Articolo 4 della Legge 18 marzo 2021, n. 35
Articolo 3Articolo 5
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2 aprile 2021
Art. 4. Celebrazione della Giornata nazionale
negli istituti scolastici di ogni ordine e grado 1. Nella Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati alla comprensione e all'apprendimento dei temi relativi alla diffusione dell'epidemia di coronavirus e all'impegno nazionale e internazionale profuso per il suo contenimento e per garantire assistenza alle comunita' e alle persone colpite.
Entrata in vigore il 2 aprile 2021
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