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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/06/2025, n. 921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 921 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 5326/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 5326/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “rapporto di impiego pubblico privatizzato: retribuzione” e vertente
TRA
( ) - avv. ODIERNA UGO Parte_1 C.F._1
( ), avv. LEPERINO ALFONSO C.F._2
( ); C.F._3
RICORRENTE
E
( - contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 06.11.2024, la parte ricorrente di cui in epigrafe chiedeva al giudice del lavoro adito di condannare la datrice
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pubblica al pagamento in suo favore della somma di € 3.137,40, a titolo di compensi per lavoro straordinario festivo. Esponeva, in particolare, di essere dipendente con qualifica di infermiere professionale e di espletare turni settimanali cadenti anche nei giorni festivi infrasettimanali. Per questi ultimi casi, chiedeva l'applicazione dell'art. 29 del ccnl 2016/18, secondo le ore e gli importi di cui agli allegati conteggi, per il periodo intercorso dall'01.05.2016 al 31.12.2020.
Instauratosi il contraddittorio, la parte resistente non si costituiva in giudizio restando contumace.
La domanda è divenuta priva di interesse per le parti e, pertanto, deve essere dichiarata la cessata materia del contendere.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la sopravvenienza di un fatto idoneo ad elidere la situazione di contrasto esistente tra i contendenti, non può che dare luogo ad una declaratoria, anche d'ufficio, di cessazione della materia del contendere, venendo in tal caso del tutto meno la necessità della pronuncia giudiziale (v. Cass. n. 5097/99; Cass. n.
3265/95). La cessazione della materia del contendere incide sul diritto sostanziale, elimina la contestazione e, rendendo superflua ogni ulteriore decisione del giudice, impone a quest'ultimo di darne atto anche d'ufficio tutte le volte che, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso, il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito in causa. In altri termini, la cessazione della materia del contendere si verifica solo quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini una posizione di contrasto tra le parti, producendo la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire e, quindi, facendo venir meno la necessità della pronunzia del giudice;
tale situazione non ricorre, tuttavia, nell'ipotesi di esecuzione anche spontanea, di un provvedimento del giudice che non abbia definito il giudizio, qualora a tale comportamento non si accompagni il riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione del giudizio né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione e
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sottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass. n. 23289/07; Cass. n.
11813/16).
Tuttavia, venuta meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere sullo stesso secondo il principio della soccombenza virtuale, previ gli accertamenti necessari (cfr. Cass. n. 46/90), ossia su di una delibazione sommaria del merito e delle ragioni che hanno comportato l'evocazione in giudizio della parte che chiede il rimborso delle spese di lite
(v. Cass. n. 46/90; Cass. n. 4889/81). In altri termini, la cd. soccombenza virtuale consente di fondare la pronuncia relativa alle spese di lite sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, basata su considerazioni di verosimiglianza ovvero su apposita indagine sommaria volta alla delibazione del merito. Né la mancata domanda di condanna alle spese di lite può valere in senso contrario, atteso che la condanna alle spese del giudizio, in quanto conseguenziale ed accessoria, può essere emessa legittimamente dal giudice a carico del soccombente anche d'ufficio, in mancanza di un'esplicita richiesta della parte che risulti vittoriosa, sempreché la stessa non abbia manifestato espressa volontà contraria (cfr. Cass. Sez. Un. N. 9859/97).
Tornando al caso di specie, non è revocabile in dubbio la presenza di una cessazione della materia del contendere, avendo il ricorrente dichiarato nelle note di trattazione di aver già raggiunto un accordo transattivo con la datrice, a nulla rilevando la circostanza del non ancora avvenuto pagamento dell'emolumento ed essendo superfluo un rinvio in tal senso della causa sul ruolo.
Inoltre, va accertata anche la fondatezza della domanda attorea, comprovata oltre che dai numerosi precedenti favorevoli adottati da questo
Ufficio rispetto ai quali non risultano riforme in sede di gravame, anche dalla circostanza del riconoscimento della pretesa invocata dalla parte ricorrente. Inoltre, occorre rilevare che è di precipua importanza la circostanza che solo dopo l'instaurazione del giudizio la datrice pubblica si sia determinata per la sussistenza delle ragioni della controparte.
Ad ogni modo, il comportamento affatto collaborativo dimostrato dalla parte resistente in limine litis non può non essere tenuto nel debito conto ai
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fini della regolamentazione delle spese processuali, che si ritiene equo compensare per la metà; la restante parte segue la soccombenza ed è liquidata come in dispositivo.
P. Q. M.
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna la parte resistente al pagamento della metà delle spese processuali sostenute dalla parte ricorrente, liquidate per l'intero in €
1.030,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, da distrarsi.
Nocera Inferiore, data di deposito telematico.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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