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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7827 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, udita la discussione orale e le conclusioni delle parti, visto l'art. 429 c.p.c., dà lettura della seguente sentenza nella causa iscritta al n. 9841/2025 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Rossi Parte_1 per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: sospensione unilaterale del rapporto – obbligo retributivo. CONCLUSIONI: per parte ricorrente, come negli atti difensivi e nel verbale di udienza del 2 luglio 2025.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 17 marzo 2025 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio la in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, e premesso di essere dipendente della convenuta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno, anzianità convenzionale a decorrere dall'1 dicembre 2003, qualifica di “addetto all'esercizio” e parametro 193 di cui al CCNL
ha esposto: Parte_2
- che in data 24 ottobre 2024 il datore di lavoro gli ha comunicato che dal 25 ottobre 2024 si sarebbe concluso il servizio affidatogli da
[...] per l'esercizio del trasporto pubblico locale nell'area Parte_3 periferica di che non risultava che lui avesse già aderito alla Pt_3 proposta di assunzione che il nuovo gestore del servizio aveva inviato al personale in attuazione della “clausola sociale” disposta dalla normativa di gara e che per tale ragione “il Suo rapporto di lavoro resta sospeso dalla predetta data, senza prestazione di lavoro e senza corresponsione della corrispondente retribuzione”;
- che in realtà egli si trovava in malattia sin dal 16 settembre 2024;
- che con mail del 15 ottobre 2024 aveva comunicato al nuovo gestore, la , che non si sarebbe potuto recare Parte_4 all'appuntamento fissato per la stipula del contratto e che appena si fosse rimesso avrebbe ricontattato l'azienda subentrante;
- che con pec del 4 dicembre 2024 ha contestato la legittimità di tale provvedimento, sia perché la sospensione era del tutto illegittima, in quanto non giustificata da nessuna norma di legge o di contratto, sia perché, in ogni caso, egli si trovava in malattia, regolarmente certificata, sin dal 16 settembre 2024;
- che la malattia in quel momento era ancora in corso e sarebbe poi proseguita sino al 31 dicembre 2024, venendo sempre regolarmente certificata e comunicata al datore di lavoro;
- che tale diffida non ha avuto alcun riscontro;
- che con bonifico del 17 gennaio 2025 ha ricevuto l'importo di € 1.433,00, genericamente imputato a “emolumenti” e riferibile alla busta paga di ottobre 2024, di corrispondente importo, nella quale compare una trattenuta di € 422.87 con la causale “gg. sospensione disciplinare” per 6 giorni, da imputare (in difetto di qualsivoglia procedimento disciplinare) alla sospensione arbitrariamente applicata a decorrere dal 24 ottobre 2024;
- che non gli è stata corrisposta la retribuzione di novembre e di dicembre 2024, né la tredicesima mensilità del 2024;
- che in data 3 gennaio 2025, entro il termine di sette giorni dalla fine del periodo di malattia, ha comunicato a mezzo pec alla
[...] che il periodo di malattia era terminato e che, pertanto, Controparte_1 attendeva istruzioni, e al nuovo gestore, , la Parte_4 propria disponibilità a prendere servizio, attendendo istruzioni;
- che, nuovamente, non è pervenuto alcun riscontro, mentre non gli è stata accreditata nemmeno la retribuzione dei mesi di gennaio e di febbraio 2025; Premesso che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, unilateralmente disposta dal datore di lavoro in violazione degli obblighi contrattuali, è illegittima sia perché non giustificata oggettivamente, rientrando, in assenza di atto espulsivo, nell'ordinario rischio di impresa, sia perché disposta in costanza di malattia, il ricorrente ha pertanto chiesto la condanna del datore di lavoro al pagamento della retribuzione maturata e non percepita sino a febbraio 2025, per un importo complessivo di € 10.994,57, oltre accessori di legge. Ritualmente instaurato il contraddittorio, non si è costituita in giudizio la società convenuta, la quale all'udienza del 20 maggio 2025 è stata, pertanto, dichiarata contumace. La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. All'udienza del 2 luglio 2025 il legale rappresentante di parte convenuta non si è presentato a rendere interrogatorio formale, malgrado la rituale notifica del verbale ammissivo. Indi, sulle conclusioni rassegnate dal ricorrente, di cui al ricorso e al verbale di causa, la controversia è stata decisa.
2. Le domande di natura retributiva azionate dal lavoratore traggono fondamento, in primo luogo, dall'asserita sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, sussumibile nella nozione generale contenuta nell'art. 2094 c.c., con le mansioni e la durata dedotti in ricorso. Secondo il principio generale stabilito dall'art. 2697 c.c. grava sul lavoratore che agisce in giudizio l'onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda, cioè l'espletamento dell'attività lavorativa descritta in ricorso in favore delle convenute e la sussistenza di un vincolo di subordinazione idoneo a giustificare le differenze retributive e gli altri emolumenti postulati, mentre la domanda non può trovare accoglimento ove non sia stata adeguatamente provata, a prescindere dal fatto che parte resistente abbia a sua volta assolto l'onere di dimostrare la fondatezza della propria tesi difensiva. La nozione di subordinazione, come enucleata dagli interpreti a seguito di un travagliato iter interpretativo, è ricostruibile ex post soltanto alla luce di alcuni elementi sintomatici, tra cui, soprattutto, assume natura caratterizzante l'assoggettamento del prestatore di lavoro al potere direttivo del datore di lavoro, che si traduce nella presenza di un potere gerarchico, organizzativo e disciplinare, da cui evincerne l'etero-determinazione, peraltro non da valutare in astratto, ma da apprezzare in concreto, con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, nonché alle caratteristiche organizzative e dimensionali dell'impresa datoriale (cfr. Cass., sez. lav., n. 11207 del 14 maggio 2009); a ciò fanno, poi, da corollario altri indici presuntivi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della retribuzione e l'osservanza di un orario, che possono avere una portata sussidiaria ai fini della prova della subordinazione e possono essere decisivi solo se valutati globalmente e non singolarmente (cfr., per tutte, Cass., sez. lav., 20 luglio 2003, n. 9900 e Cass., sez. lav., 19 maggio 2000, n. 6570). È, quindi, proprio il requisito dell'assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare altrui, derivante dallo stabile e continuo inserimento nell'apparato aziendale del datore di lavoro, che vale in primo luogo a caratterizzare il tipo contrattuale, dovendosi utilizzare gli altri elementi discriminanti solo nel caso di oggettiva difficoltà a ricostruire quest'ultimo in maniera attendibile (cfr., in termini, Cass., sez. lav., 11 aprile 2008, n. 9545 e Cass., sez. lav., 5079 del 3 marzo 2009).
3. Il rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno, con l'inquadramento rivendicato dal lavoratore, è stato accertato in forza del contenuto complessivo del materiale probatorio raccolto. La produzione documentale offerta in allegato al ricorso, specificamente le buste paga predisposte a opera del datore di lavoro, attesta l'effettività del rapporto contrattuale, la retribuzione pattuita e l'anzianità convenzionale del lavoratore (cfr. doc. n. 12 del ricorso). Parimenti di riscontro documentale sono lo stato di malattia del ricorrente nel periodo dal 16 settembre al 31 dicembre 2024, la comunicazione del datore di lavoro della perdita dell'appalto del servizio cui il ricorrente era addetto e la sospensione unilaterale dal lavoro e dalla retribuzione in costanza di malattia, per una presunta mancata comparizione a stipulare il contratto di lavoro con il nuovo affidatario dell'appalto (doc. nn. 3 e 4 del ricorso), nonché le comunicazioni del ricorrente in merito alle ragioni dell'assenza – peraltro conosciute al datore di lavoro (cfr. doc. n. 6) – e la disponibilità a riprendere a lavorare, anche per il nuovo affidatario del servizio, al termine della malattia (cfr. doc. nn. 5 e 10). Al quadro fattuale emergente dai documenti offerti in produzione va aggiunto il mancato espletamento dell'interrogatorio formale per l'ingiustificata assenza del legale rappresentante della convenuta, cui è stato ritualmente notificato il relativo verbale ammissivo del mezzo istruttorio (cfr. verbale di udienza del 2 luglio 2025). La parte datoriale, di conseguenza, ha tenuto una condotta idonea a fornire un pieno e univoco riscontro al quadro probatorio sopra ricostruito tramite le altre prove orali offerte, secondo il disposto generale dell'art. 232 c.p.c., di guisa da comprovare definitivamente, con pieno ed esaustivo rigore, l'inserimento stabile e continuativo del ricorrente nella organizzazione aziendale, da cui si ricava la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonché l'ammontare del trattamento retributivo mensile spettante.
4. Ne consegue il diritto del ricorrente al pagamento del trattamento integrale della retribuzione da parte di quello che, in assenza di un atto risolutivo del rapporto, ovvero della stipulazione di un nuovo contratto con un differente soggetto giuridico, rimane il titolare del rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo, di recente, la Suprema Corte ha avuto modo di ribadire il proprio indirizzo consolidato secondo cui, in base agli artt. 1218 e 1256 c.c., la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata, ed esonera il medesimo datore dall'obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale, ovvero a contingenti difficoltà di mercato. La legittimità della sospensione va verificata in riferimento all'allegata situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa: solo ricorrendo il duplice profilo dell'impossibilità della prestazione lavorativa svolta dal lavoratore e dell'impossibilità di ogni altra prestazione lavorativa in mansioni equivalenti, è giustificato il rifiuto del datore di lavoro di riceverla (Cass., sez. lav., 27 maggio 2019, n. 14419).
5. Alla stregua dei predetti principi, pacifici in giurisprudenza e condivisi dal decidente, nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti di una impossibilità sopravvenuta non imputabile al datore di lavoro, nell'accezione sopra illustrata, il quale avrebbe ben potuto recedere dal rapporto nel caso in cui il dipendente si fosse effettivamente rifiutato di transitare alle dipendenze del nuovo affidatario, in assenza di altre mansioni a cui adibirlo. Sicché, in assenza di prova su una effettiva situazione impeditiva allo svolgimento della prestazione lavorativa – che la convenuta, rimasta contumace, non ha fornito – ricadono sul datore di lavoro le conseguenze delle sue scelte imprenditoriali, che nel caso di specie non assumono i contorni di una situazione sopravvenuta imprevedibile, secondo l'accezione sopra enucleata dalla giurisprudenza del Supremo Collegio. Invero, la sospensione unilaterale dei rapporti di lavoro, a fronte dell'offerta della prestazione lavorativa del dipendente, non risulta giustificata da una causa non imputabile al datore di lavoro – non essendo tale la sola cessazione di un precedente appalto –, sicché ricorre il diritto al pagamento del trattamento retributivo ordinario, secondo il conteggio allegato al ricorso.
6. Una volta accertata la sussistenza del rapporto, l'orario di lavoro a tempo pieno e il trattamento retributivo spettante –, con insorgenza delle obbligazioni di pagamento della retribuzione e della 13^ mensilità, il datore di lavoro sarebbe stato infatti tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c. Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, che per il risarcimento del danno, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., sez. 3, n. 982 del 28 gennaio 2002, Cass., sez. 2, n. 13925 del 25 settembre 2002, Cass., sez. 3, n. 18315 del 01 dicembre 2003, Cass., sez. 3, n. 6395 del 01 aprile 2004, Cass., sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., sez. 1, n. 1743 del 26 gennaio 2007, nonché, più di recente, Cass., sez. lav., n. 25584 del 12 ottobre 2018), con l'unica eccezione – non ricorrente nel presente giudizio – in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c. L'onere probatorio gravante sul datore di lavoro – non costituito in giudizio – non è stato assolto, sicché non sussiste prova in merito al pagamento del trattamento retributivo dovuto. Quanto alla misura dei crediti, sono corretti e condivisibili i conteggi predisposti dalla parte ricorrente, in quanto elaborati sulla scorta dei dati fattuali del rapporto di lavoro, per come accertati in giudizio, in relazione al dovuto inquadramento e all'orario di lavoro osservato. Peraltro, la parte datoriale, non rendendo ingiustificatamente l'interrogatorio formale, ha tenuto un comportamento processuale rilevante, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., per fornire un definitivo conforto anche alla correttezza della quantificazione delle obbligazioni retributive operata dalla prestatrice di lavoro. Inoltre, i conteggi sono stati predisposti sulla base del trattamento lordo dovuto, giacché secondo il costante e condivisibile insegnamento della Corte di legittimità, da cui non sussistono ragioni per discostarsi,
“l'accertamento e la liquidazione dei crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive debbono essere effettuati al lordo delle ritenute contributive e fiscali, tenuto conto, quanto alle prime, che la trattenuta, da parte del datore di lavoro, della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista, dall'art. 19, legge 4 aprile 1952, n. 218, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, ai sensi dell'art. 23, comma primo, medesima legge;
e che il datore di lavoro, che non abbia provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito, è da considerare - salva la prova di fatti a lui non imputabili - debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore); ed atteso, quanto alle ritenute fiscali, che il meccanismo di queste inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire” (cfr., per tutte, Cass. 11 luglio 2000, n. 9198, Cass. 15 luglio 2002, n. 10258 e Cass., n. 18584 del 7 luglio 2008, Cass. n. 19790 del 28 settembre 2011 e Cass., sez. lav., n. 3525 del 13 febbraio 2013, nelle quali ultime viene precisato che dall'importo lordo dovuto va detratto quello netto percepito, nonché Cass., sez. lav., n. 30257 del 22 novembre 2018).
7. Conclusivamente, la parte datoriale va condannata al pagamento in favore del lavoratore dell'importo di € 10.994,57. All'importo dovuto vanno inoltre aggiunti gli interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo, mentre il ricorso va rigettato per il resto.
8. Le spese seguono la regola generale della soccombenza, ex art. 92 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo, alla luce delle vigenti tabelle ex d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Udito il procuratore di parte ricorrente, definitivamente pronunciando, nella contumacia della società resistente, condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del ricorrente, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo di € 10.994,57, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle rate di credito al saldo, come per legge, nonché a rifondergli le spese di lite, che liquida in complessivi € 5.388, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Roma, 2 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo