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Sentenza 25 aprile 2025
Sentenza 25 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/04/2025, n. 2586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2586 |
| Data del deposito : | 25 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente Relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6959 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
10/10/2024, vertente
TRA
(c.f. ), difeso dall'Avv. GATTAI Parte_1 C.F._1
JOHN (c.f. ), unitamente all'Avv. VARDARO MARIA C.F._2
GIOVANNA ( ; C.F._3 Parte_2
( ); C.F._4
APPELLANTE
E
(c.f. con l'Avv. GHIA LUCIO (c.f. CP_1 P.IVA_1
); C.F._5
APPELLATA
E
(c.f. ), con l'Avv. FEBBO Controparte_2 P.IVA_2
DOMENICO (c.f. ); C.F._6
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 8341/2022 emessa dal Tribunale di
Roma in data 26/05/2022.
Conclusioni delle parti: come nei rispettivi atti di costituzione nel grado.
r.g. n. 1 FATTO E DIRITTO
La sentenza impugnata ha accolto la domanda dell'odierno appellante e quindi accertato la falsità del documento impugnato con querela di falso.
Sulle spese di lite ha così argomentato il primo giudice: “L'accoglimento della querela non riguarda tuttavia in alcun modo i rapporti contrattuali intercorsi fra le parti. Anzi, per quanto riguarda le spese processuali, questo collegio non può esimersi dall'osservare come l'azione proposta si collochi in un contesto nel quale il finanziamento di cui il querelante ha beneficiato appare non soltanto essersi sviluppato per un lungo periodo di tempo, indipendentemente dalla autografia del documento, ma pare inoltre essere stato suffragato da validi documenti di identificazione riconducibili al GUIDI. Non convince quindi la tesi secondo la quale il contratto di mutuo apparirebbe essere opera di terzi malfattori, anche perché l'importo finanziato è confluito indubitabilmente nella sfera giuridico-patrimoniale del querelante. Come si è detto non è tuttavia questo il luogo dell'accertamento del rapporto contrattuale asseritamente derivante dalla sottoscrizione del documento. La circostanza tuttavia che
i documenti acquisiti dalla banca all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento risultano essere autentici ed appartenenti al querelante e che lo stesso abbia dato pacifico corso al contratto di finanziamento per i primi anni ed abbia beneficiato del prestito suggeriscono l'integrale compensazione delle spese di lite e
l'allocazione delle spese della disposta consulenza tecnica di ufficio fra parte querelante e parte querelata nella misura della metà ciascuno.”.
Proprio contro il capo sulle spese è rivolto l'appello di col quale Parte_1 viene domandato di “riformare i capi che hanno disposto la compensazione delle spese di lite e la ripartizione delle spese di C.T.U. nella misura del 50% tra parte querelante e parti querelate, e per l'effetto condannare le appellate all'integrale pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio così come da nota spese allegata alla memoria di replica attorea, o nella misura che verrà ritenuta di giustizia, da distrarsi in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c., ed all'integrale pagamento delle spese di
C.T.U e di C.T.P..”.
.
e hanno resistito al gravame. CP_1 Controparte_2
r.g. n. 2 .
L'appello è stato trattenuto in decisione all'udienza del 10/10/2024, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.
Ritiene la Corte che la decisione impugnata sia meritevole di conferma, risultando essa conforme alla regola dell'art. 92 cpc dopo la sua parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale (sent. 77/2018).
Il primo giudice ha cioè ravvisato le gravi ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite nell'atteggiamento dell'attore che per lungo tempo, onorando il prestito contratto con firma apocrifa, aveva indotto le controparti a confidare nella sua regolarità e quindi ad opporsi alla querela di falso.
Basta questa sola ragione a sorreggere la decisione di compensare le spese di lite senza che occorra sondare la ripetitività della condotta di falsificazione (di terzi) in altre vicende (anch'esse collegate a prestiti al consumo) ovvero l'autenticità o falsità dei documenti di identificazione usati all'atto della negoziazione.
Sicché la decisione del primo giudice resta validabile a prescindere dal rilievo che il documento di identificazione del fosse autentico o falsificato. Pt_1
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo assunto come valore della causa quello delle spese invocate dall'appellante col rinvio alla notula depositata in prima cure per un importo di euro 13.445,90 oltre accessori.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'appello è respinto, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
a) respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al rimborso in favore di ciascuna delle controparti costituite delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
3.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
⎯ dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115
r.g. n. 3 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma il giorno 23/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4