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Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/12/2024, n. 47315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47315 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FE ME nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato COCITO VITTORIO del foro di NOVARA, difensore dell'imputata, che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 47315 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che, riconosciute all'imputata le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 589, comma 7, cod. pen., dichiarava AR RR responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., perché, alla guida dell'autoveicolo Fiat 500 L, con a bordo MA AN in qualità di passeggera, per colpa generica e per non avere osservato il disposto dell'art. 141, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo all'obbligo di conservare il controllo del proprio veicolo e di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione, percorrendo la tangenziale di Novara in direzione Vercelli, giunta all'altezza del km 11+140, collideva da tergo con l'autovettura Toyota Yaris, che procedeva nella stessa direzione e corsia di marcia e che si era arrestata repentinamente per un guasto. L'incidente cagionava il decesso di MA AN per politrauma. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputata, a mezzo del difensore che solleva quattro motivi: 2.1. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. per avere il Giudice di appello affermato la penale responsabilità dell'imputata per un profilo di colpa diverso ed ulteriore rispetto a quelli specificatamente contestati nel capo di imputazione, rappresentato dal non avere mantenuto una corretta distanza dal veicolo che precede;
profilo che il primo Giudice aveva solo marginalmente e genericamente menzionato, come uno dei tanti comportamenti in cui si declina, in generale, una condotta di guida conforme al rispetto dell'art. 141, comma 2, cod. strada. Si sottolinea che il mancato rispetto della distanza di sicurezza non è stato oggetto di contestazione da parte degli agenti della polizia locale di Novara intervenuti sul luogo del sinistro e che non è stato comunque affrontato nel corso della istruttoria dibattimentale, di tal che, nell'atto di appello la ricorrente non ha svolto alcuna difesa in merito;
2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. e dell'art. 27 Cost., nonché mancanza della motivazione sull'efficacia salvifica del comportamento alternativo. Pur partendo da premesse corrette, il Tribunale avrebbe individuato in modo in modo assolutamente incerto quale fosse in concreto il diverso contegno che l'imputata avrebbe dovuto adottare, non svolgendo alcuna valutazione sulla effettiva idoneità dello stesso a scongiurare l'evento mortale. Sul punto, la sentenza di appello avrebbe motivato per relationem, evitando il confronto con i motivi di gravame;
2.3. Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione degli artt. 141, comma 2 e 149 d. Igs. 285/1992, con particolare riferimento al concetto di prevedibilità 2 dell'ostacolo, e dell'art. 27, comma 2, Cost. La giurisprudenza di legittimità, si sostiene, ha maturato nel tempo un orientamento per cui deve essere esclusa la violazione dell'art. 149 cod. strada laddove il veicolo tamponato costituisca un ostacolo anomalo o imprevedibile, dovendosi l'anomalia e la non prevedibilità essere valutate rispetto all'ordinario andamento della circolazione stradale. Un'automobile che deceleri o si arresti improvvisamente per una situazione abnorme, avulsa dalle esigenze del traffico, rappresenta un fenomeno imponderabile. Proprio in ragione della corretta esegesi del concetto di prevedibilità sviluppato dalla Corte Suprema, non può ritenersi superflua, come invece si legge nell'impugnata sentenza, un'indagine sulla causa dell'arresto del veicolo condotto dalla AR, di cui peraltro la difesa avrebbe ripetutamente evidenziato l'inattendibilità; 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce contraddittorietà della motivazione con vizio risultante anche dalla sentenza di primo grado e dal verbale dell'udienza del 16/11/2020. Le emergenze istruttorie avrebbero completamente smentito la dinamica dell'incidente proposta dalle sentenze di merito. Un ulteriore elemento di contraddittorietà risiederebbe nel riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., giacché o si ritiene che l'ostacolo rappresentato dal veicolo della AR fosse effettivamente prevedibile ed evitabile e allora il giudizio si sarebbe dovuto concludere nel senso di una responsabilità esclusiva dell'imputata senza riconoscere le predette attenuanti, oppure si ritiene che l'impedimento fosse del tutto avulso dalle ordinarie evenienze della circolazione stradale, con conseguente esclusione della colpa in capo alla ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, giova richiamare il principio per il quale la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez.6, n.31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 25321701; Sez.6, n.10094 del n.31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217; Sez.6, n.10094 del 22/02/2005, Ricco ed altro, Rv. 231833). 3 Nel caso di specie, non risulta che la doglìanza di cui al primo motivo sia stata devoluta con l'atto di appello, pur avendo già la sentenza di primo grado espressamente richiamato, tra i profili di colpa ascrivibili all'imputata, il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva (pp. 7 e 8 sent. di primo grado). Deve, in ogni caso, richiamarsi il principio, correttamente evocato dalla Corte territoriale, a mente del quale, in tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato Marcello, Rv. 284101: "Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o imnnutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen."). Deve, pertanto, escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano Giuseppe, Rv. 284427). Nella fattispecie, la contestazione del profilo di colpa del mancato rispetto della distanza di sicurezza, individuato dai Giudici di merito, non costituisce un elemento eccezionale o trasformativo rispetto ai contenuti essenziali dell'addebito mosso e non può considerarsi, pertanto, un elemento di novità lesivo delle prerogative della difesa, considerato altresì che il mantenimento della distanza di sicurezza è strettamente correlato alla capacità di "conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", così come prevede l'art. 141, comma 2, cod. strada. Nell'atto di appello (come risulta dalla sentenza di appello, p. 6), peraltro, l'imputata aveva evidenziato, oltre alle ottimali condizioni stradali, di traffico e di visibilità sussistenti il giorno del sinistro, unitamente alla velocità contenuta, la regolare distanza di sicurezza da lei osservata. Si tratta, quindi, di profilo su cui la difesa 4 dell'imputata ha avuto modo di interloquire, non prospettandosi in conseguenza alcuna lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Già il Tribunale aveva affermato, con motivazione non manifestamente illogica, che se l'imputata avesse tenuto una condotta di guida improntata al rispetto dell'art. 141, comma 2, cod. strada - e cioè mantenendo la corretta distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva e prestando un livello di attenzione adeguato alla guida - il sinistro non si sarebbe verificato. In forza del principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado - che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) -, la Corte di appello si è sul punto richiamata alla sentenza di primo grado, dando anche conto delle dichiarazioni del teste CH il quale, trovandosi in sella alla propria motocicletta dietro l'automobile dell'imputata, l'aveva notata avvicinarsi molto velocemente alla vettura i della AR, senza correggere la propria traiettoria e senza frenare. Anche il terzo motivo si appalesa manifestamente infondato. Vale richiamare il consolidato principio per il quale le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicannente riconducibile ad essa (ex multis, Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi Daniele, Rv. 286013). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente illustrato come, nel caso in esame, non potesse certamente ritenersi che tra la condotta e l'evento occorso vi fossero fattori eccezionali ovvero imprevedibili. Ha evidenziato come l'improvvisa decelerazione del veicolo della AR, che si era poi fermato per un presunto guasto sulla corsia di destra della carreggiata (ove non vi erano corsie di emergenza), rappresenti un evento fisiologico della circolazione stradale, non eccentrico, non anomalo né imprevedibile, rientrando esso «tra quelli presupposti dalle generali norme di prudenza e da quelle, specifiche, che disciplinano la condotta dei conducenti laddove richiedono condotte improntate a controllo e prudenza per evitare eventi lesivi»: conseguendone, secondo la Corte territoriale, l'assenza di elementi tali da elidere il nesso eziologico tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento mortale. Si tratta di considerazioni che, come congruamente osservato dalla Corte di appello, deprivano di qualsiasi pregio la doglianza, in questa sede riproposta, sull'omesso accertamento del menzionato guasto. Quanto all'inattendibilità della AR, del tutto genericamente evocata nel ricorso, giova comunque ricordare che, in tema di 5 valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609): evenienze che, in ragione delle superiori argomentazioni, non sono ravvisabili nel caso di specie. Parimenti inammissibile è il quarto motivo. Giova al riguardo ricordare che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso in esame, da adeguata motivazione (cfr. Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679). Le osservazioni ulteriori contenute nel motivo ripropongono il tema della prevedibilità dell'ostacolo e della sua evitabilità, conseguendone il loro assorbimento nelle considerazioni precedenti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SABRINA PASSAFIUME che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato COCITO VITTORIO del foro di NOVARA, difensore dell'imputata, che insiste per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata. Penale Sent. Sez. 4 Num. 47315 Anno 2024 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Novara che, riconosciute all'imputata le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 589, comma 7, cod. pen., dichiarava AR RR responsabile del reato di cui all'art. 589-bis cod. pen., perché, alla guida dell'autoveicolo Fiat 500 L, con a bordo MA AN in qualità di passeggera, per colpa generica e per non avere osservato il disposto dell'art. 141, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, relativo all'obbligo di conservare il controllo del proprio veicolo e di compiere in condizioni di sicurezza le manovre richieste dalla circolazione, percorrendo la tangenziale di Novara in direzione Vercelli, giunta all'altezza del km 11+140, collideva da tergo con l'autovettura Toyota Yaris, che procedeva nella stessa direzione e corsia di marcia e che si era arrestata repentinamente per un guasto. L'incidente cagionava il decesso di MA AN per politrauma. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre l'imputata, a mezzo del difensore che solleva quattro motivi: 2.1. Con il primo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. per avere il Giudice di appello affermato la penale responsabilità dell'imputata per un profilo di colpa diverso ed ulteriore rispetto a quelli specificatamente contestati nel capo di imputazione, rappresentato dal non avere mantenuto una corretta distanza dal veicolo che precede;
profilo che il primo Giudice aveva solo marginalmente e genericamente menzionato, come uno dei tanti comportamenti in cui si declina, in generale, una condotta di guida conforme al rispetto dell'art. 141, comma 2, cod. strada. Si sottolinea che il mancato rispetto della distanza di sicurezza non è stato oggetto di contestazione da parte degli agenti della polizia locale di Novara intervenuti sul luogo del sinistro e che non è stato comunque affrontato nel corso della istruttoria dibattimentale, di tal che, nell'atto di appello la ricorrente non ha svolto alcuna difesa in merito;
2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. e dell'art. 27 Cost., nonché mancanza della motivazione sull'efficacia salvifica del comportamento alternativo. Pur partendo da premesse corrette, il Tribunale avrebbe individuato in modo in modo assolutamente incerto quale fosse in concreto il diverso contegno che l'imputata avrebbe dovuto adottare, non svolgendo alcuna valutazione sulla effettiva idoneità dello stesso a scongiurare l'evento mortale. Sul punto, la sentenza di appello avrebbe motivato per relationem, evitando il confronto con i motivi di gravame;
2.3. Con il terzo motivo, lamenta erronea applicazione degli artt. 141, comma 2 e 149 d. Igs. 285/1992, con particolare riferimento al concetto di prevedibilità 2 dell'ostacolo, e dell'art. 27, comma 2, Cost. La giurisprudenza di legittimità, si sostiene, ha maturato nel tempo un orientamento per cui deve essere esclusa la violazione dell'art. 149 cod. strada laddove il veicolo tamponato costituisca un ostacolo anomalo o imprevedibile, dovendosi l'anomalia e la non prevedibilità essere valutate rispetto all'ordinario andamento della circolazione stradale. Un'automobile che deceleri o si arresti improvvisamente per una situazione abnorme, avulsa dalle esigenze del traffico, rappresenta un fenomeno imponderabile. Proprio in ragione della corretta esegesi del concetto di prevedibilità sviluppato dalla Corte Suprema, non può ritenersi superflua, come invece si legge nell'impugnata sentenza, un'indagine sulla causa dell'arresto del veicolo condotto dalla AR, di cui peraltro la difesa avrebbe ripetutamente evidenziato l'inattendibilità; 2.4 Con il quarto motivo, la difesa deduce contraddittorietà della motivazione con vizio risultante anche dalla sentenza di primo grado e dal verbale dell'udienza del 16/11/2020. Le emergenze istruttorie avrebbero completamente smentito la dinamica dell'incidente proposta dalle sentenze di merito. Un ulteriore elemento di contraddittorietà risiederebbe nel riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen., giacché o si ritiene che l'ostacolo rappresentato dal veicolo della AR fosse effettivamente prevedibile ed evitabile e allora il giudizio si sarebbe dovuto concludere nel senso di una responsabilità esclusiva dell'imputata senza riconoscere le predette attenuanti, oppure si ritiene che l'impedimento fosse del tutto avulso dalle ordinarie evenienze della circolazione stradale, con conseguente esclusione della colpa in capo alla ricorrente. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, giova richiamare il principio per il quale la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza integra una nullità a regime intermedio che, in quanto verificatasi in primo grado, può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza nel grado successivo;
ne consegue che detta violazione non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (Sez. 4, n. 19043 del 29/03/2017, Privitera, Rv. 269886; Sez.6, n.31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 25321701; Sez.6, n.10094 del n.31436 del 12/07/2012, Di Stefano, Rv. 253217; Sez.6, n.10094 del 22/02/2005, Ricco ed altro, Rv. 231833). 3 Nel caso di specie, non risulta che la doglìanza di cui al primo motivo sia stata devoluta con l'atto di appello, pur avendo già la sentenza di primo grado espressamente richiamato, tra i profili di colpa ascrivibili all'imputata, il mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva (pp. 7 e 8 sent. di primo grado). Deve, in ogni caso, richiamarsi il principio, correttamente evocato dalla Corte territoriale, a mente del quale, in tema di reati colposi, sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso di radicale mutamento, negli aspetti costitutivi essenziali, delle condotte contestate e delle regole cautelari che si ritengono violate, produttivo di un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. 4, n. 18366 del 17/01/2024, T., Rv. 286379; Sez. 4, n. 6564 del 23/11/2022, dep. 2023, Spampinato Marcello, Rv. 284101: "Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pur specifica, non vale a realizzare diversità o imnnutazione del fatto ai fini della contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen., né rileva ai fini della ravvisabilità del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen."). Deve, pertanto, escludersi la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, posto che l'immutazione si verifica solo laddove ricorra tra i due episodi un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, messo così, a sorpresa, di fronte a un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità di effettiva difesa (Sez. 2, n. 10989 del 28/02/2023, Pagano Giuseppe, Rv. 284427). Nella fattispecie, la contestazione del profilo di colpa del mancato rispetto della distanza di sicurezza, individuato dai Giudici di merito, non costituisce un elemento eccezionale o trasformativo rispetto ai contenuti essenziali dell'addebito mosso e non può considerarsi, pertanto, un elemento di novità lesivo delle prerogative della difesa, considerato altresì che il mantenimento della distanza di sicurezza è strettamente correlato alla capacità di "conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile", così come prevede l'art. 141, comma 2, cod. strada. Nell'atto di appello (come risulta dalla sentenza di appello, p. 6), peraltro, l'imputata aveva evidenziato, oltre alle ottimali condizioni stradali, di traffico e di visibilità sussistenti il giorno del sinistro, unitamente alla velocità contenuta, la regolare distanza di sicurezza da lei osservata. Si tratta, quindi, di profilo su cui la difesa 4 dell'imputata ha avuto modo di interloquire, non prospettandosi in conseguenza alcuna lesione del diritto di difesa. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Già il Tribunale aveva affermato, con motivazione non manifestamente illogica, che se l'imputata avesse tenuto una condotta di guida improntata al rispetto dell'art. 141, comma 2, cod. strada - e cioè mantenendo la corretta distanza di sicurezza dal veicolo che la precedeva e prestando un livello di attenzione adeguato alla guida - il sinistro non si sarebbe verificato. In forza del principio di integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado - che ben possono confluire in un corpus unico, cui il giudice di legittimità può fare riferimento allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr. Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595) -, la Corte di appello si è sul punto richiamata alla sentenza di primo grado, dando anche conto delle dichiarazioni del teste CH il quale, trovandosi in sella alla propria motocicletta dietro l'automobile dell'imputata, l'aveva notata avvicinarsi molto velocemente alla vettura i della AR, senza correggere la propria traiettoria e senza frenare. Anche il terzo motivo si appalesa manifestamente infondato. Vale richiamare il consolidato principio per il quale le cause sopravvenute idonee ad escludere il rapporto di causalità sono solo quelle che innescano un processo causale completamente autonomo da quello determinato dalla condotta omissiva o commissiva dell'agente, ovvero dànno luogo ad uno sviluppo anomalo, imprevedibile e atipico, pur se eziologicannente riconducibile ad essa (ex multis, Sez. 4, n. 10656 del 13/02/2024, Parodi Daniele, Rv. 286013). Nella fattispecie, la Corte territoriale ha diffusamente illustrato come, nel caso in esame, non potesse certamente ritenersi che tra la condotta e l'evento occorso vi fossero fattori eccezionali ovvero imprevedibili. Ha evidenziato come l'improvvisa decelerazione del veicolo della AR, che si era poi fermato per un presunto guasto sulla corsia di destra della carreggiata (ove non vi erano corsie di emergenza), rappresenti un evento fisiologico della circolazione stradale, non eccentrico, non anomalo né imprevedibile, rientrando esso «tra quelli presupposti dalle generali norme di prudenza e da quelle, specifiche, che disciplinano la condotta dei conducenti laddove richiedono condotte improntate a controllo e prudenza per evitare eventi lesivi»: conseguendone, secondo la Corte territoriale, l'assenza di elementi tali da elidere il nesso eziologico tra la condotta di guida dell'imputata e l'evento mortale. Si tratta di considerazioni che, come congruamente osservato dalla Corte di appello, deprivano di qualsiasi pregio la doglianza, in questa sede riproposta, sull'omesso accertamento del menzionato guasto. Quanto all'inattendibilità della AR, del tutto genericamente evocata nel ricorso, giova comunque ricordare che, in tema di 5 valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609): evenienze che, in ragione delle superiori argomentazioni, non sono ravvisabili nel caso di specie. Parimenti inammissibile è il quarto motivo. Giova al riguardo ricordare che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti, come nel caso in esame, da adeguata motivazione (cfr. Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679). Le osservazioni ulteriori contenute nel motivo ripropongono il tema della prevedibilità dell'ostacolo e della sua evitabilità, conseguendone il loro assorbimento nelle considerazioni precedenti. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2024 Il Consigliere estensore