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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ex art. 281 sexies c.p.c.
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3504/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa e
PROMOSSA DA
e , in persona del proprio legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. Lorenzo Durano
APPELLANTI
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
*******
L'appello proposto da e dal avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2729/2017 depositata dal Giudice di Pace di Brindisi non può essere accolto.
La predetta sentenza, infatti, merita conferma, sia pure sulla scorta di una motivazione diversa da quella che la sorregge.
Al riguardo giova rammentare che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo
grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione
che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello” (Cass. n.
4889/2016).
Tanto premesso, va rilevato che l'obbligo, gravante su qualsiasi veicolo, compresi i bus-
navetta adibiti al trasporto di passeggeri entro il perimetro di recinzione del villaggio Parte_2
di circolare lungo le strade che ne costituiscono la viabilità interna con copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2054 c.c. deriva dall'equiparabilità di dette strade a quella ad uso pubblico.
Invero, l'art. 122 co. 1 del Codice della assicurazioni private, nel testo applicabile ratione
temporis”, prescrive che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se
non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”, stabilendo, poi, che “il
regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la
tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso
pubblico”.
Il predetto Regolamento, emanato con D.M. 1° aprile 2008 n. 86, all'art. 3 co. 2 lett. a) prevede che “sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte
alla circolazione del pubblico”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la circolazione su aree
equiparate alle strade, di cui all'art. 122 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, va intesa come quella
effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione
abituale (fattispecie relativa all'investimento di un minore avvenuto in un'area retrostante ad una
casa e di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da
un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita di automezzi privati e non
destinata all'accesso di persone diverse dai proprietari della detta area)” (Cass. n. 40607/2021). Quanto, poi, all'applicabilità, in ipotesi di circolazione sulle predette aree con veicolo sprovvisto della predetta copertura assicurativa, delle sanzioni previste dall'art. 193 del D. Lgs. n.
285/1992, non rileva in senso contrario la circostanza che solo a seguito delle modifiche apportate al citato art. 122 ad opera dell'art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 184/2023 la norma preveda espressamente, al comma 1 ter, che l'obbligo di copertura assicurativa riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizione ed, al successivo comma 1
quater, che la violazione della disposizione di cui al comma 1 ter testé richiamato è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dovendo attribuirsi alla suddetta disposizione, così come novellata, l'efficacia di norma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale.
Occorre, difatti, osservare che ancor prima della suddetta modifica legislativa la giurisprudenza riteneva applicabile anche all'ipotesi di circolazione di cui trattasi le sanzioni previste dalla menzionata norma del Codice della Strada, evidenziando che “l'obbligo dell'assicurazione non
vige per i veicoli solo ove si trovino su strada pubblica ma anche ove si trovino su aree ad
essa equiparate e tali sono, come più volte questa Corte ha evidenziato, quelle aree che, ancorché di
proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità,
giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse,
non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno possibilità di accedere lecitamente alle
suddette aree per il fatto che essi appartengano tutti ad una o più categorie determinate o che il loro
accesso avvenga per particolari finalità e sotto specifiche condizioni” (Cass. n. 1254/2007).
Non pare possa dubitarsi, nel caso di specie, che l'accesso con automezzi all'interno del villaggio sia consentito non solo ai proprietari consorziati, ma anche, sia pure a Parte_2
determinate condizioni, al personale di servizio di costoro, ai fornitori degli esercizi commerciali e delle abitazioni, alle maestranze incaricate dell'esecuzione di lavori sulle singole abitazioni e o sulle aree comuni. Del resto, le esigenze di tutela sottese alla disposizione di cui all'art.122 del D. Lgs. n.
209/2005 ancor prima della modifica recentemente intervenuta sarebbero state completamente frustrate ove si ritenesse che essa fosse, in passato, sprovvista di sanzione.
Non osta al rigetto del gravame proposto dal e dal la Pt_1 Parte_2
statuizione in ordine alla non applicabilità, alla circolazione sulle strade interne al predetto , Parte_2
delle norme dettate dal Codice della Strada contenuta nella sentenza n. 1555/2022 pronunciata da questo Tribunale tra le stesse parti, atteso che “in tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle
norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata
da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione
giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento
processuale italiano, il principio dello stare decisis” (Cass. n. 5822/2024).
Al rigetto, per le ragioni finora esposte, dell'appello proposto dagli opponenti consegue la loro condanna alle spese dei due precedenti gradi del giudizio di merito, a quelle del giudizio di legittimità
ed a quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi previsti per lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.000,00 ridotti del 30%.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da e dal avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2729/2017 depositata dal Giudice di Pace di Brindisi in data 31.1.2018;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
per i due precedenti gradi del giudizio di merito, che liquida in € 880,00 per il primo grado ed
[...]
in € .1786,00 per il secondo, oltre accessori come per legge;
- condanna, altresì, gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato per il giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.312,00, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato per il presente giudizio di rinvio, che liquida in € 1.786,00, oltre accessori come per legge.
Brindisi, 4 febbraio 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino
TRIBUNALE DI BRINDISI
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Maurizio Rubino,
ha emesso, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3504/2023 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa e
PROMOSSA DA
e , in persona del proprio legale Parte_1 Parte_2
rappresentante p.t., rappresentate e difese dall'avv. Lorenzo Durano
APPELLANTI
CONTRO
in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
APPELLATO
All'odierna udienza le parti hanno precisato le proprie conclusioni, come da relativo verbale in atti.
*******
L'appello proposto da e dal avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2729/2017 depositata dal Giudice di Pace di Brindisi non può essere accolto.
La predetta sentenza, infatti, merita conferma, sia pure sulla scorta di una motivazione diversa da quella che la sorregge.
Al riguardo giova rammentare che “il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo
grado, può, senza violare il principio del contraddittorio, anche d'ufficio sostituirne la motivazione
che ritenga scorretta, purché la diversa motivazione sia radicata nelle risultanze acquisite al processo e sia contenuta entro i limiti del "devolutum", quali risultanti dall'atto di appello” (Cass. n.
4889/2016).
Tanto premesso, va rilevato che l'obbligo, gravante su qualsiasi veicolo, compresi i bus-
navetta adibiti al trasporto di passeggeri entro il perimetro di recinzione del villaggio Parte_2
di circolare lungo le strade che ne costituiscono la viabilità interna con copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 2054 c.c. deriva dall'equiparabilità di dette strade a quella ad uso pubblico.
Invero, l'art. 122 co. 1 del Codice della assicurazioni private, nel testo applicabile ratione
temporis”, prescrive che “i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi,
non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se
non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo
2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada”, stabilendo, poi, che “il
regolamento, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'IVASS, individua la
tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso
pubblico”.
Il predetto Regolamento, emanato con D.M. 1° aprile 2008 n. 86, all'art. 3 co. 2 lett. a) prevede che “sono equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, di proprietà pubblica o privata, aperte
alla circolazione del pubblico”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la circolazione su aree
equiparate alle strade, di cui all'art. 122 d.lg. 7 settembre 2005 n. 209, va intesa come quella
effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione
abituale (fattispecie relativa all'investimento di un minore avvenuto in un'area retrostante ad una
casa e di pertinenza della stessa, recintata da un muro di confine e chiusa sulla estremità opposta da
un alto cancello metallico, destinata alle manovre in entrata ed in uscita di automezzi privati e non
destinata all'accesso di persone diverse dai proprietari della detta area)” (Cass. n. 40607/2021). Quanto, poi, all'applicabilità, in ipotesi di circolazione sulle predette aree con veicolo sprovvisto della predetta copertura assicurativa, delle sanzioni previste dall'art. 193 del D. Lgs. n.
285/1992, non rileva in senso contrario la circostanza che solo a seguito delle modifiche apportate al citato art. 122 ad opera dell'art. 2 co. 1 lett. c) del D. Lgs. n. 184/2023 la norma preveda espressamente, al comma 1 ter, che l'obbligo di copertura assicurativa riguarda anche i veicoli utilizzati esclusivamente in zone il cui accesso è soggetto a restrizione ed, al successivo comma 1
quater, che la violazione della disposizione di cui al comma 1 ter testé richiamato è soggetta alle sanzioni amministrative di cui all'articolo 193, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, dovendo attribuirsi alla suddetta disposizione, così come novellata, l'efficacia di norma ricognitiva del pregresso indirizzo giurisprudenziale.
Occorre, difatti, osservare che ancor prima della suddetta modifica legislativa la giurisprudenza riteneva applicabile anche all'ipotesi di circolazione di cui trattasi le sanzioni previste dalla menzionata norma del Codice della Strada, evidenziando che “l'obbligo dell'assicurazione non
vige per i veicoli solo ove si trovino su strada pubblica ma anche ove si trovino su aree ad
essa equiparate e tali sono, come più volte questa Corte ha evidenziato, quelle aree che, ancorché di
proprietà privata, siano aperte ad un numero indeterminato di persone, ossia sussista la possibilità,
giuridicamente lecita, di accesso ad esse da parte di soggetti diversi dai titolari di diritti sulle stesse,
non venendo meno l'indeterminatezza dei soggetti che hanno possibilità di accedere lecitamente alle
suddette aree per il fatto che essi appartengano tutti ad una o più categorie determinate o che il loro
accesso avvenga per particolari finalità e sotto specifiche condizioni” (Cass. n. 1254/2007).
Non pare possa dubitarsi, nel caso di specie, che l'accesso con automezzi all'interno del villaggio sia consentito non solo ai proprietari consorziati, ma anche, sia pure a Parte_2
determinate condizioni, al personale di servizio di costoro, ai fornitori degli esercizi commerciali e delle abitazioni, alle maestranze incaricate dell'esecuzione di lavori sulle singole abitazioni e o sulle aree comuni. Del resto, le esigenze di tutela sottese alla disposizione di cui all'art.122 del D. Lgs. n.
209/2005 ancor prima della modifica recentemente intervenuta sarebbero state completamente frustrate ove si ritenesse che essa fosse, in passato, sprovvista di sanzione.
Non osta al rigetto del gravame proposto dal e dal la Pt_1 Parte_2
statuizione in ordine alla non applicabilità, alla circolazione sulle strade interne al predetto , Parte_2
delle norme dettate dal Codice della Strada contenuta nella sentenza n. 1555/2022 pronunciata da questo Tribunale tra le stesse parti, atteso che “in tema di giudicato esterno, l'interpretazione delle
norme giuridiche compiuta dal giudice non può mai costituire limite all'attività esegetica esercitata
da altro giudice, la quale, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione
giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell'ordinamento
processuale italiano, il principio dello stare decisis” (Cass. n. 5822/2024).
Al rigetto, per le ragioni finora esposte, dell'appello proposto dagli opponenti consegue la loro condanna alle spese dei due precedenti gradi del giudizio di merito, a quelle del giudizio di legittimità
ed a quelle del presente giudizio di rinvio, liquidate come da dispositivo applicando i parametri medi previsti per lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.000,00 ridotti del 30%.
P.Q.M.
- rigetta l'appello proposto da e dal avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
2729/2017 depositata dal Giudice di Pace di Brindisi in data 31.1.2018;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di lite sostenute dal CP_1
per i due precedenti gradi del giudizio di merito, che liquida in € 880,00 per il primo grado ed
[...]
in € .1786,00 per il secondo, oltre accessori come per legge;
- condanna, altresì, gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato per il giudizio di Cassazione, che liquida in € 1.312,00, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, gli appellanti, in solido, alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'appellato per il presente giudizio di rinvio, che liquida in € 1.786,00, oltre accessori come per legge.
Brindisi, 4 febbraio 2025. Il Giudice
dott. Maurizio Rubino