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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 307 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
con l'avv.to ALOI GIUSEPPE MARIO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado chiedeva la sua reiscrizione negli Parte_1
Per_ elenchi dei braccianti agricoli dei comuni di e di per 102 giornate negli Per_2
CP_ anni 2011 e 2012 (cancellate dall' in virtù del verbale ispettivo del 22.11.2018 eseguito nei confronti della datrice di lavoro, az. , Controparte_2 con sede legale in Cirò Marina, Via Omero n. 116/A), nonché la declaratoria di CP_ illegittimità della pretesa restitutoria dell' della indennità di disoccupazione per gli anni 2011 e 2012.
Il tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso per assenza di una prova convincente sulla sussistenza del contestato rapporto di lavoro in agricoltura. In particolare ha affermato: “la testimonianza resa dal sig. all'udienza Testimone_1 del 7.5.2021, sebbene abbia genericamente confermato la prospettazione attorea, deve ritenersi scarsamente attendibile: il teste, invero, non solo risulta legato alla signora
, titolare dell'azienda agricola oggetto dell'accertamento ispettivo, da un rapporto CP_2 di coniugio, ma, come emerge dalla documentazione versata in atti dall' figura CP_1 quale soggetto locatore degli stessi terreni su cui si sarebbe svolta la prestazione lavorativa per cui è causa ( è quindi evidente il coinvolgimento dello stesso rispetto all'accertamento ispettivo azionato ai danni dell'azienda agricola della moglie).
La deposizione resa nel corso della medesima udienza dal sig. invece, Testimone_2 risulta in parte generica ed in parte insufficiente: il teste non ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente ed è pertanto da escludersi che possa avere avuto una percezione diretta del quotidiano svolgimento della prestazione lavorativa, della quale ha dichiarato di conoscere in quanto “passavo e lo vedevo lavorare nei terreni in questione anche fino alle tre del pomeriggio”; in altre parole, il teste non chiarisce in alcun modo le circostanze in forza delle quali “passava” e “vedeva” il ricorrente, dichiarazioni che devono essere vagliate con maggior rigore anche in forza del rapporto di parentela (cugino) che lo lega allo Pt_1
Il sig. inoltre, nulla ha saputo riferire rispetto al principale indice rivelativo Tes_2 della subordinazione, ossia al potere direttivo del datore di lavoro: “non so riferire in ordine a chi impartiva le direttive al sig. . Preciso però di sapere chi fosse il Pt_1 proprietario del terreno, cioè la signora ” nonché all'ulteriore elemento CP_2 dell'onerosità della prestazione “Nulla posso riferire sul capitolo di cui al punto 5..”.
Nessun contributo, infine, può evincersi dalla deposizione resa dalla signora Tes_3
all'udienza del 17.05.2023, in quanto quest'ultima ha espressamente dichiarato,
[...] tra l'altro, di non ricordare il numero di giornate lavorative prestate in favore dell'azienda agricola . CP_2
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, lamentando che il giudice di prime cure ha fornito una interpretazione errata delle risultanze istruttorie, che ha condotto a non ritenere provata la subordinazione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda agricola della signora , benchè i CP_2 testimoni escussi abbiano reso una descrizione dettagliata dell'attività espletata, non
Pag. 2 di 4 potendosi escludere aprioristicamente l'attendibilità sulla base del mero vincolo di parentela.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado. CP_ L' ha chiesto il rigetto del gravame.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
Deve convenirsi con il giudice di prime cure sulla scarsa attendibilità delle deposizioni dei testi escussi, in quanto confliggenti con i dati che emergono dagli allegati al verbale ispettivo in atti (con cui sono stati disconosciuti tutti il rapporti di lavoro instaurati dal
1.6.2008 al 31.12.2013): ed invero, premessa l'assoluta genericità della deposizione della (che a più riprese a dichiarato di non ricordare né il periodo di lavoro né Tes_3
l'ubicazione dei terreni), i testi escussi e hanno confermato che il Tes_1 Tes_2
Per_ ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo sui terreni siti a ed a alle Per_2
CP dipendenze della , ma in sede di accertamento lo stesso Parte_1
(convocato insieme agli altri lavoratori, in quanto risultanti assunti nel periodo d'interesse e cioè da giugno 2008 a dicembre 2013) ha citato diverse aziende presso le quali ha lavorato in agricoltura, senza menzionare la ditta ed ha anche escluso CP_2 espressamente di avere mai lavorato a (cfr dichiarazione in atti) ovvero nel Per_2 comune ove sono ubicati gli unici terreni - coltivati per circa due ettari ad uliveto e i restanti due destinati a pascolo– di fatto nella disponibilità della in virtù di CP_2 contratto di affitto concesso dal marito - che necessitavano, Parte_2 secondo la stima tecnica degli ispettori, di un minimo fabbisogno lavorativo, che poteva essere svolto agevolmente a livello familiare, senza l'ausilio dei braccianti agricoli denunciati (fra i quali il ricorrente ), mentre al contempo in nessuna Parte_1
Per_ delle due denunce aziendali presentate sono stati denunciati terreni siti in (cfr verbale ispettivo in atti).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione (in atti risulta solo quella ai fini dell'esenzione del contributo unificato)
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 23.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 723/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello; CP_
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del grado, liquidate in € 2906,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
Pag. 4 di 4
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott.ssa Portale Gabriella Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore all'esito della procedura ex art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 307 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
con l'avv.to ALOI GIUSEPPE MARIO Parte_1 appellante
E
con l'avv.to CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Appellato
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso di primo grado chiedeva la sua reiscrizione negli Parte_1
Per_ elenchi dei braccianti agricoli dei comuni di e di per 102 giornate negli Per_2
CP_ anni 2011 e 2012 (cancellate dall' in virtù del verbale ispettivo del 22.11.2018 eseguito nei confronti della datrice di lavoro, az. , Controparte_2 con sede legale in Cirò Marina, Via Omero n. 116/A), nonché la declaratoria di CP_ illegittimità della pretesa restitutoria dell' della indennità di disoccupazione per gli anni 2011 e 2012.
Il tribunale di Crotone ha rigettato il ricorso per assenza di una prova convincente sulla sussistenza del contestato rapporto di lavoro in agricoltura. In particolare ha affermato: “la testimonianza resa dal sig. all'udienza Testimone_1 del 7.5.2021, sebbene abbia genericamente confermato la prospettazione attorea, deve ritenersi scarsamente attendibile: il teste, invero, non solo risulta legato alla signora
, titolare dell'azienda agricola oggetto dell'accertamento ispettivo, da un rapporto CP_2 di coniugio, ma, come emerge dalla documentazione versata in atti dall' figura CP_1 quale soggetto locatore degli stessi terreni su cui si sarebbe svolta la prestazione lavorativa per cui è causa ( è quindi evidente il coinvolgimento dello stesso rispetto all'accertamento ispettivo azionato ai danni dell'azienda agricola della moglie).
La deposizione resa nel corso della medesima udienza dal sig. invece, Testimone_2 risulta in parte generica ed in parte insufficiente: il teste non ha riferito di aver lavorato insieme al ricorrente ed è pertanto da escludersi che possa avere avuto una percezione diretta del quotidiano svolgimento della prestazione lavorativa, della quale ha dichiarato di conoscere in quanto “passavo e lo vedevo lavorare nei terreni in questione anche fino alle tre del pomeriggio”; in altre parole, il teste non chiarisce in alcun modo le circostanze in forza delle quali “passava” e “vedeva” il ricorrente, dichiarazioni che devono essere vagliate con maggior rigore anche in forza del rapporto di parentela (cugino) che lo lega allo Pt_1
Il sig. inoltre, nulla ha saputo riferire rispetto al principale indice rivelativo Tes_2 della subordinazione, ossia al potere direttivo del datore di lavoro: “non so riferire in ordine a chi impartiva le direttive al sig. . Preciso però di sapere chi fosse il Pt_1 proprietario del terreno, cioè la signora ” nonché all'ulteriore elemento CP_2 dell'onerosità della prestazione “Nulla posso riferire sul capitolo di cui al punto 5..”.
Nessun contributo, infine, può evincersi dalla deposizione resa dalla signora Tes_3
all'udienza del 17.05.2023, in quanto quest'ultima ha espressamente dichiarato,
[...] tra l'altro, di non ricordare il numero di giornate lavorative prestate in favore dell'azienda agricola . CP_2
Avverso tale decisione ha interposto gravame il ricorrente di primo grado, lamentando che il giudice di prime cure ha fornito una interpretazione errata delle risultanze istruttorie, che ha condotto a non ritenere provata la subordinazione del rapporto di lavoro intercorso tra il ricorrente e l'azienda agricola della signora , benchè i CP_2 testimoni escussi abbiano reso una descrizione dettagliata dell'attività espletata, non
Pag. 2 di 4 potendosi escludere aprioristicamente l'attendibilità sulla base del mero vincolo di parentela.
Ha reiterato le conclusioni del ricorso di primo grado. CP_ L' ha chiesto il rigetto del gravame.
All'esito dello scambio delle note di trattazione scritta, la Corte decide nei termini di seguito esposti.
1.L'appello è infondato.
Deve convenirsi con il giudice di prime cure sulla scarsa attendibilità delle deposizioni dei testi escussi, in quanto confliggenti con i dati che emergono dagli allegati al verbale ispettivo in atti (con cui sono stati disconosciuti tutti il rapporti di lavoro instaurati dal
1.6.2008 al 31.12.2013): ed invero, premessa l'assoluta genericità della deposizione della (che a più riprese a dichiarato di non ricordare né il periodo di lavoro né Tes_3
l'ubicazione dei terreni), i testi escussi e hanno confermato che il Tes_1 Tes_2
Per_ ricorrente ha lavorato come bracciante agricolo sui terreni siti a ed a alle Per_2
CP dipendenze della , ma in sede di accertamento lo stesso Parte_1
(convocato insieme agli altri lavoratori, in quanto risultanti assunti nel periodo d'interesse e cioè da giugno 2008 a dicembre 2013) ha citato diverse aziende presso le quali ha lavorato in agricoltura, senza menzionare la ditta ed ha anche escluso CP_2 espressamente di avere mai lavorato a (cfr dichiarazione in atti) ovvero nel Per_2 comune ove sono ubicati gli unici terreni - coltivati per circa due ettari ad uliveto e i restanti due destinati a pascolo– di fatto nella disponibilità della in virtù di CP_2 contratto di affitto concesso dal marito - che necessitavano, Parte_2 secondo la stima tecnica degli ispettori, di un minimo fabbisogno lavorativo, che poteva essere svolto agevolmente a livello familiare, senza l'ausilio dei braccianti agricoli denunciati (fra i quali il ricorrente ), mentre al contempo in nessuna Parte_1
Per_ delle due denunce aziendali presentate sono stati denunciati terreni siti in (cfr verbale ispettivo in atti).
Per i motivi suesposti, l'appello deve essere rigettato.
2.Le spese del secondo grado di giudizio, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione (in atti risulta solo quella ai fini dell'esenzione del contributo unificato)
P.Q.M.
Pag. 3 di 4 La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato il 23.3.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Crotone, giudice del lavoro, n. 723/2023, così provvede:
1. rigetta l'appello; CP_
2. condanna l'appellante alla rifusione in favore dell' delle spese del grado, liquidate in € 2906,00, oltre accessori come per legge;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, d.P.R. 115/2002, salva esenzione se dovuta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, in data 5.12.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott.ssa Gabriella Portale
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