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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 22/05/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1917/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1917/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante sig. con sede in LA CR (CR) Via Sandro Pertini n. 11, Controparte_1
(C.F. , residente a [...] C.F._1
Sandro Pertini n. 11, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to UGO MARAZZI (C.F.: ) del foro di C.F._2
Cremona, con studio in CR (CR) Via Santa Chiara, n. 11, presso il quale sono elettivamente domiciliati;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), con sede in GO (BG), via Don Angelo Controparte_2 P.IVA_2
Mazzucotelli n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ANTONIO LOPA (C.F. ) con studio in Bergamo, P.le della Repubblica n. 1; C.F._3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 646/2023 (RG n.
1380/2023) emesso dal Tribunale di Cremona su istanza di 111 s.r.l., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, così giudicare: In via preliminare: non concedere – se richiesta - la esecuzione
pagina 1 di 7 provvisoria del decreto ingiuntivo N. 646/2023, emesso dal Tribunale di Cremona (RG N. 1380/2023),
e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale di merito: accertare l'infondatezza delle domande avanzate dalla nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
e del sig. per i motivi di cui in narrativa, e quindi accertare
[...] Controparte_1
l'insussistenza delle pretese creditorie avanzate dall'opposto nei confronti degli opponenti: dichiarare quindi nullo e/o inefficace e/o annullabile e comunque dichiarare annullato, revocato e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo N. 646/2023, emesso dal Tribunale di Cremona (RG N. 1380/2023), e comunque rigettare nel merito la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti Parte_1
della e del sig. in quanto infondata in fatto Controparte_1 Controparte_1
e in diritto;
in subordine nel merito: nel denegato caso di rigetto della domanda principale, accertare
e/ dichiarare il reale importo dovuto (con il reale tasso degli interessi da applicarsi) dalla
[...]
alla 111 S.r.l.u., e ciò sempre per le motivazioni di cui in narrativa;
in Controparte_1
ogni caso: spese, diritti, onorari e spese generali di causa rifusi”.
Si è costituita in giudizio la convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, In via preliminare accertato e dichiarato che sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., per tutti i motivi di cui in atti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 646/2023, n. 1380/2023 RG;
In via principale e nel merito, per tutti i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1
nonché del socio accomandatario sig. è infondata in fatto ed in Controparte_1 Controparte_1 diritto e per l'effetto rigettare le domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo n. 646/2023, n.
1380/2023 RG;
In ogni caso - per tutti i motivi di cui in atti, accertato e dichiarato che la è CP_2
creditrice della in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1
nonché del socio accomandatario sig. della somma di euro Controparte_1 Controparte_1
56.924,07 in linea capitale, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo calcolati ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 231/2002, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante sig. nonché il Controparte_1 Controparte_1
socio accomandatario sig. a pagare alla la somma di euro 56.924,07 in Controparte_1 CP_2
linea capitale, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo calcolati ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 231/2002, - refusione integrale dei compensi e delle spese di lite oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CA e IVA di legge ed anticipazioni
pagina 2 di 7 sostenute; - Condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante sig. nonché il socio accomandatario sig. a pagare a Controparte_1 Controparte_1
111 s.r.l. una somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 29/2/2024, il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di prova testimoniale, interrogatorio formale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., all'esito dei quali, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 24/4/2025, all'esito dell'udienza ex art. 189 c.p.c. sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione svolta da non può trovare accoglimento, per Controparte_1
le ragioni che seguono. ha azionato in via monitoria il credito derivante dal corrispettivo delle giacenze di magazzino CP_2 cedute a a seguito della cessione del ramo d'azienda relativa alla trasformazione di Controparte_3 prodotti da forno denominata “BEST CAKE” (doc. 3 fasc. mon.).
ed il suo socio accomandatario hanno invece dedotto: a) l'erroneità del decreto ingiuntivo in CP_3
quanto pronunciato in solido anche nei confronti del socio accomandatario;
b) Controparte_1
l'inesistenza del credito, in quanto l'attività di trasformazione di prodotti da forno (e dunque le CP_ giacenze di magazzino) non appartenevano a 111 ma alla affittuaria (doc. 4 Parte_2
opponente).
In via preliminare, si rileva che la previsione del beneficium excussionis in favore del socio illimitatamente responsabile ai sensi degli artt. 2304 e 2315 c.c. opera solo in sede esecutiva e non impedisce invece al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter agire in sede esecutiva qualora ne ricorrano le condizioni, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di quest'ultimo (v. ex multis, Cass., ord. 22629/2020). Ne deriva la correttezza formale dell'ingiunzione.
Nel merito, parte opposta ha dimostrato, da un lato, di aver acquistato da la merce Controparte_4
contenuta nel magazzino alla data del 28/2/2023 e, dall'altro lato, che tale merce (quella indicata nella fattura azionata in via monitoria ed effettivamente detenuta nel deposito presso è Controparte_5
stata consegnata – tramite la suddetta società che ne gestiva lo stoccaggio e la Controparte_5
logistica – a . CP_3
pagina 3 di 7 Invero, in primo luogo, parte opposta ha dimostrato: a) la circostanza per cui unipersonale ha CP_2 continuato ad esercitare l'altro ramo di azienda costituente la propria attività d'impresa ed avente ad oggetto la compravendita di prodotti dolciari da forno, attraverso la produzione in giudizio dei registri
IVA vendite 2022-2023 (doc. 6 opposta); b) la circostanza per cui ha acquistato in data CP_2
14/2/2023 (con consegna il 22/2/2023) i prodotti ceduti oggetto di causa da (v. DDT e Controparte_4
Contr fattura, doc. 10-11 opposta – si evidenzia che con PEC del 13/7/2023 a diffidato il pagamento nei confronti di acquirente della merce, e di solo quale cessionario del ramo CP_2 CP_3
d'azienda ex art. 2560 comma 2 c.c.); c) l'esistenza dell'accordo di cessione del residuo magazzino a si evince dal contenuto della missiva del 24/2/2023 e della email del 25/2/2023 con cui CP_3 [...]
CP_ informa i fornitori (mettendo in copia anche ) della cessione d'azienda, precisando Controparte_1 che le giacenze di magazzino saranno trasferite a (doc. 13 opposta), laddove quest'ultima CP_3
non ha mai contestato (se non in sede di comparsa conclusionale) la congruità del prezzo operato e richiesto per la cessione del magazzino.
Sul punto si evidenzia che il contratto di affitto di azienda stipulato con (doc. 4 Controparte_6 opponente, cui è subentrata nel 2023) ha riguardato “l'azienda in GO (BG) (…) avente ad CP_3
oggetto la produzione di brioches”, senza che fosse specificato che la commercializzazione e la compravendita di prodotti da forno fosse oggetto di cessione. Come visto, l'opposta ha provato di aver Co acquistato da terzi proprio i beni oggetto di causa (dunque non prodotti ed appartenenti ad ) e stoccati nel magazzino alla data della cessione a , CP_3
Inoltre, il magazzino non è stato inizialmente ceduto a con il contratto del 23/2/2023, CP_3
rimanendo dunque nella proprietà e nel possesso di CP_2
Co Non vi è invece prova che le fatture n. 61 e 61 del 28/2/2023 emesse da 111 nei confronti di riguardassero proprio il magazzino poi ceduto a (la circostanza, non provata e solo CP_3 genericamente da , non può certamente dirsi “non contestata” dalla controparte, la quale ha CP_3
sempre sostenuto di aver acquistato il magazzino per cui è causa da . Controparte_4
Se ne deduce che ha acquistato e mantenuto la proprietà delle giacenze di magazzino, che CP_2
dunque non possono dirsi appartenere a semplicemente perché la stessa fosse affittuaria del CP_6 ramo d'azienda prima di (la merce è stata infatti acquistata da . CP_3 CP_2
In secondo luogo: a) dai DDT prodotti in giudizio da in gran parte sottoscritti dal Controparte_5
destinatario, emerge il prelievo giornaliero della merce da parte dell'attrice opponente dal magazzino e la relativa consegna a b) il teste , titolare di Controparte_7 Testimone_1 Controparte_5
pagina 4 di 7 (società pacificamente incaricata dello stoccaggio della merce per conto di ha confermato che CP_2
le merci presenti presso il magazzino di di proprietà della società erano Controparte_5 CP_2
quelle indicate nel documento n. 14 di parte opposta (giacenza di magazzino) e che i prodotti suddetti sono stati consegnati a a partire dal marzo 2023. Non vi è motivo di dubitare CP_3 dell'attendibilità del suddetto teste solo perché si sarebbe limitato a confermare i capitoli di prova e a nulla dire sulla mancata produzione della email del 27/2/2023 (che non spettava certo al teste produrre né conoscere perché non è stata prodotta da la quale ha invece dedotto sul punto, CP_2
legittimamente, la prova testimoniale).
Infine, si rileva che l'attrice opponente non ha adempiuto alla produzione di quanto ordinato dal
Giudice con l'ordinanza del 15/10/2024, dichiarando di non aver mai ricevuto la documentazione e
(all'uopo) dichiarando di disconoscere le sottoscrizioni risultanti dai DDT prodotti da Controparte_5
in quanto non riconducibili ai soci o ai dipendenti di . CP_3
Tale disconoscimento: a) non è tuttavia ammissibile/rilevante, in quanto formulato – come specificato in comparsa conclusionale – solo con riferimento alla mancata riconducibilità delle sottoscrizioni al legale rappresentante di , , senza dedurre e considerare che le firme (diverse CP_3 Controparte_1
tra loro) possano riferirsi a dipendenti/addetti della società suddetta;
b) non è neppure condivisibile la ricostruzione dell'opponente per cui le sottoscrizioni appartengano al legale rappresentante della
[...]
o dai suoi dipendenti, essendo pacificamente subentrata alla stessa nella gestione CP_6 CP_3 dell'azienda in GO;
c) in ogni caso appare anche infondato in quanto smentito dalle dichiarazioni testimoniali di . Testimone_1
Peraltro, anche qualora si ritenesse ammissibile il suddetto disconoscimento, anche in assenza/inutilizzabilità delle firme sui DDT disconosciuti, rimarrebbero comunque – a sostenere le tesi di parte opposta – sia l'esistenza stessa dei DDT suddetti (seppure non firmati), quali documenti di trasporto provenienti dal terzo sia soprattutto le dichiarazioni testimoniali di Controparte_5 Tes_1
, che hanno confermato l'effettiva consegna dei beni a .
[...] CP_3
Dall'inammissibilità/irrilevanza ed infondatezza del disconoscimento (e dunque dall'evidenza della firma dei DDT da parte di incaricati di e comunque, come detto, dalle dichiarazioni CP_3
testimoniali di ) si deduce l'infondatezza della dichiarazione di non aver mai ricevuto la Testimone_1
documentazione di cui si è ordinata la esibizione e dunque l'ingiustificata mancata produzione in giudizio dei documenti di consegna suddetti - circostanza certamente valutabile (contro parte opponente) ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
pagina 5 di 7 Si aggiunge peraltro che non ha mai contestato specificamente di non aver ricevuto in CP_3
generale la merce di magazzino (deducendo solo di non averla ricevuta da in quanto tale CP_2 magazzino ricevuto non poteva appartenere a ma a : tuttavia, ancorchè CP_2 Parte_2 dunque ricevuta da non ha né dedotto né provato di aver pagato il corrispettivo Parte_2
a quest'ultima azienda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
L'accertata infondatezza delle tesi ed il contegno processuale di parte opponente (ingiustificata ottemperanza all'ordine di esibizione, generico ed infondato disconoscimento delle sottoscrizioni) giustifica la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La quantificazione della somma ex art. 96 c.p.c. va equitativamente determinata in misura pari alla metà delle spese legali come liquidate in dispositivo, senza accessori.
Ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., peraltro, la parte condannata ai sensi del comma 3 è altresì sanzionata con il pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che va qui individuata in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1917/2023 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Controparte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 646/2023 (RG n. 1380/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., in favore di parte opposta, di una somma pari alla metà delle spese legali come sopra liquidate, senza accessori.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., in favore della della somma di euro 500,00. Controparte_8
Così deciso in Cremona, il 22 maggio 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1917/2023 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante sig. con sede in LA CR (CR) Via Sandro Pertini n. 11, Controparte_1
(C.F. , residente a [...] C.F._1
Sandro Pertini n. 11, entrambi rappresentati e difesi dall'avv.to UGO MARAZZI (C.F.: ) del foro di C.F._2
Cremona, con studio in CR (CR) Via Santa Chiara, n. 11, presso il quale sono elettivamente domiciliati;
ATTORI/OPPONENTI contro
(C.F. ), con sede in GO (BG), via Don Angelo Controparte_2 P.IVA_2
Mazzucotelli n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ANTONIO LOPA (C.F. ) con studio in Bergamo, P.le della Repubblica n. 1; C.F._3
CONVENUTO/OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del Controparte_1
legale rappresentate pro tempore, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 646/2023 (RG n.
1380/2023) emesso dal Tribunale di Cremona su istanza di 111 s.r.l., chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale di Cremona, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, così giudicare: In via preliminare: non concedere – se richiesta - la esecuzione
pagina 1 di 7 provvisoria del decreto ingiuntivo N. 646/2023, emesso dal Tribunale di Cremona (RG N. 1380/2023),
e ciò per tutti i motivi di cui in narrativa;
in via principale di merito: accertare l'infondatezza delle domande avanzate dalla nei confronti della Controparte_2 Controparte_1
e del sig. per i motivi di cui in narrativa, e quindi accertare
[...] Controparte_1
l'insussistenza delle pretese creditorie avanzate dall'opposto nei confronti degli opponenti: dichiarare quindi nullo e/o inefficace e/o annullabile e comunque dichiarare annullato, revocato e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo N. 646/2023, emesso dal Tribunale di Cremona (RG N. 1380/2023), e comunque rigettare nel merito la domanda di pagamento formulata dalla nei confronti Parte_1
della e del sig. in quanto infondata in fatto Controparte_1 Controparte_1
e in diritto;
in subordine nel merito: nel denegato caso di rigetto della domanda principale, accertare
e/ dichiarare il reale importo dovuto (con il reale tasso degli interessi da applicarsi) dalla
[...]
alla 111 S.r.l.u., e ciò sempre per le motivazioni di cui in narrativa;
in Controparte_1
ogni caso: spese, diritti, onorari e spese generali di causa rifusi”.
Si è costituita in giudizio la convenuta , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 tempore, chiedendo: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, In via preliminare accertato e dichiarato che sussistono i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., per tutti i motivi di cui in atti, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 646/2023, n. 1380/2023 RG;
In via principale e nel merito, per tutti i motivi di cui in atti, accertare e dichiarare che l'opposizione proposta da in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1
nonché del socio accomandatario sig. è infondata in fatto ed in Controparte_1 Controparte_1 diritto e per l'effetto rigettare le domande avversarie e confermare il decreto ingiuntivo n. 646/2023, n.
1380/2023 RG;
In ogni caso - per tutti i motivi di cui in atti, accertato e dichiarato che la è CP_2
creditrice della in persona del legale rappresentante sig. Controparte_1
nonché del socio accomandatario sig. della somma di euro Controparte_1 Controparte_1
56.924,07 in linea capitale, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo calcolati ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 231/2002, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante sig. nonché il Controparte_1 Controparte_1
socio accomandatario sig. a pagare alla la somma di euro 56.924,07 in Controparte_1 CP_2
linea capitale, o quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo calcolati ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 231/2002, - refusione integrale dei compensi e delle spese di lite oltre rimborso forfettario spese generali (15%), CA e IVA di legge ed anticipazioni
pagina 2 di 7 sostenute; - Condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante sig. nonché il socio accomandatario sig. a pagare a Controparte_1 Controparte_1
111 s.r.l. una somma, equitativamente determinata, a titolo di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.”.
Con ordinanza del 29/2/2024, il Giudice ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
La causa è stata istruita tramite l'espletamento di prova testimoniale, interrogatorio formale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., all'esito dei quali, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 24/4/2025, all'esito dell'udienza ex art. 189 c.p.c. sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione svolta da non può trovare accoglimento, per Controparte_1
le ragioni che seguono. ha azionato in via monitoria il credito derivante dal corrispettivo delle giacenze di magazzino CP_2 cedute a a seguito della cessione del ramo d'azienda relativa alla trasformazione di Controparte_3 prodotti da forno denominata “BEST CAKE” (doc. 3 fasc. mon.).
ed il suo socio accomandatario hanno invece dedotto: a) l'erroneità del decreto ingiuntivo in CP_3
quanto pronunciato in solido anche nei confronti del socio accomandatario;
b) Controparte_1
l'inesistenza del credito, in quanto l'attività di trasformazione di prodotti da forno (e dunque le CP_ giacenze di magazzino) non appartenevano a 111 ma alla affittuaria (doc. 4 Parte_2
opponente).
In via preliminare, si rileva che la previsione del beneficium excussionis in favore del socio illimitatamente responsabile ai sensi degli artt. 2304 e 2315 c.c. opera solo in sede esecutiva e non impedisce invece al creditore di agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter agire in sede esecutiva qualora ne ricorrano le condizioni, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sui beni di quest'ultimo (v. ex multis, Cass., ord. 22629/2020). Ne deriva la correttezza formale dell'ingiunzione.
Nel merito, parte opposta ha dimostrato, da un lato, di aver acquistato da la merce Controparte_4
contenuta nel magazzino alla data del 28/2/2023 e, dall'altro lato, che tale merce (quella indicata nella fattura azionata in via monitoria ed effettivamente detenuta nel deposito presso è Controparte_5
stata consegnata – tramite la suddetta società che ne gestiva lo stoccaggio e la Controparte_5
logistica – a . CP_3
pagina 3 di 7 Invero, in primo luogo, parte opposta ha dimostrato: a) la circostanza per cui unipersonale ha CP_2 continuato ad esercitare l'altro ramo di azienda costituente la propria attività d'impresa ed avente ad oggetto la compravendita di prodotti dolciari da forno, attraverso la produzione in giudizio dei registri
IVA vendite 2022-2023 (doc. 6 opposta); b) la circostanza per cui ha acquistato in data CP_2
14/2/2023 (con consegna il 22/2/2023) i prodotti ceduti oggetto di causa da (v. DDT e Controparte_4
Contr fattura, doc. 10-11 opposta – si evidenzia che con PEC del 13/7/2023 a diffidato il pagamento nei confronti di acquirente della merce, e di solo quale cessionario del ramo CP_2 CP_3
d'azienda ex art. 2560 comma 2 c.c.); c) l'esistenza dell'accordo di cessione del residuo magazzino a si evince dal contenuto della missiva del 24/2/2023 e della email del 25/2/2023 con cui CP_3 [...]
CP_ informa i fornitori (mettendo in copia anche ) della cessione d'azienda, precisando Controparte_1 che le giacenze di magazzino saranno trasferite a (doc. 13 opposta), laddove quest'ultima CP_3
non ha mai contestato (se non in sede di comparsa conclusionale) la congruità del prezzo operato e richiesto per la cessione del magazzino.
Sul punto si evidenzia che il contratto di affitto di azienda stipulato con (doc. 4 Controparte_6 opponente, cui è subentrata nel 2023) ha riguardato “l'azienda in GO (BG) (…) avente ad CP_3
oggetto la produzione di brioches”, senza che fosse specificato che la commercializzazione e la compravendita di prodotti da forno fosse oggetto di cessione. Come visto, l'opposta ha provato di aver Co acquistato da terzi proprio i beni oggetto di causa (dunque non prodotti ed appartenenti ad ) e stoccati nel magazzino alla data della cessione a , CP_3
Inoltre, il magazzino non è stato inizialmente ceduto a con il contratto del 23/2/2023, CP_3
rimanendo dunque nella proprietà e nel possesso di CP_2
Co Non vi è invece prova che le fatture n. 61 e 61 del 28/2/2023 emesse da 111 nei confronti di riguardassero proprio il magazzino poi ceduto a (la circostanza, non provata e solo CP_3 genericamente da , non può certamente dirsi “non contestata” dalla controparte, la quale ha CP_3
sempre sostenuto di aver acquistato il magazzino per cui è causa da . Controparte_4
Se ne deduce che ha acquistato e mantenuto la proprietà delle giacenze di magazzino, che CP_2
dunque non possono dirsi appartenere a semplicemente perché la stessa fosse affittuaria del CP_6 ramo d'azienda prima di (la merce è stata infatti acquistata da . CP_3 CP_2
In secondo luogo: a) dai DDT prodotti in giudizio da in gran parte sottoscritti dal Controparte_5
destinatario, emerge il prelievo giornaliero della merce da parte dell'attrice opponente dal magazzino e la relativa consegna a b) il teste , titolare di Controparte_7 Testimone_1 Controparte_5
pagina 4 di 7 (società pacificamente incaricata dello stoccaggio della merce per conto di ha confermato che CP_2
le merci presenti presso il magazzino di di proprietà della società erano Controparte_5 CP_2
quelle indicate nel documento n. 14 di parte opposta (giacenza di magazzino) e che i prodotti suddetti sono stati consegnati a a partire dal marzo 2023. Non vi è motivo di dubitare CP_3 dell'attendibilità del suddetto teste solo perché si sarebbe limitato a confermare i capitoli di prova e a nulla dire sulla mancata produzione della email del 27/2/2023 (che non spettava certo al teste produrre né conoscere perché non è stata prodotta da la quale ha invece dedotto sul punto, CP_2
legittimamente, la prova testimoniale).
Infine, si rileva che l'attrice opponente non ha adempiuto alla produzione di quanto ordinato dal
Giudice con l'ordinanza del 15/10/2024, dichiarando di non aver mai ricevuto la documentazione e
(all'uopo) dichiarando di disconoscere le sottoscrizioni risultanti dai DDT prodotti da Controparte_5
in quanto non riconducibili ai soci o ai dipendenti di . CP_3
Tale disconoscimento: a) non è tuttavia ammissibile/rilevante, in quanto formulato – come specificato in comparsa conclusionale – solo con riferimento alla mancata riconducibilità delle sottoscrizioni al legale rappresentante di , , senza dedurre e considerare che le firme (diverse CP_3 Controparte_1
tra loro) possano riferirsi a dipendenti/addetti della società suddetta;
b) non è neppure condivisibile la ricostruzione dell'opponente per cui le sottoscrizioni appartengano al legale rappresentante della
[...]
o dai suoi dipendenti, essendo pacificamente subentrata alla stessa nella gestione CP_6 CP_3 dell'azienda in GO;
c) in ogni caso appare anche infondato in quanto smentito dalle dichiarazioni testimoniali di . Testimone_1
Peraltro, anche qualora si ritenesse ammissibile il suddetto disconoscimento, anche in assenza/inutilizzabilità delle firme sui DDT disconosciuti, rimarrebbero comunque – a sostenere le tesi di parte opposta – sia l'esistenza stessa dei DDT suddetti (seppure non firmati), quali documenti di trasporto provenienti dal terzo sia soprattutto le dichiarazioni testimoniali di Controparte_5 Tes_1
, che hanno confermato l'effettiva consegna dei beni a .
[...] CP_3
Dall'inammissibilità/irrilevanza ed infondatezza del disconoscimento (e dunque dall'evidenza della firma dei DDT da parte di incaricati di e comunque, come detto, dalle dichiarazioni CP_3
testimoniali di ) si deduce l'infondatezza della dichiarazione di non aver mai ricevuto la Testimone_1
documentazione di cui si è ordinata la esibizione e dunque l'ingiustificata mancata produzione in giudizio dei documenti di consegna suddetti - circostanza certamente valutabile (contro parte opponente) ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.
pagina 5 di 7 Si aggiunge peraltro che non ha mai contestato specificamente di non aver ricevuto in CP_3
generale la merce di magazzino (deducendo solo di non averla ricevuta da in quanto tale CP_2 magazzino ricevuto non poteva appartenere a ma a : tuttavia, ancorchè CP_2 Parte_2 dunque ricevuta da non ha né dedotto né provato di aver pagato il corrispettivo Parte_2
a quest'ultima azienda.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore e della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel giudizio, sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
L'accertata infondatezza delle tesi ed il contegno processuale di parte opponente (ingiustificata ottemperanza all'ordine di esibizione, generico ed infondato disconoscimento delle sottoscrizioni) giustifica la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
La quantificazione della somma ex art. 96 c.p.c. va equitativamente determinata in misura pari alla metà delle spese legali come liquidate in dispositivo, senza accessori.
Ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., peraltro, la parte condannata ai sensi del comma 3 è altresì sanzionata con il pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che va qui individuata in euro 500,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n 1917/2023 R.G., così dispone:
RIGETTA l'opposizione proposta da e per l'effetto dichiara Controparte_1
esecutivo il decreto ingiuntivo n. 646/2023 (RG n. 1380/2023) emesso dal Tribunale di Cremona.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, a rifondere a parte opposta le spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 8.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., in favore di parte opposta, di una somma pari alla metà delle spese legali come sopra liquidate, senza accessori.
CONDANNA gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, ai sensi dell'art. 96 comma 4 c.p.c., in favore della della somma di euro 500,00. Controparte_8
Così deciso in Cremona, il 22 maggio 2025
pagina 6 di 7 Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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