Versione
15 febbraio 1994
15 febbraio 1994
Art. 4. Controlli 1. Restano ferme le disposizioni in materia di controlli previste dalle leggi e dalle relative norme di attuazione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, nonche' dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione di cui alla tabella A allegata alla presente legge.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche' dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero dell'ambiente e il Ministero della sanita' promuovono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la conclusione di accordi di programma con i soggetti competenti per l'effettuazione di controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni contenute nel modello unico di dichiarazione. I risultati dei controlli sono comunicati alle amministrazioni competenti e all'Unioncamere.
3. Gli accordi di programma di cui al presente articolo devono prevedere l'effettuazione di controlli anche su istanza motivata dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonche' dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati.
Giurisprudenza • 1
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