex ante di concreti elementi di sospetto, nel caso in lite la banca, deputata solo alla ricezione di bonifici in virtù dell'accensione di un conto corrente, non poteva certo desumere elementi fondati e concreti di sospetto esaminando la sola causale del bonifico (che, è peraltro, di indicazione facoltativa e che, nella specie, è limitata alla indicazione di un numero di ordine per importo non rilevante), in presenza, peraltro, di un conto corrente intestato a società londinese in attività, oltre che autorizzata dall'authority britannica e, dunque, adeguatamente identificata come cliente.
Va, invero, precisato, che il rapporto di conto corrente è stato acceso da una società londinese presso la filiale londinese della banca convenuta;
la PA è, infatti, società finanziaria londinese autorizzata ed attiva.
È ben evidente, con riferimento agli indici denunziati, che si tratta di elementi assolutamente comuni ad importanti realtà finanziarie e che non è esigibile da parte della solo intestataria del conto e mera ricevente dei bonifici, il controllo di ogni bonifico CP_2 ordinato, in presenza di una provvista pacificamente lecita, di una causale di bonifico ordinaria (con indicazione di un ordine) e di una società intestataria adeguatamente identificata.
3.5-Va anche rilevato che, come argomenta condivisibilmente il tribunale di Venezia nella sentenza 4419/2014, la descritta normativa anti - riciclaggio non dispone che l'intermediario finanziario possa o debba limitare o vietare l'operatività sui conti correnti ogniqualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite, ma impone unicamente un obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, in presenza degli indici descritti, salvi i
8 casi in cui l'operazione debba essere eseguita, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto, ovvero nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini. Inoltre, l'inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell'obbligo di astensione (art. 56) determina unicamente una sanzione amministrativa, così come l'inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58), salvo che il fatto costituisca reato. A tanto consegue che non è configurabile un divieto di ordinare o eseguire bonifici.
3.6- Del resto, anche se si ritenesse che la banca non avesse diligentemente proceduto ad effettuare le segnalazioni alla UIF in merito all'operatività del conto corrente, è da escludere che detta omissione possa essere ritenuta causativa del danno come quello dedotto in giudizio: per come congegnata, la richiamata disciplina antiriciclaggio impone in capo agli intermediari finanziari l'obbligo di compiere adeguate verifiche sui clienti e di inviare le dovute segnalazioni all'UIF delle operazioni sospette, ma non impone a tali soggetti un obbligo di limitare o vietare l'operatività sui conti correnti ogniqualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite.
Infatti, la normativa prevede che, dopo la segnalazione, spetti alla UIF procedere ad effettuare approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute, e a compiere, all'esito dell'esame delle segnalazioni, le comunicazioni alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia al fine di procedere ad eventuali approfondimenti investigativi, spettando sempre alla UIF sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, ai sensi dell'art. 6 co 4 lett. c), le operazioni sospette.
Da ciò consegue che, anche laddove la segnalazione fosse stata effettivamente eseguita, ciò avrebbe in ipotesi determinato unicamente l'avvio, peraltro eventuale, di una serie di verifiche ed analisi, ma non avrebbe avuto quale effetto immediato e diretto il blocco dell'operatività sul conto corrente, quale unica misura che avrebbe potuto preservare il patrimonio dell'appellante.
3.7- Va ulteriormente aggiunto, sotto diverso angolo visuale, che, come esposto anche in sentenza, la ha degli obblighi contrattuali verso il correntista che non può eludere CP_2 con leggerezza. Il riferimento è alla disciplina relativa ai “servizi di pagamento” nel mercato interno (d. lgs. 11/2010): nessuna norma dell'indicato decreto consente all'istituto di credito di rendere indisponibile una somma di denaro spettante al soggetto beneficiario di un pagamento.
9 Il soggetto che impartisce un ordine di pagamento in favore di un beneficiario/destinatario deve vedere assolto l'ordine, pena l'eventuale responsabilità dell'intermediario bancario nei confronti del beneficiario medesimo (art. 23 e 25 d. cit.).
Inoltre, l'istituto di credito, quale mandatario di un ordine di pagamento ricevuto dal mandante/pagatore, non può sostituirsi all'autorità competente nelle valutazioni circa la sospetta provenienza delittuosa di una somma bonificata;
di conseguenza, non può adottare determinazioni preventive in assenza di un provvedimento giudiziario che accerti la sussistenza dei presupposti del sequestro o di altro strumento cautelare.
Nel caso di specie, la quale mero prestatore di servizi di pagamento, ha eseguito CP_2
l'ordine di versamento impartito dal pagatore ed aveva un obbligo di accredito.
4. Sul contatto sociale.
Tutti gli elementi sopra considerati escludono anche la responsabilità della CP_2 invocata dall'appellante in applicazione, in via generale, del cd. contatto sociale;
si ricorda, infatti, che l'attore non ha alcun rapporto contrattuale diretto con la banca convenuta.
Com'è noto, con l'espressione “contatto sociale qualificato” in genere si indica una relazione che intercorre tra due o più soggetti che, proprio perché implica l'ingerenza nella sfera giuridica altrui, comporta il sorgere di doveri di collaborazione e protezione volti a salvaguardare le aspettative ingenerate. Segnatamente, la responsabilità da contatto sociale qualificato è una particolare forma di responsabilità civile che, prescindendo dall'esistenza di un contratto vero e proprio tra le parti interessate, esalta nel rapporto tra il danneggiato e il danneggiante l'esistenza di una particolare relazione sociale considerata dall'ordinamento giuridico idonea a determinare specifici doveri comportamentali valutabili sotto il profilo della diligenza.
Tale richiamo è stato frequentemente utilizzato dalla giurisprudenza di legittimità e dall'ABF in materia bancaria, per tutelare l'ordinante un bonifico (non titolare del conto corrente di destinazione) in caso di utilizzo di un numero IBAN errato del destinatario. In siffatti casi, ha ritenuto la giurisprudenza che incorre in responsabilità la banca che riceve l'ordine, senza controllare la correttezza del numero IBAN, poiché ciò che rileva era l'esistenza di un rapporto “sociale” idoneo ad ingenerare l'affidamento dei soggetti coinvolti, in virtù del fatto che si tratta di un rapporto “qualificato” dall'ordinamento giuridico, che vi ricollega una serie di doveri di collaborazione e protezione volti alla salvaguardia di determinati beni giuridici (Cass. 2024 n. 17415; ABF 3.5.2022 n. 6886).
La diligenza, quindi, diventa il criterio per valutare la condotta tenuta dall'intermediario.
10 Riportato tale pronunciamento al caso in esame, tutte le considerazioni sopra svolte, valutate criticamente sotto il profilo della diligenza, portano al medesimo risultato di escludere profili colposi, non essendo emersi elementi indiziari sufficienti ad attivare l'obbligo di tutela dell'utente.
5-Quel che più rileva è, però, l'argomento finale – e del tutto assorbente - utilizzato dal
Tribunale ai fini del rigetto della domanda risarcitoria, riferibile alla condotta tenuta dal sostanzialmente interruttiva del nesso di causalità, anche laddove volesse Parte_1 ritenersi sussistente un inadempimento rilevante (punto di motivazione rispetto al quale l'appellante nulla ha dedotto).
Argomenta il Tribunale che le caratteristiche delle operazioni di investimento descritte dallo stesso ricorrente ed emergenti da patti contrattuali (garanzia di integrità del capitale investito e di un rendimento annuo del 108%) avrebbero dovuto dissuaderlo, nell'osservanza di un canone davvero minimale di diligenza al quale è tenuto ogni consociato, dall'aderire all'operazione, trattandosi di condizioni proposte ed accettate del tutto fuori da ogni ordinario criterio di mercato;
ha aggiunto il tribunale che il ricorrente, dopo il primo acquisto, si era determinato ad un secondo acquisto nonostante non avesse avuto alcuna prova tangibile che il primo investimento avesse generato il rendimento promesso, con la conseguenza che la responsabilità della resistente doveva comunque essere esclusa in base al combinato disposto del comma 1 dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 2056 c.c..
L'argomento è del tutto condivisibile. È configurabile una condotta del danneggiato di tale negligenza e anomalia da interrompere del tutto il nesso di causalità e tale punto motivazionale non è stato oggetto di alcuna censura. Ha evidenziato in tema il Trib. Brescia
(sentenza 23 dicembre 2002) che, quando si ravvisi una colpa per imprudenza inescusabile ed esclusiva dell'investitore tale da rivestire un'incidenza causale e unica nella creazione del danno, il nesso di occasionalità necessaria è da escludersi (Cass. 2020 n. 19747).
Il primo motivo va, dunque, rigettato.
6.Con il secondo motivo si censura la ordinanza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto integrato il profilo di intermediario apparente in capo alla resistente, a dire CP_2 dell'appellante ampiamente emerso in primo grado.
Tale diverso profilo attiene ad una prospettata posizione della banca non di mera intestataria del conto bensì di intermediaria diretta rispetto ai contratti di investimento sottoscritti dall'appellante con diverse banche.
6.1-Il Tribunale sul punto ha motivato che la banca non entra in alcun modo nella operazione sottesa ad un bonifico che un terzo effettua su un conto intestato di un cliente e
11 che tale operazione economica riguarda solo i rispettivi titolari dei conti correnti di transito della operazione;
ha aggiunto che, nel caso in esame, non vi era alcun elemento, men che meno documentale, dal quale il potesse ipotizzare e desumere che beneficiaria del Parte_1 bonifico fosse la stessa, posto che il predetto aveva concluso i contratti di investimento CP_2 con società assolutamente terze e distinte;
ancora, ha aggiunto che la banca non aveva alcun coinvolgimento nella causale del bonifico che era, come noto, indicata dall'ordinante; infine, che dalle relazioni e dalla indagine penale non era emerso alcun tipo di CP_3 coinvolgimento della nella complessiva operazione illecita, al fine di suffragare gli CP_2 elementi dell'apparenza.
6.2-Si tratta di motivazione del tutto condivisibile, non scalfita dal motivo di appello, con il quale l'appellante si limita a riproporre di aver confidato incolpevolmente sul ruolo di intermediario in concreto assunto dalla insistendo sulla causale dei bonifici, che il CP_2 tribunale ha congruamente valutato, ritenendola a tal fine indice da solo del tutto insufficiente a ritenere che la banca, mera intestataria del conto, fosse in realtà il reale soggetto deputato all'investimento. Va anche sottolineato e ribadito che la banca convenuta non ha mai preso parte documentalmente ai contratti di investimento che il ha stipulato con altre Parte_1 società; che non è emerso alcun suo coinvolgimento nella operazione illecita;
che la banca non ha tenuto condotte diverse o ulteriori, rispetto a quella limitata alla ricezione del bonifico, utili ad ingenerare affidamento incolpevole;
peraltro, l'appellante sul punto non ha indicato gli elementi concreti a sostegno di un'ipotesi alternativa di decisione.
7.Con il terzo motivo l'appellante deduce la nullità del procedimento per avere il tribunale disatteso le richieste di prova e l'istanza ex art. 210 c.p.c. di esibizione degli estratti conto, che reitera.
Il profilo è evidentemente assorbito dal rigetto dei motivi precedenti.
8.Con il quarto motivo si censura il capo sulle spese di lite, che il tribunale avrebbe dovuto compensare considerando che la non si era presentata all'incontro di CP_2 mediazione obbligatoria senza un motivo giustificato.
Va evidenziato che la banca ha prodotto una mail di risposta all'invito alla mediazione nella quale chiariva di non partecipare alla convocazione in quanto soggetto estraneo ai rapporti tra il ed altri intermediari finanziari e precisava che il conto era intestato Parte_1
a diversa società non al Ne consegue che, più che giustificato motivo (oggettivo) Parte_1 circa la mancata partecipazione alla mediazione, la banca intendeva correttamente evidenziare che i “contratti bancari” per i quali la mediazione è obbligatoria sono quelli riferibili in via
12 diretta alle parti, laddove il non aveva alcun rapporto contrattuale diretto con la Parte_1 banca convenuta.
L'appello va, dunque, rigettato e la gravata ordinanza va confermata.
9. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'appellante e sono liquidate in applicazione dei parametri dettati dal d.m. n. 55/14, così come aggiornati al D.M. nr. 147/2022, in ragione dell'impegno difensivo prestato e del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 26.000,01 - 52.000,00), nei valori medi: importo di € 2.058,00 per la fase di studio, di € 1.418,00 per la fase introduttiva, di € 1.522,5 per la trattazione (importo di € 3.045,00 abbattuto della metà, non essendo stata svolta attività istruttoria) e di € 3.470,00 per la fase decisoria: totale € 8.468,00.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza n.455/2022 del Tribunale di
Avellino, pubblicata in data 28.2.2022;
2.condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €
8.468,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge (controllare attribuzione);
3. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, in capo all'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 18.6.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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