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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2025, n. 37705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37705 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI CO CE UC, nato a [...] il [...]; rappresentato ed assistito dall'avv. Riccardo Tropea - di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 15/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Riccardo Tropea, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/01/2025 n. 70 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 21/05/2024, ha assolto l'imputato UC Di RC NI (già assolto dal Tribunale di Bergamo per il reato di usura) dal reato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37705 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/09/2025 contravvenzionale di cui all'art. 4 L.110/75 con conseguente rideterminazione della pena inflitta, confermando nel resto la condanna per il reato di estorsione (capo sub 4 dell'imputazione). 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per omessa, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione circa la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, GI ZO: in particolare, la difesa censura la valutazione, ritenuta "frazionata" dell'attendibilità di tali dichiarazioni, con riferimento al narrato riguardante le minacce subite da parte dell'imputato, osservando che quest'ultimo è stato assolto (dal Tribunale di Bergamo) dal delitto di usura in quanto la versione da lui fornita in un memoriale scritto, circa i rapporti economico-finanziari con ZO, è stata ritenuta più affidabile di quella fornita dalla stessa persona offesa, mentre la versione di quest'ultima è stata ritenuta credibile con riferimento alla descrizione degli episodi riconducibili al reato di estorsione, ossia alle pretese di restituzione con modalità minacciose del denaro imprestatogli dall'imputato. Si lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, laddove, ai fini dell'assoluzione dal reato contravvenzionale per porto di arma senza giustificato motivo, ha reputato la versione dell'imputato (sull'utilizzo di una pistola scacciacani con tappo rosso in occasione dell'episodio occorso il 5 gennaio 2020) credibile e più coerente rispetto a quella della parte offesa, la quale non è stata in grado di descrivere con esattezza le caratteristiche dell'arma impugnata dall'imputato a causa, come evidenziato nella sentenza impugnata, della concitazione del momento che non gli aveva permesso di guardare attentamente la pistola brandita nei suoi confronti dall'imputato. Si evidenzia altresì come l'irnputato, senza negare episodi a sé sfavorevoli, li abbia giustificati con la carenza di autocontrollo causata dall'irritazione per essersi sentito "preso in giro" dal debitore. L' evidenziata contraddizione, secondo la difesa, sarebbe sufficiente a fare "saltare" la tenuta logica dell'intero apparato motivazionale a sostegno della pronuncia di condanna, che si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, oltre che su quelle di TR RO, che sarebbero altrettanto inattendibili, non solo perché è la compagna di ZO, ma anche perché risulta coinvolta nella vicenda per essersi fatta garante della restituzione del denaro a seguito di quanto accaduto il 5 gennaio 2020; si aggiunge che, comunque, la RO avrebbe semplicemente riferito de relato circa le pretese economiche usurarie avanzate dall'imputato (entità degli importi, tempi e modalità di restituzione); quanto al maresciallo OV, ufficiale di p.g. che ha condotto le indagini, avrebbe riferito soltanto del timore e della ritrosia della persona offesa a rivolgersi alle forze dell'ordine. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, conseguente all'asserito travisamento del fatto storico. In particolare, la difesa, riportando sul punto un passaggio dell'atto di appello, evidenzia, in relazione all'episodio occorso il 5 gennaio 2 2020, che l'imputato venne "convocato" da BE AN, soggetto noto per la caratura criminale, presso il bar della persona offesa. Invece, nella sentenza della Corte di Appello il fatto, qualificato come decisivo, veniva travisato (p. 14 ricorso), laddove si dice che l'imputato si era presentato presso il bar insieme a AN, come se i due si fossero organizzati per recarvisi insieme al fine di minacciare ZO, mentre, in realtà, l'imputato aveva trovato sul posto il AN e, nel timore che questi si intromettesse nel suo credito, aveva perso il controllo e minacciato ZO con la pistola scacciacani, inseguendolo tra i tavoli. L'evidenziato travisamento del fatto, osserva la difesa, ha avuto ricadute sulla negata riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quantomeno putativo. Rileva in proposito la difesa che, lo stesso giorno, l'imputato ebbe a chiamare il ZO per scusarsi del suo comportamento e fare il punto sulla situazione debitoria e che avvenne un incontro nel corso del quale venne concordato un piano di rientro del solo capitale, una sorta di novazione del debito, con la garanzia della compagna di ZO, TR RO. Puntualizza la difesa che, se non avesse travisato l'episodio del 5 gennaio 2020, la Corte territoriale avrebbe dovuto collocare le richieste dell'imputato di restituzione del denaro in un momento successivo alle condotte minacciose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oltre che puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti e risolti dalla Corte di appello, è infondato e pertanto deve essere rigettato. 2. Con i due motivi di ricorso, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione - contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento - ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio (e in particolare del contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e degli altri testi, RO e M.IL OV), in contrasto con il diritto vivente. Pur avendo formalmente - ma anche genericamente - denunciato il vizio della motivazione, la difesa ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Va anche precisato che, per di più, nel caso di specie il ricorrente è stato condannato per il reato di estorsione in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme. È quindi opportuno ricordare che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento 4. 3 della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso di cosiddetta doppia conforme sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica della sua attendibilità, a fronte della costituzione di parte civile della stessa, va osservato che la sentenza impugnata contiene puntuale motivazione sulle ragioni per le quali il resoconto della vittima del reato debba ritenersi attendibile, essendo corroborato dalle dichiarazioni di altri testimoni (la teste Baroni ed il maresciallo OV), oltre che dalla parziale confessione dello stesso imputato. La Corte di appello, così come il Tribunale, hanno concordemente ritenuto attendibile il racconto, attraverso un giudizio di merito immune da vizi logici rilevabili in questa sede. Le censure difensive pretenderebbero una totale reinterpretazione delle emergenze probatorie, nel proporre una rilettura del rapporto tra la vittima e l'imputato, che attiene al giudizio di merito e che non è effettuabile in questa sede. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni" (sez. II, 23/11/2021, n.46753); cosa che non ricorre nel caso di specie, in cui la Corte territoriale (p. 9) in merito alla narrazione del ZO, oltre al numero e alla dinamica degli episodi minatori ricostruiti, valorizza sia la "paura che gli [al ZO, ndr] incuteva Di RC", confermata dalle dichiarazioni della compagna RO e del M.IL OV, sia "il potente effetto intimidatorio sulla persona offesa" dei reiterati episodi di minaccia agiti dall'imputato, con "effetto costrittivo nei confronti della persona offesa che si risolveva prima a sottoscrivere un riconoscimento di debito e poi a consegnare all'odierno imputato la propria autovettura" (p. 9); né in senso contrario, precisa la sentenza impugnata, può valere l'affermazione apodittica del ricorrente secondo la quale "minacce e intimidazioni altro non sarebbero che una mera manifestazione della frustrazione che il Di RC provava per gli inadempimenti del ZO e pur avendo caratteri eclatanti non avevano alcuna portata minatoria" (p. 9). Il ricorrente, per di più, contesta la valutazione del racconto della vittima senza allegare al ricorso elementi a sostegno di un eventuale intento calunnioso riferibile alla stessa, mediante deduzioni che appaiono pertanto intrinsecamente generiche. 4 3.1. Nessuna decisiva interferenza rispetto alla ritenuta credibilità del narrato della persona offesa consegue dal fatto che la Corte di appello ha riportato (p. 5) che, in occasione del fatto contestato in data 5 gennaio 2020, l'imputato si era recato presso il bar della p.o. insieme a AN, mentre, in realtà, quest'ultimo era già presente sul posto e proprio la sua presenza avrebbe indotto l'imputato a porre in essere la "sceneggiata" consistita nell'inseguire ZO tra i tavoli armato di pistola scacciacani, al solo fine di "tenere testa al AN (persona a lui sconosciuta) che voleva ingerirsi nella sua posizione creditoria" (p. 15 ricorso). Si tratta invero di un dato che non ha rilievo sulla ricostruzione della condotta minatoria realizzata dall'imputato, come puntualmente spiegato dai giudici territoriali (p. 10), e che non inficia la struttura motivazionale della sentenza, poiché non pregiudica la bontà del percorso logico argomentativo seguito per confermare la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità per il delitto di estorsione. Invero, sotto questo aspetto, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza sulla responsabilità del ricorrente in relazione al reato ascrittogli. E' pertanto doveroso ricordare, con riferimento a tale ultimo profilo, che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, il dato in esame relativo alla figura del AN non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha fondato la conferma della sentenza di primo grado sull'accertamento di reiterati episodi di minaccia posti in essere dall'imputato nel corso del tempo, spiegando in modo logico, adeguato ed esaustivo, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. In particolare, nella sentenza impugnata è illustrato diffusamente come condotte minatorie non dissimili (e sempre con l'ausilio di strumenti atti all'offesa, come bastoni e manganelli) rispetto a quanto accaduto il 5 gennaio 2020 erano state realizzate dall'imputato anche in assenza del AN. 4. va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla riqualificazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4.1. Le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 28007) hanno chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, in quanto nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, 5 invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967). 4.2. Orbene, nel caso di specie la Corte di appello di Brescia ha dato corretta risposta alle deduzioni difensive sul punto, giungendo ad escludere, con motivazione logica e non apparente, la qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, stante la causa illecita del rapporto da cui era scaturita la pretesa creditoria dell'imputato, correlata al finanziamento di un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti (pp. 11 e 12). Né vale in contrario il "patto novativo" intervenuto tra le parti subito dopo l'episodio del 5 gennaio 2020, "scaturendo direttamente dal clima intimidatorio posto in essere dal Di RC, inserendosi nella dinamica estorsiva da questo perpetrata" ed avendo "le sue radici nel medesimo finanziamento da parte del Di RC dell'attività di fittizia fatturazione svolta dal ZO" (p. 11 sentenza). Viene, cioè, correttamente valorizzata dalla Corte territoriale l'assorbente considerazione che l'imputato Di RC, si ribadisce, non agì per una pretesa lecita, bensì per soddisfare il credito per finanziamento di un'attività di false fatturazioni maturato nei confronti di ZO (pp. 11 e 12). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6. Non si procede alla liquidazione delle spese e degli onorari relativi al presente grado di giudizio a favore della parte civile GI ZO, assistito dall'avv. Rosario Coppola che ha depositato conclusioni in via telematica e non è comparso all'odierna udienza, dovendo trovare applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata, come nel caso in esame, a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (SU, n. 27727 del 14/12/2023- dei:). 2024, Gambacurta, Rv. 286585-03).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 18/09/2025.
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, emessa in data 15/01/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore Generale, Luca Tampieri, ha chiesto il rigetto del ricorso;
sentito il difensore, avv. Riccardo Tropea, che ha insistito nei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 15/01/2025 n. 70 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo emessa il 21/05/2024, ha assolto l'imputato UC Di RC NI (già assolto dal Tribunale di Bergamo per il reato di usura) dal reato 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 37705 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COLELLA SIMONETTA Data Udienza: 18/09/2025 contravvenzionale di cui all'art. 4 L.110/75 con conseguente rideterminazione della pena inflitta, confermando nel resto la condanna per il reato di estorsione (capo sub 4 dell'imputazione). 2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, affidandolo a due motivi. 2.1 Con il primo motivo si deducono violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per omessa, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione circa la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, GI ZO: in particolare, la difesa censura la valutazione, ritenuta "frazionata" dell'attendibilità di tali dichiarazioni, con riferimento al narrato riguardante le minacce subite da parte dell'imputato, osservando che quest'ultimo è stato assolto (dal Tribunale di Bergamo) dal delitto di usura in quanto la versione da lui fornita in un memoriale scritto, circa i rapporti economico-finanziari con ZO, è stata ritenuta più affidabile di quella fornita dalla stessa persona offesa, mentre la versione di quest'ultima è stata ritenuta credibile con riferimento alla descrizione degli episodi riconducibili al reato di estorsione, ossia alle pretese di restituzione con modalità minacciose del denaro imprestatogli dall'imputato. Si lamenta, inoltre, la contraddittorietà della motivazione, laddove, ai fini dell'assoluzione dal reato contravvenzionale per porto di arma senza giustificato motivo, ha reputato la versione dell'imputato (sull'utilizzo di una pistola scacciacani con tappo rosso in occasione dell'episodio occorso il 5 gennaio 2020) credibile e più coerente rispetto a quella della parte offesa, la quale non è stata in grado di descrivere con esattezza le caratteristiche dell'arma impugnata dall'imputato a causa, come evidenziato nella sentenza impugnata, della concitazione del momento che non gli aveva permesso di guardare attentamente la pistola brandita nei suoi confronti dall'imputato. Si evidenzia altresì come l'irnputato, senza negare episodi a sé sfavorevoli, li abbia giustificati con la carenza di autocontrollo causata dall'irritazione per essersi sentito "preso in giro" dal debitore. L' evidenziata contraddizione, secondo la difesa, sarebbe sufficiente a fare "saltare" la tenuta logica dell'intero apparato motivazionale a sostegno della pronuncia di condanna, che si fonderebbe esclusivamente sulle dichiarazioni della persona offesa, oltre che su quelle di TR RO, che sarebbero altrettanto inattendibili, non solo perché è la compagna di ZO, ma anche perché risulta coinvolta nella vicenda per essersi fatta garante della restituzione del denaro a seguito di quanto accaduto il 5 gennaio 2020; si aggiunge che, comunque, la RO avrebbe semplicemente riferito de relato circa le pretese economiche usurarie avanzate dall'imputato (entità degli importi, tempi e modalità di restituzione); quanto al maresciallo OV, ufficiale di p.g. che ha condotto le indagini, avrebbe riferito soltanto del timore e della ritrosia della persona offesa a rivolgersi alle forze dell'ordine. 2.2 Con il secondo motivo, si deduce vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) in ordine alla mancata derubricazione del fatto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, conseguente all'asserito travisamento del fatto storico. In particolare, la difesa, riportando sul punto un passaggio dell'atto di appello, evidenzia, in relazione all'episodio occorso il 5 gennaio 2 2020, che l'imputato venne "convocato" da BE AN, soggetto noto per la caratura criminale, presso il bar della persona offesa. Invece, nella sentenza della Corte di Appello il fatto, qualificato come decisivo, veniva travisato (p. 14 ricorso), laddove si dice che l'imputato si era presentato presso il bar insieme a AN, come se i due si fossero organizzati per recarvisi insieme al fine di minacciare ZO, mentre, in realtà, l'imputato aveva trovato sul posto il AN e, nel timore che questi si intromettesse nel suo credito, aveva perso il controllo e minacciato ZO con la pistola scacciacani, inseguendolo tra i tavoli. L'evidenziato travisamento del fatto, osserva la difesa, ha avuto ricadute sulla negata riqualificazione del reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, quantomeno putativo. Rileva in proposito la difesa che, lo stesso giorno, l'imputato ebbe a chiamare il ZO per scusarsi del suo comportamento e fare il punto sulla situazione debitoria e che avvenne un incontro nel corso del quale venne concordato un piano di rientro del solo capitale, una sorta di novazione del debito, con la garanzia della compagna di ZO, TR RO. Puntualizza la difesa che, se non avesse travisato l'episodio del 5 gennaio 2020, la Corte territoriale avrebbe dovuto collocare le richieste dell'imputato di restituzione del denaro in un momento successivo alle condotte minacciose. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, oltre che puramente reiterativo di questioni ed aspetti già devoluti e risolti dalla Corte di appello, è infondato e pertanto deve essere rigettato. 2. Con i due motivi di ricorso, la difesa, pur evocando cumulativamente vizi della motivazione - contraddittorietà, manifesta illogicità e travisamento - ha di fatto sollecitato una rilettura delle prove acquisite nel giudizio (e in particolare del contenuto delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e degli altri testi, RO e M.IL OV), in contrasto con il diritto vivente. Pur avendo formalmente - ma anche genericamente - denunciato il vizio della motivazione, la difesa ha lamentato una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio. Tuttavia, è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Sez.3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01). Va anche precisato che, per di più, nel caso di specie il ricorrente è stato condannato per il reato di estorsione in entrambi i giudizi di merito con motivazione conforme. È quindi opportuno ricordare che la doppia conformità della decisione di condanna dell'imputato ha decisivo rilievo con riguardo ai limiti della deducibilità in cassazione del vizio di travisamento 4. 3 della prova. E' pacifico, infatti, nella giurisprudenza di legittimità, che tale vizio può essere dedotto con il ricorso per cassazione nel caso di cosiddetta doppia conforme sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (cosa non verificatasi nella specie), sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi;
Sez.4, n. 44765 del 22/10/2013, Buonfine). 3. Quanto al primo motivo di ricorso, avente ad oggetto la valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, previa verifica della sua attendibilità, a fronte della costituzione di parte civile della stessa, va osservato che la sentenza impugnata contiene puntuale motivazione sulle ragioni per le quali il resoconto della vittima del reato debba ritenersi attendibile, essendo corroborato dalle dichiarazioni di altri testimoni (la teste Baroni ed il maresciallo OV), oltre che dalla parziale confessione dello stesso imputato. La Corte di appello, così come il Tribunale, hanno concordemente ritenuto attendibile il racconto, attraverso un giudizio di merito immune da vizi logici rilevabili in questa sede. Le censure difensive pretenderebbero una totale reinterpretazione delle emergenze probatorie, nel proporre una rilettura del rapporto tra la vittima e l'imputato, che attiene al giudizio di merito e che non è effettuabile in questa sede. La Corte territoriale ha fatto buon governo del principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni" (sez. II, 23/11/2021, n.46753); cosa che non ricorre nel caso di specie, in cui la Corte territoriale (p. 9) in merito alla narrazione del ZO, oltre al numero e alla dinamica degli episodi minatori ricostruiti, valorizza sia la "paura che gli [al ZO, ndr] incuteva Di RC", confermata dalle dichiarazioni della compagna RO e del M.IL OV, sia "il potente effetto intimidatorio sulla persona offesa" dei reiterati episodi di minaccia agiti dall'imputato, con "effetto costrittivo nei confronti della persona offesa che si risolveva prima a sottoscrivere un riconoscimento di debito e poi a consegnare all'odierno imputato la propria autovettura" (p. 9); né in senso contrario, precisa la sentenza impugnata, può valere l'affermazione apodittica del ricorrente secondo la quale "minacce e intimidazioni altro non sarebbero che una mera manifestazione della frustrazione che il Di RC provava per gli inadempimenti del ZO e pur avendo caratteri eclatanti non avevano alcuna portata minatoria" (p. 9). Il ricorrente, per di più, contesta la valutazione del racconto della vittima senza allegare al ricorso elementi a sostegno di un eventuale intento calunnioso riferibile alla stessa, mediante deduzioni che appaiono pertanto intrinsecamente generiche. 4 3.1. Nessuna decisiva interferenza rispetto alla ritenuta credibilità del narrato della persona offesa consegue dal fatto che la Corte di appello ha riportato (p. 5) che, in occasione del fatto contestato in data 5 gennaio 2020, l'imputato si era recato presso il bar della p.o. insieme a AN, mentre, in realtà, quest'ultimo era già presente sul posto e proprio la sua presenza avrebbe indotto l'imputato a porre in essere la "sceneggiata" consistita nell'inseguire ZO tra i tavoli armato di pistola scacciacani, al solo fine di "tenere testa al AN (persona a lui sconosciuta) che voleva ingerirsi nella sua posizione creditoria" (p. 15 ricorso). Si tratta invero di un dato che non ha rilievo sulla ricostruzione della condotta minatoria realizzata dall'imputato, come puntualmente spiegato dai giudici territoriali (p. 10), e che non inficia la struttura motivazionale della sentenza, poiché non pregiudica la bontà del percorso logico argomentativo seguito per confermare la sentenza di primo grado in punto di affermazione della penale responsabilità per il delitto di estorsione. Invero, sotto questo aspetto, il motivo risulta aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza sulla responsabilità del ricorrente in relazione al reato ascrittogli. E' pertanto doveroso ricordare, con riferimento a tale ultimo profilo, che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. Nel caso oggetto di scrutinio, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione, il dato in esame relativo alla figura del AN non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha fondato la conferma della sentenza di primo grado sull'accertamento di reiterati episodi di minaccia posti in essere dall'imputato nel corso del tempo, spiegando in modo logico, adeguato ed esaustivo, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di avere tenuto presente i fatti decisivi. In particolare, nella sentenza impugnata è illustrato diffusamente come condotte minatorie non dissimili (e sempre con l'ausilio di strumenti atti all'offesa, come bastoni e manganelli) rispetto a quanto accaduto il 5 gennaio 2020 erano state realizzate dall'imputato anche in assenza del AN. 4. va rigettato anche il secondo motivo di ricorso, relativo alla riqualificazione del reato contestato in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. 4.1. Le Sezioni Unite (sent. n. 29541 del 16/7/2020, Rv. 28007) hanno chiarito che il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, in quanto nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria;
nel secondo, 5 invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia (Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Rv. 269967). 4.2. Orbene, nel caso di specie la Corte di appello di Brescia ha dato corretta risposta alle deduzioni difensive sul punto, giungendo ad escludere, con motivazione logica e non apparente, la qualificazione dei fatti come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, stante la causa illecita del rapporto da cui era scaturita la pretesa creditoria dell'imputato, correlata al finanziamento di un giro di fatturazioni per operazioni inesistenti (pp. 11 e 12). Né vale in contrario il "patto novativo" intervenuto tra le parti subito dopo l'episodio del 5 gennaio 2020, "scaturendo direttamente dal clima intimidatorio posto in essere dal Di RC, inserendosi nella dinamica estorsiva da questo perpetrata" ed avendo "le sue radici nel medesimo finanziamento da parte del Di RC dell'attività di fittizia fatturazione svolta dal ZO" (p. 11 sentenza). Viene, cioè, correttamente valorizzata dalla Corte territoriale l'assorbente considerazione che l'imputato Di RC, si ribadisce, non agì per una pretesa lecita, bensì per soddisfare il credito per finanziamento di un'attività di false fatturazioni maturato nei confronti di ZO (pp. 11 e 12). 5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. 6. Non si procede alla liquidazione delle spese e degli onorari relativi al presente grado di giudizio a favore della parte civile GI ZO, assistito dall'avv. Rosario Coppola che ha depositato conclusioni in via telematica e non è comparso all'odierna udienza, dovendo trovare applicazione il principio affermato da questa Corte a Sezioni Unite secondo cui nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata, come nel caso in esame, a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (SU, n. 27727 del 14/12/2023- dei:). 2024, Gambacurta, Rv. 286585-03).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il 18/09/2025.