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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/01/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5287/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell' anno
2023 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(c.f: ), nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) alla Strada Ponte della Persica n. 5 ed ivi elettivamente domiciliato al
Corso Vittorio Emanuele n. 118, presso lo studio dell'Avv. NT Celotto
(c.f: ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato C.F._2
allegato al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-183.700.23; indirizzo di p.e.c.:
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Email_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata del 22/08/2023, Prot. n. 2023/1890/GP
Ricorrente
E
(c.f.: ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._3
ed ivi residente a[...]
Resistente contumace
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore
CONCLUSIONI
1 All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2024 parte ricorrente ha concluso per la prouncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni accessorie.
Il PM, in data 12/07/2024, “letti gli atti, conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 13/11/23, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data CP_1
26/08/2012 in Castellammare di Stabia e da cui in data 19/07/2010 era nato in [...]
Stabia il figlio, , in data, in Castellammare di Stabia. Persona_1
A sostegno della domanda deduceva che tra i coniugi era intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1358/2017, pubblicata in data
11/05/2017 e passata in giudicato, con la quale veniva assegnata la casa coniugale ad CP_1
veniva affidato congiuntamente ed entrambi i genitori il figlio minore NT, con collocazione presso il padre e disciplina del diritto di visita del minore da parte del genitore non collocatario, e veniva posto a carico della odierna resistente quale contributo per il mantenimento CP_1 del figlio, un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, di euro 100,00.
Il ricorrente aggiungeva che dalla pronuncia della sentenza la separazione si era protratta ininterrottamente ed i coniugi non si erano più riconciliati, non sussistendo, pertanto, la possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi e che, essendo decorsi tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio di separazione personale, ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
1.2- Fissata con decreto all'udienza del 25.3.2024 la comparizione dei coniugi e disposto con il medesimo decreto il deposito dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
dichiarata all'udienza suddetta la nullità della citazione in giudizio di parte resistente, non costituita, per violazione del termine di comparizione, alla successiva udienza del 09/07/2024, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione di CP_1 regolarmente citata in giudizio, il giudice, procedeva all'ascolto del ricorrente ed invitava il procuratore del ricorrente che ne aveva fatto richiesta a concludere sullo status;
quindi, sulle conclusioni del ricorrente in epigrafe trascritte, in via provvisoria, confermava le condizioni della sentenza di separazione, disponeva inoltre indagini socio-ambientali sul nucleo familiare e sui rapporti del minore con entrambi i genitori e rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine allo status, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2 2.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in giudizio benchè CP_1 ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito del plico presso la casa comunale di Castellammare di Stabia in data 11.4.2024 , spedizione in pari data della raccomandata con avviso di deposito e attestazione del mancato ritiro in data 29.4.2024.
3.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai coniugi in 26/08/2012 in Castellammare di Stabia è fondata e va accolta. Ricorre, invero, la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorso ben più di un anno dal 17/06/2016, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 989/16 RG, poi definito con sentenza n. 1358/2017, resa pubblica in data 11.05.2017,
e passata in giudicato (come da certificazione di cancelleria in data 12.11.2020) e da quella data essendo perdurato ininterrotto (in assenza di eccezioni al riguardo) lo stato di separazione. Deve inoltre ritenersi, attesa la volontà del ricorrente di ottenere il divorzio e la mancata comparizione della resistente, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
4.- Dovendo il giudizio proseguire per provvedere sulle statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza in pari data.
5.- La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 13.11.2023, così provvede:
[...] CP_1
a. dichiara la contumacia della resistente CP_1
b. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a [...] CP_1
Stabia) in data 26/08/2012 in Castellammare di Stabia;
b. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione
3 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
247, parte II, Serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
d. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
e. provvede per la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
f. spese al definitivo
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10 settembre 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
- I Sezione Civile –
Riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5287/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell' anno
2023 avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
T R A
(c.f: ), nato il [...] a [...], residente in Parte_1 C.F._1
Castellammare di Stabia (NA) alla Strada Ponte della Persica n. 5 ed ivi elettivamente domiciliato al
Corso Vittorio Emanuele n. 118, presso lo studio dell'Avv. NT Celotto
(c.f: ) che lo rappresenta e difende in virtù di procura su foglio separato C.F._2
allegato al ricorso (per le comunicazioni: fax n. 081-183.700.23; indirizzo di p.e.c.:
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera del Email_1
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata del 22/08/2023, Prot. n. 2023/1890/GP
Ricorrente
E
(c.f.: ), nata il [...] a [...] CP_1 C.F._3
ed ivi residente a[...]
Resistente contumace
NONCHE'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata
Interventore
CONCLUSIONI
1 All'udienza di comparizione dei coniugi del 09/07/2024 parte ricorrente ha concluso per la prouncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con rimessione della causa sul ruolo per le statuizioni accessorie.
Il PM, in data 12/07/2024, “letti gli atti, conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1-Con ricorso depositato in data 13/11/23, chiedeva che fosse pronunciata la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con in data CP_1
26/08/2012 in Castellammare di Stabia e da cui in data 19/07/2010 era nato in [...]
Stabia il figlio, , in data, in Castellammare di Stabia. Persona_1
A sostegno della domanda deduceva che tra i coniugi era intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 1358/2017, pubblicata in data
11/05/2017 e passata in giudicato, con la quale veniva assegnata la casa coniugale ad CP_1
veniva affidato congiuntamente ed entrambi i genitori il figlio minore NT, con collocazione presso il padre e disciplina del diritto di visita del minore da parte del genitore non collocatario, e veniva posto a carico della odierna resistente quale contributo per il mantenimento CP_1 del figlio, un assegno mensile, rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT, di euro 100,00.
Il ricorrente aggiungeva che dalla pronuncia della sentenza la separazione si era protratta ininterrottamente ed i coniugi non si erano più riconciliati, non sussistendo, pertanto, la possibilità di ricostruire la comunione materiale e spirituale tra gli stessi e che, essendo decorsi tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel giudizio di separazione personale, ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle medesime condizioni stabilite nella sentenza di separazione.
1.2- Fissata con decreto all'udienza del 25.3.2024 la comparizione dei coniugi e disposto con il medesimo decreto il deposito dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune di celebrazione;
dichiarata all'udienza suddetta la nullità della citazione in giudizio di parte resistente, non costituita, per violazione del termine di comparizione, alla successiva udienza del 09/07/2024, dato atto della impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione per la mancata costituzione di CP_1 regolarmente citata in giudizio, il giudice, procedeva all'ascolto del ricorrente ed invitava il procuratore del ricorrente che ne aveva fatto richiesta a concludere sullo status;
quindi, sulle conclusioni del ricorrente in epigrafe trascritte, in via provvisoria, confermava le condizioni della sentenza di separazione, disponeva inoltre indagini socio-ambientali sul nucleo familiare e sui rapporti del minore con entrambi i genitori e rimetteva la causa al collegio per la decisione in ordine allo status, previa acquisizione delle conclusioni del P.M.
2 2.- Preliminarmente va dichiarata la contumacia di non costituita in giudizio benchè CP_1 ritualmente raggiunta dalla notifica del ricorso eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante deposito del plico presso la casa comunale di Castellammare di Stabia in data 11.4.2024 , spedizione in pari data della raccomandata con avviso di deposito e attestazione del mancato ritiro in data 29.4.2024.
3.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato dai coniugi in 26/08/2012 in Castellammare di Stabia è fondata e va accolta. Ricorre, invero, la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55, essendo decorso ben più di un anno dal 17/06/2016, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione giudiziale iscritto al n. 989/16 RG, poi definito con sentenza n. 1358/2017, resa pubblica in data 11.05.2017,
e passata in giudicato (come da certificazione di cancelleria in data 12.11.2020) e da quella data essendo perdurato ininterrotto (in assenza di eccezioni al riguardo) lo stato di separazione. Deve inoltre ritenersi, attesa la volontà del ricorrente di ottenere il divorzio e la mancata comparizione della resistente, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
4.- Dovendo il giudizio proseguire per provvedere sulle statuizioni accessorie, la causa va rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza in pari data.
5.- La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
P. Q. M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta da Parte_1
nei confronti di con ricorso depositato in data 13.11.2023, così provvede:
[...] CP_1
a. dichiara la contumacia della resistente CP_1
b. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
(nato il [...] a [...]) e (nata il [...] a [...] CP_1
Stabia) in data 26/08/2012 in Castellammare di Stabia;
b. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellammare di Stabia per l'annotazione
3 di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.
247, parte II, Serie A Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012);
d. dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
e. provvede per la prosecuzione della causa con separata ordinanza.
f. spese al definitivo
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 10 settembre 2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marianna Lopiano
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