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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/10/2025, n. 3763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3763 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 15613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15613/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 05/01/1990 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI RINALDI, Parte_1 avv. Walter Miceli avv. Fabio Ganci (C.F. PEC , avv. Nicola C.F._1 Email_1
Zampieri come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere una docente a tempo determinato e ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la predetta
Amministrazione al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 'Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
6.842,42 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.'
1 In particolare deduceva che dal 05.10.2020 era stato utilizzato dal in Controparte_1 attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato (al 30 giugno) e di essere attualmente in servizio come docente di Scuola Superiore I Grado presso l'IC Colombo - Frattaminore.
Parte ricorrente, nei periodi intercorrenti tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei giorni di ferie indicati e giorni di assenza come da ricorso
Il docente, deduce dunque di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In materia, la Cassazione ha osservato che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie che all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione (cfr. Cass. 11968/2025; 16715/2024, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema
Corte).
L'art. 5 comma 8 d.l. 95/2012 -integrato dall'art. 1 comma 55 l. 228/2012- deve, infatti, essere interpretato in senso conforme all'art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia (cfr. sent.
6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Testualmente, “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si
è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte
Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
2 C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del Per_1 personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia
- sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
3 Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,
36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale
(fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma
4 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16
e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (cfr., ex multis, Cass. 14268/2022; 21780/2022; 8803/2023; 1054/2024).
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda va accolta: è incontestato che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica sino al 30.6 negli aa.ss. sopra indicati e che non abbia goduto di tutte le ferie maturate in ciascuno di essi, non potendosi considerare -analogamente a quanto accade con riguardo ai docenti di ruolo- giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e quelli di sospensione delle lezioni.
5 Né il -su cui grava il relativo onere- ha dimostrato di averla avvisata dell'obbligo di fruire delle CP_1 ferie entro il termine del contratto, con lo specifico avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate. In atti infatti si rinviene una comunicazione relativa al solo a.s.
2022/2023 in cui si indica la quantità di giorni ferie da fruire con un generico invito a fruirne.
Circa il quantum, il conteggio formulato dalla difesa della ricorrente tiene conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti in ciascuno degli anni scolastici per cui è causa (cfr. ric. Tabella iniziale) e non risulta contestato.
L'odierna ricorrente ha chiesto condannarsi l'Amministrazione scolastica anche al pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse. Sul punto, l'art. 14 del CCNL scuola prevede che:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977,
n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Posto che, per definizione, il docente a termine non può fruire dei suddetti giorni di riposo tra il termine delle lezioni e l'inizio di quelle dell'anno scolastico successivo -terminando il rapporto di lavoro-, quanto ai periodi di sospensione delle lezioni si ritiene possano trovare applicazione le coordinate ermeneutiche profilate dalla Suprema Corte, dianzi richiamate. Se, dunque, il docente non ha potuto godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, può beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Sul punto la Cassazione ha precisato che “a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass.
8926/2024).
Per le suesposte ragioni, il resistente va condannato al pagamento alla parte ricorrente CP_1 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e le festività soppresse negli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro € 6.842,42 oltre i soli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa e dell'esigua attività processuale compiuta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la somma di € 6.842,42 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici di cui al ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento della somma di euro 6.842,42, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al saldo;
2) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2109,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6 Aversa, 06/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Federica Acquaviva Coppola ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15613/2024 R.G. LAVORO
TRA
. a NAPOLI (NA) il 05/01/1990 rappresentato e difeso dall'avv. GIOVANNI RINALDI, Parte_1 avv. Walter Miceli avv. Fabio Ganci (C.F. PEC , avv. Nicola C.F._1 Email_1
Zampieri come da procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e Controparte_1 difeso dall'avv. ROMANO VINCENZO
RESISTENTE
OGGETTO: differenze retributive
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 09/12/2024 l'epigrafato ricorrente ha dedotto di essere una docente a tempo determinato e ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la predetta
Amministrazione al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: 'Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva per ferie non godute, per gli anni dedotti in ricorso e, conseguentemente, condannare il al pagamento della somma di € Controparte_1
6.842,42 e, conseguentemente, o al pagamento della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.'
1 In particolare deduceva che dal 05.10.2020 era stato utilizzato dal in Controparte_1 attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti a tempo determinato (al 30 giugno) e di essere attualmente in servizio come docente di Scuola Superiore I Grado presso l'IC Colombo - Frattaminore.
Parte ricorrente, nei periodi intercorrenti tra la data iniziale di ciascun incarico di supplenza e il termine delle attività didattiche (30 giugno), ha fruito dei giorni di ferie indicati e giorni di assenza come da ricorso
Il docente, deduce dunque di avere diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui, non richiesti e, quindi, non fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
In materia, la Cassazione ha osservato che il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo invitato a goderne con espresso avviso della perdita del diritto sia alle ferie che all'indennità sostitutiva in caso di mancata fruizione (cfr. Cass. 11968/2025; 16715/2024, che si richiamano ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., anche in ossequio al ruolo nomofilattico della Suprema
Corte).
L'art. 5 comma 8 d.l. 95/2012 -integrato dall'art. 1 comma 55 l. 228/2012- deve, infatti, essere interpretato in senso conforme all'art. 7 par. 2 della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di
Giustizia (cfr. sent.
6.11.2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro.
Testualmente, “24. Deve parimenti richiamarsi l'ordinanza di Cass. sez. lav. 5 maggio 2022 nr. 14268; ivi, nell'esaminare la disciplina di legge e di contratto collettivo delle ferie dei docenti a termine della scuola, si
è affermato che in nessun caso il docente potrebbe perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. 25. Si è aggiunto che siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'articolo 5, comma otto, D.L. nr. 95/2012, in quanto esse costituiscono il presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie;
la Corte
Costituzionale (sentenza Corte Cost. 06 maggio 2016, nr.95) ha già ritenuto che tale imputabilità è sottesa alla norma di legge. 26. In definitiva, dalla interpretazione del diritto interno in senso conforme al diritto dell'Unione, deriva che:
A) le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore e correlativamente un obbligo del datore di lavoro;
il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro è intrinsecamente collegato al diritto alle ferie annuali retribuite;
B) è il datore di lavoro il soggetto tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concedere le ferie annuali retribuite, dovendo sul punto darsi continuità al principio da ultimo affermato da Cassazione civile sez. lav. 14 giugno 2018, nr.15652;
2 C) la perdita del diritto alle ferie ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova: di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie se necessario formalmente-; di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”. “Al riguardo, trova applicazione il principio affermato da Cass., Sez. L, n. 14268 del 5 maggio 2022, per il quale il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. Occorre considerare, in relazione al periodo di causa (anno scolastico 2012/2013), tanto le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 che la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto , del 29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del Per_1 personale all'art. 13. Per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi. Il comma dieci stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia
- sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato - dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che «La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto».
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione «periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico». Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
3 Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
L'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, conv., con modif., dalla legge n. 135 del 2012, ha così disposto: «Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile».
La norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016 che, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3,
36, commi 1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n.
2003/88/CE), ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così intesa, ha concluso la
Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea. Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola. In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica «al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale
(fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
In sostanza, nel periodo intercorrente tra la legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e la legge n. 228 del 2012 tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009.
Con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n. 228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma
4 9, CCNL Scuola 2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine. Il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
Il giudice dell'appello ha errato, dunque, quando ha negato che il detto comma 56 abbia attribuito perdurante efficacia fino al 31 agosto 2013 alle preesistenti clausole contrattuali in contrasto con esso e qui rilevanti;
la disciplina delle ferie dei docenti a termine, per effetto di tale previsione, continuava ad essere regolata fino al 31 agosto 2013 dall'art. 19 CCNL SCUOLA 2006/2009, a tenore del quale i docenti a termine non erano obbligati a fruire delle ferie nel periodo dell'anno scolastico destinato alle lezioni, con monetizzazione delle ferie non godute.
Va precisato, poi, che la questione di causa perde rilievo in ragione della necessità di leggere le norme interne - e, tra esse, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, così come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - in conformità alle norme del diritto dell'Unione.
La CGUE, Grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16
e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. In particolare, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Le condizioni de quibus possono essere ricondotte in via interpretativa al testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma. Pertanto, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva” (cfr., ex multis, Cass. 14268/2022; 21780/2022; 8803/2023; 1054/2024).
In applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, la domanda va accolta: è incontestato che la parte ricorrente abbia prestato servizio alle dipendenze dell'Amministrazione scolastica sino al 30.6 negli aa.ss. sopra indicati e che non abbia goduto di tutte le ferie maturate in ciascuno di essi, non potendosi considerare -analogamente a quanto accade con riguardo ai docenti di ruolo- giorni di ferie quelli tra la fine delle lezioni e il 30/6 e quelli di sospensione delle lezioni.
5 Né il -su cui grava il relativo onere- ha dimostrato di averla avvisata dell'obbligo di fruire delle CP_1 ferie entro il termine del contratto, con lo specifico avvertimento che, se non fruite, le stesse non avrebbero potuto essere monetizzate. In atti infatti si rinviene una comunicazione relativa al solo a.s.
2022/2023 in cui si indica la quantità di giorni ferie da fruire con un generico invito a fruirne.
Circa il quantum, il conteggio formulato dalla difesa della ricorrente tiene conto dei giorni di ferie effettivamente fruiti in ciascuno degli anni scolastici per cui è causa (cfr. ric. Tabella iniziale) e non risulta contestato.
L'odierna ricorrente ha chiesto condannarsi l'Amministrazione scolastica anche al pagamento dell'indennità sostitutiva delle festività soppresse. Sul punto, l'art. 14 del CCNL scuola prevede che:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977,
n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Posto che, per definizione, il docente a termine non può fruire dei suddetti giorni di riposo tra il termine delle lezioni e l'inizio di quelle dell'anno scolastico successivo -terminando il rapporto di lavoro-, quanto ai periodi di sospensione delle lezioni si ritiene possano trovare applicazione le coordinate ermeneutiche profilate dalla Suprema Corte, dianzi richiamate. Se, dunque, il docente non ha potuto godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, può beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Sul punto la Cassazione ha precisato che “a fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della legge n. 937/1977, la mancata previsione, nel CCNL, di una disciplina anche per il caso della mancata fruizione delle festività soppresse non può ritenersi ostativa alla monetizzazione delle stesse. E, del resto, poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass.
8926/2024).
Per le suesposte ragioni, il resistente va condannato al pagamento alla parte ricorrente CP_1 dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute e le festività soppresse negli anni scolastici sopra indicati, per complessivi euro € 6.842,42 oltre i soli interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese processuali, liquidate in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del grado di complessità della causa e dell'esigua attività processuale compiuta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice Unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire la somma di € 6.842,42 a titolo di indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per gli anni scolastici di cui al ricorso e, per l'effetto, condanna il resistente al pagamento della somma di euro 6.842,42, oltre interessi legali dal CP_1 dovuto al saldo;
2) condanna il resistente alla refusione delle spese di lite, che liquida in euro 2109,00 per CP_1 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6 Aversa, 06/10/2025
il Giudice del Lavoro
dott. Federica Acquaviva Coppola
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