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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5548/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5548/2022 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in , presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e Parte_2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Via Ceccardi 4/17 null 16121 Genova, presso lo studio dell'avv.
MA RI RA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
Nel merito e in via principale:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 12.07.2008;
2. Quanto alle domande accessorie relative ai figli: adottare un regime di mantenimento diretto ed una ripartizione delle spese straordinarie al 50% fra i genitori.
3. In subordine, quanto alle domande economiche di mantenimento dei figli, prevedere un contributo al mantenimento dei figli a titolo perequativo, stabilendo una misura di contributo al mantenimento nell'importo di euro 283,00, ovvero la diversa misura che emergesse dal calcolo secondo le linee guida dell'intestato tribunale.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 143, 337- sexies II comma, 2043, 2059 c.c., 709-ter cpc, accertare la violazione da parte della resistente della salute psichica del coniuge e dei figli, nonché le gravi inadempienze e gli atti che hanno arrecato grave pregiudizio ai figli, hanno ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento;
per l'effetto condannare la resistente al risarcimento del danno arrecato ai figli nonché al ricorrente, a seguito dei comportamenti dalla stessa tenuti, come emergenti dagli atti sia penali sia civili.
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Non accettato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o emendate, piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, Nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova, il 12.7.2008 dai IGnori Pt_3 ed ordinandone il relativo annotamento
[...] Parte_1 competenti Uffici dello Stato Civile;
2. in ordine ai figli: confermare la residenza dei medesimi presso la AD (in Via Dell'Areba 12/1 a Genova), specificando altresì che non sussiste più alcun vincolo in ordine alla loro frequentazione e/o soggiorno presso ciascun genitore;
3. respingere le domande proposte dall'Ing. aventi per Parte_1 oggetto l'eliminazione dell'assegno mensile a suo carico, previsto nel verbale di separazione consensuale, a titolo di contributo nel mantenimento dei due ragazzi;
4. dichiarare, quindi, tenuto il ricorrente alla corresponsione a favore della conchiudente, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, - della somma di € 700,00 mensili (pari all'assegno dallo stesso versato sino al Gennaio 2023, in forza del verbale di separazione consensuale omologato, somma, peraltro, mai rivalutata), - od, in subordine, di quel diverso importo (maggiore o minore) che dovesse risultare equo, tenendo conto delle reali entrate e condizioni economiche di ciascuno dei genitori;
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Con ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie inerenti ai figli al 50%, da regolarsi e conguagliarsi, con cadenza trimestrale, in via separata ed autonoma rispetto all'assegno mensile dovuto dal padre, e senza possibilità per quest'ultimo di operare alcuna compensazione con l'”assegno” di cui sopra;
5. respingere ogni richiesta e/o domanda risarcitoria avanzata dall'Ing. per sé ed a nome dei due figli nei confronti Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 della IGnora in quanto assolutamente strumentale e priva di qualsiasi (anche CP_1 minimo) fondamento. Vinte le spese del presente giudizio, tenendo anche conto, se del caso, della condotta processuale di parte ricorrente, che ha sempre rifiutato l'accordo offerto dalla convenuta sulla base dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nell'ordinanza presidenziale del 17.2.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12.7.2008 e dall'unione sono nati due figli, in data 25.1.2005 e in data 3.4.2006. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova il 8.10.2015 prevedendo in quella sede, in estrema sintesi e per quel che qui oggi rileva, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la AD, concedendo al padre un ampio diritto di visita con i figli prevedendo che lo stesso potesse nelle settimane dispari stare con i figli dal mercoledì pomeriggio ore 15:00 fino alle ore 13:00 del venerdì; nelle settimane pari i dal mercoledì pomeriggio ore 15:00 fino al giovedì sera ore 20:00 e dal venerdì sera ore 20:00 alla domenica sera ore 20:00, regolamentando il diritto di visita altresì per il periodo estivo e le vacanze. In punto economico le parti hanno stabilito che il IG. versasse alla moglie, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli una volta trasferiti nella nuova abitazione presso la AD e fino alla loro indipendenza economica, la somma mensile di euro 500,00, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Le parti hanno inoltre stabilito che il IG. versasse per un periodo di tre anni Parte_1 alla IG.ra la somma mensile di euro 200,00, per consentire alla stessa di CP_1 affrontare la difficoltà economica dovuta all'acquisto della nuova casa ove la stessa avrebbe trasferito la propria dimora e quella principale dei figli. Infine, le parti hanno stabilito che il IG. si impegnasse, una volta venuto meno il diritto Parte_1 all'assegno di euro 200,00 per la moglie e ferme le proprie condizioni economiche che non avrebbero dovuto subire mutamenti, a versare la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (anziché quella precedente di euro 500,00).
3. Con il ricorso introduttivo, il IG. ha osservato che per diversi anni si Parte_1 erano verificati innumerevoli episodi di escandescenze unitamente alla violazione degli accordi raggiunti tra i coniugi addebitabili alla moglie, la quale secondo la di lui prospettazione, non aveva mai elaborato il lutto della separazione. Il ricorrente ha evidenziato che ciò l'aveva condotta anche a manifestare agiti violenti, alternati a fasi di depressione sino alla minaccia di suicidio. Il ricorrente ha rappresentato di avere subito vari danneggiamenti alla propria autovettura, al proprio motociclo spinto a terra e ha riferito in merito ad episodio nel corso del quale la IG.ra alla guida della CP_1 propria autovettura, vedendolo sostare davanti a una farmacia aveva diretto l'auto verso di lui.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Inoltre, il ricorrente ha osservato che la IG.ra aveva comunicato la volontà di CP_1 trasferirsi a Genova e lasciare l'abitazione precedente sita in Campomorone senza curarsi di quanto ciò avrebbe potuto incidere sulle abitudini dei figli.
Tutto ciò premesso, il IG. ha chiesto, oltre che dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con la IG.ra , l'affidamento congiunto dei figli ad CP_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé in Campomorone nella casa già familiare di Via Battista Trucco 2/1 e suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore ed in punto in punto economico, che i genitori provvedano in maniera diretta alle esigenze dei figli, con conseguente revoca del contributo al mantenimento degli stessi posto a carico del padre disposto in sede di separazione ferma la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
ha infine chiesto di disporsi che i Servizi socio-sanitari assicurino un sostegno alla AD nelle sue competenze genitoriali.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la IG.ra , CP_1 la quale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la AD in Via Dell'Ombra in Genova e con regime di incontri e visite meglio ritenuto;
ha chiesto altresì che venisse posto a carico del ricorrente il versamento di un assegno di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 50 % tra i coniugi.
5. I Servizi Sociali, già incaricati in sede di fissazione della prima udienza presidenziale, nella relazione pervenuta il 9.12.2022, hanno dato atto di avere attivato un percorso per entrambi i minori, di sostegno alla genitorialità per il padre, di approfondimento dello stato emotivo della AD al fine di valutare se fossero necessarie variazioni del regime di collocazione dei minori e del calendario di visite in atto.
6. All'udienza presidenziale del 13.12.2022, si è proceduto all'audizione delle parti e non sono emersi contrasti tra esse quanto a regime di affidamento congiunto mentre la AD si è opposta alla collocazione prevalente dei figli minori presso il padre e ha osservato che di avere concordato con il IG. ed adottato a partire da Parte_1 settembre 2022 un regime di collocazione paritetica a settimane alterne presso ciascun genitore.
Altro elemento di contrasto tra le parti è quello relativo al contributo economico a carico del padre per il mantenimento dei figli minori e all'udienza presidenziale è altresì emersa la problematica relativa alla suddivisione della spesa afferente ad un viaggio di istruzione della durata di un anno negli Stati Uniti per la figlia minore Per_2 secondo il desiderio espresso in tal senso dalla medesima, scelta sulla quale non vi è l'accordo tra i genitori, essendosi la AD dimostrata per varie ragioni, non solo economiche, contraria;
7. Con ordinanza riservata del 22.12.2022, atteso che sussisteva contrasto tra i genitori in ordine alla collocazione dei figli ancora entrambi minorenni, è stato disposto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 l'ascolto degli stessi, e nelle more è diventato maggiorenne (ha compiuto 18 Per_1 anni il 25.1.2022).
All'udienza del 09.02.2023, la minore ha dichiarato: “Vorrei andare negli Stati Uniti Per_2 perché è un'esperienza che mi aiutere oltissimo. Lo vorrei fare anche per uscire dal quotidiano per aprire i miei orizzonti e imparare una nuova lingua. Ho vinto una borsa di studio per un'esperienza all'estero fuori dall'Europa. Andrei in una famiglia ospitante e frequenterei una scuola là. Mi piacerebbe anche il Canada. Ma negli Stati Uniti il costo è inferiore. Gli Stati Uniti mi hanno sempre affascinato, mi ha sempre affascinato il sogno americano. Quando mi chiedono dove abito io rispondo sia a Genova Sturla sia a Campomorone. Trascorro sempre una settimana a Sturla con la mamma e una settimana con il papà a Campomorone. È un'organizzazione che mi piace. Mi trovo meglio rispetto al passato, […] Mi è indifferente fissare la residenza formale a Genova Sturla o a Campomorone. Mi viene forse più naturale dire Sturla perché ho sempre abitato con mia mamma dopo la separazione dei nostri genitori”. Il figlio ha confermato quanto dichiarato dalla sorella in punto collocazione Per_1 paritetica con i rispettivi genitori. In seguito all'ascolto dei figli, le parti hanno lungamento discusso sulla questione inerente all'anno all'estero che vorrebbe intraprendere negli Stati Uniti e la IG.ra Per_2
ha dichiarato che si tratta di impegno troppo costoso e di non poterselo CP_1 permettere. Il IG. ha dichiarato che la questione inerente al costo era affrontabile in Parte_1 quanto lui sarebbe stato disponibile ad anticipare la prima rata di iscrizione pari ad euro 4.000,00 (da versarsi entro il 20.2.2023) fino all'arrivo della prima tranche della borsa di studio a luglio con una garanzia prestata dalla AD fino a luglio e che a luglio la IG.ra avrebbe avuto indietro la metà della prima tranche della borsa CP_1 di studio. Il IG. ha sul punto osservato che ha vinto euro 11.100,00 di borsa di Parte_1 Per_2 studio e che quindi l'esborso totale sarebbe stato affrontabile. La IG.ra ha chiesto inoltre che venisse prestato il consenso al trasferimento CP_1 della residenza di a Genova Sturla, Via Dell'Arena 12/1 ed il IG. Per_2 Parte_1 anche all'esito dell'ascolto di , ha prestato il consenso a tale trasferimento. Per_2
8. È stata quindi fissata l'udienza del 16.2.2023 per la verifica di un accordo tra le parti in punto economico, che peraltro non è stato raggiunto, avendo le parti formulato reciproche proposte non accettate. In proposito il IG. si è offerto di assumersi in via integrale le spese relative Parte_1 ai costi per il trasferimento e la permanenza della figlia minore negli Stati Uniti Per_2 con onere di mantenimento di a carico della AD e la IG.ra , tenuto Per_1 CP_1 presente l'impegno di cui sopra ha proposto in via alternativa due ipotesi di accordo: con la prima, ha proposto che nei mesi di permanenza negli Stati Uniti di IO (Agosto 2023-Giugno 2024), il IG. avrebbe dovuto versare la somma di euro 300,00 Parte_1 solo per ferma la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le spese Per_1 straordinarie relative al medesimo;
con la seconda proposta, la IG.ra ha CP_1 proposto di esonerare il padre dall'erogazione al contributo al mantenimento di entrambi i figli a far data dalla partenza di sino al di lei rientro, con spese Per_2 straordinarie da suddividersi due terzi a carico del padre e un terzo a carico della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 AD, ed in ogni caso, prima della partenza e dopo il rientro di , il IG. Per_2 Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
La IG.ra ha comunque espresso il consenso al viaggio d'istruzione per CP_1 Per_2
9. All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente, considerato e ritenuto che:
- l'accordo economico previsto in sede di separazione che prevedeva un contributo a carico del padre in favore della AD per il mantenimento dei figli aveva come presupposto un regime di frequentazione determinato dalle parti ispirato al criterio dell'alternanza e deve quindi intendersi che il predetto contributo economico avesse funzione essenzialmente perequativa dei rispettivi redditi dei genitori al fine di consentire ai figli di mantenere il medesimo tenore di vita.
- il contributo economico a titolo di mantenimento per i due figli pari a euro 500,00 mensili (elevato ad euro 700,00 mensili nel caso di revoca del mantenimento della moglie), era stato poi determinato tenendo conto della mancata assegnazione della casa familiare e dei costi che la IG.ra avrebbe dovuto affrontare per vivere in un'altra abitazione mentre la casa CP_1 coniugale restava nella disponibilità del padre.
- Rispetto all'epoca della separazione è pacifico dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza che si sia consolidato un regime perfettamente paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Orbene, da questo mutato quadro discende in maniera del tutto evidente che, a fronte di un regime paritario, i genitori concorrano in egual misura a far fronte alle quotidiane esigenze di vita dei figli.
- Ciò non toglie, però, che in caso di sensibile squilibrio reddituale fra i genitori possa comunque essere previsto un contributo economico a carico del genitore economicamente più forte al fine di garantire ai figli il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., cosa che i coniugi avevano previsto in sede di separazione ponendo a carico del IG. Parte_1 (coniuge economicamente più forte) un contributo mensile di euro 500,00 (poi elev 700).
- Dalla documentazione prodotta si evince che sussiste a tutt'oggi uno squilibrio economico fra i due coniugi nell'ordine di 1 a 3 a favore del IG. che percepisce mediamente un Parte_1 reddito quasi triplo rispetto alla IG.ra dall hiarazione dei redditi versata in CP_1 atti si evince infatti che quest'ultima abbia percepito un reddito lordo pari ad euro 18.302,00 a fronte di euro 50.158,00 percepiti dal IG. Parte_1
In questo quadro, fermo ed impregiudicato ogni ulteriore approfondimento istruttorio da svolgersi dinanzi al G.I., il Presidente riteneva allo stato congruo, nella sua funzione perequativa della differenza dei redditi fra i genitori a fronte di un egual concorso al mantenimento diretto, il versamento da parte del IG. dell'importo mensile Parte_1 di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Per quanto attiene alle spese straordinarie per orientamento consolidato di questo Tribunale, esse venivano poste a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno prendendo atto del mancato accordo tra le parti relativamente alle spese inerenti al viaggio studio di negli Stati Uniti. Per_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Venivano infine incaricati i Servizi Sociali del Comune di Genova di seguire il nucleo e trasmettere una relazione di aggiornamento sulle condizioni della figlia minore e Per_2 sui suoi rapporti con i genitori, oltre che dei genitori tra di loro.
10. Alla successiva udienza le parti chiedevano termine per memorie ex art. 183/6 cpc. e la difesa della convenuta dichiarava di essere disponibile ad aderire all'ordinanza presidenziale per chiudere la causa.
11. Depositate le memorie istruttorie il giudice istruttore fissava nuova udienza di comparizione delle parti.
All'udienza le parti dichiaravano: : Noi avevamo proposto di versare 500 Euro direttamente ai Parte_1
ragazzi è nata dal desiderio di chiudere tutto. Nella causa penale avevo visto che mia moglie era disponibile a versare tutto ai figli mentre nel civile non ne ha voluto sapere. Dai conti che ho fatto il gap prevedeva il versamento di 238 Euro. La proposta serviva a rendere meno doloroso il versamento di soldi alla controparte che ciascuno ritiene non dovuti. Mia moglie ha delle cointestazioni con i suoi genitori come posso averle io.
: Circa l'imputazione penale si tratta di una denuncia depositata da Email_1 isalgono ancora alla separazione. Avevo fatto una proposta conciliativa in sede penale ma lui l'ha rifiutata perché vuole tutti i soldi per se senza darli ai figli come indicato anche dal Giudice Penale. Sono una serie di denunce scattate quando ho deciso di lasciare Campomorone. Io sono venuta a Genova per poter avere un contratto migliore su 32 ore anziché 24. Se aumentassi a 40 ore il contratto, che è il massimo, prenderei 150 Euro in più. Mio figlio sta lavorando per la farmacia, fa qualche lavoretto, studia all'Università. Sono io che mi occupo dell'abbigliamento, che li seguo, che ho le spese di casa. L'assegno unico è diviso al Per 50% tra di noi e si basa sul mio . I ragazzi sono liberi di stare dove vogliono. Stanno una settimana a testa con ciascuno. Sono disponibile ad accettare una proposta di versamento di 400 Euro a me e di 100 Euro direttamente ai due figli divisi tra loro.
All'esito dell'udienza il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e concedeva termini per il deposito delle memorie conclusionali e relative repliche, memorie e repliche depositate da entrambe le parti.
12. Come sopra evidenziato i coniugi si sono sposati in CAMPOMORONE (GE) in data 12/07/2008 in regime di separazione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CAMPOMORONE (GE) Anno 2008 così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti
E' trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova il 8.10.2015.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio richiesta da entrambe le parti.
13. Come sopra evidenziato dall'unione sono nati due figli, in data 25.1.2005 e Per_1
in data 3.4.2006. Per_2 Di fatto entrambi sono diventati maggiorenni nel corso della presente causa. Risultano quindi superate tutte le questioni attinenti ad affidamento e frequentazione dei figli.
In sede di ascolto entrambi i figli hanno confermato una collocazione paritetica degli stessi presso i due genitori a settimane alternate. In sede di memoria di replica la AD ha sottolineato che tale regime in realtà si sta modificando in quanto i figli preferiscono vivere di più a Genova ma tali circostanze non risultano ad oggi provate per cui si dovrà tenere conto, ai fini delle questioni economiche, dell'assetto paritetico definito in fase presidenziale e di fatto proseguito durante la causa.
Quanto alla residenza dei figli essendo gli stessi ormai maggiorenni possono scegliere autonomamente dove risiedere (di fatto ad oggi la residenza, per accordi intercorsi tra le parti durante il processo) è presso la AD.
14. Va quindi definita la questione economica relativa al mantenimento dei figli. Come da giurisprudenza costante di questo tribunale, poiché i redditi delle parti sono diversi va comunque essere previsto un contributo economico a carico del genitore economicamente più forte al fine di garantire ai figli il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., cosa che i coniugi avevano previsto in sede di separazione ponendo a carico del IG. (coniuge economicamente più Parte_1 forte) un contributo mensile di euro 500,00 (poi elevato ad euro 700 e ridotto ad Euro 500,00 in sede di udienza presidenziale.
Parte ricorrente ha prodotto il computo dei redditi secondo le linee guida adottate da questo ufficio evidenziando quanto segue:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 L'impostazione del calcolo è corretta. Ed invero, secondo le linee guida, il padre dovrebbe versare per i figli Euro 1114,00. Ma poiché provvede al mantenimento diretto per il 50% del tempo (come fa la AD) si deve computare la differenza tra le due somme e quindi prevedere un contributo perequativo che permetta ai figli di godere della stessa somma con ciascuno dei due genitori.
Va però evidenziato che le accresciute esigenze dei figli impongono di aumentare al 45% la somma a favore dei figli. Da cui deriva che il reddito che i due genitori devono complessivamente destinare ai figli è di Euro 1867 e non 1660. Applicando il criterio di perequazione proposto dal marito il reddito che questi deve versare alla AD sale ad Euro 318,00 al mese da arrotondarsi ad Euro 320,00 al mese.
Va poi evidenziato che nel calcolo proposto dalla difesa del ricorrente non è stata calcolata la cedolare secca percepita dal per cui il reddito dello stesso Parte_1 sarebbe ancora più alto.
Va poi tenuto conto del maggior accudimento che ricade sulla AD (che ad esempio si occupa dell'acquisto dei vestiti per il figlio come ricordato dalla stessa, ovvero lascia
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 usare al figlio la propria autovettura mentre il figlio non usa mai quella del padre) come del resto ordinariamente avviene nelle separazioni, si può prevedere un aumento del 10%di tale somma arrotondandola ad Euro 380,00 al mese per i due figli. Tale somma, ridotta rispetto a quanto stabilito in ordinanza presidenziale, decorre dal novembre 2025 trattandosi di una somma determinata in sentenza all'esito della modifica della situazione dei figli ed in particolare delle loro frequentazioni con i genitori e della valutazione finale dei redditi delle parti, restando ferma l'ordinanza presidenziale per le somme da versarsi fino ad ottobre 2025.
Va respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Il difensore di parte ricorrente sostiene invero che nella definizione della causa penale sono stati risarciti, in sede di accordo tra le parti, solo i danni patrimoniali. Invero nell'accordo che ha definito tale causa si legge: “il sig. Parte_1 accetta la somma in parola a tacitazione integrale e definitiva di tutti i non anche futuri, patiti in conseguenza dei fatti in parola e oggetto del procedimento penale qui menzionato, rinunciando ad ogni altra pretesa in qualsiasi sede E' di tutta evidenza che il risarcimento di 9000 Euro concordato tra le parti ha riguardato anche i danni morali (tra cui quelli psicologici che potranno manifestarsi anche in futuro) e non solo quelli materiali. Per cui la domanda coltivata nel presente giudizio è una duplicazione di quella già coltivata in sede penale mediante costituzione di parte civile e già risarcito in tale sede. Del resto, come ricordato dalla resistente, in quella sede il sig. propose in un Parte_1 primo momento che una parte del risarcimento del danno andasse ai figli per poi cambiare proposta nella fase conclusiva delle trattative tenendo per se l'intero risarcimento: circostanza che fa emergere come anche secondo il ricorrente un danno a carico dei figli non sussistesse. E del resto i servizi sociali non hanno rilevato danni psicologici ai minori, gli stessi sono stati sentiti in udienza evidenziando di essere ragazzi nella piena normalità e il padre non ha certo chiesto una CTU sugli stessi.
Va quindi respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare. Quanto alle richieste di sanzioni (che riguarderebbero condotte già oggetto del procedimento penale) l'estinzione di quest'ultimo per remissione di querela impedisce di ritenere provate tali condotte. L'opposizione al viaggio negli Stati Uniti non costituisce poi di certo una condotta meritevole di sanzione (tanto più che l'opposizione alla fine nasceva da questioni economiche come emerge dai verbali di udienza).
In ordine alle spese processuali l'accoglimento solo parziale delle richieste della AD, in misura di poco superiore alle richieste del padre, impone la compensazione delle spese per 3/4. Vanno poste a carico del ricorrente le spese processuali per l'ulteriore quarto in conseguenza della soccombenza in ordine alla domanda sul danno endofamiliare.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di CAMPOMORONE (GE) il 12/07/2008 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CAMPOMORONE (GE), Anno 2008, Parte I, uff. 1, Atto n. 5) da codice fiscale Parte_1
nato a [...] il C.F._1
07/04/1967
e
codice fiscale nato a Controparte_1 C.F._2
03/04/1971 il GENOVA (GE),
Dichiara non doversi provvedere in ordine all'affidamento dei figli in quanto divenuti maggiorenni: gli stessi frequenteranno e vivranno presso i genitori secondo la loro volontà. Prende atto e conferma l'accordo raggiunto in ordine alla residenza dei medesimi presso la AD (in Via Dell'Areba 12/1 a Genova), in ordine alla residenza dei figli presso la AD (in Via Dell'Areba 12/1 a Genova),
Dichiara tenuto il sig. al versamento Parte_1 di un assegno per contributo al mantenimento dei figli e Per_2
, maggiorenni ma non autosufficienti dal punto di vista Per_1 economico, che determina in € 190,00 mensili per ciascun figlio e quindi Euro 380,00 in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig. Parte_1
il versamento di tale assegno a favore della sig.ra
[...]
a decorrere da novembre 2025 (ferma per il Controparte_1 pregresso la somma stabilita in ordinanza presidenziale) e da
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Respinge la domanda di danno endofamiliare e la richiesta di sanzioni a carico della AD.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMPOMORONE (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara compensate le spese di lite per 3/4 Condanna parte ricorrente, , al pagamento a favore della Parte_1 sig.ra del restante quarto delle spese processuali che liquida Controparte_1 in Euro 1500,00 oltre IVA ed accessori. Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5548/2022 promossa da :
, (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in , presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e Parte_2 difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliata in Via Ceccardi 4/17 null 16121 Genova, presso lo studio dell'avv.
MA RI RA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI RICORRENTE
Nel merito e in via principale:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi in data 12.07.2008;
2. Quanto alle domande accessorie relative ai figli: adottare un regime di mantenimento diretto ed una ripartizione delle spese straordinarie al 50% fra i genitori.
3. In subordine, quanto alle domande economiche di mantenimento dei figli, prevedere un contributo al mantenimento dei figli a titolo perequativo, stabilendo una misura di contributo al mantenimento nell'importo di euro 283,00, ovvero la diversa misura che emergesse dal calcolo secondo le linee guida dell'intestato tribunale.
4. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 143, 337- sexies II comma, 2043, 2059 c.c., 709-ter cpc, accertare la violazione da parte della resistente della salute psichica del coniuge e dei figli, nonché le gravi inadempienze e gli atti che hanno arrecato grave pregiudizio ai figli, hanno ostacolato il corretto svolgimento delle modalità di affidamento;
per l'effetto condannare la resistente al risarcimento del danno arrecato ai figli nonché al ricorrente, a seguito dei comportamenti dalla stessa tenuti, come emergenti dagli atti sia penali sia civili.
CONCLUSIONI RESISTENTE
“Non accettato il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove e/o emendate, piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, previe le declaratorie del caso, Nel merito:
1. dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto in Genova, il 12.7.2008 dai IGnori Pt_3 ed ordinandone il relativo annotamento
[...] Parte_1 competenti Uffici dello Stato Civile;
2. in ordine ai figli: confermare la residenza dei medesimi presso la AD (in Via Dell'Areba 12/1 a Genova), specificando altresì che non sussiste più alcun vincolo in ordine alla loro frequentazione e/o soggiorno presso ciascun genitore;
3. respingere le domande proposte dall'Ing. aventi per Parte_1 oggetto l'eliminazione dell'assegno mensile a suo carico, previsto nel verbale di separazione consensuale, a titolo di contributo nel mantenimento dei due ragazzi;
4. dichiarare, quindi, tenuto il ricorrente alla corresponsione a favore della conchiudente, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, entro il giorno 5 di ogni mese, - della somma di € 700,00 mensili (pari all'assegno dallo stesso versato sino al Gennaio 2023, in forza del verbale di separazione consensuale omologato, somma, peraltro, mai rivalutata), - od, in subordine, di quel diverso importo (maggiore o minore) che dovesse risultare equo, tenendo conto delle reali entrate e condizioni economiche di ciascuno dei genitori;
assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat. Con ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie inerenti ai figli al 50%, da regolarsi e conguagliarsi, con cadenza trimestrale, in via separata ed autonoma rispetto all'assegno mensile dovuto dal padre, e senza possibilità per quest'ultimo di operare alcuna compensazione con l'”assegno” di cui sopra;
5. respingere ogni richiesta e/o domanda risarcitoria avanzata dall'Ing. per sé ed a nome dei due figli nei confronti Parte_1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 della IGnora in quanto assolutamente strumentale e priva di qualsiasi (anche CP_1 minimo) fondamento. Vinte le spese del presente giudizio, tenendo anche conto, se del caso, della condotta processuale di parte ricorrente, che ha sempre rifiutato l'accordo offerto dalla convenuta sulla base dei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti nell'ordinanza presidenziale del 17.2.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 12.7.2008 e dall'unione sono nati due figli, in data 25.1.2005 e in data 3.4.2006. Per_1 Per_2
2. I coniugi si sono separati consensualmente come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova il 8.10.2015 prevedendo in quella sede, in estrema sintesi e per quel che qui oggi rileva, l'affidamento condiviso dei figli minori con collocazione prevalente presso la AD, concedendo al padre un ampio diritto di visita con i figli prevedendo che lo stesso potesse nelle settimane dispari stare con i figli dal mercoledì pomeriggio ore 15:00 fino alle ore 13:00 del venerdì; nelle settimane pari i dal mercoledì pomeriggio ore 15:00 fino al giovedì sera ore 20:00 e dal venerdì sera ore 20:00 alla domenica sera ore 20:00, regolamentando il diritto di visita altresì per il periodo estivo e le vacanze. In punto economico le parti hanno stabilito che il IG. versasse alla moglie, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento dei figli una volta trasferiti nella nuova abitazione presso la AD e fino alla loro indipendenza economica, la somma mensile di euro 500,00, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie. Le parti hanno inoltre stabilito che il IG. versasse per un periodo di tre anni Parte_1 alla IG.ra la somma mensile di euro 200,00, per consentire alla stessa di CP_1 affrontare la difficoltà economica dovuta all'acquisto della nuova casa ove la stessa avrebbe trasferito la propria dimora e quella principale dei figli. Infine, le parti hanno stabilito che il IG. si impegnasse, una volta venuto meno il diritto Parte_1 all'assegno di euro 200,00 per la moglie e ferme le proprie condizioni economiche che non avrebbero dovuto subire mutamenti, a versare la somma di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli (anziché quella precedente di euro 500,00).
3. Con il ricorso introduttivo, il IG. ha osservato che per diversi anni si Parte_1 erano verificati innumerevoli episodi di escandescenze unitamente alla violazione degli accordi raggiunti tra i coniugi addebitabili alla moglie, la quale secondo la di lui prospettazione, non aveva mai elaborato il lutto della separazione. Il ricorrente ha evidenziato che ciò l'aveva condotta anche a manifestare agiti violenti, alternati a fasi di depressione sino alla minaccia di suicidio. Il ricorrente ha rappresentato di avere subito vari danneggiamenti alla propria autovettura, al proprio motociclo spinto a terra e ha riferito in merito ad episodio nel corso del quale la IG.ra alla guida della CP_1 propria autovettura, vedendolo sostare davanti a una farmacia aveva diretto l'auto verso di lui.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Inoltre, il ricorrente ha osservato che la IG.ra aveva comunicato la volontà di CP_1 trasferirsi a Genova e lasciare l'abitazione precedente sita in Campomorone senza curarsi di quanto ciò avrebbe potuto incidere sulle abitudini dei figli.
Tutto ciò premesso, il IG. ha chiesto, oltre che dichiararsi lo scioglimento Parte_1 del matrimonio contratto con la IG.ra , l'affidamento congiunto dei figli ad CP_1 entrambi i genitori con collocazione prevalente presso di sé in Campomorone nella casa già familiare di Via Battista Trucco 2/1 e suddivisione paritetica dei tempi di permanenza presso ciascun genitore ed in punto in punto economico, che i genitori provvedano in maniera diretta alle esigenze dei figli, con conseguente revoca del contributo al mantenimento degli stessi posto a carico del padre disposto in sede di separazione ferma la suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuno;
ha infine chiesto di disporsi che i Servizi socio-sanitari assicurino un sostegno alla AD nelle sue competenze genitoriali.
4. Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la IG.ra , CP_1 la quale ha contestato quanto dedotto dal ricorrente e ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocazione presso la AD in Via Dell'Ombra in Genova e con regime di incontri e visite meglio ritenuto;
ha chiesto altresì che venisse posto a carico del ricorrente il versamento di un assegno di euro 700,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei figli, con ripartizione delle spese straordinarie al 50 % tra i coniugi.
5. I Servizi Sociali, già incaricati in sede di fissazione della prima udienza presidenziale, nella relazione pervenuta il 9.12.2022, hanno dato atto di avere attivato un percorso per entrambi i minori, di sostegno alla genitorialità per il padre, di approfondimento dello stato emotivo della AD al fine di valutare se fossero necessarie variazioni del regime di collocazione dei minori e del calendario di visite in atto.
6. All'udienza presidenziale del 13.12.2022, si è proceduto all'audizione delle parti e non sono emersi contrasti tra esse quanto a regime di affidamento congiunto mentre la AD si è opposta alla collocazione prevalente dei figli minori presso il padre e ha osservato che di avere concordato con il IG. ed adottato a partire da Parte_1 settembre 2022 un regime di collocazione paritetica a settimane alterne presso ciascun genitore.
Altro elemento di contrasto tra le parti è quello relativo al contributo economico a carico del padre per il mantenimento dei figli minori e all'udienza presidenziale è altresì emersa la problematica relativa alla suddivisione della spesa afferente ad un viaggio di istruzione della durata di un anno negli Stati Uniti per la figlia minore Per_2 secondo il desiderio espresso in tal senso dalla medesima, scelta sulla quale non vi è l'accordo tra i genitori, essendosi la AD dimostrata per varie ragioni, non solo economiche, contraria;
7. Con ordinanza riservata del 22.12.2022, atteso che sussisteva contrasto tra i genitori in ordine alla collocazione dei figli ancora entrambi minorenni, è stato disposto
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 l'ascolto degli stessi, e nelle more è diventato maggiorenne (ha compiuto 18 Per_1 anni il 25.1.2022).
All'udienza del 09.02.2023, la minore ha dichiarato: “Vorrei andare negli Stati Uniti Per_2 perché è un'esperienza che mi aiutere oltissimo. Lo vorrei fare anche per uscire dal quotidiano per aprire i miei orizzonti e imparare una nuova lingua. Ho vinto una borsa di studio per un'esperienza all'estero fuori dall'Europa. Andrei in una famiglia ospitante e frequenterei una scuola là. Mi piacerebbe anche il Canada. Ma negli Stati Uniti il costo è inferiore. Gli Stati Uniti mi hanno sempre affascinato, mi ha sempre affascinato il sogno americano. Quando mi chiedono dove abito io rispondo sia a Genova Sturla sia a Campomorone. Trascorro sempre una settimana a Sturla con la mamma e una settimana con il papà a Campomorone. È un'organizzazione che mi piace. Mi trovo meglio rispetto al passato, […] Mi è indifferente fissare la residenza formale a Genova Sturla o a Campomorone. Mi viene forse più naturale dire Sturla perché ho sempre abitato con mia mamma dopo la separazione dei nostri genitori”. Il figlio ha confermato quanto dichiarato dalla sorella in punto collocazione Per_1 paritetica con i rispettivi genitori. In seguito all'ascolto dei figli, le parti hanno lungamento discusso sulla questione inerente all'anno all'estero che vorrebbe intraprendere negli Stati Uniti e la IG.ra Per_2
ha dichiarato che si tratta di impegno troppo costoso e di non poterselo CP_1 permettere. Il IG. ha dichiarato che la questione inerente al costo era affrontabile in Parte_1 quanto lui sarebbe stato disponibile ad anticipare la prima rata di iscrizione pari ad euro 4.000,00 (da versarsi entro il 20.2.2023) fino all'arrivo della prima tranche della borsa di studio a luglio con una garanzia prestata dalla AD fino a luglio e che a luglio la IG.ra avrebbe avuto indietro la metà della prima tranche della borsa CP_1 di studio. Il IG. ha sul punto osservato che ha vinto euro 11.100,00 di borsa di Parte_1 Per_2 studio e che quindi l'esborso totale sarebbe stato affrontabile. La IG.ra ha chiesto inoltre che venisse prestato il consenso al trasferimento CP_1 della residenza di a Genova Sturla, Via Dell'Arena 12/1 ed il IG. Per_2 Parte_1 anche all'esito dell'ascolto di , ha prestato il consenso a tale trasferimento. Per_2
8. È stata quindi fissata l'udienza del 16.2.2023 per la verifica di un accordo tra le parti in punto economico, che peraltro non è stato raggiunto, avendo le parti formulato reciproche proposte non accettate. In proposito il IG. si è offerto di assumersi in via integrale le spese relative Parte_1 ai costi per il trasferimento e la permanenza della figlia minore negli Stati Uniti Per_2 con onere di mantenimento di a carico della AD e la IG.ra , tenuto Per_1 CP_1 presente l'impegno di cui sopra ha proposto in via alternativa due ipotesi di accordo: con la prima, ha proposto che nei mesi di permanenza negli Stati Uniti di IO (Agosto 2023-Giugno 2024), il IG. avrebbe dovuto versare la somma di euro 300,00 Parte_1 solo per ferma la suddivisione al 50% tra i coniugi di tutte le spese Per_1 straordinarie relative al medesimo;
con la seconda proposta, la IG.ra ha CP_1 proposto di esonerare il padre dall'erogazione al contributo al mantenimento di entrambi i figli a far data dalla partenza di sino al di lei rientro, con spese Per_2 straordinarie da suddividersi due terzi a carico del padre e un terzo a carico della
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 AD, ed in ogni caso, prima della partenza e dopo il rientro di , il IG. Per_2 Parte_1 avrebbe dovuto corrispondere la somma di euro 600,00 mensili (euro 300,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
La IG.ra ha comunque espresso il consenso al viaggio d'istruzione per CP_1 Per_2
9. All'esito dell'udienza presidenziale il Presidente, considerato e ritenuto che:
- l'accordo economico previsto in sede di separazione che prevedeva un contributo a carico del padre in favore della AD per il mantenimento dei figli aveva come presupposto un regime di frequentazione determinato dalle parti ispirato al criterio dell'alternanza e deve quindi intendersi che il predetto contributo economico avesse funzione essenzialmente perequativa dei rispettivi redditi dei genitori al fine di consentire ai figli di mantenere il medesimo tenore di vita.
- il contributo economico a titolo di mantenimento per i due figli pari a euro 500,00 mensili (elevato ad euro 700,00 mensili nel caso di revoca del mantenimento della moglie), era stato poi determinato tenendo conto della mancata assegnazione della casa familiare e dei costi che la IG.ra avrebbe dovuto affrontare per vivere in un'altra abitazione mentre la casa CP_1 coniugale restava nella disponibilità del padre.
- Rispetto all'epoca della separazione è pacifico dalle dichiarazioni rese dalle parti in udienza che si sia consolidato un regime perfettamente paritario di permanenza dei figli presso ciascun genitore.
- Orbene, da questo mutato quadro discende in maniera del tutto evidente che, a fronte di un regime paritario, i genitori concorrano in egual misura a far fronte alle quotidiane esigenze di vita dei figli.
- Ciò non toglie, però, che in caso di sensibile squilibrio reddituale fra i genitori possa comunque essere previsto un contributo economico a carico del genitore economicamente più forte al fine di garantire ai figli il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., cosa che i coniugi avevano previsto in sede di separazione ponendo a carico del IG. Parte_1 (coniuge economicamente più forte) un contributo mensile di euro 500,00 (poi elev 700).
- Dalla documentazione prodotta si evince che sussiste a tutt'oggi uno squilibrio economico fra i due coniugi nell'ordine di 1 a 3 a favore del IG. che percepisce mediamente un Parte_1 reddito quasi triplo rispetto alla IG.ra dall hiarazione dei redditi versata in CP_1 atti si evince infatti che quest'ultima abbia percepito un reddito lordo pari ad euro 18.302,00 a fronte di euro 50.158,00 percepiti dal IG. Parte_1
In questo quadro, fermo ed impregiudicato ogni ulteriore approfondimento istruttorio da svolgersi dinanzi al G.I., il Presidente riteneva allo stato congruo, nella sua funzione perequativa della differenza dei redditi fra i genitori a fronte di un egual concorso al mantenimento diretto, il versamento da parte del IG. dell'importo mensile Parte_1 di euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli. Per quanto attiene alle spese straordinarie per orientamento consolidato di questo Tribunale, esse venivano poste a carico di entrambi i genitori per il 50% ciascuno prendendo atto del mancato accordo tra le parti relativamente alle spese inerenti al viaggio studio di negli Stati Uniti. Per_2
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 Venivano infine incaricati i Servizi Sociali del Comune di Genova di seguire il nucleo e trasmettere una relazione di aggiornamento sulle condizioni della figlia minore e Per_2 sui suoi rapporti con i genitori, oltre che dei genitori tra di loro.
10. Alla successiva udienza le parti chiedevano termine per memorie ex art. 183/6 cpc. e la difesa della convenuta dichiarava di essere disponibile ad aderire all'ordinanza presidenziale per chiudere la causa.
11. Depositate le memorie istruttorie il giudice istruttore fissava nuova udienza di comparizione delle parti.
All'udienza le parti dichiaravano: : Noi avevamo proposto di versare 500 Euro direttamente ai Parte_1
ragazzi è nata dal desiderio di chiudere tutto. Nella causa penale avevo visto che mia moglie era disponibile a versare tutto ai figli mentre nel civile non ne ha voluto sapere. Dai conti che ho fatto il gap prevedeva il versamento di 238 Euro. La proposta serviva a rendere meno doloroso il versamento di soldi alla controparte che ciascuno ritiene non dovuti. Mia moglie ha delle cointestazioni con i suoi genitori come posso averle io.
: Circa l'imputazione penale si tratta di una denuncia depositata da Email_1 isalgono ancora alla separazione. Avevo fatto una proposta conciliativa in sede penale ma lui l'ha rifiutata perché vuole tutti i soldi per se senza darli ai figli come indicato anche dal Giudice Penale. Sono una serie di denunce scattate quando ho deciso di lasciare Campomorone. Io sono venuta a Genova per poter avere un contratto migliore su 32 ore anziché 24. Se aumentassi a 40 ore il contratto, che è il massimo, prenderei 150 Euro in più. Mio figlio sta lavorando per la farmacia, fa qualche lavoretto, studia all'Università. Sono io che mi occupo dell'abbigliamento, che li seguo, che ho le spese di casa. L'assegno unico è diviso al Per 50% tra di noi e si basa sul mio . I ragazzi sono liberi di stare dove vogliono. Stanno una settimana a testa con ciascuno. Sono disponibile ad accettare una proposta di versamento di 400 Euro a me e di 100 Euro direttamente ai due figli divisi tra loro.
All'esito dell'udienza il giudice istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni e concedeva termini per il deposito delle memorie conclusionali e relative repliche, memorie e repliche depositate da entrambe le parti.
12. Come sopra evidenziato i coniugi si sono sposati in CAMPOMORONE (GE) in data 12/07/2008 in regime di separazione dei beni. Il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CAMPOMORONE (GE) Anno 2008 così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti
E' trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova come da verbale di separazione omologato dal Tribunale di Genova il 8.10.2015.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio richiesta da entrambe le parti.
13. Come sopra evidenziato dall'unione sono nati due figli, in data 25.1.2005 e Per_1
in data 3.4.2006. Per_2 Di fatto entrambi sono diventati maggiorenni nel corso della presente causa. Risultano quindi superate tutte le questioni attinenti ad affidamento e frequentazione dei figli.
In sede di ascolto entrambi i figli hanno confermato una collocazione paritetica degli stessi presso i due genitori a settimane alternate. In sede di memoria di replica la AD ha sottolineato che tale regime in realtà si sta modificando in quanto i figli preferiscono vivere di più a Genova ma tali circostanze non risultano ad oggi provate per cui si dovrà tenere conto, ai fini delle questioni economiche, dell'assetto paritetico definito in fase presidenziale e di fatto proseguito durante la causa.
Quanto alla residenza dei figli essendo gli stessi ormai maggiorenni possono scegliere autonomamente dove risiedere (di fatto ad oggi la residenza, per accordi intercorsi tra le parti durante il processo) è presso la AD.
14. Va quindi definita la questione economica relativa al mantenimento dei figli. Come da giurisprudenza costante di questo tribunale, poiché i redditi delle parti sono diversi va comunque essere previsto un contributo economico a carico del genitore economicamente più forte al fine di garantire ai figli il medesimo tenore di vita presso ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., cosa che i coniugi avevano previsto in sede di separazione ponendo a carico del IG. (coniuge economicamente più Parte_1 forte) un contributo mensile di euro 500,00 (poi elevato ad euro 700 e ridotto ad Euro 500,00 in sede di udienza presidenziale.
Parte ricorrente ha prodotto il computo dei redditi secondo le linee guida adottate da questo ufficio evidenziando quanto segue:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 L'impostazione del calcolo è corretta. Ed invero, secondo le linee guida, il padre dovrebbe versare per i figli Euro 1114,00. Ma poiché provvede al mantenimento diretto per il 50% del tempo (come fa la AD) si deve computare la differenza tra le due somme e quindi prevedere un contributo perequativo che permetta ai figli di godere della stessa somma con ciascuno dei due genitori.
Va però evidenziato che le accresciute esigenze dei figli impongono di aumentare al 45% la somma a favore dei figli. Da cui deriva che il reddito che i due genitori devono complessivamente destinare ai figli è di Euro 1867 e non 1660. Applicando il criterio di perequazione proposto dal marito il reddito che questi deve versare alla AD sale ad Euro 318,00 al mese da arrotondarsi ad Euro 320,00 al mese.
Va poi evidenziato che nel calcolo proposto dalla difesa del ricorrente non è stata calcolata la cedolare secca percepita dal per cui il reddito dello stesso Parte_1 sarebbe ancora più alto.
Va poi tenuto conto del maggior accudimento che ricade sulla AD (che ad esempio si occupa dell'acquisto dei vestiti per il figlio come ricordato dalla stessa, ovvero lascia
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 usare al figlio la propria autovettura mentre il figlio non usa mai quella del padre) come del resto ordinariamente avviene nelle separazioni, si può prevedere un aumento del 10%di tale somma arrotondandola ad Euro 380,00 al mese per i due figli. Tale somma, ridotta rispetto a quanto stabilito in ordinanza presidenziale, decorre dal novembre 2025 trattandosi di una somma determinata in sentenza all'esito della modifica della situazione dei figli ed in particolare delle loro frequentazioni con i genitori e della valutazione finale dei redditi delle parti, restando ferma l'ordinanza presidenziale per le somme da versarsi fino ad ottobre 2025.
Va respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare.
Il difensore di parte ricorrente sostiene invero che nella definizione della causa penale sono stati risarciti, in sede di accordo tra le parti, solo i danni patrimoniali. Invero nell'accordo che ha definito tale causa si legge: “il sig. Parte_1 accetta la somma in parola a tacitazione integrale e definitiva di tutti i non anche futuri, patiti in conseguenza dei fatti in parola e oggetto del procedimento penale qui menzionato, rinunciando ad ogni altra pretesa in qualsiasi sede E' di tutta evidenza che il risarcimento di 9000 Euro concordato tra le parti ha riguardato anche i danni morali (tra cui quelli psicologici che potranno manifestarsi anche in futuro) e non solo quelli materiali. Per cui la domanda coltivata nel presente giudizio è una duplicazione di quella già coltivata in sede penale mediante costituzione di parte civile e già risarcito in tale sede. Del resto, come ricordato dalla resistente, in quella sede il sig. propose in un Parte_1 primo momento che una parte del risarcimento del danno andasse ai figli per poi cambiare proposta nella fase conclusiva delle trattative tenendo per se l'intero risarcimento: circostanza che fa emergere come anche secondo il ricorrente un danno a carico dei figli non sussistesse. E del resto i servizi sociali non hanno rilevato danni psicologici ai minori, gli stessi sono stati sentiti in udienza evidenziando di essere ragazzi nella piena normalità e il padre non ha certo chiesto una CTU sugli stessi.
Va quindi respinta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare. Quanto alle richieste di sanzioni (che riguarderebbero condotte già oggetto del procedimento penale) l'estinzione di quest'ultimo per remissione di querela impedisce di ritenere provate tali condotte. L'opposizione al viaggio negli Stati Uniti non costituisce poi di certo una condotta meritevole di sanzione (tanto più che l'opposizione alla fine nasceva da questioni economiche come emerge dai verbali di udienza).
In ordine alle spese processuali l'accoglimento solo parziale delle richieste della AD, in misura di poco superiore alle richieste del padre, impone la compensazione delle spese per 3/4. Vanno poste a carico del ricorrente le spese processuali per l'ulteriore quarto in conseguenza della soccombenza in ordine alla domanda sul danno endofamiliare.
P.Q.M.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto nel Comune di CAMPOMORONE (GE) il 12/07/2008 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di CAMPOMORONE (GE), Anno 2008, Parte I, uff. 1, Atto n. 5) da codice fiscale Parte_1
nato a [...] il C.F._1
07/04/1967
e
codice fiscale nato a Controparte_1 C.F._2
03/04/1971 il GENOVA (GE),
Dichiara non doversi provvedere in ordine all'affidamento dei figli in quanto divenuti maggiorenni: gli stessi frequenteranno e vivranno presso i genitori secondo la loro volontà. Prende atto e conferma l'accordo raggiunto in ordine alla residenza dei medesimi presso la AD (in Via Dell'Areba 12/1 a Genova), in ordine alla residenza dei figli presso la AD (in Via Dell'Areba 12/1 a Genova),
Dichiara tenuto il sig. al versamento Parte_1 di un assegno per contributo al mantenimento dei figli e Per_2
, maggiorenni ma non autosufficienti dal punto di vista Per_1 economico, che determina in € 190,00 mensili per ciascun figlio e quindi Euro 380,00 in totale per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico del sig. Parte_1
il versamento di tale assegno a favore della sig.ra
[...]
a decorrere da novembre 2025 (ferma per il Controparte_1 pregresso la somma stabilita in ordinanza presidenziale) e da
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole.. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Respinge la domanda di danno endofamiliare e la richiesta di sanzioni a carico della AD.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAMPOMORONE (GE) di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara compensate le spese di lite per 3/4 Condanna parte ricorrente, , al pagamento a favore della Parte_1 sig.ra del restante quarto delle spese processuali che liquida Controparte_1 in Euro 1500,00 oltre IVA ed accessori. Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12