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Sentenza 22 marzo 2025
Sentenza 22 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3524/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3524 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Calasetta, Vico Tunisi n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Loru n. 41, preso gli avvocati
Massimo Delogu e Roberto Delogu che lo rappresentano e difendono giusta procura in data 10 aprile
2019 - da considerarsi in calce all'atto di opposizione. opponente contro corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, e per essa (atto a rogito notaio di San Donato Milanese, rep. P.IVA_1 Persona_1
432/2018) la procuratrice codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2
a tanto legittimata dalla prima mandataria titolare di Controparte_3
procura (a rogito notaio , rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore Persona_2 CP_1 generale dr. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco (codice fiscale CP_4
), con domicilio eletto presso lo studio legale avv. Antonella Pittau (codice C.F._2
fiscale ), sito in Villacidro, Via Mazzini 51. C.F._3
convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale lll.mo: in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
1) revocare il decreto opposto;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da alla;
Parte_1 Controparte_5
3) porre le spese del giudizio a carico della .”. Controparte_5
Nell'interesse dell'opposta:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 09/01/2019, pubblicato in data 11/01/2019 (R.G. 1550/2018) ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.;
- Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 09/01/2019, pubblicato in data 11/01/2019 (R.G. 1550/2018);
- In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei Parte_1 confronti di della somma di € 13.488,34, maggiorata degli interessi di mora Controparte_1
conteggiati al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalle singole scadenze al saldo nonché spese della procedura di ingiunzione e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
Controparte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M.
55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 20.02.2018 nella cancelleria di questo Tribunale,
[...]
ha chiesto l'emissione di un decreto di pagamento nei confronti di Controparte_6 [...]
, adducendo quanto segue: Pt_1 - ha stipulato con il contratto nr. 444971, avente ad Parte_1 Controparte_6 oggetto la liquidazione di un finanziamento per l'importo di € 16.240,80 da rimborsarsi mediante corresponsione di 72 rate di € 297,00 ciascuna per un totale di complessivi € 21.384,00;
- a causa dell'omesso pagamento delle rate mensili da parte del la società , per il tramite Pt_1 CP_5
della mandataria , ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida CP_2
al pagamento immediato del debito pari a complessivi € 26.849,44, compresi interessi di mora calcolati sino al 30/01/2018.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 95/2019 del 09/01/2019, pubblicato in data 11/01/2019 (R.G.
1550/2018) e notificato in data 26/03/2019, il Tribunale di Cagliari ingiungeva al sig. Parte_1 di pagare alla ricorrente la somma di € 13.488,34, maggiorata degli interessi di mora CP_5
conteggiati al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalle singole scadenze al saldo, nonché spese della procedura di ingiunzione.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati a
[...]
. Pt_1
2. Il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo PEC alla controparte in data 29/04/2019, il sig. ha citato la società a Parte_1 Controparte_6
comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari, deducendo quanto segue:
a) l'importo ingiunto non è dovuto in ragione del fatto che non è stata prodotta la prova che, a fronte del finanziamento, sia stato concluso anche il contratto di acquisto dell'autovettura, la quale non è mai stata consegnata all'opponente;
b) gli interessi richiesti non sono dovuti per quanto stabilito dal giudice nel decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza in ordine alla legittimità della decadenza dal beneficio del termine a suo tempo esercitata dalla ed al fatto che il si trova segnalato quale “cattivo pagatore”, in forza di CP_5 Pt_1
un contratto che, quanto agli interessi, era certamente non in linea con i parametri di legge;
c) il credito azionato deve ritenersi prescritto;
d) il decreto ingiuntivo è inefficace, essendo stata richiesta la notifica dello stesso oltre il 60° giorno dalla sua pronuncia: il decreto risulta emesso in data 11 gennaio 2019, mentre la notifica
(concretamente avvenuta in data 26 marzo 2019), è stata richiesta in data 13 marzo 2019 e, quindi, il giorno successivo alla sua scadenza.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.02.2019, si è costituita la società in qualità di cessionaria pro-soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza Controparte_1
comprendente il credito oggetto di opposizione ed azionato in via monitoria dalla cedente
[...] contestando in fatto le deduzioni di parte opponente e chiedendo la conferma del decreto CP_5
ingiuntivo.
Ha, altresì richiesto la concessione della provvisoria esecutività per il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione (elencati al punto 2.1. con le lettere da a, b, c, d) nei termini che seguono:
a) in merito alla mancata consegna dell'autovettura acquistata con il contratto di finanziamento, emergono elementi in fatto e diritto che rappresentano l'infondatezza nel motivo.
In punto di fatto ha osservato che:
- mai nessuna comunicazione è stata inoltrata alla sull'avvenuta risoluzione del CP_5
contratto di vendita. Dall'analisi degli allegati prodotti dall'opponente non vi è traccia di alcun documento attestante il grave inadempimento della società venditrice, mentre dagli atti depositati unitamente al fascicolo monitorio e, in ogni caso, allegati alla comparsa di costituzione, si evincono elementi che accertano il credito. Nello specifico, nell'estratto conto in atti si contano 22 rate pagate dall'opponente, circostanza che mal si concilia con l'asserita mancata consegna del bene acquistato;
- il sig. ha ricevuto due missive (comunicazione sulla decadenza dal beneficio del Pt_1
termine e la diffida di pagamento), rimaste entrambe prive di riscontro. Nel corso del rapporto di credito, infatti, nessuna comunicazione o contestazione è stata mai sollevata dall'attore il quale, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha eccepito, per la prima volta, la mancata consegna del bene acquistato.
L'opposta in diritto ha dedotto che:
- l'inadempienza, anche qualora risultasse vera, è intervenuta nei rapporti tra l'acquirente e la
, non anche tra l'opponente e la Finanziaria. CP_7
Il presunto inadempimento da parte di non è opponibile al finanziatore, in ragione CP_7 dell'art. 17 del contratto di finanziamento, con il quale le parti hanno escluso ogni collegamento tra il contratto di acquisto – intercorso tra e l'opponente - ed il contratto finanziamento – tra CP_8
ed il sig. escludendo l'opponibilità alla finanziaria di qualsiasi eccezione CP_5 Pt_1
concernente il contratto di acquisto. Tale clausola risulta approvata specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. contratto, doc. n. 6);
- la non ha mai avuto alcun accordo di esclusiva con la utomercato di De CP_5 CP_9
Muro Giuseppina. Al caso di specie è applicabile, ratione temporis, la previgente normativa sui contratti di credito al consumo, e segnatamente, la disposizione contenuta nell'art. 125, co. 4, D.Lgs. n. 385/1993 (T.U. bancario), che consentiva all'acquirente di agire direttamente nei confronti del finanziatore senza avere previamente esperito un'azione contro il venditore (limitandosi a prescrivere una sua infruttuosa costituzione in mora), ma a condizione di un accordo che attribuisse al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del venditore. Tale accordo di esclusiva non si è verificato nel caso in esame;
b) la censura relativa agli interessi è sfornita di precise deduzioni e prova. Per il calcolo del TEG la società si atteneva a quanto disposto tempo per tempo dalle "Istruzioni di vigilanza per la rilevazione del TEG" al momento della sottoscrizione del finanziamento, ossia quelle di febbraio 2006.
Il TAEG del finanziamento è 9,50% e la data di liquidazione è 08/08/2007. Il tasso protempore vigente per la categoria (04A classe 43) e per il trimestre di riferimento (III Trimestre 2007) era pari a: Tasso Soglia Antiusura 15,85 %, Tasso Soglia Antiusura IM 19,00 %.
In riferimento ai tassi moratori, dalla lettura dell'estratto conto risultano tassi calcolati (01/01/2007
13,33 %; 08/08/2007 10,33 %; 01/01/2011 14.52 %), ampiamente sotto la Tasso Soglia Antiusura
Interessi di Mora 19,00 %. Vigente all'epoca;
c) il contratto di finanziamento al consumo è assoggettato alle regole della prescrizione ordinaria decennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c. e non già alle limitate e tassative ipotesi di cui all'art. 2948 c.c.
In ogni caso, la missiva del 21.06.2010 (con cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine) e la diffida di pagamento del 08/06/2017, entrambe regolarmente ritirate dall'opponente, rappresentano atti di interruzione di qualsivoglia termine prescrittivo;
d) la domanda di inefficacia del decreto ingiuntivo è infondata in ossequio al principio secondo cui la nullità della notificazione del titolo esecutivo viene sanata ex tunc dall'opposizione dell'intimato dato che l'opposizione stessa indica che l'atto notificato ha raggiunto il suo scopo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo risulta essere pienamente idoneo a produrre gli effetti ad esso connessi e non esiste nessun diritto dell'ingiunto a sentirne dichiarare l'inefficacia.
In ogni caso, pur accogliendo tale eccezione, il Giudicante sarebbe comunque legittimato e tenuto all'esame nel merito della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio poiché con l'opposizione viene instaurato un ordinario giudizio di cognizione nel quale oltre ai presupposti per l'emissione dell'ingiunzione deve valutarsi anche il merito della pretesa creditoria.
****
2.3. Con ordinanza del 24.09.2019 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 95/2019 dell'intestato Tribunale;
ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento;
ha rinviato la causa all'udienza del 25 febbraio per la verifica dell'avvenuta l'instaurazione della relativa procedura di mediazione. 2.4. Con note per trattazione scritta dell'udienza del 03.02.2020 la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria instaurata in data 31.01.2019.
2.6. Con udienza del 25.02.2020 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
2.7. Nell'udienza del 26.03.2021 tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n.
77 del 17 luglio 2020, il giudice ha rinviato all'udienza del 10.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.8. Con ordinanza del 16.12.2024 il giudice ha tenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per gli scritti difensivi finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigetta per le ragioni che seguono.
L'ordine della motivazione si muoverà dapprima sui motivi preliminari e successivamente sul merito, per una più corretta e logica trattazione delle questioni in esame.
A) L'inefficacia decreto ingiuntivo
ha dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'effetto della tardività della notifica, Parte_1
essendo stata richiesta oltre il 60° giorno dalla sua pronuncia.
La circostanza è pacifica, in quanto nella comparsa di costituzione la Controparte_6
ha riconosciuto che il decreto ingiuntivo n. 95/2019 è stato emesso dal Tribunale di
[...]
Cagliari in data 9 gennaio 2019, pubblicato in data 11 gennaio 2019 (R.G. 1550/2018) e notificato in data 26 marzo 2019, con richiesta di notifica solo in data 13 marzo 2019, ossia dopo la scadenza del termine di 60.
Orbene, alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. (come già sostenuto con ordinanza del 24.09.2019, con cui era stato disposto il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
A giudizio dello scrivente, non può operare la sanatoria richiesta dal difensore di parte opposta, atteso il termine perentorio previsto dalla legge per la notifica del decreto e la conseguente sanzione della inefficacia del medesimo, la quale è stata fondatamente richiesta dall'opponente nei termini di legge.
Del resto, diversamente opinando, l'art. 644 c.p.c. non troverebbe mai applicazione in caso opposizione tempestiva dell'opponente, la quale, invece, ben può essere presentata anche solo per far dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e la non debenza delle spese liquidate nella fase monitoria.
Ciò nondimeno, come già osservato con l'ordinanza sopra citata, si sottolinea che in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.
Sulla scorta di questo principio, la successiva analisi verterà sulle altre domande proposte con l'opposizione dal al fine di verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla parte Pt_1
opposta.
B) L'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'opposta
Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
In primo luogo, occorre rammentare che nel contratto di mutuo l'obbligazione gravante sul mutuatario di restituire le somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppur frazionata nel tempo.
In altre parole, le singole rate non costituiscono rapporti giuridici autonomi, bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio.
Naturale corollario del carattere unitario del contratto di mutuo è che il debito non può essere considerato scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che è da quest'ultimo momento che decorre il termine decennale di prescrizione. In definitiva, non esistono tanti termini di prescrizione quante sono le rate del mutuo in cui questo risulta frazionato, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultimo rata.
Nel caso di specie, il contratto è stato concluso in data 08/08/2007 con un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso del dovuto mediante il versamento n. 72 ratei mensili di € 297,00.
Coerentemente con la tesi esposta il termine di riferimento per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, quindi, è il giorno successivo la scadenza per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento, ossia 12.08.2013. Ne consegue che le azioni poste in essere dai soggetti creditori sono tutte avvenute prima che intervenisse la prescrizione del diritto relativo al contratto di finanziamento.
Sebbene tale circostanza sia sufficiente a rappresentare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dagli atti risultano plurimi atti interruttivi della prescrizione decennale.
Nello specifico, le missive del 21.06.2010 - con cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine - e la diffida di pagamento del 08/06/2017, entrambe regolarmente ritirate dall'opponente rispettivamente in data 02.07.2010 e 21.06.2017 rappresentano atti di interruzione di qualsivoglia termine prescrittivo.
Per tali ragioni l'eccezione è infondata.
C) La mancata prova circa l'effettivo acquisto dell'autovettura Nel merito, ha innanzitutto dedotto che l'importo ingiunto non è dovuto in ragione del fatto Pt_1 che non è stata prodotta la prova della stipula dell'acquisto dell'autovettura e della successiva consegna dell'autovettura all'opponente.
La domanda è infondata per assoluta carenza di allegazioni difensive in merito a tale evento e, di contro, per una serie di circostanze di fatto che comprovano l'effettiva stipula della compravendita e della consegna del bene.
In tale senso, anzitutto, appare opportuno rammentare che, per consolidato insegnamento della
Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. Pertanto, se tale parte solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto deve fornire la prova delle eccezioni sollevate. (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Pertanto, in sede di opposizione il creditore opposto è sottoposto ad un onere probatorio superiore a quanto previsto nel monitorio e deve sufficientemente comprovare la ragione creditoria. Ciò nondimeno, al debitore opponente non è permessa la possibilità di dedurre delle generiche contestazioni o proporre eccezioni totalmente sfornite di supporto probatorio, in modo particolare nel caso di procedimento per decreto ingiuntivo adeguatamente motivato ed istruito. In definitiva, pur avendosi tale inversione, parte opponente non è esentata da un onere di puntuale contestazione, oltre che dall'onere di prova delle eccezioni sollevate.
Nel caso in esame l'unica deduzione di parte opponente è l'asserita mancanza di prova circa l'acquisto e la consegna dell'autovettura. Null'altro viene affermato o prodotto in relazione all'inadempimento della concessionaria.
Orbene, emerge innanzitutto la circostanza, sottolineata dall'opposta, che il contratto di acquisto in questione non è stato concluso con parte opposta, bensì con l'impresa , il che consente di CP_7
escludere la fondatezza di eccezioni nei confronti della (trattandosi di un soggetto estraneo al CP_5
rapporto di compravendita, sicché una eventuale responsabilità contrattuale avrebbe dovuto essere azionata nei confronti della ), in assenza di specifiche contestazioni in merito alla effettiva CP_7 erogazione dell'importo finanziato, che può invece ritenersi pacifica. Ma ad ogni modo, dall'analisi degli allegati prodotti dall'opponente non vi è traccia di alcun documento attestante il grave inadempimento della società venditrice;
di contro, dagli atti depositati unitamente al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione, si evincono elementi che accertano univocamente il credito di parte opposta. Nello specifico, nell'estratto conto in atti si contano ben 22 rate pagate dall'opponente, circostanza dalla quale si desume la conclusione del citato contratto e che risulta incompatibile con l'asserita mancata consegna del bene acquistato.
Inoltre, negli anni precedenti all'instaurazione di questo procedimento mai nessuna comunicazione è stata inoltrata dall'opponente alla sull'avvenuta risoluzione del contratto di vendita. CP_5
Di contro, il sig. ha ricevuto due missive (la comunicazione sulla decadenza dal beneficio del Pt_1
termine e la diffida di pagamento), rimaste entrambe prive di riscontro. Nel corso del rapporto di credito, infatti, mai alcuna comunicazione o contestazione è stata mai sollevata dall'opponente, il quale, soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha eccepito, per la prima volta, la mancata consegna del bene acquistato.
Tutto ciò rende del tutto inverosimile la mancata consegna dell'autovettura, specialmente se si considera che il nel corso del procedimento, non ha mai contestato alcune circostanze di fatto, Pt_1
ossia di aver sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di essersi reso inadempiente.
L'opponente ha quindi pacificamente stipulato un contratto di finanziamento finalizzato all'ottenimento di somme per l'acquisto l'autovettura e, dopo aver ottenuto quanto richiesto, ha pagato le prime rate, per poi omettere di rimborsare il residuo debito in favore della mutuante.
Per le suddette ragioni si ritiene del tutto infondata tale censura.
D) Legittimità degli interessi applicati
Parte opponente ha, infine, dedotto la non debenza degli interessi indicati nel decreto ingiuntivo.
Anche quest'ultima censura è infondata poiché assolutamente generica e sprovvista di adeguato supporto probatorio.
Inoltre, sotto altro aspetto, non trova riscontro con quanto emerge dai documenti versati in atti.
Appare infatti pacifico che per il calcolo del TEG la società finanziatrice si sia attenuta a quanto disposto tempo per tempo dalle "Istruzioni di vigilanza per la rilevazione del TEG" già dal momento della sottoscrizione del finanziamento, ossia quelle di febbraio 2006.
Il TAEG del finanziamento è 9,50% e la data di liquidazione è 08/08/2007. Il tasso protempore vigente per la categoria (04A classe 43) e per il trimestre di riferimento (III Trimestre 2007) era pari al 15,85 %,
Tasso Soglia Antiusura IM 19,00 %. In riferimento ai tassi moratori, dalla lettura dell'estratto conto risultano tassi calcolati (01/01/2007
13,33 %; 08/08/2007 10,33 %; 01/01/2011 14.52 %), ampiamente sotto la Tasso Soglia Antiusura
Interessi di Mora 19,00 % vigente all'epoca.
Gli interessi sono stati applicati nel rispetto della legge e sono sotto le soglie limite. Non risulta in alcun modo dimostrato dall'opponente (su cui grava l'onere di provare la circostanza dedotta) che controparte, nel corso del rapporto, abbia applicato interessi convenzionali e/o di mora per un importo superiore rispetto a quelli pattuiti.
Per tale ragione anche questa censura non può trovare accoglimento.
3.1. Per tutte le ragioni esposte, si dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 09/01/2019, stante la tardività della notificazione di siffatto provvedimento.
Nel merito, si rigetta l'opposizione in quanto infondata e conseguente deve accertarsi il credito della controparte nella misura di cui al dispositivo, con la conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo oggetto del credito di controparte.
4. Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, per quanto concerne quelle relative alla procedura monitoria, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo, si dispone che le spese sostenute dall'opposta in quella sede (pari ad euro 751,00) restino a suo carico.
Relativamente alle spese di lite del presente procedimento di opposizione, le stesse debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a € 13.488,34), oltre a spese generali, IVA, CPA:
a. con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio (per euro 919,00) ed introduttiva (euro
777,00), atteso il livello di non minima complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riconoscimento dei valori minimi per la fase istruttoria (euro 840,00), considerato che la parte opposta non ha prodotto documenti ulteriori rispetto a quelli versati come allegati della comparsa di risposta, né ha formulato istanze istruttorie, limitandosi a ribadire le medesime argomentazioni sostenute in comparsa;
c. con riconoscimento dei valori minimi per la fase decisionale (euro 851,00), nella quale l'opposta si è limitata ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
09/01/2019; dispone che le spese processuali sostenute da in sede monitoria restino Controparte_1
a suo carico;
rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 condanna al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
13.488,34, maggiorata degli interessi di mora conteggiati al tasso convenzionale sulla sola sorta capitale dalle singole scadenze sino al saldo;
condanna a rimborsare alla le spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di opposizione, liquidate per l'importo di euro 3.387,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Così deciso in Cagliari in data 20.03.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3524 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2019, promossa da:
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Calasetta, Vico Tunisi n. 2, elettivamente domiciliato in Cagliari, Via Loru n. 41, preso gli avvocati
Massimo Delogu e Roberto Delogu che lo rappresentano e difendono giusta procura in data 10 aprile
2019 - da considerarsi in calce all'atto di opposizione. opponente contro corrente in via San Prospero 4 in Milano, codice fiscale e partita IVA Controparte_1
, e per essa (atto a rogito notaio di San Donato Milanese, rep. P.IVA_1 Persona_1
432/2018) la procuratrice codice fiscale , Controparte_2 P.IVA_2
a tanto legittimata dalla prima mandataria titolare di Controparte_3
procura (a rogito notaio , rep. 42685/2018) rilasciata da , in persona del direttore Persona_2 CP_1 generale dr. rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Greco (codice fiscale CP_4
), con domicilio eletto presso lo studio legale avv. Antonella Pittau (codice C.F._2
fiscale ), sito in Villacidro, Via Mazzini 51. C.F._3
convenuta opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Nell'interesse dell'opponente:
“Voglia il Tribunale lll.mo: in via preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito:
1) revocare il decreto opposto;
2) accertare e dichiarare che nulla è dovuto da alla;
Parte_1 Controparte_5
3) porre le spese del giudizio a carico della .”. Controparte_5
Nell'interesse dell'opposta:
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- In via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 09/01/2019, pubblicato in data 11/01/2019 (R.G. 1550/2018) ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.;
- Nel merito, per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare
l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari in data 09/01/2019, pubblicato in data 11/01/2019 (R.G. 1550/2018);
- In via subordinata, nel merito, accertare e dichiarare che il sig. è debitore nei Parte_1 confronti di della somma di € 13.488,34, maggiorata degli interessi di mora Controparte_1
conteggiati al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalle singole scadenze al saldo nonché spese della procedura di ingiunzione e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in favore di della predetta somma o di quella ritenuta di giustizia all'esito del giudizio;
Controparte_1
- in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M.
55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – il ricorso per decreto ingiuntivo
1.2. Con ricorso depositato il 20.02.2018 nella cancelleria di questo Tribunale,
[...]
ha chiesto l'emissione di un decreto di pagamento nei confronti di Controparte_6 [...]
, adducendo quanto segue: Pt_1 - ha stipulato con il contratto nr. 444971, avente ad Parte_1 Controparte_6 oggetto la liquidazione di un finanziamento per l'importo di € 16.240,80 da rimborsarsi mediante corresponsione di 72 rate di € 297,00 ciascuna per un totale di complessivi € 21.384,00;
- a causa dell'omesso pagamento delle rate mensili da parte del la società , per il tramite Pt_1 CP_5
della mandataria , ha dichiarato la decadenza dal beneficio del termine con contestuale diffida CP_2
al pagamento immediato del debito pari a complessivi € 26.849,44, compresi interessi di mora calcolati sino al 30/01/2018.
1.2. Con decreto ingiuntivo n. 95/2019 del 09/01/2019, pubblicato in data 11/01/2019 (R.G.
1550/2018) e notificato in data 26/03/2019, il Tribunale di Cagliari ingiungeva al sig. Parte_1 di pagare alla ricorrente la somma di € 13.488,34, maggiorata degli interessi di mora CP_5
conteggiati al tasso convenzionale sulla sola sorte capitale dalle singole scadenze al saldo, nonché spese della procedura di ingiunzione.
1.3. Il ricorso monitorio e il decreto ingiuntivo sono stati regolarmente notificati a
[...]
. Pt_1
2. Il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo.
2.1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, notificato a mezzo PEC alla controparte in data 29/04/2019, il sig. ha citato la società a Parte_1 Controparte_6
comparire dinanzi al Tribunale di Cagliari, deducendo quanto segue:
a) l'importo ingiunto non è dovuto in ragione del fatto che non è stata prodotta la prova che, a fronte del finanziamento, sia stato concluso anche il contratto di acquisto dell'autovettura, la quale non è mai stata consegnata all'opponente;
b) gli interessi richiesti non sono dovuti per quanto stabilito dal giudice nel decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza in ordine alla legittimità della decadenza dal beneficio del termine a suo tempo esercitata dalla ed al fatto che il si trova segnalato quale “cattivo pagatore”, in forza di CP_5 Pt_1
un contratto che, quanto agli interessi, era certamente non in linea con i parametri di legge;
c) il credito azionato deve ritenersi prescritto;
d) il decreto ingiuntivo è inefficace, essendo stata richiesta la notifica dello stesso oltre il 60° giorno dalla sua pronuncia: il decreto risulta emesso in data 11 gennaio 2019, mentre la notifica
(concretamente avvenuta in data 26 marzo 2019), è stata richiesta in data 13 marzo 2019 e, quindi, il giorno successivo alla sua scadenza.
2.2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 12.02.2019, si è costituita la società in qualità di cessionaria pro-soluto di un pacchetto di crediti in sofferenza Controparte_1
comprendente il credito oggetto di opposizione ed azionato in via monitoria dalla cedente
[...] contestando in fatto le deduzioni di parte opponente e chiedendo la conferma del decreto CP_5
ingiuntivo.
Ha, altresì richiesto la concessione della provvisoria esecutività per il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione (elencati al punto 2.1. con le lettere da a, b, c, d) nei termini che seguono:
a) in merito alla mancata consegna dell'autovettura acquistata con il contratto di finanziamento, emergono elementi in fatto e diritto che rappresentano l'infondatezza nel motivo.
In punto di fatto ha osservato che:
- mai nessuna comunicazione è stata inoltrata alla sull'avvenuta risoluzione del CP_5
contratto di vendita. Dall'analisi degli allegati prodotti dall'opponente non vi è traccia di alcun documento attestante il grave inadempimento della società venditrice, mentre dagli atti depositati unitamente al fascicolo monitorio e, in ogni caso, allegati alla comparsa di costituzione, si evincono elementi che accertano il credito. Nello specifico, nell'estratto conto in atti si contano 22 rate pagate dall'opponente, circostanza che mal si concilia con l'asserita mancata consegna del bene acquistato;
- il sig. ha ricevuto due missive (comunicazione sulla decadenza dal beneficio del Pt_1
termine e la diffida di pagamento), rimaste entrambe prive di riscontro. Nel corso del rapporto di credito, infatti, nessuna comunicazione o contestazione è stata mai sollevata dall'attore il quale, solo a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha eccepito, per la prima volta, la mancata consegna del bene acquistato.
L'opposta in diritto ha dedotto che:
- l'inadempienza, anche qualora risultasse vera, è intervenuta nei rapporti tra l'acquirente e la
, non anche tra l'opponente e la Finanziaria. CP_7
Il presunto inadempimento da parte di non è opponibile al finanziatore, in ragione CP_7 dell'art. 17 del contratto di finanziamento, con il quale le parti hanno escluso ogni collegamento tra il contratto di acquisto – intercorso tra e l'opponente - ed il contratto finanziamento – tra CP_8
ed il sig. escludendo l'opponibilità alla finanziaria di qualsiasi eccezione CP_5 Pt_1
concernente il contratto di acquisto. Tale clausola risulta approvata specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. (cfr. contratto, doc. n. 6);
- la non ha mai avuto alcun accordo di esclusiva con la utomercato di De CP_5 CP_9
Muro Giuseppina. Al caso di specie è applicabile, ratione temporis, la previgente normativa sui contratti di credito al consumo, e segnatamente, la disposizione contenuta nell'art. 125, co. 4, D.Lgs. n. 385/1993 (T.U. bancario), che consentiva all'acquirente di agire direttamente nei confronti del finanziatore senza avere previamente esperito un'azione contro il venditore (limitandosi a prescrivere una sua infruttuosa costituzione in mora), ma a condizione di un accordo che attribuisse al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del venditore. Tale accordo di esclusiva non si è verificato nel caso in esame;
b) la censura relativa agli interessi è sfornita di precise deduzioni e prova. Per il calcolo del TEG la società si atteneva a quanto disposto tempo per tempo dalle "Istruzioni di vigilanza per la rilevazione del TEG" al momento della sottoscrizione del finanziamento, ossia quelle di febbraio 2006.
Il TAEG del finanziamento è 9,50% e la data di liquidazione è 08/08/2007. Il tasso protempore vigente per la categoria (04A classe 43) e per il trimestre di riferimento (III Trimestre 2007) era pari a: Tasso Soglia Antiusura 15,85 %, Tasso Soglia Antiusura IM 19,00 %.
In riferimento ai tassi moratori, dalla lettura dell'estratto conto risultano tassi calcolati (01/01/2007
13,33 %; 08/08/2007 10,33 %; 01/01/2011 14.52 %), ampiamente sotto la Tasso Soglia Antiusura
Interessi di Mora 19,00 %. Vigente all'epoca;
c) il contratto di finanziamento al consumo è assoggettato alle regole della prescrizione ordinaria decennale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2946 c.c. e non già alle limitate e tassative ipotesi di cui all'art. 2948 c.c.
In ogni caso, la missiva del 21.06.2010 (con cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine) e la diffida di pagamento del 08/06/2017, entrambe regolarmente ritirate dall'opponente, rappresentano atti di interruzione di qualsivoglia termine prescrittivo;
d) la domanda di inefficacia del decreto ingiuntivo è infondata in ossequio al principio secondo cui la nullità della notificazione del titolo esecutivo viene sanata ex tunc dall'opposizione dell'intimato dato che l'opposizione stessa indica che l'atto notificato ha raggiunto il suo scopo. Di conseguenza, il decreto ingiuntivo risulta essere pienamente idoneo a produrre gli effetti ad esso connessi e non esiste nessun diritto dell'ingiunto a sentirne dichiarare l'inefficacia.
In ogni caso, pur accogliendo tale eccezione, il Giudicante sarebbe comunque legittimato e tenuto all'esame nel merito della pretesa creditoria azionata con il procedimento monitorio poiché con l'opposizione viene instaurato un ordinario giudizio di cognizione nel quale oltre ai presupposti per l'emissione dell'ingiunzione deve valutarsi anche il merito della pretesa creditoria.
****
2.3. Con ordinanza del 24.09.2019 il Giudice ha rigettato l'istanza di concessione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 95/2019 dell'intestato Tribunale;
ha assegnato alle parti il termine di giorni quindici per la presentazione della domanda di mediazione con decorrenza dalla comunicazione del presente provvedimento;
ha rinviato la causa all'udienza del 25 febbraio per la verifica dell'avvenuta l'instaurazione della relativa procedura di mediazione. 2.4. Con note per trattazione scritta dell'udienza del 03.02.2020 la parte opposta ha dato atto dell'esito negativo del tentativo di mediazione obbligatoria instaurata in data 31.01.2019.
2.6. Con udienza del 25.02.2020 il giudice ha assegnato i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c.
2.7. Nell'udienza del 26.03.2021 tenuta in trattazione scritta ai sensi dell'art. dall'art. 83, settimo comma, lett. h) del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 221, secondo e quarto comma, l. n.
77 del 17 luglio 2020, il giudice ha rinviato all'udienza del 10.02.2024 per la precisazione delle conclusioni.
2.8. Con ordinanza del 16.12.2024 il giudice ha tenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini per gli scritti difensivi finali ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. Ritiene il Tribunale che l'opposizione debba essere rigetta per le ragioni che seguono.
L'ordine della motivazione si muoverà dapprima sui motivi preliminari e successivamente sul merito, per una più corretta e logica trattazione delle questioni in esame.
A) L'inefficacia decreto ingiuntivo
ha dedotto l'inefficacia del decreto ingiuntivo per l'effetto della tardività della notifica, Parte_1
essendo stata richiesta oltre il 60° giorno dalla sua pronuncia.
La circostanza è pacifica, in quanto nella comparsa di costituzione la Controparte_6
ha riconosciuto che il decreto ingiuntivo n. 95/2019 è stato emesso dal Tribunale di
[...]
Cagliari in data 9 gennaio 2019, pubblicato in data 11 gennaio 2019 (R.G. 1550/2018) e notificato in data 26 marzo 2019, con richiesta di notifica solo in data 13 marzo 2019, ossia dopo la scadenza del termine di 60.
Orbene, alla luce di quanto sopra il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. (come già sostenuto con ordinanza del 24.09.2019, con cui era stato disposto il rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo).
A giudizio dello scrivente, non può operare la sanatoria richiesta dal difensore di parte opposta, atteso il termine perentorio previsto dalla legge per la notifica del decreto e la conseguente sanzione della inefficacia del medesimo, la quale è stata fondatamente richiesta dall'opponente nei termini di legge.
Del resto, diversamente opinando, l'art. 644 c.p.c. non troverebbe mai applicazione in caso opposizione tempestiva dell'opponente, la quale, invece, ben può essere presentata anche solo per far dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo e la non debenza delle spese liquidate nella fase monitoria.
Ciò nondimeno, come già osservato con l'ordinanza sopra citata, si sottolinea che in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria.
Sulla scorta di questo principio, la successiva analisi verterà sulle altre domande proposte con l'opposizione dal al fine di verificare la fondatezza della pretesa creditoria azionata dalla parte Pt_1
opposta.
B) L'eccezione di prescrizione del credito vantato dall'opposta
Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di prescrizione del credito sollevata da parte opponente.
In primo luogo, occorre rammentare che nel contratto di mutuo l'obbligazione gravante sul mutuatario di restituire le somme erogate costituisce un'obbligazione unitaria, seppur frazionata nel tempo.
In altre parole, le singole rate non costituiscono rapporti giuridici autonomi, bensì una mera suddivisione temporale di un unico rapporto obbligatorio.
Naturale corollario del carattere unitario del contratto di mutuo è che il debito non può essere considerato scaduto prima della scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che è da quest'ultimo momento che decorre il termine decennale di prescrizione. In definitiva, non esistono tanti termini di prescrizione quante sono le rate del mutuo in cui questo risulta frazionato, bensì un unico termine di prescrizione decennale, che decorre dalla scadenza dell'ultimo rata.
Nel caso di specie, il contratto è stato concluso in data 08/08/2007 con un piano di ammortamento che prevedeva il rimborso del dovuto mediante il versamento n. 72 ratei mensili di € 297,00.
Coerentemente con la tesi esposta il termine di riferimento per la decorrenza del termine decennale di prescrizione, quindi, è il giorno successivo la scadenza per il pagamento dell'ultima rata del finanziamento, ossia 12.08.2013. Ne consegue che le azioni poste in essere dai soggetti creditori sono tutte avvenute prima che intervenisse la prescrizione del diritto relativo al contratto di finanziamento.
Sebbene tale circostanza sia sufficiente a rappresentare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, dagli atti risultano plurimi atti interruttivi della prescrizione decennale.
Nello specifico, le missive del 21.06.2010 - con cui è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine - e la diffida di pagamento del 08/06/2017, entrambe regolarmente ritirate dall'opponente rispettivamente in data 02.07.2010 e 21.06.2017 rappresentano atti di interruzione di qualsivoglia termine prescrittivo.
Per tali ragioni l'eccezione è infondata.
C) La mancata prova circa l'effettivo acquisto dell'autovettura Nel merito, ha innanzitutto dedotto che l'importo ingiunto non è dovuto in ragione del fatto Pt_1 che non è stata prodotta la prova della stipula dell'acquisto dell'autovettura e della successiva consegna dell'autovettura all'opponente.
La domanda è infondata per assoluta carenza di allegazioni difensive in merito a tale evento e, di contro, per una serie di circostanze di fatto che comprovano l'effettiva stipula della compravendita e della consegna del bene.
In tale senso, anzitutto, appare opportuno rammentare che, per consolidato insegnamento della
Suprema Corte, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo che la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente deve fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito. Pertanto, se tale parte solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposto deve fornire la prova delle eccezioni sollevate. (Cassazione civile, terza sez., sentenza del 27 giugno 2022, n. 20597).
Pertanto, in sede di opposizione il creditore opposto è sottoposto ad un onere probatorio superiore a quanto previsto nel monitorio e deve sufficientemente comprovare la ragione creditoria. Ciò nondimeno, al debitore opponente non è permessa la possibilità di dedurre delle generiche contestazioni o proporre eccezioni totalmente sfornite di supporto probatorio, in modo particolare nel caso di procedimento per decreto ingiuntivo adeguatamente motivato ed istruito. In definitiva, pur avendosi tale inversione, parte opponente non è esentata da un onere di puntuale contestazione, oltre che dall'onere di prova delle eccezioni sollevate.
Nel caso in esame l'unica deduzione di parte opponente è l'asserita mancanza di prova circa l'acquisto e la consegna dell'autovettura. Null'altro viene affermato o prodotto in relazione all'inadempimento della concessionaria.
Orbene, emerge innanzitutto la circostanza, sottolineata dall'opposta, che il contratto di acquisto in questione non è stato concluso con parte opposta, bensì con l'impresa , il che consente di CP_7
escludere la fondatezza di eccezioni nei confronti della (trattandosi di un soggetto estraneo al CP_5
rapporto di compravendita, sicché una eventuale responsabilità contrattuale avrebbe dovuto essere azionata nei confronti della ), in assenza di specifiche contestazioni in merito alla effettiva CP_7 erogazione dell'importo finanziato, che può invece ritenersi pacifica. Ma ad ogni modo, dall'analisi degli allegati prodotti dall'opponente non vi è traccia di alcun documento attestante il grave inadempimento della società venditrice;
di contro, dagli atti depositati unitamente al fascicolo monitorio ed alla comparsa di costituzione, si evincono elementi che accertano univocamente il credito di parte opposta. Nello specifico, nell'estratto conto in atti si contano ben 22 rate pagate dall'opponente, circostanza dalla quale si desume la conclusione del citato contratto e che risulta incompatibile con l'asserita mancata consegna del bene acquistato.
Inoltre, negli anni precedenti all'instaurazione di questo procedimento mai nessuna comunicazione è stata inoltrata dall'opponente alla sull'avvenuta risoluzione del contratto di vendita. CP_5
Di contro, il sig. ha ricevuto due missive (la comunicazione sulla decadenza dal beneficio del Pt_1
termine e la diffida di pagamento), rimaste entrambe prive di riscontro. Nel corso del rapporto di credito, infatti, mai alcuna comunicazione o contestazione è stata mai sollevata dall'opponente, il quale, soltanto a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, ha eccepito, per la prima volta, la mancata consegna del bene acquistato.
Tutto ciò rende del tutto inverosimile la mancata consegna dell'autovettura, specialmente se si considera che il nel corso del procedimento, non ha mai contestato alcune circostanze di fatto, Pt_1
ossia di aver sottoscritto il contratto di finanziamento posto a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo e di essersi reso inadempiente.
L'opponente ha quindi pacificamente stipulato un contratto di finanziamento finalizzato all'ottenimento di somme per l'acquisto l'autovettura e, dopo aver ottenuto quanto richiesto, ha pagato le prime rate, per poi omettere di rimborsare il residuo debito in favore della mutuante.
Per le suddette ragioni si ritiene del tutto infondata tale censura.
D) Legittimità degli interessi applicati
Parte opponente ha, infine, dedotto la non debenza degli interessi indicati nel decreto ingiuntivo.
Anche quest'ultima censura è infondata poiché assolutamente generica e sprovvista di adeguato supporto probatorio.
Inoltre, sotto altro aspetto, non trova riscontro con quanto emerge dai documenti versati in atti.
Appare infatti pacifico che per il calcolo del TEG la società finanziatrice si sia attenuta a quanto disposto tempo per tempo dalle "Istruzioni di vigilanza per la rilevazione del TEG" già dal momento della sottoscrizione del finanziamento, ossia quelle di febbraio 2006.
Il TAEG del finanziamento è 9,50% e la data di liquidazione è 08/08/2007. Il tasso protempore vigente per la categoria (04A classe 43) e per il trimestre di riferimento (III Trimestre 2007) era pari al 15,85 %,
Tasso Soglia Antiusura IM 19,00 %. In riferimento ai tassi moratori, dalla lettura dell'estratto conto risultano tassi calcolati (01/01/2007
13,33 %; 08/08/2007 10,33 %; 01/01/2011 14.52 %), ampiamente sotto la Tasso Soglia Antiusura
Interessi di Mora 19,00 % vigente all'epoca.
Gli interessi sono stati applicati nel rispetto della legge e sono sotto le soglie limite. Non risulta in alcun modo dimostrato dall'opponente (su cui grava l'onere di provare la circostanza dedotta) che controparte, nel corso del rapporto, abbia applicato interessi convenzionali e/o di mora per un importo superiore rispetto a quelli pattuiti.
Per tale ragione anche questa censura non può trovare accoglimento.
3.1. Per tutte le ragioni esposte, si dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal
Tribunale di Cagliari in data 09/01/2019, stante la tardività della notificazione di siffatto provvedimento.
Nel merito, si rigetta l'opposizione in quanto infondata e conseguente deve accertarsi il credito della controparte nella misura di cui al dispositivo, con la conseguente condanna dell'opponente al pagamento dell'importo oggetto del credito di controparte.
4. Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, per quanto concerne quelle relative alla procedura monitoria, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo, si dispone che le spese sostenute dall'opposta in quella sede (pari ad euro 751,00) restino a suo carico.
Relativamente alle spese di lite del presente procedimento di opposizione, le stesse debbono essere regolate secondo il principio della soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di , non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la Parte_1
compensazione neppure parziale tra le parti. Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00 euro (ossia in ragione del credito azionato in via monitoria, pari a € 13.488,34), oltre a spese generali, IVA, CPA:
a. con riconoscimento dei valori medi per le fasi di studio (per euro 919,00) ed introduttiva (euro
777,00), atteso il livello di non minima complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riconoscimento dei valori minimi per la fase istruttoria (euro 840,00), considerato che la parte opposta non ha prodotto documenti ulteriori rispetto a quelli versati come allegati della comparsa di risposta, né ha formulato istanze istruttorie, limitandosi a ribadire le medesime argomentazioni sostenute in comparsa;
c. con riconoscimento dei valori minimi per la fase decisionale (euro 851,00), nella quale l'opposta si è limitata ad insistere nelle istanze, eccezioni e conclusioni già formulate nei precedenti scritti difensivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 95/2019 emesso dal Tribunale di Cagliari in data
09/01/2019; dispone che le spese processuali sostenute da in sede monitoria restino Controparte_1
a suo carico;
rigetta l'opposizione proposta nell'interesse di e, per l'effetto, Parte_1 condanna al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
13.488,34, maggiorata degli interessi di mora conteggiati al tasso convenzionale sulla sola sorta capitale dalle singole scadenze sino al saldo;
condanna a rimborsare alla le spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio di opposizione, liquidate per l'importo di euro 3.387,00 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Così deciso in Cagliari in data 20.03.2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi