Ordinanza cautelare 28 agosto 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08983/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8983 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo Billi, con domicilio eletto in Roma, via dei Colli Albani, 18;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS-;
-OMISSIS-;
per l'annullamento
del provvedimento comunicato in data 5.6.2025 dal Ministero della Giustizia, relativo all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 magistrati ordinari indetto con DM 8.4.2024, e ciò nella parte in cui la ricorrente non risulta indicata; dell’avviso di convocazione alle prove orali del 10.6.2025; del verbale n. 61 del 12.11.2024, relativo al giudizio di non idoneità dell’elaborato di diritto penale, svolto dalla ricorrente; del verbale n. 9 del 26.9.2024, con cui la commissione ha fissato i criteri di correzione degli elaborati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. GE ZA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento comunicato in data 5.6.2025 dal Ministero della Giustizia, relativo all’approvazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali per il concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 400 magistrati ordinari indetto con DM 8.4.2024, e ciò nella parte in cui la ricorrente non risulta indicata; dell’avviso di convocazione alle prove orali del 10.6.2025; del verbale n. 61 del 12.11.2024, relativo al giudizio di non idoneità dell’elaborato di diritto penale, svolto dalla ricorrente; del verbale n. 9 del 26.9.2024, con cui la commissione ha fissato i criteri di correzione degli elaborati.
La ricorrente ha premesso che “all’esito della correzione degli elaborati, la commissione esaminatrice giudicava positivamente quelli di diritto civile e diritto amministrativo, attribuendo in entrambi i casi il punteggio di 12/20, mentre riteneva non idoneo l’elaborato di diritto penale, contrassegnato con il numero 381, escludendo conseguentemente la candidata dalla successiva prova orale ” (cfr. pag. 2).
A fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:
1°) “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PUBBLICATO INDETTO CON DECRETO MINISTERIALE DEL 08 APRLE 2024 E DELL'ART 1. D. LGS N. 160/2006. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DEI CRITERI VALUTATIVI FISSATI DALLA COMMISSIONE -- ECCESSO DI POTERE: VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' E RAGIONEVOLEZZA ”.
La ricorrente, in prima battuta, ha contestato il giudizio di insufficienza riportato nella prova di diritto penale, a tal fine allegando un parere “ pro veritate ”, sulla scorta del quale ha sostenuto che “ l’elaborato non presenta lacune né incongruenze concettuali; affronta correttamente i profili teorici del reato progressivo e della progressione criminosa; analizza con rigore la fattispecie di lottizzazione abusiva, sia sotto il profilo penalistico che amministrativo; approfondisce, con richiamo giurisprudenziale, la posizione del sub-acquirente, dimostrando padronanza dell’istituto e capacità di inquadramento sistematico ” (cfr. pag. 7).
2°) “ VIOLAZIONE DI LEGGE E DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO (ART. 97 COST.), NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, PER COMPOSIZIONE IRREGOLARE E NON OMOGENEA DELLA SOTTOCOMMISSIONE GIUDICATRICE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 5 COMMA 5 DEL D. LGS N. 160/2006 ”.
Con tale motivo la ricorrente ha lamentato che “ dalla lettura del verbale n. 61 della Commissione esaminatrice emerge che, in violazione dell'art. 5 del d.lgs. 160/2006, in sede di correzione dell’elaborato in diritto penale della ricorrente (busta n. 381), il collegio deputato alla valutazione non era composto da membri con comprovata competenza nella materia oggetto della prova. In particolare, il Prof. -OMISSIS-, docente di diritto penale, risulta assente e sostituito dal Prof. -OMISSIS-, docente di diritto commerciale egualmente nel corso della stessa seduta, la Dott.ssa -OMISSIS-, giudice penale, è stata sostituita dal Prof. -OMISSIS-, docente di diritto del lavoro. Pertanto, due dei tre componenti del collegio non avevano alcuna esperienza accademica o professionale specifica in diritto penale, con la sola eccezione del Dott. -OMISSIS-, giudice penale in quiescenza ” (cfr., ancora, pag. 7).
Ha, perciò, dedotto che “ l’assenza di componenti idonei a valutare adeguatamente le competenze della candidata in ambito penale si riflette nella legittimità della valutazione assunta in quanto l'art. 5 del d.lgs. 160/2006 non deve essere interpretato in maniera statica ma in via dinamica, nel senso che i componenti della commissione competenti per quella particolare materia devono essere fisicamente presenti durante la correzione dell'elaborato almeno in maggioranza di due su tre. Invece, come appena esposto, durante la correzione dell'elaborato della dott.ssa -OMISSIS-, su 3 componenti specializzati in materie penalistiche ne era presente uno solo ” (cfr. pag. 8).
Ed ha soggiunto che tale composizione “ non solo è difforme rispetto a quanto previsto nel verbale n. 9 della Commissione – che ha dichiaratamente adottato criteri organizzativi volti ad assicurare il massimo grado di omogeneità delle valutazioni – ma rappresenta anche una violazione concreta del principio di parità di trattamento tra i candidati, considerato che in tutte le altre sottocommissioni preposte alla correzione delle prove in diritto penale erano presenti commissari con competenze specifiche nella disciplina (giudici penali o docenti universitari penalisti) ” (cfr. pag. 9).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (11.8.2025), opponendo, nella memoria del 22.8.2025, l’irrilevanza del parere allegato in giudizio e, quanto ai rilievi di carattere procedurale, che “ il decreto ministeriale di nomina del Presidente e dei componenti della commissione legittima ciascun commissario all’esercizio di tutte le attività valutative della commissione, sia in relazione alle prove scritte che a quelle orali, senza distinzione tra le materie oggetto di esame ” (cfr. pag. 8), fermo restando che “ come osservato nella nota dai commissari dott. -OMISSIS-; prof -OMISSIS- e prof. -OMISSIS- nel caso specifico, avendo la candidata conseguito due sufficienze - come accade sempre in casi analoghi - l’elaborato è stato riesaminato dall’intera sottocommissione, nella quale, si precisa solo ad abundantiam, erano presenti anche magistrati operanti nel settore penale, come la dott.ssa -OMISSIS-, alla luce dei criteri di valutazione omogenei che la Commissione originariamente si è data e che ha poi seguito nel corso dell’attività di correzione ” (cfr. pag. 9).
A tali opposizioni la ricorrente ha controdedotto, nella memoria del 23.8.2025, che “ dalla lettura del verbale si rinviene una dizione sintomatica dell'eccesso di potere in cui è chiaramente caduta l'amministrazione resistente per mezzo della commissione esaminatrice, viene infatti impiegato il termine “sostituito” per indicare che nell'ambito del collegio penale, alle ore 14:40, il compito di procedere alla lettura ed alla valutazione dell'elaborato veniva trasmesso dal commissario -OMISSIS- al commissario -OMISSIS-, mentre il -OMISSIS- risulta sostituito dal commissario -OMISSIS- sin dall'inizio delle correzioni ” (cfr. pag. 4).
Con ordinanza n. 4584 del 28 agosto 2025 è stata respinta la domanda di sospensione cautelare.
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, fissata per l’11 febbraio 2026, la ricorrente ha ribadito le proprie argomentazioni nella memoria del 9.1.2026 e, a tale udienza, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
Con riguardo alla censura mossa al giudizio di “non idoneità” della prova di diritto penale, occorre richiamare il consolidato principio secondo cui “ le valutazioni espresse dalle Commissioni giudicatrici in merito alle prove di concorso, seppure qualificabili quali analisi di fatti (correzione dell'elaborato del candidato con attribuzione di punteggio o giudizio) e non come ponderazione di interessi, costituiscono pur sempre l'espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l'idoneità tecnica e/o culturale, ovvero attitudinale, dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo, se non nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico od un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ne consegue che il giudicante non può ingerirsi negli ambiti riservati alla discrezionalità tecnica dell'organo valutatore (e quindi sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione), se non nei casi in cui il giudizio si appalesi viziato sotto il profilo della logicità, vizio la cui sostanza non può essere confusa con l'adeguatezza della motivazione, ben potendo questa essere adeguata e sufficiente e tuttavia al tempo stesso illogica; stante, invero, il diverso rilievo ed ambito concettuale, che assumono i due vizi, l'uno non può essere arbitrariamente dedotto dall'altro e, soprattutto, un giudizio critico negativo reso dalla commissione esaminatrice mediante punteggio numerico non risulta affetto né da profili di insufficienza, né da profili di irrazionalità solo perché il giudice, senza rilevare alcuna concreta eclatante discrasia tra la votazione negativa attribuita e il contenuto degli elaborati, decida di sostituire (indebitamente) la propria competenza a quella specifica riconosciuta dall'ordinamento alla commissione, invadendo gli ambiti di discrezionalità tecnica alla stessa riservati ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 871; id., sez. V, 19 novembre 2018, n. 6518; id., sez. IV, 20 dicembre 2017, n. 5982; id., sez. IV, 5 gennaio 2017, n. 11).
Quanto alla possibilità di opporre obiezioni ai giudizi espressi dalle commissioni di concorsi pubblici attraverso relazioni di periti di parte (professionisti ed esperti della materia), è consolidato l’indirizzo che depone per la sostanziale irrilevanza di siffatti pareri al fine di confutare il giudizio delle commissioni esaminatrici, atteso che spetta in via esclusiva a queste ultime la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi e che, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile) non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale ed il livello di conoscenze ed esperienze acquisite nella materia controversa (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743; id., sez. IV, 30 maggio 2007, n. 2781; id., 5 gennaio 2017, n. 11).
Nella specie, ad avviso del Collegio è da ritenersi attendibile, sul piano tecnico-giuridico, la valutazione di insufficienza riportata dalla ricorrente relativamente alla traccia proposta (“ il candidato, delineate le nozioni di progressione criminosa e di reato progressivo, esamini la fattispecie della c.d. lottizzazione abusiva, soffermandosi sul bene giuridico protetto, sulla natura e sul momento consumativo del reato, con particolare riferimento alla posizione del subacquirente del singolo lotto o immobile frazionato ”).
A tal proposito, dall’esame dell’elaborato risulta rimessa alla mera indicazione di fattispecie (corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; detenzione e diffusione di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; adescamento di minori e prostituzione o pornografia minorile) ciò che, invece, la traccia ha espressamente richiesto in forma esplicativa, ossia di delineare le nozioni di progressione criminosa (che si sostanzia nel passaggio contestuale da un reato meno grave ad un reato più grave, contenente il primo, che conduce a determinare la sussistenza di un solo reato per analogia iuris e sul modello del concorso apparente di norme anziché del concorso di reati) e di reato progressivo (che si sostanzia nell’unificazione legislativa di più reati, che diverge dal reato complesso in quanto caratterizzato da un vincolo – ontologico o teleologico – di successione tra i diversi fatti criminosi).
Con riguardo, poi, al reato di lottizzazione abusiva, è stata disattesa la distinzione tra lottizzazione materiale (che afferisce all’esecuzione di opere in aree non urbanizzate che determinino una illecita trasformazione urbanistica o edilizia del territorio) e lottizzazione negoziale (che afferisce al compimento di atti di disposizione tra vivi comportanti il frazionamento dei lotti finalizzato in modo non equivoco ad uno scopo edificatorio non consentito dagli strumenti urbanistici).
Parimenti deficitario risulta l’esame della posizione del subacquirente, in merito alla quale la ricorrente ha scritto che “ risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva allorquando l’acquisto venga a realizzarsi dopo il perfezionamento e prima del completamento dell’opera abusiva ”; ma difettando, tale trattazione, della fondamentale differenza tra l’ipotesi di estraneità del terzo (che, sebbene compartecipe dell’accadimento materiale sanzionato penalmente, dimostri di avere agito in buona fede e di aver posto in essere condotte diligenti di informazione che, nondimeno, non gli abbiano consentito di rendersi conto dell’illecita operazione) e l’ipotesi di consapevolezza dell’abusività dell’intervento (che determina l’istituzione di un nesso causale con la condotta del venditore del bene, dando luogo ad una fattispecie unitaria).
Non può, quindi, ritenersi inattendibile, né illogico, il giudizio della commissione esaminatrice.
Da ultimo, non coglie nel segno il rilievo formulato con il secondo motivo, non essendo prevista alcuna specificazione di competenze tra i commissari.
L’art. 5, comma 7 del d.lgs. 160/2006 prevede, infatti, che “ ai collegi ed a ciascuna sottocommissione si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le disposizioni dettate per le sottocommissioni e la commissione dagli articoli 12, 13 e 16 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modificazioni. La commissione o le sottocommissioni, se istituite, procedono all'esame orale dei candidati e all'attribuzione del punteggio finale, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 del citato regio decreto n. 1860 del 1925, e successive modificazioni ”.
Pertanto, l’attribuzione del punteggio finale all’esame orale è soggetta alla disciplina di cui alle norme del RD 1860/1925 e, in particolare, dell’art. 16, in cui – come sopra si è detto – si prevede che “ nell’affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato ”.
Il che depone per l’equipollenza delle competenze.
A maggior ragione, non risponde nemmeno a verità l’affermazione della ricorrente secondo cui “ due dei tre componenti del collegio non avevano alcuna esperienza accademica o professionale specifica in diritto penale, con la sola eccezione del Dott. -OMISSIS-, giudice penale in quiescenza ” (cfr. pag. 7 del ricorso), risultando provato, dall’esame del verbale n. 61 del 12.11.2024, che a sostituire il prof. -OMISSIS-, a partire dalle 17,30, è stato il Presidente della commissione esaminatrice dott. -OMISSIS-, magistrato penale.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Si ravvisano i presupposti per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti menzionati nella presente sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER PO, Presidente
GE ZA, Consigliere, Estensore
Alberto Ugo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE ZA | ER PO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.