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Sentenza 11 maggio 2025
Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/05/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1268/2022
La Corte di appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. PIERLUIGI CASSANELLO, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
PAOLA TASSARA, come da mandato in atti appellata
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_2 Pt_2 C.F._2
MARCO REDIVO, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante in via incidentale
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3 e
Controparte_4
appellati contumaci
*
CONCLUSIONI: per parte appellante : Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2627/2022 del 22/11/2022 dichiarare essere tenuta a conseguentemente condannare la IG.ra alla restituzione e/o al CP_1
rimborso della differenza tra la somma di € 27.203,46, versata in esecuzione dell'impugnato provvedimento a titolo di danno psicologico autonomo, e la minor somma che risulta essere dovuta a tale titolo sulla scorta della CTU del 8/1/2025 a firma del Dott. oltre interessi ex art. 1284 c.c. ex art. 1284 c.c. dalla Persona_1
data di proposizione dell'appello. Vinte le spese ed i compensi di difesa del presente grado di giudizio ex D.M. 147/22”
* per parte appellata : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le pronunzie tutte del caso, ivi compreso il recepimento dell'esito dell'integrazione peritale disposta con ordinanza del 02.07.24, dichiarare inammissibili o come meglio e comunque respingere le avversarie impugnazioni, principale ed incidentale, in quanto infondate in fatto ed in diritto o come meglio ritenuto, rigettando le avversarie domande. In subordine, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n.
2627/2022. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, accessori di legge, 15% spese generali, CNPA.”.
* per parte appellata e appellante incidentale : Controparte_5 “Riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 2627/2022 del Tribunale di
Genava e in accoglimento dell'Appello principale proposto da e del Parte_3
presente Appello Incidentale dichiarare anche il IG. Dr. non tenuto a Pt_2
corrispondere alcunchè alla IG.ra a titolo di ulteriore ed autonomo CP_1
danno psicologico rispetto a quello accertato nella prima CTU del Dr. per Per_1
quanto esposto in narrativa.
2. E per l'effetto emettere un provvedimento in termini di non debenza della somma complessiva di € 27.203,46 oltre interessi a titolo di danno psichico e/o la restituzione o rimborso della stessa eventualmente nelle more del presente giudizio già corrisposta da Parte_3
In subordine, accertare e dichiarare dovuto il solo danno differenziale stimato nel 4% sul totale del danno biologico riconosciuto del 24%, con rimborso della somma eccedente già versata. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in CP_1 Controparte_3
proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova (R.G. Controparte_4
1495/2018) l ed il dott. Controparte_6 CP_5
per sentirli condannare al risarcimento dei danni da loro patiti a causa della
[...]
mancata tempestiva diagnosi di una lesione precancerosa iniziale del bordo linguale sinistro sulla persona di . Parte_4
Con Deducevano che la si era sottoposta a visita otorinolaringoiatrica in data 23/09/2010 presso gli ambulatori di ed ivi riceveva diagnosi di “area ulcerata di sospetta Pt_1
natura traumatica del bordo linguale sinistro”. Subiva biopsia sulla lesione senza che fosse effettuato un esame istologico, e le veniva asportato il dente molare in corrispondenza, che veniva sostituito con protesi presso uno studio dentistico.
Nell'aprile 2014 era sottoposta presso la ed in particolare dal dott. ad Pt_1 Pt_2
operazione di exeresi di neoformazione della lingua, senza alcun esame istologico seguente. Notando una nuova comparsa della lesione nel medesimo punto, l'attrice si sottoponeva a nuova visita presso diverso ospedale, ove le era diagnosticato
“carcinoma squamoso invasivo a medio e basso grado di differenziazione (G2/G3) in parte cheratinizzante, con margini microscopici di tipo infiltrativo”.
In seguito, si sottoponeva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, nell'ottobre 2015,
a dissezione latero-cervicale sinistra, con diagnosi di metastasi linfonodale extra- capsulare con indicazione di trattamento a base di radioterapia e chemioterapia.
Per tali ragioni chiedeva di essere risarcita per la perdita di chance di sopravvivenza del 77% causata delle omissioni commesse dai sanitari di e in particolare dal Pt_1
dott. che non avevano dato luogo ad esami istologici dopo le visite cui si era Pt_2
inizialmente sottoposta l'attrice, impedendole così un'efficace cura della malattia, ancora in fase iniziale.
Congiuntamente, e , rispettivamente marito e Controparte_3 Controparte_4
Con figlio della NO affermavano di aver subito gravi sofferenze psichiche a causa di tali eventi, di cui chiedevano il risarcimento in via equitativa.
Si costituivano e contestando in fatto e in diritto le pretese Pt_1 Controparte_5
attoree. Il dott. eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato Pt_2
esperimento della procedura di mediazione o di accertamento tecnico preventivo.
Stante l'esito negativo della mediazione, su disposizione del Giudice, veniva quindi instaurato giudizio ex art. 696bis c.p.c. nell'ambito del quale veniva affidato al collegio peritale formato dal Dott. e dal Prof. l'incarico di valutare Persona_1 Persona_2
il danno alla persona della IG.ra . I CCTTUU concludevano per il CP_1
riconoscimento in favore della stessa di un danno biologico in termini di postumi funzionali, estetici e psicologici nella misura del 20% di I.P. oltre ad una I.T. di complessivi 140 giorni, di cui 20 giorni a titolo di I.T.T., 60 giorni a titolo di I.T.P. al
75% ed ulteriori 60 giorni a titolo di I.T.P. al 50%;
Nel corso del giudizio era esperita altresì una CTU psichiatrica (CTU prof. Per_3
, per accertare le lamentate lesioni psichiche conseguenti ai fatti di causa sulle
[...]
persone dei tre attori ed erano così riconosciuti punti 12 percentuali di invalidità permanente a carico della NO , punti 6 percentuali di invalidità CP_1
permanente a carico del IG. , giorni 90 di invalidità temporanea al Controparte_3
10% del totale a carico del figlio . Controparte_4
La eccepiva la novità della domanda relativa al danno afferente alla sfera Pt_1
psichica, perché non dedotto entro i termini delle preclusioni assertive, e che in ogni caso tale tipo di danno era da ricondursi alla voce onnicomprensiva del danno biologico.
Il dott. svolgeva la medesima eccezione di e affermava la sua Controparte_5 Pt_1
estraneità alle omissioni commesse dai sanitari nella prima visita del 2010, alla quale non aveva preso parte. Chiedeva quindi di essere, nel caso di condanna, tenuto indenne dalla Pt_1
Dopo alcune trattative stragiudiziali infruttuose, offriva formalmente Pt_1
Con all'udienza del 16/06/2021 di pagare la somma di € 100.00,00 in favore della sola a definizione della causa, oltre spese legali e di consulenza, e senza alcun riconoscimento economico al marito ed al figlio.
La proposta non era accettata.
Con sentenza n. 2627/2022 del 22/11/2022 il Tribunale decideva la vertenza, così statuendo:
“
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattese
CO
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, e Parte_1 CP_5
, in solido (quota del 50% a carico a pagare, in favore di
[...] Pt_2 [...]
la complessiva somma di € 134.217,00 a titolo di danno non CP_1
patrimoniale ed € 2.337,88 a titolo rimborso spese;
in favore di Controparte_3
la complessiva somma di € 8.901,31; in favore di e CP_1 CP_3
quali genitori di € 450,00. Oltre rivalutazione e
[...] Controparte_4
interessi come in parte motiva con riferimento al danno non patrimoniale, e oltre interessi legali per rimborso spese mediche dal di di messa in mora al saldo. CO
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, e Parte_1 CP_5
, in solido, a rifondere le spese sostenute dagli attori, in solido, nel presente
[...]
giudizio, che liquida, per la fase di ATP, in complessivi € 3.827,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, IVA e CPA - oltre spese di ctp documentate;
per la fase di merito, in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, IVA e
СРА. Pone in via definitiva a carico delle parti convenute in solido le spese delle ctu - nella misura liquidata in fase istruttoria”.
*
Il Tribunale aderiva alle conclusioni tratte dai Consulenti tecnici, e affermava che sussisteva responsabilità della struttura sanitaria e del medico in solido tra loro. Quanto alla posizione dello considerato che esso non aveva preso parte alla visita del Pt_2
2010, ma aveva omesso esami istologici nella visita del 2014, allorché il tumore era certamente presente, gli era attribuita la responsabilità del 50% nei rapporti interni con la struttura sanitaria Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1
Con l'unico motivo di appello contestava il riconoscimento della componente di danno alla sfera psichica in forma autonoma e distinta rispetto al danno biologico.
Ad avviso dell'appellante, il risarcimento in favore della sig.ra del CP_1
danno biologico, comprensivo dell'aumento del 20% per sofferenza psicologica, era Con pienamente satisfattivo anche del nocumento psichico subito dalla Inoltre, osservava che vi era una errata valutazione delle risultanze delle due CTU (consulenza
Con e consulenza , dato che entrambe avevano riconosciuto alla Persona_4 Per_3
giorni di invalidità temporanea totale di natura psicologica, che non potevano essere sommati.
Ancora, osservava che la valutazione del danno permanente di natura psichica compiuta dal consulente non era espressa in termini di danno differenziale, dato Per_3
che aveva calcolato l'invalidità con conteggio dal punto 0 (omettendo così di considerare il danno da lui accertato come un aumento del danno già rilevato dal dott. calcolandolo invece in via parallela rispetto a questo tenendo come base di Per_1
partenza un soggetto sano con punto iniziale pari a “0”).
Si costituiva associandosi alle conclusioni dell'appellante principale, Controparte_5
a tal fine proponendo appello incidentale.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità delle avversarie CP_1
impugnazioni. Nel merito contestava integralmente l'appello principale e quello incidentale, chiedendone il rigetto perché infondati in fatto e in diritto, con la conferma della gravata sentenza.
La Corte di appello, trattenuta la causa in decisione con provvedimento del 05/04/2024, disponeva la rimessione sul ruolo della stessa onde disporre un'integrazione di consulenza tecnica da parte del dott. A tal fine, la Corte, ritenuta dirimente la Per_1
questione circa l'apparente sovrapposizione nelle due consulenze degli accertamenti in merito al danno psichico, formulava al C.t.u. il seguente quesito:
“Il C.T.U., previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, con particolare riferimento alle due consulenze tecniche già espletate di cui sopra, dica:
1) se le conclusioni da lui tratte nell'ambito della consulenza tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, con specifico riferimento al danno biologico accertato sulla persona di , nella componente denominata CP_1
psicologica, siano sovrapponibili sotto il profilo nosografico e se siano attribuibili causalmente ai medesimi fatti, rispetto al danno psicologico accertato nella CTU licenziata nel primo grado, resa dal dott. ; Persona_3
2) in caso affermativo, specifichi in quale misura il danno da lui già accertato coincida con quello rilevato dal dott. ; Per_3
3) specifichi la misura del danno differenziale residuo che sia eventualmente apprezzabile al netto della sovrapposizione dei due accertamenti, specificando le ragioni della diversità dei due pregiudizi patiti”.
Il consulente tecnico dott. rendeva la propria consulenza depositando la Persona_1
relazione in data 08/01/2025. Erano nuovamente precisate all'udienza delli 11/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le conclusioni, come in epigrafe riportate, e la causa era quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, come osservato dall'appellante principale “il Tribunale non Pt_1
giustifica in alcun modo il cumulo operato tra l'I.P. accertata dal CTU Dott. e Per_1
quella accertata dal CTU Dott. che per sua natura avrebbe dovuto invece essere Per_3
interpretata come specificazione del danno biologico riconosciuto dal Dott. nella Per_1
misura del 20% già espresso oltre che in termini di postumi funzionali, estetici anche in termini di postumi psicologici”.
Effettivamente la valutazione effettuata nela consulenza tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dal dr. e dal prof. Persona_1 Persona_5
ricomprende anche il danno psicologico, che la relazione non indica percentualmente e che trova invece specificazione nella relazione dello specialista dott. il quale Per_3
ne determina l'incidenza nel 12% sul 20% accertato dal dott. e dal prof. Per_1 Per_5
Ma l'incremento a titolo di danno psicologico avrebbe dovuto essere espresso in termini di danno differenziale, ciò che invece il dott. nella propria relazione non Per_3
ha fatto.
Conseguentemente il Tribunale ha effettuato la sommatoria tra il danno biologico
(20%) e quello psichico (12%).
La consulenza tecnica espletata nel presente grado del giudizio, affidata al dr. Per_1
rispondendo al quesito se le conclusioni tratte nell'ambito della consulenza
[...]
tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, con specifico riferimento al danno biologico accertato sulla persona di , nella CP_1
componente denominata psicologica, siano sovrapponibili sotto il profilo nosografico
e se siano attribuibili causalmente ai medesimi fatti, rispetto al danno psicologico accertato nella CTU licenziata nel primo grado, resa dal dott. , afferma Persona_3
che il ruolo causale scatenante del danno psichico è attribuibile al ritardo diagnostico della neoplasia linguale ed alle maggiori conseguenze menomative degli inevitabili interventi terapeutici, così come accertato anche dal prof. . Persona_3 Il dott. ha poi specificato in quale misura il danno da lui già accertato coincida Per_1
con quello rilevato dal dott. nel senso che nell'ATP veniva valutato il danno Per_3
biologico nella misura del 20% proprio per la valorizzazione del danno psichico.
Tale percentuale complessiva è stata la fusione del danno fisico menomativo funzionale, indicabile in 14 puti di invalidità e del danno psichico, indicabile in 7/8 punti, mentre nella c.t.u. del prof. il solo danno psichico veniva valutato Persona_3
nella misura del 12%.
Il CTU ha infine specificato la misura del danno differenziale residuo apprezzabile al netto della sovrapposizione dei due accertamenti, comprensivo sia della componente fisica che di quella psichica, che è di 4 punti di invalidità, nella fascia tra il 21° e il 24° punto percentuale.
Il CTU dà atto che i consulenti di entrambe le parti non hanno ritenuto di formulare osservazioni in merito a tale accertamento.
La Corte ora dispone, quindi, di una valutazione medico-legale unitaria, che quantifica il danno all'integrità psicofisica complessivamente subìto da per la CP_1
negligente prestazione sanitaria erogata da e dal dr. circostanza ormai Pt_3 Pt_2
definitivamente accertata.
E' dunque necessario procedere alla liquidazione del danno come unitariamente determinato, secondo i parametri adottati dalla giurisprudenza di merito e confermati in sede di legittimità, avuto riguardo alla c.t.u. espletata nel presente grado.
Va notato che e il dott. hanno contestato il cumulo tra l'esito Pt_3 Controparte_5
della CTU dr. del 17.11.20 e l'accertamento di danno operato dal dr. e dal Per_3 Per_1
prof. nella relazione di accertamento tecnico preventivo del 15.10.19; non Per_5
hanno però contestato l'esito complessivo della predetta relazione, nè il valore del punto base di I.T.T. adottato dal Tribunale, né infine la personalizzazione massima riconosciuta dal giudice di prime cure.
Su tali punti è quindi sceso il giudicato.
Applicate le tabelle di Milano 2021, per omogeneità di confronto, la liquidazione è la seguente: Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 3.689,94
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.475,98
Punto danno non patrimoniale € 5.165,92
Punto base I.T.T. € 149,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 72.175,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 101.045,00
Con personalizzazione massima (max 35% del danno biologico) € 126.306,00
Invalidità temporanea totale € 2.980,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.705,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.470,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.155,00
Totale generale: € 115.200,00
Totale con personalizzazione massima € 140.461,00
La sentenza appellata quantificava il danno non patrimoniale in € 134.217,006, comprensivo sia del danno biologico, sia del danno psichico.
Risulta quindi, all'esito della CTU del dr. del gennaio 2025, che a Per_1 CP_1
spetterebbe un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal Tribunale.
Non è stato tuttavia proposto appello incidentale sul punto. Si precisa che sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano del 2021, utilizzate dal primo giudice, per omogeneità di confronto.
Però la liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata sulla base delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. n. 25485 del 2016).
Applicando ora le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 il conteggio è il seguente:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 4.288,69
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.715,48
Punto danno non patrimoniale € 6.004,17
Punto base I.T.T. € 173,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 83.887,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 117.442,00
Con personalizzazione massima (max 35% del danno biologico) € 146.802,00
Invalidità temporanea totale € 3.460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.785,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.190,00
Totale danno biologico temporaneo € 16.435,00
Totale generale: € 133.877,00
Totale con personalizzazione massima € 163.237,00 Anche in questo caso l'importo spettante a è maggiore di quello CP_1
riconosciutole in primo grado.
Sulla scorta della c.t.u. disposta nel presente grado del giudizio, i cui esiti non sono stati contestati, il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a
[...]
in conseguenza della malpractice sanitaria accertata in primo grado esclude CP_1
qualsivoglia restituzione ed anzi implica un credito della danneggiata.
L'appello principale e quello incidentale devono quindi essere rigettati.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2012, applicati i compensi medi per le cause di valore da euro 26.001
a euro 52.000.
Le spese della c.t.u. espletata nel presente grado vengono definitivamente poste a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in solido tra loro.
Nulla in punto spese nei confronti degli appellati contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
respinge, altresì, l'appello incidentale;
condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale in Pt_1 Controparte_5
solido fra loro, a rifondere, in favore dell'appellata costituita , le spese CP_1
del presente grado del giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel presente grado del giudizio a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in solido fra loro.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello principale e quello incidentale sono integralmente respinti.
Genova, 15/4/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 1268/2022
La Corte di appello di Genova, Sezione Seconda Civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente rel.
Dott. Valeria Albino Consigliere
Dott. Lorenzo Pietro Fabris Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, assistita e difesa dall'Avv. PIERLUIGI CASSANELLO, come da mandato in atti appellante
e
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._1
PAOLA TASSARA, come da mandato in atti appellata
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. CP_2 Pt_2 C.F._2
MARCO REDIVO, come da mandato in atti
Appellato nonché appellante in via incidentale
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3 e
Controparte_4
appellati contumaci
*
CONCLUSIONI: per parte appellante : Parte_1
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, accogliere l'appello proposto e, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova n. 2627/2022 del 22/11/2022 dichiarare essere tenuta a conseguentemente condannare la IG.ra alla restituzione e/o al CP_1
rimborso della differenza tra la somma di € 27.203,46, versata in esecuzione dell'impugnato provvedimento a titolo di danno psicologico autonomo, e la minor somma che risulta essere dovuta a tale titolo sulla scorta della CTU del 8/1/2025 a firma del Dott. oltre interessi ex art. 1284 c.c. ex art. 1284 c.c. dalla Persona_1
data di proposizione dell'appello. Vinte le spese ed i compensi di difesa del presente grado di giudizio ex D.M. 147/22”
* per parte appellata : CP_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, previe le pronunzie tutte del caso, ivi compreso il recepimento dell'esito dell'integrazione peritale disposta con ordinanza del 02.07.24, dichiarare inammissibili o come meglio e comunque respingere le avversarie impugnazioni, principale ed incidentale, in quanto infondate in fatto ed in diritto o come meglio ritenuto, rigettando le avversarie domande. In subordine, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Genova n.
2627/2022. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, accessori di legge, 15% spese generali, CNPA.”.
* per parte appellata e appellante incidentale : Controparte_5 “Riformare parzialmente la sentenza di primo grado n. 2627/2022 del Tribunale di
Genava e in accoglimento dell'Appello principale proposto da e del Parte_3
presente Appello Incidentale dichiarare anche il IG. Dr. non tenuto a Pt_2
corrispondere alcunchè alla IG.ra a titolo di ulteriore ed autonomo CP_1
danno psicologico rispetto a quello accertato nella prima CTU del Dr. per Per_1
quanto esposto in narrativa.
2. E per l'effetto emettere un provvedimento in termini di non debenza della somma complessiva di € 27.203,46 oltre interessi a titolo di danno psichico e/o la restituzione o rimborso della stessa eventualmente nelle more del presente giudizio già corrisposta da Parte_3
In subordine, accertare e dichiarare dovuto il solo danno differenziale stimato nel 4% sul totale del danno biologico riconosciuto del 24%, con rimborso della somma eccedente già versata. Con vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge”.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, e , in CP_1 Controparte_3
proprio e nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Genova (R.G. Controparte_4
1495/2018) l ed il dott. Controparte_6 CP_5
per sentirli condannare al risarcimento dei danni da loro patiti a causa della
[...]
mancata tempestiva diagnosi di una lesione precancerosa iniziale del bordo linguale sinistro sulla persona di . Parte_4
Con Deducevano che la si era sottoposta a visita otorinolaringoiatrica in data 23/09/2010 presso gli ambulatori di ed ivi riceveva diagnosi di “area ulcerata di sospetta Pt_1
natura traumatica del bordo linguale sinistro”. Subiva biopsia sulla lesione senza che fosse effettuato un esame istologico, e le veniva asportato il dente molare in corrispondenza, che veniva sostituito con protesi presso uno studio dentistico.
Nell'aprile 2014 era sottoposta presso la ed in particolare dal dott. ad Pt_1 Pt_2
operazione di exeresi di neoformazione della lingua, senza alcun esame istologico seguente. Notando una nuova comparsa della lesione nel medesimo punto, l'attrice si sottoponeva a nuova visita presso diverso ospedale, ove le era diagnosticato
“carcinoma squamoso invasivo a medio e basso grado di differenziazione (G2/G3) in parte cheratinizzante, con margini microscopici di tipo infiltrativo”.
In seguito, si sottoponeva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano, nell'ottobre 2015,
a dissezione latero-cervicale sinistra, con diagnosi di metastasi linfonodale extra- capsulare con indicazione di trattamento a base di radioterapia e chemioterapia.
Per tali ragioni chiedeva di essere risarcita per la perdita di chance di sopravvivenza del 77% causata delle omissioni commesse dai sanitari di e in particolare dal Pt_1
dott. che non avevano dato luogo ad esami istologici dopo le visite cui si era Pt_2
inizialmente sottoposta l'attrice, impedendole così un'efficace cura della malattia, ancora in fase iniziale.
Congiuntamente, e , rispettivamente marito e Controparte_3 Controparte_4
Con figlio della NO affermavano di aver subito gravi sofferenze psichiche a causa di tali eventi, di cui chiedevano il risarcimento in via equitativa.
Si costituivano e contestando in fatto e in diritto le pretese Pt_1 Controparte_5
attoree. Il dott. eccepiva l'improcedibilità della domanda per il mancato Pt_2
esperimento della procedura di mediazione o di accertamento tecnico preventivo.
Stante l'esito negativo della mediazione, su disposizione del Giudice, veniva quindi instaurato giudizio ex art. 696bis c.p.c. nell'ambito del quale veniva affidato al collegio peritale formato dal Dott. e dal Prof. l'incarico di valutare Persona_1 Persona_2
il danno alla persona della IG.ra . I CCTTUU concludevano per il CP_1
riconoscimento in favore della stessa di un danno biologico in termini di postumi funzionali, estetici e psicologici nella misura del 20% di I.P. oltre ad una I.T. di complessivi 140 giorni, di cui 20 giorni a titolo di I.T.T., 60 giorni a titolo di I.T.P. al
75% ed ulteriori 60 giorni a titolo di I.T.P. al 50%;
Nel corso del giudizio era esperita altresì una CTU psichiatrica (CTU prof. Per_3
, per accertare le lamentate lesioni psichiche conseguenti ai fatti di causa sulle
[...]
persone dei tre attori ed erano così riconosciuti punti 12 percentuali di invalidità permanente a carico della NO , punti 6 percentuali di invalidità CP_1
permanente a carico del IG. , giorni 90 di invalidità temporanea al Controparte_3
10% del totale a carico del figlio . Controparte_4
La eccepiva la novità della domanda relativa al danno afferente alla sfera Pt_1
psichica, perché non dedotto entro i termini delle preclusioni assertive, e che in ogni caso tale tipo di danno era da ricondursi alla voce onnicomprensiva del danno biologico.
Il dott. svolgeva la medesima eccezione di e affermava la sua Controparte_5 Pt_1
estraneità alle omissioni commesse dai sanitari nella prima visita del 2010, alla quale non aveva preso parte. Chiedeva quindi di essere, nel caso di condanna, tenuto indenne dalla Pt_1
Dopo alcune trattative stragiudiziali infruttuose, offriva formalmente Pt_1
Con all'udienza del 16/06/2021 di pagare la somma di € 100.00,00 in favore della sola a definizione della causa, oltre spese legali e di consulenza, e senza alcun riconoscimento economico al marito ed al figlio.
La proposta non era accettata.
Con sentenza n. 2627/2022 del 22/11/2022 il Tribunale decideva la vertenza, così statuendo:
“
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda e/o eccezione disattese
CO
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, e Parte_1 CP_5
, in solido (quota del 50% a carico a pagare, in favore di
[...] Pt_2 [...]
la complessiva somma di € 134.217,00 a titolo di danno non CP_1
patrimoniale ed € 2.337,88 a titolo rimborso spese;
in favore di Controparte_3
la complessiva somma di € 8.901,31; in favore di e CP_1 CP_3
quali genitori di € 450,00. Oltre rivalutazione e
[...] Controparte_4
interessi come in parte motiva con riferimento al danno non patrimoniale, e oltre interessi legali per rimborso spese mediche dal di di messa in mora al saldo. CO
, in persona del legale rappresentante pro - tempore, e Parte_1 CP_5
, in solido, a rifondere le spese sostenute dagli attori, in solido, nel presente
[...]
giudizio, che liquida, per la fase di ATP, in complessivi € 3.827,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, IVA e CPA - oltre spese di ctp documentate;
per la fase di merito, in complessivi € 14.103,00 oltre rimborso spese vive, forfettario al 15%, IVA e
СРА. Pone in via definitiva a carico delle parti convenute in solido le spese delle ctu - nella misura liquidata in fase istruttoria”.
*
Il Tribunale aderiva alle conclusioni tratte dai Consulenti tecnici, e affermava che sussisteva responsabilità della struttura sanitaria e del medico in solido tra loro. Quanto alla posizione dello considerato che esso non aveva preso parte alla visita del Pt_2
2010, ma aveva omesso esami istologici nella visita del 2014, allorché il tumore era certamente presente, gli era attribuita la responsabilità del 50% nei rapporti interni con la struttura sanitaria Pt_1
Avverso tale decisione proponeva appello Parte_1
Con l'unico motivo di appello contestava il riconoscimento della componente di danno alla sfera psichica in forma autonoma e distinta rispetto al danno biologico.
Ad avviso dell'appellante, il risarcimento in favore della sig.ra del CP_1
danno biologico, comprensivo dell'aumento del 20% per sofferenza psicologica, era Con pienamente satisfattivo anche del nocumento psichico subito dalla Inoltre, osservava che vi era una errata valutazione delle risultanze delle due CTU (consulenza
Con e consulenza , dato che entrambe avevano riconosciuto alla Persona_4 Per_3
giorni di invalidità temporanea totale di natura psicologica, che non potevano essere sommati.
Ancora, osservava che la valutazione del danno permanente di natura psichica compiuta dal consulente non era espressa in termini di danno differenziale, dato Per_3
che aveva calcolato l'invalidità con conteggio dal punto 0 (omettendo così di considerare il danno da lui accertato come un aumento del danno già rilevato dal dott. calcolandolo invece in via parallela rispetto a questo tenendo come base di Per_1
partenza un soggetto sano con punto iniziale pari a “0”).
Si costituiva associandosi alle conclusioni dell'appellante principale, Controparte_5
a tal fine proponendo appello incidentale.
Si costituiva eccependo l'inammissibilità delle avversarie CP_1
impugnazioni. Nel merito contestava integralmente l'appello principale e quello incidentale, chiedendone il rigetto perché infondati in fatto e in diritto, con la conferma della gravata sentenza.
La Corte di appello, trattenuta la causa in decisione con provvedimento del 05/04/2024, disponeva la rimessione sul ruolo della stessa onde disporre un'integrazione di consulenza tecnica da parte del dott. A tal fine, la Corte, ritenuta dirimente la Per_1
questione circa l'apparente sovrapposizione nelle due consulenze degli accertamenti in merito al danno psichico, formulava al C.t.u. il seguente quesito:
“Il C.T.U., previo esame degli atti di causa e della documentazione medica prodotta, con particolare riferimento alle due consulenze tecniche già espletate di cui sopra, dica:
1) se le conclusioni da lui tratte nell'ambito della consulenza tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, con specifico riferimento al danno biologico accertato sulla persona di , nella componente denominata CP_1
psicologica, siano sovrapponibili sotto il profilo nosografico e se siano attribuibili causalmente ai medesimi fatti, rispetto al danno psicologico accertato nella CTU licenziata nel primo grado, resa dal dott. ; Persona_3
2) in caso affermativo, specifichi in quale misura il danno da lui già accertato coincida con quello rilevato dal dott. ; Per_3
3) specifichi la misura del danno differenziale residuo che sia eventualmente apprezzabile al netto della sovrapposizione dei due accertamenti, specificando le ragioni della diversità dei due pregiudizi patiti”.
Il consulente tecnico dott. rendeva la propria consulenza depositando la Persona_1
relazione in data 08/01/2025. Erano nuovamente precisate all'udienza delli 11/2/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le conclusioni, come in epigrafe riportate, e la causa era quindi trattenuta in decisione.
Tanto premesso, come osservato dall'appellante principale “il Tribunale non Pt_1
giustifica in alcun modo il cumulo operato tra l'I.P. accertata dal CTU Dott. e Per_1
quella accertata dal CTU Dott. che per sua natura avrebbe dovuto invece essere Per_3
interpretata come specificazione del danno biologico riconosciuto dal Dott. nella Per_1
misura del 20% già espresso oltre che in termini di postumi funzionali, estetici anche in termini di postumi psicologici”.
Effettivamente la valutazione effettuata nela consulenza tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo dal dr. e dal prof. Persona_1 Persona_5
ricomprende anche il danno psicologico, che la relazione non indica percentualmente e che trova invece specificazione nella relazione dello specialista dott. il quale Per_3
ne determina l'incidenza nel 12% sul 20% accertato dal dott. e dal prof. Per_1 Per_5
Ma l'incremento a titolo di danno psicologico avrebbe dovuto essere espresso in termini di danno differenziale, ciò che invece il dott. nella propria relazione non Per_3
ha fatto.
Conseguentemente il Tribunale ha effettuato la sommatoria tra il danno biologico
(20%) e quello psichico (12%).
La consulenza tecnica espletata nel presente grado del giudizio, affidata al dr. Per_1
rispondendo al quesito se le conclusioni tratte nell'ambito della consulenza
[...]
tecnica resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo, con specifico riferimento al danno biologico accertato sulla persona di , nella CP_1
componente denominata psicologica, siano sovrapponibili sotto il profilo nosografico
e se siano attribuibili causalmente ai medesimi fatti, rispetto al danno psicologico accertato nella CTU licenziata nel primo grado, resa dal dott. , afferma Persona_3
che il ruolo causale scatenante del danno psichico è attribuibile al ritardo diagnostico della neoplasia linguale ed alle maggiori conseguenze menomative degli inevitabili interventi terapeutici, così come accertato anche dal prof. . Persona_3 Il dott. ha poi specificato in quale misura il danno da lui già accertato coincida Per_1
con quello rilevato dal dott. nel senso che nell'ATP veniva valutato il danno Per_3
biologico nella misura del 20% proprio per la valorizzazione del danno psichico.
Tale percentuale complessiva è stata la fusione del danno fisico menomativo funzionale, indicabile in 14 puti di invalidità e del danno psichico, indicabile in 7/8 punti, mentre nella c.t.u. del prof. il solo danno psichico veniva valutato Persona_3
nella misura del 12%.
Il CTU ha infine specificato la misura del danno differenziale residuo apprezzabile al netto della sovrapposizione dei due accertamenti, comprensivo sia della componente fisica che di quella psichica, che è di 4 punti di invalidità, nella fascia tra il 21° e il 24° punto percentuale.
Il CTU dà atto che i consulenti di entrambe le parti non hanno ritenuto di formulare osservazioni in merito a tale accertamento.
La Corte ora dispone, quindi, di una valutazione medico-legale unitaria, che quantifica il danno all'integrità psicofisica complessivamente subìto da per la CP_1
negligente prestazione sanitaria erogata da e dal dr. circostanza ormai Pt_3 Pt_2
definitivamente accertata.
E' dunque necessario procedere alla liquidazione del danno come unitariamente determinato, secondo i parametri adottati dalla giurisprudenza di merito e confermati in sede di legittimità, avuto riguardo alla c.t.u. espletata nel presente grado.
Va notato che e il dott. hanno contestato il cumulo tra l'esito Pt_3 Controparte_5
della CTU dr. del 17.11.20 e l'accertamento di danno operato dal dr. e dal Per_3 Per_1
prof. nella relazione di accertamento tecnico preventivo del 15.10.19; non Per_5
hanno però contestato l'esito complessivo della predetta relazione, nè il valore del punto base di I.T.T. adottato dal Tribunale, né infine la personalizzazione massima riconosciuta dal giudice di prime cure.
Su tali punti è quindi sceso il giudicato.
Applicate le tabelle di Milano 2021, per omogeneità di confronto, la liquidazione è la seguente: Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2021
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 3.689,94
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.475,98
Punto danno non patrimoniale € 5.165,92
Punto base I.T.T. € 149,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 72.175,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 101.045,00
Con personalizzazione massima (max 35% del danno biologico) € 126.306,00
Invalidità temporanea totale € 2.980,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 6.705,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 4.470,00
Totale danno biologico temporaneo € 14.155,00
Totale generale: € 115.200,00
Totale con personalizzazione massima € 140.461,00
La sentenza appellata quantificava il danno non patrimoniale in € 134.217,006, comprensivo sia del danno biologico, sia del danno psichico.
Risulta quindi, all'esito della CTU del dr. del gennaio 2025, che a Per_1 CP_1
spetterebbe un importo maggiore rispetto a quello liquidato dal Tribunale.
Non è stato tuttavia proposto appello incidentale sul punto. Si precisa che sono state applicate le tabelle del Tribunale di Milano del 2021, utilizzate dal primo giudice, per omogeneità di confronto.
Però la liquidazione del danno non patrimoniale va effettuata sulla base delle tabelle in vigore al momento della liquidazione (cfr. Cass. n. 25485 del 2016).
Applicando ora le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 il conteggio è il seguente:
Calcolo Danno Non Patrimoniale
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 38 anni
Percentuale di invalidità permanente 24%
Punto danno biologico € 4.288,69
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 40%) € 1.715,48
Punto danno non patrimoniale € 6.004,17
Punto base I.T.T. € 173,00
Giorni di invalidità temporanea totale 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 83.887,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 117.442,00
Con personalizzazione massima (max 35% del danno biologico) € 146.802,00
Invalidità temporanea totale € 3.460,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 7.785,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 5.190,00
Totale danno biologico temporaneo € 16.435,00
Totale generale: € 133.877,00
Totale con personalizzazione massima € 163.237,00 Anche in questo caso l'importo spettante a è maggiore di quello CP_1
riconosciutole in primo grado.
Sulla scorta della c.t.u. disposta nel presente grado del giudizio, i cui esiti non sono stati contestati, il calcolo del risarcimento del danno non patrimoniale spettante a
[...]
in conseguenza della malpractice sanitaria accertata in primo grado esclude CP_1
qualsivoglia restituzione ed anzi implica un credito della danneggiata.
L'appello principale e quello incidentale devono quindi essere rigettati.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del DM 55/2012, applicati i compensi medi per le cause di valore da euro 26.001
a euro 52.000.
Le spese della c.t.u. espletata nel presente grado vengono definitivamente poste a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in solido tra loro.
Nulla in punto spese nei confronti degli appellati contumaci.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, respinge l'appello principale;
respinge, altresì, l'appello incidentale;
condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale in Pt_1 Controparte_5
solido fra loro, a rifondere, in favore dell'appellata costituita , le spese CP_1
del presente grado del giudizio che liquida in euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge;
pone definitivamente le spese della c.t.u. espletata nel presente grado del giudizio a carico dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, in solido fra loro.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002, che l'appello principale e quello incidentale sono integralmente respinti.
Genova, 15/4/2025
Il Presidente estensore
Dr. Marcello BRUNO