Articolo 1 della Legge 30 novembre 1950, n. 1000
Articolo 2
Versione
23 dicembre 1950
Art. 1.
Per il pagamento delle retribuzioni al personale civile non di ruolo e' data facolta' alle Amministrazioni dello Stato di provvedervi, in deroga all'art. 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, numero 2440 , e successive modificazioni, a mezzo aperture di credito di importo, ciascuna, non superiore a lire 20.000.000, sempre che non sia possibile la emissione di mandati diretti e di ruoli di spese fisse.
Entrata in vigore il 23 dicembre 1950