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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/12/2025, n. 2651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2651 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO PRIMA SSEZIONE CIVILE In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Rosanna Scillone G.O., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo 1179\2021, promossa da:
la società in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Giulio Erminio Moraca e all'avv. Marisa Morello;
- attrice - CONTRO la società in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
TE NI;
-convenuta- E l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14;
- convenuta contumace - Conclusioni: le parti hanno concluso precisando le conclusioni come da verbale di udienza in data 24 gennaio 2025.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione del 19.03.2021 la società conveniva innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale la società e l' CP_2 Controparte_3
al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata intimazione di pagamento ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
Nel merito, accertare e dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento impugnata n. 0197230121000001366 dell'importo complessivo di € 5.670,33. Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta del 24.06.2021 si costituiva in giudizio la convenuta impugnando e contestando la domanda di parte attrice, CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: a) in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare avanzata dall'attrice; b) In via principale, nel merito: rigettare integralmente la domanda spiegata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
c) In via Controparte_1 principale, domanda riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di CP_2 ad ottenere - quale soggetto surrogato ai sensi dell'art. 1203 c.c.
[...] nel diritto di regresso vantato da (oggi ai Parte_1 Parte_2 sensi degli artt. 292, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005, nonché in virtù della Sentenza n. 2859/2013, pronunciata dal Giudice di Pace di Messina, in data 13.06.2013 -dalla società la restituzione dell'importo di € 5.670,33 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la medesima società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a restituire alla l'importo di € 5.670,33, per tutte le ragioni CP_2 in fatto e in diritto illustrate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. (oltre IVA, CNAP e rimborso spese generali ex art. 15 L.P.”
La domanda attorea deve essere rigettata. Occorre premettere che, come noto, l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un garante ex lege del debito altrui e tale obbligazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura risarcitoria e non indennitaria che si sostituisce a quella del responsabile del danno, salva la possibilità di rivalersi su quest'ultimo per quanto corrisposto al danneggiato (Cass. 19 dicembre 1990, n. 12036 e Cass. Sez. 3, n. 12671 del 25 settembre 2000). L'art. 292, co. 1 del Codice delle assicurazioni prevede che “l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”; ed al co. 2 dispone che “nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi”. Si tratta di due azioni differenti: quella di regresso, costituisce un diritto autonomo, mentre nell'ipotesi di surrogatoria la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato. La fattispecie in esame - relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo non assicurato - rientra nella previsione dell'art. 292, co. 1, Cod. ass. ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata nei confronti dei responsabili per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese. Anche la Suprema Corte di Cassazione, di recente, hanno chiarito che: - l'art. 292 Cod. ass. prevede e disciplina due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata;
- nel co.1 è prevista l'azione di regresso dell'impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino; - nel co. 2 è prevista l'azione di surrogazione dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti (Cassazione civile sez. un., 07/07/2022, n.21514) Le Sezioni Unite rilevano ancora, in via sistematica, che: - in adempimento dell'obbligo assunto in base all'art. 9 della Convenzione EDU relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli è stato istituito presso l' un FGVS per il Controparte_4 risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti assoggettati a obbligo di assicurazione: a) quando il sinistro fosse stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) quando il veicolo o natante fosse risultato non assicurato;
c) quando l'impresa assicuratrice che aveva emesso la polizza, si fosse trovata al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi fosse stata posta successivamente;
- il FGVS - attualmente costituito presso la
[...]
- è alimentato prevalentemente dai Controparte_5 contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria;
- il fine di tale contribuzione della generalità degli assicurati all'alimentazione del FGVS - che è caratterizzato da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore ed a tutela delle vittime della circolazione stradale - è solidaristico;
- tale carattere solidaristico non esclude né limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del FGVS;
- il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dall'art. 292, comma 1, Cod. ass. che risultano del tutto peculiari atteso che all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata. Le Sezioni Unite, pertanto, ritengono che: - l'azione prevista dall'art. 292, co. 1, Cod. ass. va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato;
- trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile;
- le caratteristiche di specialità dell'azione non consentono di parificare la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato;
- l'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) e quella ex lege del FGVS (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, comporta che l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nelle ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dall'art. 292, comma 1, Cod. ass.); - questo comporta che l'impresa designata - in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo) - può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c.; - in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, pertanto, l'altro è tenuto per l'intero; - l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dai responsabili, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda. Alla luce di quanto esposto e considerato che la società convenuta, ha CP_2 fornito prova documentale della corresponsione ai danneggiati della somma di cui è chiesta la restituzione (si veda anche la sent. Del GDP di Messina) e che tali risultanze seppur contrastate da elementi di segno contrario, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente condanna della attrice al pagamento in favore della società convenuta, della somma complessiva di € 5670,00, oltre interessi di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda proposta dalla Parte attrice e per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 della complessiva somma di € 5670.00, oltre interessi come per legge;
2) condanna la in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite CP_1 in favore di , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 10 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
la società in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avv.ti Giulio Erminio Moraca e all'avv. Marisa Morello;
- attrice - CONTRO la società in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to CP_2
TE NI;
-convenuta- E l' , in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., con sede in Roma alla Via Giuseppe Grezar n. 14;
- convenuta contumace - Conclusioni: le parti hanno concluso precisando le conclusioni come da verbale di udienza in data 24 gennaio 2025.
Concise ragioni della decisione
Con atto di citazione del 19.03.2021 la società conveniva innanzi Controparte_1 all'intestato Tribunale la società e l' CP_2 Controparte_3
al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via preliminare, sospendere l'esecutorietà dell'impugnata intimazione di pagamento ricorrendone tutti i motivi e presupposti di legge come spiegato e rilevato in atti;
Nel merito, accertare e dichiarare nulla, invalida, illegittima, inefficace e non produttiva di effetti l'intimazione di pagamento impugnata n. 0197230121000001366 dell'importo complessivo di € 5.670,33. Con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Con comparsa di costituzione e risposta del 24.06.2021 si costituiva in giudizio la convenuta impugnando e contestando la domanda di parte attrice, CP_2 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione: a) in via preliminare: rigettare l'istanza cautelare avanzata dall'attrice; b) In via principale, nel merito: rigettare integralmente la domanda spiegata dall'attrice perché infondata in fatto ed in diritto;
c) In via Controparte_1 principale, domanda riconvenzionale: accertare e dichiarare il diritto di CP_2 ad ottenere - quale soggetto surrogato ai sensi dell'art. 1203 c.c.
[...] nel diritto di regresso vantato da (oggi ai Parte_1 Parte_2 sensi degli artt. 292, comma 1, D.Lgs. n. 209/2005, nonché in virtù della Sentenza n. 2859/2013, pronunciata dal Giudice di Pace di Messina, in data 13.06.2013 -dalla società la restituzione dell'importo di € 5.670,33 Controparte_1
e, per l'effetto, condannare la medesima società in persona del Controparte_1
l.r.p.t., a restituire alla l'importo di € 5.670,33, per tutte le ragioni CP_2 in fatto e in diritto illustrate in narrativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari. (oltre IVA, CNAP e rimborso spese generali ex art. 15 L.P.”
La domanda attorea deve essere rigettata. Occorre premettere che, come noto, l'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un garante ex lege del debito altrui e tale obbligazione, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha natura risarcitoria e non indennitaria che si sostituisce a quella del responsabile del danno, salva la possibilità di rivalersi su quest'ultimo per quanto corrisposto al danneggiato (Cass. 19 dicembre 1990, n. 12036 e Cass. Sez. 3, n. 12671 del 25 settembre 2000). L'art. 292, co. 1 del Codice delle assicurazioni prevede che “l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lett. a) b), d), d-bis) e d-ter), ha azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché degli interessi e delle spese”; ed al co. 2 dispone che “nel caso previsto dall'art. 283, comma 1, lett. c), l'impresa designata che, anche in via di transazione, ha risarcito il danno è surrogata, per l'importo pagato, nei diritti dell'assicurato e del danneggiato verso l'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei medesimi”. Si tratta di due azioni differenti: quella di regresso, costituisce un diritto autonomo, mentre nell'ipotesi di surrogatoria la pretesa riguarda il medesimo diritto del danneggiato. La fattispecie in esame - relativa ad un sinistro cagionato da un veicolo non assicurato - rientra nella previsione dell'art. 292, co. 1, Cod. ass. ai sensi del quale l'azione denominata di regresso è attribuita ex lege all'impresa designata nei confronti dei responsabili per il recupero dell'indennizzo pagato, oltre interessi e spese. Anche la Suprema Corte di Cassazione, di recente, hanno chiarito che: - l'art. 292 Cod. ass. prevede e disciplina due distinte azioni recuperatorie a favore dell'impresa designata;
- nel co.1 è prevista l'azione di regresso dell'impresa designata nei confronti dei responsabili del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese quando, anche in via di transazione, ha risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 283, comma 1, lettere a), b) e d) cioè nei casi in cui il veicolo non sia stato identificato, sia privo di assicurazione e sia posto in circolazione prohibente domino; - nel co. 2 è prevista l'azione di surrogazione dell'impresa designata per l'importo pagato nei diritti dell'assicurato e del danneggiato nei confronti dell'impresa posta in liquidazione coatta con gli stessi privilegi stabiliti dalla legge a favore dei predetti (Cassazione civile sez. un., 07/07/2022, n.21514) Le Sezioni Unite rilevano ancora, in via sistematica, che: - in adempimento dell'obbligo assunto in base all'art. 9 della Convenzione EDU relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile in materia di autoveicoli è stato istituito presso l' un FGVS per il Controparte_4 risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli o natanti assoggettati a obbligo di assicurazione: a) quando il sinistro fosse stato cagionato da veicolo o natante non identificato;
b) quando il veicolo o natante fosse risultato non assicurato;
c) quando l'impresa assicuratrice che aveva emesso la polizza, si fosse trovata al momento del sinistro in stato di liquidazione coatta, o vi fosse stata posta successivamente;
- il FGVS - attualmente costituito presso la
[...]
- è alimentato prevalentemente dai Controparte_5 contributi versati dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria;
- il fine di tale contribuzione della generalità degli assicurati all'alimentazione del FGVS - che è caratterizzato da finalità pubblicistiche e sociali poste a presidio della disciplina di settore ed a tutela delle vittime della circolazione stradale - è solidaristico;
- tale carattere solidaristico non esclude né limita in alcun modo la natura risarcitoria e non già indennitaria della prestazione garantita dall'intervento del FGVS;
- il carattere solidaristico dell'obbligazione posta ex lege in capo all'impresa designata conforma nettamente la natura e la disciplina dell'azione prevista dall'art. 292, comma 1, Cod. ass. che risultano del tutto peculiari atteso che all'esigenza, considerata di pubblico interesse, di garantire il risarcimento dei danni alle vittime della strada nel caso di inoperatività o di inesistenza di una polizza assicurativa relativa al veicolo che ha causato il sinistro non può che accompagnarsi anche l'esigenza di assicurare un efficace recupero del sacrificio solidaristicamente imposto dalla legge all'impresa designata. Le Sezioni Unite, pertanto, ritengono che: - l'azione prevista dall'art. 292, co. 1, Cod. ass. va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato;
- trattasi, in particolare, di azione connotata dal carattere atipico del vincolo di solidarietà passiva assunto dall'impresa designata nell'interesse unisoggettivo di un terzo, in sostituzione del responsabile civile;
- le caratteristiche di specialità dell'azione non consentono di parificare la posizione dell'impresa designata e il diritto da questa esercitato verso il danneggiante alla posizione del danneggiato e al diritto risarcitorio da questo vantato;
- l'atipicità del vincolo solidale esistente tra l'obbligazione del responsabile civile (o dei responsabili, conducente e proprietario) e quella ex lege del FGVS (e per esso dell'impresa designata), avente carattere sostitutivo della prima, comporta che l'impresa designata può agire nei confronti dei responsabili per il recupero dell'intero importo corrisposto al danneggiato nelle ipotesi, tra cui rientra quella in esame, di danno cagionato da veicolo non identificato o sprovvisto di copertura assicurativa (nonché negli altri casi previsti dall'art. 292, comma 1, Cod. ass.); - questo comporta che l'impresa designata - in caso di sinistro imputabile a più responsabili (come nell'ipotesi di sinistro causato da conducente diverso dal proprietario del veicolo) - può pretendere da uno qualsiasi dei responsabili (e non soltanto dal proprietario inadempiente all'obbligo assicurativo) l'intero importo pagato e non solo la quota su questi gravante, atteso che non si applica né l'art. 1299 c.c., né l'art. 2055 c.c.; - in caso di insolvenza di uno dei corresponsabili, pertanto, l'altro è tenuto per l'intero; - l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dai responsabili, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda. Alla luce di quanto esposto e considerato che la società convenuta, ha CP_2 fornito prova documentale della corresponsione ai danneggiati della somma di cui è chiesta la restituzione (si veda anche la sent. Del GDP di Messina) e che tali risultanze seppur contrastate da elementi di segno contrario, la domanda attorea deve essere rigettata, con conseguente condanna della attrice al pagamento in favore della società convenuta, della somma complessiva di € 5670,00, oltre interessi di legge. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia. La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda proposta dalla Parte attrice e per l'effetto, la condanna al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t., CP_2 della complessiva somma di € 5670.00, oltre interessi come per legge;
2) condanna la in persona del l.r.p.t., alla rifusione delle spese di lite CP_1 in favore di , che si liquidano in € 3.809,00 per compensi CP_2 professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 10 dicembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone