Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 409
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Omessa notifica a mezzo PEC per errore di digitazione

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello incidentale, accertando che l'errore nella digitazione dell'indirizzo PEC da parte dell'Agente della Riscossione ha causato l'omessa notifica, rendendo quindi annullabile l'avviso di intimazione.

  • Rigettato
    Legittimità delle cartelle di pagamento

    La Corte ha ritenuto superfluo esaminare la legittimità delle cartelle di pagamento, dato l'annullamento dell'avviso di intimazione per omessa notifica.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XXII, sentenza 24/02/2026, n. 409
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 409
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo