Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2864
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Accolto
    Presupposti per il divorzio

    Sono trascorsi i termini legali dalla separazione e non vi è possibilità di ricostruzione della comunione coniugale, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.

  • Accolto
    Presupposti per il divorzio

    Sono trascorsi i termini legali dalla separazione e non vi è possibilità di ricostruzione della comunione coniugale, sussistendo i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74.

  • Accolto
    Figli maggiorenni

    I figli sono divenuti maggiorenni e frequenteranno e vivranno presso i genitori secondo la loro volontà. Si prende atto e conferma l'accordo raggiunto in ordine alla residenza dei medesimi presso la AD.

  • Accolto
    Figli maggiorenni

    I figli sono divenuti maggiorenni e frequenteranno e vivranno presso i genitori secondo la loro volontà. Si prende atto e conferma l'accordo raggiunto in ordine alla residenza dei medesimi presso la AD.

  • Accolto
    Determinazione contributo perequativo

    Viene determinato un assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, in € 190,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 380,00 mensili, a decorrere da novembre 2025. Si fa riferimento al calcolo secondo le linee guida, allo squilibrio reddituale tra i genitori e al maggior accudimento della madre, con adeguamento al 45% delle esigenze dei figli.

  • Accolto
    Determinazione contributo perequativo

    Viene determinato un assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, in € 190,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 380,00 mensili, a decorrere da novembre 2025. Si fa riferimento al calcolo secondo le linee guida, allo squilibrio reddituale tra i genitori e al maggior accudimento della madre, con adeguamento al 45% delle esigenze dei figli.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Viene posto a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e quelle da concordare preventivamente.

  • Accolto
    Ripartizione spese straordinarie

    Viene posto a carico dei genitori il pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche, scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova per la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e quelle da concordare preventivamente.

  • Rigettato
    Domanda di risarcimento del danno endofamiliare

    La domanda è respinta in quanto la definizione della causa penale con risarcimento di € 9.000,00 ha riguardato anche i danni morali e non solo quelli materiali, configurando una duplicazione della domanda. Inoltre, i servizi sociali non hanno rilevato danni psicologici ai minori.

  • Rigettato
    Richiesta di sanzioni

    La domanda è respinta in quanto l'estinzione del procedimento penale per remissione di querela impedisce di ritenere provate tali condotte. L'opposizione al viaggio negli Stati Uniti non costituisce condotta meritevole di sanzione.

  • Accolto
    Contributo al mantenimento dei figli

    Viene determinato un assegno per il mantenimento dei figli maggiorenni ma non autosufficienti economicamente, in € 190,00 mensili per ciascun figlio, per un totale di € 380,00 mensili, a decorrere da novembre 2025. Si fa riferimento al calcolo secondo le linee guida, allo squilibrio reddituale tra i genitori e al maggior accudimento della madre, con adeguamento al 45% delle esigenze dei figli.

  • Rigettato
    Eliminazione assegno mensile

    La domanda del ricorrente di eliminazione dell'assegno viene respinta, venendo invece determinato un contributo al mantenimento dei figli a carico del padre.

  • Accolto
    Compensazione spese processuali

    Le spese di lite vengono compensate per 3/4, ponendo a carico del ricorrente il restante quarto in conseguenza della soccombenza sulla domanda di danno endofamiliare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Genova, sentenza 29/12/2025, n. 2864
    Giurisdizione : Trib. Genova
    Numero : 2864
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

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