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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/12/2025, n. 5196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5196 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa ZI FF, nella causa iscritta al N. 8306 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con gli Avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Controparte_2 P.IVA_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di CP_1
in accoglimento del proposto ricorso, condanna la al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_1
somma netta di €. 3.602,82 - di cui €. 2.244,82 a titolo di differenze retributive ed €.
1.358,00 per omessi pagamenti alla per ferie e 13°mensilità, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti sino al giorno dell'effettivo pagamento;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli Avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato in data 30/06/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in qualità di muratore inquadrato al 2° livello del c.c.n.l. edili, dal 07/02/2022 al 30/09/2022, per otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì con le retribuzioni previste dalla suddetta contrattazione collettiva, come da buste paga allegate.
Rappresentava che nel mese di maggio 2022 la società aveva posto il ricorrente in cassa integrazione (corrisposta dall'Inps) rilasciandogli una busta paga di €. 154,67 a pagamento di una festività e altre competenze.
Esponeva, ancora, che nel mese di settembre 2022, data di cessazione del rapporto, non aveva svolto attività e che la società gli aveva rilasciato una busta paga di €. 1.762,64 al lordo di ritenute, per un netto di € 1.298,82, non corrisposti, comprendenti €. 809,57 per
TFR ed altre varie competenze arretrate.
Precisava, altresì, che la resistente a fronte di un totale netto riportato nelle buste paga di €. 11.548,82 (per un lordo di €. 13.378,78 comprensivi di €. 809,57 per TFR nella suddetta busta di settembre) aveva corrisposto bonifici parziali per un totale di €.
8.304,00 e che, inoltre, aveva trattenuto in buste paga le maggiorazioni del 14,20% previste dalla contrattazione collettiva, per ferie e 13° mensilità, da accantonare presso la Cassa Edile Edilcassa Sicilia, mai versate (come da allegato prospetto rilasciato dalla stessa , né, quindi, corrisposte al ricorrente. Pt_2
Deduceva, infine, di essere rimasto creditore della società convenuta a norma del c.c.n.l. edili applicato e delle vigenti disposizioni di legge delle seguenti somme: €. 1.422,53
Febbraio 2022; €. 2.325,61 Marzo 2022; €. 2.101,08 Aprile 2022; €. 154,67 Maggio 2022; €.
2.083,46 Giugno 2022; €. 2.468,66 Luglio 2022; €. 1.060,13 Agosto 2022; €. 1.762,64
(comprensivi di TFR in € 809,57) Settembre 2022.
Rappresentava, quindi, che il totale al lordo di ritenute era di €. 13.378,78, mentre il totale al netto di ritenute era di €. 11.548,82 e che avendo percepito con bonifici bancari l'importo di €. 8.304,00, rimaneva creditore della somma netta di €. 3.244,82, a cui andavano aggiunti anche i mancati versamenti alla al netto, ed in Parte_2 particolare: €.155,36 Febbraio 2022; €.281,66 Marzo 2022; €.244,92 Aprile 2022; €.13,76
Maggio 2022; €. 256,35 Giugno 2022; €.275,28 Luglio 2022; €.130,76 Agosto 2022.
Deduceva, quindi, che il totale dei mancati versamenti alla era di €.1.358,09 Parte_2
e che il totale generale dovuto al netto di ritenute ammontava ad €. 4.602,91 (dato dalla somma di €. 3.244,82 e di €.1.358,09).
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Ritenere e dichiarare che ha Parte_1 lavorato alle dipendenze della in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
2 con mansioni di muratore dal 7/2/2022 al 30/9/2022 e per l'effetto Controparte_2
condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della somma di € 4.602,91 al netto di ritenute (di cui € 809,57 per TFR al lordo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data dell'effettivo pagamento”.
-premesso che, instaurato il contradittorio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace;
-premesso che in assenza di attività istruttoria all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2025, esaminate le conclusioni e le prove documentali, la causa veniva decisa;
-rilevato, innanzitutto, che rispetto alla domanda di pagamento delle retribuzioni non corrisposte nella vigenza del rapporto di lavoro, giova rammentare che l'onere probatorio della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
-rilevato che l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente in favore della viene confermata CP_1 dalle certificazioni allegate al ricorso (doc. 1 – n. 8 buste paga relative alle mensilità da febbraio 2022 a settembre 2022, che riportano le date di assunzione (07/02/2022) e di cessazione del rapporto lavorativo (30/09/2022), la mansione, le ore e il numero dei giorni lavorativi-; doc. 2 – CU 2023 - che indica la durata e la natura di lavoro a tempo determinato);
-rilevato che facendo applicazione dei noti principi affermati dalla Cassazione a Sezioni
Unite in punto di distribuzione dell'onere della prova in materia contrattuale (cfr. S.U.
13533/2001) - per cui l'attore che agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione - deve ritenersi provata la pretesa creditoria del ricorrente per le retribuzioni non pagate. Rinunziando a costituirsi in giudizio, infatti, la parte datoriale si è sottratta al processo e alla possibilità di offrire la prova di fatti estintivi delle rivendicazioni economiche del ricorrente;
-rilevato che, relativamente ai mancati versamenti alla appare fondata la Parte_2
3 domanda del ricorrente di pagamento in suo favore degli accantonamenti che la convenuta ha omesso di versare. Dalla documentazione prodotta (doc n. 3 – prospetto allegato al ricorso) emerge intanto con certezza l'iscrizione alla dalla quale Parte_2
deriva la piena applicabilità del CCNL di settore che prevede l'obbligo del datore di lavoro e degli operai di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dallo stesso contratto collettivo (e quindi anche gli accantonamenti da effettuarsi presso la
. In proposito vale ricordare che la più recente giurisprudenza della Parte_2
Suprema Corte ha affermato che la la quale è obbligata a pagare ai lavoratori le Parte_2 somme dovute per accantonamenti dal datore (che, pur per facta concludentia, sia iscritto al relativo rapporto) anche ove questi non le abbia versato - è contestualmente legittimata a richiedere al datore non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), bensì il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia). Questa legittimazione cessa ove il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare” (Cassazione civile Sez.
Lavoro, sentenza n. 13300 del 21 giugno 2005; v. anche Tribunale di Bari, sentenza n.
2898 del 20/06/2019). Ciò detto, deve evidenziarsi altresì che per quanto concerne la legittimazione attiva per il recupero dei crediti dei lavoratori da accantonare convenzionalmente in favore della , si richiama giurisprudenza di merito Parte_2 che ha così affermato: ““La prima questione da affrontare è quella della legittimazione attiva per il recupero dei crediti dei lavoratori da accantonare convenzionalmente in favore della Pt_2
. Sul punto, la giurisprudenza si è attestata nel non escludere, a prescindere dalla
[...] ricostruzione in termini di cessione di credito o delegazione di pagamento, la concorrente legittimazione della cassa edile e dei singoli lavoratori creditori, ma sempre nella considerazione che il debitore (impresa edile) non debba né possa essere costretto a pagare due volte lo stesso debito in favore di due soggetti” (sentenze del Tribunale di Taranto n. 351 del 13/2/2024 e n.
2775 pronunciata in data 23.11.2023 e pubblicata in data 29.11.2023).
Conseguentemente, i singoli lavoratori, in mancanza del pagamento da parte del datore di lavoro alla possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle Pt_2
relative somme;
-rilevato, pertanto, che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti degli importi sotto specificati;
-rilevato, infatti, che per quanto concerne la quantificazione delle somme parte ricorrente ha erroneamente calcolato gli importi netti risultanti dalle buste paga allegate al ricorso e relativi alle mensilità da febbraio 2022 a settembre 2022. Nello specifico, infatti, il totale della somma dei singoli importi netti è di €. 10.548,82 e non di €.
11.548,82. Conseguentemente, defalcando l'importo di €. 8.304,00 effettivamente
4 percepito dal ricorrente tramite bonifici (risultanti dall'estratto conto Controparte_3
riguardante il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, allegato n. 4 del ricorso), dalla somma rettificata degli importi netti di €. 10.548,82 (risultanti dalle 8 buste paga allegate al n. 1 del ricorso), residua un totale di €. 2.244,82 (e non dunque di €. 3.244,82), che sommato all'importo, anch'esso leggermente rettificato, di €. 1.358,00, al posto di €. 1.358,09 (come risultante dal prospetto dei mancati pagamenti alla allegato al n. 3 del Parte_2
ricorso), totalizza un credito di €. 3.602,82, anziché €. 4.602,91;
-rilevato, pertanto, che parte resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di €. 3.602,82 (di cui €. 2.244,82 per omessa retribuzione ed €.
1.358,00 per omessi pagamenti alla per ferie e 13° mensilità) oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti sino al giorno dell'effettivo pagamento;
-rilevato, conclusivamente che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
ZI FF
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della Giudice dott.ssa ZI FF, nella causa iscritta al N. 8306 del 2023 R.G.L. promossa
DA
Parte_1 C.F._1
Con gli Avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO ricorrente
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
Controparte_2 P.IVA_1
resistente contumace
Avente ad oggetto: retribuzione all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara la contumacia di CP_1
in accoglimento del proposto ricorso, condanna la al pagamento in favore del ricorrente della complessiva CP_1
somma netta di €. 3.602,82 - di cui €. 2.244,82 a titolo di differenze retributive ed €.
1.358,00 per omessi pagamenti alla per ferie e 13°mensilità, oltre interessi e Parte_2
rivalutazione con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti sino al giorno dell'effettivo pagamento;
condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.500,00 per onorario, oltre spese generali, Iva e CPA come per legge se dovute, con distrazione in favore degli Avv.ti POLLARA' ROSARIA e SANSONE AGOSTINO.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
-premesso che con ricorso depositato in data 30/06/2023 il ricorrente in epigrafe deduceva di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta in qualità di muratore inquadrato al 2° livello del c.c.n.l. edili, dal 07/02/2022 al 30/09/2022, per otto ore giornaliere dal lunedì al venerdì con le retribuzioni previste dalla suddetta contrattazione collettiva, come da buste paga allegate.
Rappresentava che nel mese di maggio 2022 la società aveva posto il ricorrente in cassa integrazione (corrisposta dall'Inps) rilasciandogli una busta paga di €. 154,67 a pagamento di una festività e altre competenze.
Esponeva, ancora, che nel mese di settembre 2022, data di cessazione del rapporto, non aveva svolto attività e che la società gli aveva rilasciato una busta paga di €. 1.762,64 al lordo di ritenute, per un netto di € 1.298,82, non corrisposti, comprendenti €. 809,57 per
TFR ed altre varie competenze arretrate.
Precisava, altresì, che la resistente a fronte di un totale netto riportato nelle buste paga di €. 11.548,82 (per un lordo di €. 13.378,78 comprensivi di €. 809,57 per TFR nella suddetta busta di settembre) aveva corrisposto bonifici parziali per un totale di €.
8.304,00 e che, inoltre, aveva trattenuto in buste paga le maggiorazioni del 14,20% previste dalla contrattazione collettiva, per ferie e 13° mensilità, da accantonare presso la Cassa Edile Edilcassa Sicilia, mai versate (come da allegato prospetto rilasciato dalla stessa , né, quindi, corrisposte al ricorrente. Pt_2
Deduceva, infine, di essere rimasto creditore della società convenuta a norma del c.c.n.l. edili applicato e delle vigenti disposizioni di legge delle seguenti somme: €. 1.422,53
Febbraio 2022; €. 2.325,61 Marzo 2022; €. 2.101,08 Aprile 2022; €. 154,67 Maggio 2022; €.
2.083,46 Giugno 2022; €. 2.468,66 Luglio 2022; €. 1.060,13 Agosto 2022; €. 1.762,64
(comprensivi di TFR in € 809,57) Settembre 2022.
Rappresentava, quindi, che il totale al lordo di ritenute era di €. 13.378,78, mentre il totale al netto di ritenute era di €. 11.548,82 e che avendo percepito con bonifici bancari l'importo di €. 8.304,00, rimaneva creditore della somma netta di €. 3.244,82, a cui andavano aggiunti anche i mancati versamenti alla al netto, ed in Parte_2 particolare: €.155,36 Febbraio 2022; €.281,66 Marzo 2022; €.244,92 Aprile 2022; €.13,76
Maggio 2022; €. 256,35 Giugno 2022; €.275,28 Luglio 2022; €.130,76 Agosto 2022.
Deduceva, quindi, che il totale dei mancati versamenti alla era di €.1.358,09 Parte_2
e che il totale generale dovuto al netto di ritenute ammontava ad €. 4.602,91 (dato dalla somma di €. 3.244,82 e di €.1.358,09).
Concludeva, pertanto, nei termini seguenti: “Ritenere e dichiarare che ha Parte_1 lavorato alle dipendenze della in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
2 con mansioni di muratore dal 7/2/2022 al 30/9/2022 e per l'effetto Controparte_2
condannare la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente, per le causali di cui al ricorso, della somma di € 4.602,91 al netto di ritenute (di cui € 809,57 per TFR al lordo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data dell'effettivo pagamento”.
-premesso che, instaurato il contradittorio, nonostante la ritualità della notifica del ricorso introduttivo, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il convenuto non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace;
-premesso che in assenza di attività istruttoria all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 24/11/2025, esaminate le conclusioni e le prove documentali, la causa veniva decisa;
-rilevato, innanzitutto, che rispetto alla domanda di pagamento delle retribuzioni non corrisposte nella vigenza del rapporto di lavoro, giova rammentare che l'onere probatorio della sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., sulla parte ricorrente, per cui il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, ossia dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
-rilevato che l'esistenza del rapporto di lavoro a tempo determinato e lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ricorrente in favore della viene confermata CP_1 dalle certificazioni allegate al ricorso (doc. 1 – n. 8 buste paga relative alle mensilità da febbraio 2022 a settembre 2022, che riportano le date di assunzione (07/02/2022) e di cessazione del rapporto lavorativo (30/09/2022), la mansione, le ore e il numero dei giorni lavorativi-; doc. 2 – CU 2023 - che indica la durata e la natura di lavoro a tempo determinato);
-rilevato che facendo applicazione dei noti principi affermati dalla Cassazione a Sezioni
Unite in punto di distribuzione dell'onere della prova in materia contrattuale (cfr. S.U.
13533/2001) - per cui l'attore che agisca per l'esatto adempimento, per la risoluzione del rapporto o per il risarcimento del danno, può limitarsi a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto l'onere di provare di avere esattamente adempiuto ovvero l'impossibilità sopravvenuta, a lui non imputabile, della prestazione - deve ritenersi provata la pretesa creditoria del ricorrente per le retribuzioni non pagate. Rinunziando a costituirsi in giudizio, infatti, la parte datoriale si è sottratta al processo e alla possibilità di offrire la prova di fatti estintivi delle rivendicazioni economiche del ricorrente;
-rilevato che, relativamente ai mancati versamenti alla appare fondata la Parte_2
3 domanda del ricorrente di pagamento in suo favore degli accantonamenti che la convenuta ha omesso di versare. Dalla documentazione prodotta (doc n. 3 – prospetto allegato al ricorso) emerge intanto con certezza l'iscrizione alla dalla quale Parte_2
deriva la piena applicabilità del CCNL di settore che prevede l'obbligo del datore di lavoro e degli operai di osservare integralmente gli obblighi ed oneri derivanti dallo stesso contratto collettivo (e quindi anche gli accantonamenti da effettuarsi presso la
. In proposito vale ricordare che la più recente giurisprudenza della Parte_2
Suprema Corte ha affermato che la la quale è obbligata a pagare ai lavoratori le Parte_2 somme dovute per accantonamenti dal datore (che, pur per facta concludentia, sia iscritto al relativo rapporto) anche ove questi non le abbia versato - è contestualmente legittimata a richiedere al datore non solo il pagamento dei contributi (dei quali è titolare), bensì il pagamento delle somme che il datore avrebbe dovuto accantonare a favore dei lavoratori (per riposi annui, ferie, festività e gratifica natalizia). Questa legittimazione cessa ove il datore abbia direttamente pagato ai lavoratori le somme che avrebbe dovuto accantonare” (Cassazione civile Sez.
Lavoro, sentenza n. 13300 del 21 giugno 2005; v. anche Tribunale di Bari, sentenza n.
2898 del 20/06/2019). Ciò detto, deve evidenziarsi altresì che per quanto concerne la legittimazione attiva per il recupero dei crediti dei lavoratori da accantonare convenzionalmente in favore della , si richiama giurisprudenza di merito Parte_2 che ha così affermato: ““La prima questione da affrontare è quella della legittimazione attiva per il recupero dei crediti dei lavoratori da accantonare convenzionalmente in favore della Pt_2
. Sul punto, la giurisprudenza si è attestata nel non escludere, a prescindere dalla
[...] ricostruzione in termini di cessione di credito o delegazione di pagamento, la concorrente legittimazione della cassa edile e dei singoli lavoratori creditori, ma sempre nella considerazione che il debitore (impresa edile) non debba né possa essere costretto a pagare due volte lo stesso debito in favore di due soggetti” (sentenze del Tribunale di Taranto n. 351 del 13/2/2024 e n.
2775 pronunciata in data 23.11.2023 e pubblicata in data 29.11.2023).
Conseguentemente, i singoli lavoratori, in mancanza del pagamento da parte del datore di lavoro alla possono agire nei confronti del datore per il pagamento delle Pt_2
relative somme;
-rilevato, pertanto, che sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso deve trovare accoglimento nei limiti degli importi sotto specificati;
-rilevato, infatti, che per quanto concerne la quantificazione delle somme parte ricorrente ha erroneamente calcolato gli importi netti risultanti dalle buste paga allegate al ricorso e relativi alle mensilità da febbraio 2022 a settembre 2022. Nello specifico, infatti, il totale della somma dei singoli importi netti è di €. 10.548,82 e non di €.
11.548,82. Conseguentemente, defalcando l'importo di €. 8.304,00 effettivamente
4 percepito dal ricorrente tramite bonifici (risultanti dall'estratto conto Controparte_3
riguardante il periodo 01/01/2022 - 31/12/2022, allegato n. 4 del ricorso), dalla somma rettificata degli importi netti di €. 10.548,82 (risultanti dalle 8 buste paga allegate al n. 1 del ricorso), residua un totale di €. 2.244,82 (e non dunque di €. 3.244,82), che sommato all'importo, anch'esso leggermente rettificato, di €. 1.358,00, al posto di €. 1.358,09 (come risultante dal prospetto dei mancati pagamenti alla allegato al n. 3 del Parte_2
ricorso), totalizza un credito di €. 3.602,82, anziché €. 4.602,91;
-rilevato, pertanto, che parte resistente deve essere condannata al pagamento della complessiva somma di €. 3.602,82 (di cui €. 2.244,82 per omessa retribuzione ed €.
1.358,00 per omessi pagamenti alla per ferie e 13° mensilità) oltre interessi e Parte_2
rivalutazione monetaria con decorrenza dal giorno della maturazione dei diritti sino al giorno dell'effettivo pagamento;
-rilevato, conclusivamente che il ricorso merita accoglimento nei limiti precisati con le consequenziali statuizioni di cui al dispositivo, anche in materia di lite, da distrarsi in favore dei procuratori che hanno reso le dichiarazioni di rito;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/11/2025
La Giudice
ZI FF
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