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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XLI, sentenza 12/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO CO SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RT MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7766/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SI IF BA 2019
- SI IF BA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2023, la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 26 luglio 2021, concernente l'Imposta Regionale sulla
Benzina per Autotrazione (BA) versata alla Regione Lazio per le annualità 2019 e 2020. L'importo richiesto a rimborso ammonta a complessivi € 2.126.176,34, come documentato dalle dichiarazioni annuali e dalle relative attestazioni di pagamento prodotte in atti.
L'istanza di rimborso e il successivo ricorso si fondano sull'assunta incompatibilità dell'BA con il diritto dell'Unione Europea, e in particolare con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in quanto tributo gravante su un prodotto già sottoposto ad accisa armonizzata e privo della "finalità specifica" richiesta dalla normativa unionale.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), culminata nell'ordinanza del 9 novembre 2021, causa C-255/20,
Punto Nautica, nonché le coeve e conformi pronunce della Corte di Cassazione (tra cui le sentenze n.
6687/2023 e n. 6858/2023), le quali hanno sancito l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare ab origine la normativa interna istitutiva del tributo e, conseguentemente, anche la clausola di salvezza degli effetti pregressi contenuta nella legge di abrogazione dell'imposta (art. 1, comma 628, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio ha inizialmente resistito al ricorso eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Società per avvenuta traslazione dell'onere economico sul consumatore finale, con conseguente indebito arricchimento in caso di rimborso;
la natura non self-executing della direttiva invocata;
l'intervenuta decadenza biennale dal diritto al rimborso;
l'inammissibilità dell'istanza per omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 29 della L. 428/1990.
Successivamente, con memoria integrativa, la Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tale eccezione si fonda su un recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'unico soggetto legittimato a rispondere delle istanze di rimborso dell'BA è l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, in ragione della natura di tributo erariale derivato dell'imposta in esame.
La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 420 del 07.02.2025, ha rinviato il presente giudizio in attesa che la Corte Suprema di Cassazione si pronunciasse, con riferimento all'applicabilità all'BA della disciplina dell'art. 29, comma 2 d. lgs. n. 428/1990, sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dalla prima sezione della CGT di 2^ grado del Piemonte. Il suddetto giudizio è stato deciso con ordinanza n. 7965/2025 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale.
Cessata la causa per la quale era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo da parte di codesta Corte, la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria con cui ha replicato alle eccezioni della Regione Lazio, sostenendo che: in base ai principi civilistici generali in materia di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), legittimato alla restituzione è il soggetto che ha materialmente percepito le somme (l'accipiens); nel caso specifico della
Regione Lazio, l'BA sarebbe qualificata come "tributo regionale proprio" dalla stessa legislazione e documentazione contabile regionale, circostanza che la differenzierebbe dai casi esaminati dalla
Cassazione; l'applicazione di tale nuovo orientamento giurisprudenziale violerebbe il principio unionale di effettività della tutela, poiché precluderebbe di fatto il rimborso, essendo ormai decorsi i termini per agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Società ha quindi formulato, in via subordinata, istanza di disapplicazione di tale "diritto vivente", di rinvio pregiudiziale alla CGUE o, in ulteriore subordine, di chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tale sede, ha altresì documentato l'avvenuta comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, superando una delle eccezioni iniziali della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Lazio è fondata.
Occorre prendere atto del recente, ma ormai consolidato e univoco, orientamento della Corte di Cassazione che ha operato una fondamentale riclassificazione della natura giuridica dell'BA. Con numerose pronunce
(cfr., tra le altre, Cass. n. 3109/2025, n. 6617/2025), la Suprema Corte ha stabilito che l'BA, a prescindere dalla sua denominazione e dalla devoluzione del gettito agli enti regionali, deve essere qualificata come
"tributo erariale proprio di tipo derivato".
Il fondamento di tale interpretazione risiede nella constatazione che la fonte del potere impositivo non è una legge regionale autonoma, bensì una legge dello Stato (segnatamente, l'art. 17 del D. Lgs. n. 398/1990), la quale si è limitata a concedere alle Regioni la mera facoltà di istituire il tributo nel proprio territorio, predeterminandone i caratteri essenziali. La Corte Suprema di Cassazione, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle competenze legislative, ha dato prevalenza alla fonte del potere impositivo e alla struttura amministrativa del prelievo rispetto alla mera destinazione finale delle somme incassate.
Da tale qualificazione giuridica discende una conseguenza ineludibile sul piano processuale. Poiché l'BA
è un tributo erariale, la cui disciplina procedurale per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso è modellata su quella delle accise statali (come espressamente previsto dall'art. 3, comma 13, della L. n.
549/1995), il rapporto giuridico d'imposta e, specularmente, il rapporto di rimborso, intercorrono unicamente tra il soggetto passivo e l'Amministrazione statale competente in materia di accise, ovvero l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. La Regione, in tale schema, assume il ruolo di mero beneficiario materiale del gettito, ma non è parte del rapporto giuridico - tributario e, pertanto, non è il soggetto legittimato a stare in giudizio nelle relative controversie.
Le argomentazioni contrarie della ricorrente non possono essere accolte.
L'invocazione del principio civilistico della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), secondo cui l'azione restitutoria va esperita nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (accipiens), non è pertinente. Il rapporto tributario è disciplinato da norme di diritto pubblico che, in quanto ius speciale, derogano alle regole generali del diritto civile. L'individuazione del soggetto legittimato passivo nelle liti tributarie non dipende dal flusso materiale del denaro, ma dalla titolarità del rapporto giuridico d'imposta, come definita dalla legge e interpretata in via nomofilattica dalla Corte Suprema di Cassazione.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'BA della Regione Lazio costituirebbe un "tributo proprio" in virtù della sua appostazione nei documenti di bilancio regionali. La qualificazione giuridica di un tributo discende dalla sua fonte normativa e dalla sua struttura oggettiva, non dalle modalità di contabilizzazione adottate da un ente territoriale. L'interpretazione della Cassazione ha portata generale e si applica a tutte le Regioni che hanno istituito l'BA sulla base della medesima legge statale, senza che le prassi contabili locali possano alterarne la natura di tributo erariale derivato.
La richiesta di disapplicare il diritto vivente della Corte di Cassazione in materia di legittimazione passiva non può trovare accoglimento in ragione dell'orientamento di legittimità chiaro, recente e consolidato che questa Corte condivide. Deve essere parimenti respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE. La questione relativa all'individuazione dell'organo nazionale (Regione o Agenzia statale) competente a ricevere le istanze di rimborso e a resistere nei relativi giudizi attiene all'organizzazione amministrativa e processuale interna dello Stato membro. La CGUE ha costantemente affermato che, in assenza di una specifica disciplina unionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali per la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione. La questione posta non verte sull'interpretazione di una norma unionale, ma sulle conseguenze procedurali, nell'ordinamento interno, di un'interpretazione consolidata del diritto nazionale, materia che esula dalla giurisdizione della
Corte di Giustizia.
Infine, non può essere accolta la richiesta di disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale istituto processuale non è volto a sanare l'erronea individuazione del legittimato passivo da parte del ricorrente. L'erronea vocatio in ius di un soggetto privo di legittimazione passiva costituisce un vizio che inficia il rapporto processuale sin dalla sua instaurazione e conduce al rigetto della domanda nei confronti della parte erroneamente convenuta. Grava sulla parte attrice l'onere di identificare correttamente il proprio contraddittore, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa per emendare un errore relativo a una condizione fondamentale dell'azione.
Nonostante il rigetto del ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
La reiezione della domanda discende, infatti, da un principio di diritto - quello relativo alla legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - affermatosi in giurisprudenza solo in tempi recenti, a seguito di un mutamento interpretativo. Al momento della proposizione dell'istanza di rimborso e della successiva instaurazione del presente giudizio, era prassi consolidata e oggettivamente ragionevole rivolgere la pretesa restitutoria nei confronti dell'ente regionale che aveva materialmente riscosso il tributo.
L'incertezza oggettiva sulla regola di diritto applicabile, determinata da tale sopravvenienza giurisprudenziale non prevedibile dalla parte ricorrente al momento dell'introduzione della lite, giustifica pienamente la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41:
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 41, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LA MALFA ANTONINO, Presidente
IACUZIO CO SAVERIO, Relatore
CARRELLI PALOMBI DI MONT RT MARIA, Giudice
in data 19/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7766/2023 depositato il 06/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SI IF BA 2019
- SI IF BA 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 15 maggio 2023, la società Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sull'istanza di rimborso, presentata in data 26 luglio 2021, concernente l'Imposta Regionale sulla
Benzina per Autotrazione (BA) versata alla Regione Lazio per le annualità 2019 e 2020. L'importo richiesto a rimborso ammonta a complessivi € 2.126.176,34, come documentato dalle dichiarazioni annuali e dalle relative attestazioni di pagamento prodotte in atti.
L'istanza di rimborso e il successivo ricorso si fondano sull'assunta incompatibilità dell'BA con il diritto dell'Unione Europea, e in particolare con l'art. 1, paragrafo 2, della Direttiva 2008/118/CE, in quanto tributo gravante su un prodotto già sottoposto ad accisa armonizzata e privo della "finalità specifica" richiesta dalla normativa unionale.
A sostegno della propria pretesa, la ricorrente ha richiamato la consolidata giurisprudenza della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea (CGUE), culminata nell'ordinanza del 9 novembre 2021, causa C-255/20,
Punto Nautica, nonché le coeve e conformi pronunce della Corte di Cassazione (tra cui le sentenze n.
6687/2023 e n. 6858/2023), le quali hanno sancito l'obbligo per il giudice nazionale di disapplicare ab origine la normativa interna istitutiva del tributo e, conseguentemente, anche la clausola di salvezza degli effetti pregressi contenuta nella legge di abrogazione dell'imposta (art. 1, comma 628, L. 30 dicembre 2020, n. 178).
Costituitasi in giudizio, la Regione Lazio ha inizialmente resistito al ricorso eccependo, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva della Società per avvenuta traslazione dell'onere economico sul consumatore finale, con conseguente indebito arricchimento in caso di rimborso;
la natura non self-executing della direttiva invocata;
l'intervenuta decadenza biennale dal diritto al rimborso;
l'inammissibilità dell'istanza per omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 29 della L. 428/1990.
Successivamente, con memoria integrativa, la Regione ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Tale eccezione si fonda su un recente e consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui l'unico soggetto legittimato a rispondere delle istanze di rimborso dell'BA è l'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, in ragione della natura di tributo erariale derivato dell'imposta in esame.
La Corte, con ordinanza interlocutoria n. 420 del 07.02.2025, ha rinviato il presente giudizio in attesa che la Corte Suprema di Cassazione si pronunciasse, con riferimento all'applicabilità all'BA della disciplina dell'art. 29, comma 2 d. lgs. n. 428/1990, sul rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. sollevato dalla prima sezione della CGT di 2^ grado del Piemonte. Il suddetto giudizio è stato deciso con ordinanza n. 7965/2025 con cui è stata dichiarata l'inammissibilità del rinvio pregiudiziale.
Cessata la causa per la quale era stato disposto il rinvio a nuovo ruolo da parte di codesta Corte, la parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria con cui ha replicato alle eccezioni della Regione Lazio, sostenendo che: in base ai principi civilistici generali in materia di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), legittimato alla restituzione è il soggetto che ha materialmente percepito le somme (l'accipiens); nel caso specifico della
Regione Lazio, l'BA sarebbe qualificata come "tributo regionale proprio" dalla stessa legislazione e documentazione contabile regionale, circostanza che la differenzierebbe dai casi esaminati dalla
Cassazione; l'applicazione di tale nuovo orientamento giurisprudenziale violerebbe il principio unionale di effettività della tutela, poiché precluderebbe di fatto il rimborso, essendo ormai decorsi i termini per agire nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La Società ha quindi formulato, in via subordinata, istanza di disapplicazione di tale "diritto vivente", di rinvio pregiudiziale alla CGUE o, in ulteriore subordine, di chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In tale sede, ha altresì documentato l'avvenuta comunicazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate, superando una delle eccezioni iniziali della resistente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Regione Lazio è fondata.
Occorre prendere atto del recente, ma ormai consolidato e univoco, orientamento della Corte di Cassazione che ha operato una fondamentale riclassificazione della natura giuridica dell'BA. Con numerose pronunce
(cfr., tra le altre, Cass. n. 3109/2025, n. 6617/2025), la Suprema Corte ha stabilito che l'BA, a prescindere dalla sua denominazione e dalla devoluzione del gettito agli enti regionali, deve essere qualificata come
"tributo erariale proprio di tipo derivato".
Il fondamento di tale interpretazione risiede nella constatazione che la fonte del potere impositivo non è una legge regionale autonoma, bensì una legge dello Stato (segnatamente, l'art. 17 del D. Lgs. n. 398/1990), la quale si è limitata a concedere alle Regioni la mera facoltà di istituire il tributo nel proprio territorio, predeterminandone i caratteri essenziali. La Corte Suprema di Cassazione, in coerenza con la giurisprudenza costituzionale in materia di riparto delle competenze legislative, ha dato prevalenza alla fonte del potere impositivo e alla struttura amministrativa del prelievo rispetto alla mera destinazione finale delle somme incassate.
Da tale qualificazione giuridica discende una conseguenza ineludibile sul piano processuale. Poiché l'BA
è un tributo erariale, la cui disciplina procedurale per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso è modellata su quella delle accise statali (come espressamente previsto dall'art. 3, comma 13, della L. n.
549/1995), il rapporto giuridico d'imposta e, specularmente, il rapporto di rimborso, intercorrono unicamente tra il soggetto passivo e l'Amministrazione statale competente in materia di accise, ovvero l'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli. La Regione, in tale schema, assume il ruolo di mero beneficiario materiale del gettito, ma non è parte del rapporto giuridico - tributario e, pertanto, non è il soggetto legittimato a stare in giudizio nelle relative controversie.
Le argomentazioni contrarie della ricorrente non possono essere accolte.
L'invocazione del principio civilistico della ripetizione dell'indebito (art. 2033 c.c.), secondo cui l'azione restitutoria va esperita nei confronti di chi ha ricevuto il pagamento (accipiens), non è pertinente. Il rapporto tributario è disciplinato da norme di diritto pubblico che, in quanto ius speciale, derogano alle regole generali del diritto civile. L'individuazione del soggetto legittimato passivo nelle liti tributarie non dipende dal flusso materiale del denaro, ma dalla titolarità del rapporto giuridico d'imposta, come definita dalla legge e interpretata in via nomofilattica dalla Corte Suprema di Cassazione.
Parimenti infondata è la tesi secondo cui l'BA della Regione Lazio costituirebbe un "tributo proprio" in virtù della sua appostazione nei documenti di bilancio regionali. La qualificazione giuridica di un tributo discende dalla sua fonte normativa e dalla sua struttura oggettiva, non dalle modalità di contabilizzazione adottate da un ente territoriale. L'interpretazione della Cassazione ha portata generale e si applica a tutte le Regioni che hanno istituito l'BA sulla base della medesima legge statale, senza che le prassi contabili locali possano alterarne la natura di tributo erariale derivato.
La richiesta di disapplicare il diritto vivente della Corte di Cassazione in materia di legittimazione passiva non può trovare accoglimento in ragione dell'orientamento di legittimità chiaro, recente e consolidato che questa Corte condivide. Deve essere parimenti respinta la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE ai sensi dell'art. 267 TFUE. La questione relativa all'individuazione dell'organo nazionale (Regione o Agenzia statale) competente a ricevere le istanze di rimborso e a resistere nei relativi giudizi attiene all'organizzazione amministrativa e processuale interna dello Stato membro. La CGUE ha costantemente affermato che, in assenza di una specifica disciplina unionale, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali per la tutela dei diritti derivanti dal diritto dell'Unione. La questione posta non verte sull'interpretazione di una norma unionale, ma sulle conseguenze procedurali, nell'ordinamento interno, di un'interpretazione consolidata del diritto nazionale, materia che esula dalla giurisdizione della
Corte di Giustizia.
Infine, non può essere accolta la richiesta di disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 546/1992. Tale istituto processuale non è volto a sanare l'erronea individuazione del legittimato passivo da parte del ricorrente. L'erronea vocatio in ius di un soggetto privo di legittimazione passiva costituisce un vizio che inficia il rapporto processuale sin dalla sua instaurazione e conduce al rigetto della domanda nei confronti della parte erroneamente convenuta. Grava sulla parte attrice l'onere di identificare correttamente il proprio contraddittore, senza che il giudice possa sostituirsi ad essa per emendare un errore relativo a una condizione fondamentale dell'azione.
Nonostante il rigetto del ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 546/1992.
La reiezione della domanda discende, infatti, da un principio di diritto - quello relativo alla legittimazione passiva esclusiva dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - affermatosi in giurisprudenza solo in tempi recenti, a seguito di un mutamento interpretativo. Al momento della proposizione dell'istanza di rimborso e della successiva instaurazione del presente giudizio, era prassi consolidata e oggettivamente ragionevole rivolgere la pretesa restitutoria nei confronti dell'ente regionale che aveva materialmente riscosso il tributo.
L'incertezza oggettiva sulla regola di diritto applicabile, determinata da tale sopravvenienza giurisprudenziale non prevedibile dalla parte ricorrente al momento dell'introduzione della lite, giustifica pienamente la deroga al principio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, Sezione n. 41:
dichiara l'inammissibilità del ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di Consiglio del 19.09.2025.