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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/07/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 24136/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24136/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RAZZU MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLARDI MASSIMO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAPRIE Parte_1 Controparte_1 il 19/09/2020.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21.12.2019. Per_1
Con ricorso depositato il 11/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Caprie (TO), Vicolo Martini n. 22, di proprietà del signor
[...]
, con tutti gli arredi e i beni mobili in essa contenuti, al signor che vi abiterà CP_1 Controparte_1 insieme al figlio Per_1
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione paterna sita in Caprie (TO), Vicolo Martini n. 22 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che attiene all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che ciascun genitore possa tenere con sé il figlio liberamente nel rispetto delle esigenze e dei desideri del minore e secondo gli accordi assunti tra loro e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: - il minore potrà trascorrere con la madre metà della settimana, pernottamento compreso, e nello specifico, le giornate di lunedì, martedì e mercoledì fino al giovedì mattina, quando il padre, o come già di prassi i nonni paterni, preleverà il minore all'uscita di scuola e lo terrà con sé giovedì, venerdì e sabato compreso il pernottamento, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna la domenica mattina. A settimane alternate, il minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna anche la notte della domenica dove la madre lo ricupererà lunedì mattina per accompagnare il minore a scuola o dove necessario. Le eventuali vacanze estive saranno ripartite egualmente tra madre e padre. La destinazione delle vacanze sarà comunicata da ciascun genitore all'altro entro il 31 del mese di marzo. Le festività, visti i buoni rapporti, saranno festeggiate insieme.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese straordinarie (le spese mediche, terapeutiche, di interventi chirurgici, acquisti di medicinali anche omeopatici, ove le stesse non siano mutuabili da parte del S.S.N., scolastiche e sportive - ricreative) relative al minore, concordate tra i genitori o necessitate e successivamente documentate che dovranno essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, in linea con quanto stabilito dal Protocollo di Torino.
DÀ ATTO che la madre dichiara di aver già reperito altra abitazione, rispetto a quella coniugale, in Caprie (TO) alla via Roma n. 6, presso la quale trasferirà la propria residenza anagrafica.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunziano quindi a ogni reciproca richiesta di contributo di mantenimento. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che le parti prestano il proprio reciproco consenso alla richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto relativamente al minore, convenendo che l'eventuale espatrio dovrà essere preventivamente di volta in volta concordato tra i coniugi.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24136/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RAZZU MONICA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. BELLARDI MASSIMO Controparte_1 che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in CAPRIE Parte_1 Controparte_1 il 19/09/2020.
Dal matrimonio è nato un figlio: il 21.12.2019. Per_1
Con ricorso depositato il 11/10/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Caprie (TO), Vicolo Martini n. 22, di proprietà del signor
[...]
, con tutti gli arredi e i beni mobili in essa contenuti, al signor che vi abiterà CP_1 Controparte_1 insieme al figlio Per_1
AFFIDA il figlio minore congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione paterna sita in Caprie (TO), Vicolo Martini n. 22 ed esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per ciò che attiene all'ordinaria amministrazione.
DISPONE che ciascun genitore possa tenere con sé il figlio liberamente nel rispetto delle esigenze e dei desideri del minore e secondo gli accordi assunti tra loro e, in difetto di accordo, secondo le seguenti modalità: - il minore potrà trascorrere con la madre metà della settimana, pernottamento compreso, e nello specifico, le giornate di lunedì, martedì e mercoledì fino al giovedì mattina, quando il padre, o come già di prassi i nonni paterni, preleverà il minore all'uscita di scuola e lo terrà con sé giovedì, venerdì e sabato compreso il pernottamento, riaccompagnandolo presso l'abitazione materna la domenica mattina. A settimane alternate, il minore potrà pernottare presso l'abitazione paterna anche la notte della domenica dove la madre lo ricupererà lunedì mattina per accompagnare il minore a scuola o dove necessario. Le eventuali vacanze estive saranno ripartite egualmente tra madre e padre. La destinazione delle vacanze sarà comunicata da ciascun genitore all'altro entro il 31 del mese di marzo. Le festività, visti i buoni rapporti, saranno festeggiate insieme.
DISPONE che ciascun genitore provveda al mantenimento diretto del figlio nel periodo di rispettiva permanenza ad eccezione delle spese straordinarie (le spese mediche, terapeutiche, di interventi chirurgici, acquisti di medicinali anche omeopatici, ove le stesse non siano mutuabili da parte del S.S.N., scolastiche e sportive - ricreative) relative al minore, concordate tra i genitori o necessitate e successivamente documentate che dovranno essere sostenute in misura del 50% da ciascun genitore, in linea con quanto stabilito dal Protocollo di Torino.
DÀ ATTO che la madre dichiara di aver già reperito altra abitazione, rispetto a quella coniugale, in Caprie (TO) alla via Roma n. 6, presso la quale trasferirà la propria residenza anagrafica.
DÀ ATTO che entrambi i coniugi danno atto di essere economicamente indipendenti e autosufficienti e, pertanto, rinunziano quindi a ogni reciproca richiesta di contributo di mantenimento. pagina 2 di 3 DÀ ATTO che i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e, pertanto, dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno dall'altro.
DÀ ATTO che le parti prestano il proprio reciproco consenso alla richiesta di rilascio/rinnovo del passaporto relativamente al minore, convenendo che l'eventuale espatrio dovrà essere preventivamente di volta in volta concordato tra i coniugi.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27.6.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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