Sentenza 16 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) ST Billet - Presidente
2) Giulia Gargiulo - Giudice
3) Nicola Latour - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile iscritta a ruolo n.r.g. 2593/2023, avente ad oggetto
Separazione giudiziale e divorzio, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente in [...]
Quarrata (PT) alla Via Campriana, n. 65/6, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Silvia Verrico, presso lo studio della quale elegge domicilio in Prato, alla Via Bettino n. 11;
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], residente CP_1
in Campi Bisenzio (FI) c/o Polizia Stradale, sottosezione Autostrade Firenze-
Nord, alla Via di Limite, n. 178/2, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Valeria Vezzosi, presso lo studio della quale elegge domicilio in
Empoli, alla via R. Sanzio n. 3/F;
Resistente
1
Co
in sede;
Interventore necessario
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 14.1.2025.
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1. Con ricorso, depositato in data 14.11.2023, premetteva Parte_1
di aver contratto matrimonio in ON (BN) il 16.9.2012 con CP_1
e che dall'unione nascevano i figli (nato il [...]) e
[...] Per_1
(nato il [...]). Per_2
L'affectio coniugalis veniva a cessare a causa dei tradimenti del coniuge e dei litigi da questi scaturenti, nonché a causa delle intimidazioni verbali e dalle sottomissioni fisiche perpetrate dal marito ai suoi danni.
La ricorrente domandava, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, affido condiviso dei figli, collocamento dei minori presso la madre e assegnazione alla stessa della casa familiare, calendario di frequentazioni con il padre, contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 250,00 per figlio, spese straordinarie al 50%, vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 7.2.2024, si costituiva in giudizio , il quale si associava alla domanda di separazione e di CP_1
affidamento condiviso dei figli, ma contestava il quantum del contributo al mantenimento per i figli richiesto da controparte.
Pertanto, domandava pronunciarsi la separazione personale dei CP_1
coniugi, nonché, trascorsi i termini, pronunciarsi cessazione degli effetti civili del matrimonio;
affidamento condiviso dei figli con collocazione prevalente presso la madre e assegnazione alla stessa della casa coniugale, calendario di frequentazione del padre con i figli, contributo al mantenimento a carico del padre pari ad € 200,00 per figlio, spese straordinarie al 50%, mensa al 50%, assegno unico al 50%, con vittoria di spese e compensi.
Ad esito della comparazione dei coniugi del 12.3.2024, il Tribunale assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
2 All'udienza del 14.1.2025, le parti rassegnavano conclusioni congiunte quanto alle condizioni di separazione e la causa veniva, allora, riservata in decisione.
2. La domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Dalle risultanze di causa emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione.
3. Le parti, all'udienza del 14.1.2025, rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo quanto alle condizioni di separazione:
1. affidamento condiviso dei minori e con Per_1 Persona_3
collocamento prevalente presso la madre sig.ra ed Parte_1 assegnazione a questa dell'immobile di comune proprietà dei coniugi posto in
Quarrata (PT), via Campriana n. 65/6;
2. il padre frequenterà i minori così come di seguito: CP_1 nell'arco di cinque settimane:
- un week end, dal venerdì quando li andrà a prendere a scuola (o presso l'abitazione materna in periodo non scolastico alle ore 15,00) sino alla domenica alle ore 18,00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- due settimane per due giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino a prima di cena alle ore 19,30, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
- due settimane per due giorni infrasettimanali, dall'uscita di scuola (o dalle ore 15,00 in periodo non scolastico) sino alla mattina successiva quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 10,00 in periodo non scolastico.
Tenuto conto che il sig. lavora su turni, avviserà la sig.ra entro CP_1 Pt_1
il giorno del sabato sui giorni in cui prenderà i minori la settimana successiva, facendo in modo di alternare la cadenza di ogni settimana.
3 - il giorno della Vigilia di Natale, Natale e Santo ST (alternando annualmente con la madre) il 31 dicembre e il primo e il 6 gennaio (alternando annualmente con la madre);
- il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta, alternando annualmente con la madre, con giorno di Pasqua 2024 alla madre e giorno di Pasquetta 2024 al padre;
- 2 settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare con la madre entro il giorno 30/04 di ogni anno;
- i compleanni a rotazione annuale per ogni figlio, iniziando con il compleanno di in favore del padre per il prossimo 2024 e il compleanno di Per_2
alla madre per il prossimo 2024; Per_1
- le celebrazioni religiose (Comunioni, Cresime, etc.) a rotazione per ogni figlio, iniziando con la Comunione di nel 2024, dove spetterà il Per_1
pranzo al padre e la cena alla madre;
mentre per la Comunione di Per_2
spetterà il pranzo alla madre e la cena al padre.
4) obbligo a carico di di versare, a titolo di mantenimento dei due CP_1 figli minori, a l'importo di € 450,00 mensili (inclusivo di Parte_1
mensa), oltre rivalutazione Istat, entro il giorno 25 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda;
5) obbligo a carico dei sigg.ri e di sostenere le spese CP_1 Pt_1
straordinarie per i due figli, così come individuate dal protocollo 2018 stipulato tra il COA ed il Tribunale di Pistoia, nella misura del 50% ciascuno.
Le spese straordinarie sono così determinate:
Spese straordinarie che non richiedono il preventivo accordo a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche da pediatra o medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica,
4 ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori e relative spese connesse (bollo, assicurazione, corso patente di guida);
Spese straordinarie che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture privato non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per ingresso nell'Università, la formazione o specializzazione universitaria o l'avvio nel mondo del lavoro;
Università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post- universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
prescuola e doposcuola a causa della separazione con copertura dell'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura ed il necessario per partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto)
e casco;
corso patente di guida;
attività artistiche, culturali e ricreative
(acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.); festeggiamenti dedicati ai figli;
- per le spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, etc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro 20gg. dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa;
ove sia addossato ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta;
5 Quanto alle spese per baby sitter, la sig.ra avviserà il sig. ogni Pt_1 CP_1
settimana circa le giornate della settimana seguente in cui non ha possibilità di tenere i figli e ha necessità di un aiuto, così che si ricorrerà a baby sitter solo ove neanche il sig. abbia possibilità di modificare i propri turni e tenere CP_1
con sé i figli.
6) Assegno unico universale per i due figli minori, e future provvidenze pubbliche a favore e per i figli, siano ripartiti al 50% ciascuno tra le parti;
7) Spese di lite compensate.
Il Tribunale ritiene equo l'accordo raggiunto e provvede in tal senso.
4. Rilevata la proposizione di domanda di divorzio, si dispone sulla prosecuzione della causa con separata ordinanza.
Spese rimesse alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando in via non definitiva, nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...]
EV (AR) il 26.6.1983, e , nato a [...]_1
AU (AV) il 9.11.1983, che hanno contratto matrimonio il 16.9.2012 in
ON (BN), alle condizioni riportate in parte motiva;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (BN) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto N. 39, P. II s. A, Anno 2012);
3) rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza;
4) spese al definitivo.
Così deciso in Pistoia nella camera di consiglio del 14.1.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Nicola Latour ST Billet
6