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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1645/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229013901907000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820100492269465000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110398272934000 TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ADER impugna la sentenza delle Corte di Giustizia di primo grado di Milano n. 4208 / 2023 depositata in data 28 /11/2023 con la quale è stato in parte accolto il ricorso del contribuente sig. Resistente_1 che ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento relativo a plurime sottostanti cartelle indicate nell'avviso.
Si è ritualmente costituito il contribuente appellato che ha svolto appello incidentale chiedendo la declaratoria di nullità e comunque l'annullamento dalla intimazione di pagamento per omessa notifica .
Alla pubblica udienza in data 20 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale è fondato e l'accoglimento dello stesso è esaustivo poichè l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento per omessa notifica rende superflua l'analisi dell'appello principale avente ad oggetto la conferma della legittimità delle cartelle sottostanti annullate dal primo Giudice.
Il contribuente ha contestato all'Agenzia delle Entrate Riscossione
l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento e di conseguenza la improcedibilità per tutte le cartelle in essa contenute.
La Corte di Giustizia di primo Grado di Milano, qui impugnata in via principale dall'Ufficio ed in via incidentale dal contribuente , ha omesso di pronunciarsi in ordine alla doglianza del contribuente relativamente alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3 .
L'Agente della Riscossione assumendo che il contribuente soggetto alla notifica via PEC fosse sprovvisto di un valido indirizzo registrato al registro "INI-PEC" aveva proceduto ad affiggere telematicamente l'atto presso gli uffici della C.C.I.A.A. di Milano. L'avvenuto deposito dell'atto, presso gli uffici camerali, veniva comunicato al contribuente tramite raccomandata ricevuta in data 30.06.2022.
L' assunto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non corrisponde alla realtà fattuale. Il sig. Resistente_1 ha provato documentalemente in giudizio attraverso la visura del sito Aruba e la scheda della Camera di commercio di essere in possesso di valido indirizzo PEC.
La Agenzia delle Entrate Riscossione riconosce la circostanza laddove si afferma ( controdeduzioni alla pag .9) che “l'indirizzo pec Email_3 non sarebbe riferibile al medesimo soggetto , producendo l'avviso di mancata consegna destinato all'utente Email_3 Appare evidente l'errore nel quale è incorsa l'Agenzia delle Entrate Riscossione che avrebbe
(presumibilmente) inserito il numero 0 (zero) in luogo della lettera O.
La ragione per cui non è stata consegnata la PEC è dovuta quindi ad un errore nella digitazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della pec e non alla inesistenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata.
La omessa notifica travolge la intimazione di pagamento che deve essere , quindi , in riforma della sentenza impugnata che non si è pronunciata sul punto , annullata.
Ciò che rende superfluo entrare nel merito della notificazione delle sottostanti cartelle.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale dell'Ufficio; accoglie l'appello incidentale del contribuente ed in parziale riforma della sentenza di primo grado annulla l'avviso di intimazione impugnato. Condanna
l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore del contribuente in complessivi euro
3.000,00 oltre accessori di legge
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 22, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IZZI GIOVANNI, Presidente e Relatore
GIANNETTA ALESSANDRO, Giudice
PALMA ISIDORO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1645/2024 depositato il 30/05/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4208/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 8
e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820229013901907000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820100492269465000 TRIBUTI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820110398272934000 TRIBUTI a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 394/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio ADER impugna la sentenza delle Corte di Giustizia di primo grado di Milano n. 4208 / 2023 depositata in data 28 /11/2023 con la quale è stato in parte accolto il ricorso del contribuente sig. Resistente_1 che ha impugnato l'avviso di intimazione di pagamento relativo a plurime sottostanti cartelle indicate nell'avviso.
Si è ritualmente costituito il contribuente appellato che ha svolto appello incidentale chiedendo la declaratoria di nullità e comunque l'annullamento dalla intimazione di pagamento per omessa notifica .
Alla pubblica udienza in data 20 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni rassegnate in atti dalle parti costituite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello incidentale è fondato e l'accoglimento dello stesso è esaustivo poichè l'annullamento dell'avviso di intimazione di pagamento per omessa notifica rende superflua l'analisi dell'appello principale avente ad oggetto la conferma della legittimità delle cartelle sottostanti annullate dal primo Giudice.
Il contribuente ha contestato all'Agenzia delle Entrate Riscossione
l'omessa notifica dell'intimazione di pagamento e di conseguenza la improcedibilità per tutte le cartelle in essa contenute.
La Corte di Giustizia di primo Grado di Milano, qui impugnata in via principale dall'Ufficio ed in via incidentale dal contribuente , ha omesso di pronunciarsi in ordine alla doglianza del contribuente relativamente alla nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica a mezzo pec all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_3 .
L'Agente della Riscossione assumendo che il contribuente soggetto alla notifica via PEC fosse sprovvisto di un valido indirizzo registrato al registro "INI-PEC" aveva proceduto ad affiggere telematicamente l'atto presso gli uffici della C.C.I.A.A. di Milano. L'avvenuto deposito dell'atto, presso gli uffici camerali, veniva comunicato al contribuente tramite raccomandata ricevuta in data 30.06.2022.
L' assunto dell'Agenzia delle Entrate Riscossione non corrisponde alla realtà fattuale. Il sig. Resistente_1 ha provato documentalemente in giudizio attraverso la visura del sito Aruba e la scheda della Camera di commercio di essere in possesso di valido indirizzo PEC.
La Agenzia delle Entrate Riscossione riconosce la circostanza laddove si afferma ( controdeduzioni alla pag .9) che “l'indirizzo pec Email_3 non sarebbe riferibile al medesimo soggetto , producendo l'avviso di mancata consegna destinato all'utente Email_3 Appare evidente l'errore nel quale è incorsa l'Agenzia delle Entrate Riscossione che avrebbe
(presumibilmente) inserito il numero 0 (zero) in luogo della lettera O.
La ragione per cui non è stata consegnata la PEC è dovuta quindi ad un errore nella digitazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, della pec e non alla inesistenza di un valido indirizzo di posta elettronica certificata.
La omessa notifica travolge la intimazione di pagamento che deve essere , quindi , in riforma della sentenza impugnata che non si è pronunciata sul punto , annullata.
Ciò che rende superfluo entrare nel merito della notificazione delle sottostanti cartelle.
Le spese di lite seguono l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello principale dell'Ufficio; accoglie l'appello incidentale del contribuente ed in parziale riforma della sentenza di primo grado annulla l'avviso di intimazione impugnato. Condanna
l'Ufficio alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore del contribuente in complessivi euro
3.000,00 oltre accessori di legge