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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 12/12/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 12.12.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 5049/2020 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni da inadempimento contrattuale ed extracontrattuale”, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Laura Posa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Fermo, alla via Sant'Alessandro n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
attrice
E (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Rosaria Vietri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV),
alla via Puzzone n. 15, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva dinnanzi al Tribunale di Avellino la società Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti CP_1
all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto intercorso tra le parti in data
8.10.2018, oltre spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva: 1) di aver stipulato con la convenuta un contratto di lavorazione per conto terzi di pellame di sua proprietà; -2) che la merce era oggetti di un furto, in data 5.1.2019, avvenuto nei magazzini di proprietà della convenuta;
-3) che,
contrariamente a quanto comunicatole dalla convenuta, aveva appreso che la compagnia di assicurazione della convenuta non avrebbe pagato l'indennizzo a causa delle inesatte dichiarazioni rese dalla convenuta assicurata;
-4) che, a causa dell'accaduto, non aveva potuto rispettare le obbligazioni di consegna della merce a terzi;
-5) che la convenuta aveva violato la clausola contrattuale di esclusiva, intrattenendo rapporti commerciali con società terze, che le facevano concorrenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e prova per testi. Indi, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
all'odierna udienza. Parte attrice, con le note dell'odierna udienza, ha rinunciato al giudizio a condizione che fosse stata disposta la compensazione delle spese di lite. La convenuta non ha accettato la rinuncia, ma ha chiesto l'emissione della sentenza.
La domanda attorea è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, non ha pregio l'eccezione formulata dall'attrice in data 28.11.25
relativa all'intervenuto vizio di rappresentanza da sanare ex art. 182 c.p.c. per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione della convenuta, come da atto iscritto in data
12.3.25 nel Registro delle Imprese.
Orbene, deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui «ogni
specie di trasformazione verificatasi nell'ambito societario comporta soltanto il mutamento
formale di un'organizzazione già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si
distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato non si estingue per rinascere sotto altra forma,
né dà luogo ad un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla
vicenda modificativa senza soluzione di continuità; e senza perdere la sua identità soggettiva,
con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente
revocato, il mandato “ad litem” rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione. E
ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti, conferita dal legale rappresentante della società
che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga
sostituita da quella del liquidatore. in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza
sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del
mandato “ad litem” a suo tempo conferito, perché quel conferimento è atto dell'ente e non
della persona fisica che la rappresentava. E resta quindi insensibile al mutamento di questa,
rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere
rappresentativo (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre Passando all'esame del merito, con particolare riferimento alla violazione degli obblighi di custodia, in punto di diritto, deve premettersi che la disciplina relativa alla responsabilità del custode trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia sia necessariamente ricompresa nel contenuto di un contratto diverso dal deposito, o formi parte di un contratto misto nel quale confluisca anche la causa del deposito (cfr. Corte d'App. Messina, sez. II, n.
326/2023).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le obbligazioni di custodia e di riconsegna della merce assumono funzione accessoria e strumentale, in quanto finalizzate all'adempimento dell'obbligazione principale, costituita dall'esecuzione, da parte della convenuta, delle lavorazioni per conto della committente.
Con riguardo al riparto degli oneri assertivi e probatori in materia, va richiamato il principio secondo cui «l'art. 1780 c.c. - in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla
propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui
non imputabile, non essendo sufficiente la prova di avere usato la diligenza del buon padre di
famiglia» (Cass. civ., sez. III, ord. n. 16783/2015).
Ai fini della non imputabilità va valutata la diligenza usata dal depositario nell'adempimento della prestazione di custodia.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la convenuta abbia dato la prova liberatoria.
Invero, dall'attento esame delle emergenze processuali, risultano le seguenti circostanze: 1) tra il 4 e il 5 gennaio 2019, alcuni malviventi si introducevano nei capannoni di proprietà della società convenuta;
2) costoro, per riuscire nell'intento criminoso, disattivavano il sistema di allarme sonoro e di videosorveglianza, oscurando le telecamere ed asportando il
DVD di registrazione, quindi, con l'ausilio della fiamma ossidrica, tagliavano le inferriate di ferro a protezione della finestra del vano ufficio, ove si trovava la centralina dell'antifurto; 3) i malviventi si portavano, poi, al capannone in cui si trovava il pellame oggetto di furto e, tranciato il lucchetto “a struttura rinforzata” posto all'ingresso, sottraevano i bancali di pellame, utilizzando un muletto elettrico presente all'interno; 4) la convenuta denunciava immediatamente l'accaduto ai Carabinieri Compagnia di Montoro Superiore ed all'attrice (cfr.
docuemnti all. ai n.ri 5 e 7 della comparsa di costituzione).
La ricostruzione della vicenda storica è stata possibile in base agli accertamenti svolti nell'interesse delle due compagnie di assicurazione dell'attrice e della convenuta, che hanno dato atto della presenza di tracce di “vernice di accecamento” sui sensori volumetrici, della copertura del lampeggiante del muletto con un sacco, della tranciatura del lucchetto “a
struttura rinforzata”, nonché del fatto che le inferriate erano divelte, le telecamere sostituite, i cavi recisi (cfr. all. n. 4 e lettera di risposta alla richiesta di Controparte_2
indennizzo dell del 12.11.2019, all. n. 10 all'atto di citazione). Tali fatti sono CP_3
evincibili anche dall'esame delle fotografie allegate alla ctp dell'attrice.
L'attrice ha, tuttavia, eccepito che i sistemi di protezione non fossero effettivamente funzionanti e, in ogni caso, adeguati.
Tali eccezioni sono prive di pregio.
Invero, la nota dell' del 12.11.2019, prodotta dalla stessa attrice, chiarisce CP_3
che “a seguito del sopralluogo peritale, è stata accertata l'esistenza e l'attivazione pre-sinistro
dell'antifurto, nonché la conformità dei mezzi di chiusura scassinati dai ladri” (cfr. doc. all. n.
10 all'atto di citazione). Deve, poi, osservarsi che neanche il perito della società di assicurazione dell'attrice ha mai dubitato dello svolgimento dei fatti, dando conto di numerose evidenze, sopra indicate, che dimostrano la disattivazione (e, dunque, la pregressa attivazione)
dei sistemi di protezione.
Risulta, poi, che il sistema di protezione era composto: 1) da sensori a “doppia
tecnologia”, funzionali anche per l'esterno, capaci di rilevare sia i movimenti che le fonti di calore;
2) da telecamere esterne ed interne;
3) da un impianto antintrusione, con allarme sonoro e telefonico;
4) da una centralina di registrazione con DVR. La funzionalità dell'impianto di videosorveglianza e antintrusione era stata verificata,
con esito positivo, a dicembre 2018. Tale circostanza emerge dalle dichiarazioni testimoniali di due testimoni: ing. (ctp della convenuta) e del (elettricista che ha Tes_1 Tes_2
installato il sistema di allarme). Tali dichiarazioni superano il vaglio di attendibilità, poiché
coerenti con le risultanze della documentazione prodotta dalla convenuta (cfr. verbali delle udienze del 16.5.2022 e del 16.1.23, attestazione della corretta installazione e verifica funzionalità dell'impianto all. n. 4 e all. n. 6 al fascicolo della convenuta).
Alla luce di tali emergenze processuali, e tenuto conto dell'inammissibilità della documentazione prodotta dalle parti oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, deve concludersi che la convenuta abbia adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso,
dovendosi ritenere che un sistema generale di allarme e videosorveglianza, installato da ditta specializzata e periodicamente verificato, anche in assenza di un servizio di vigilanza notturna,
costituisca presidio adeguato a garantire l'inviolabilità dei locali.
Appare, poi, significativo che la convenuta non sia stata, in precedenza, vittima di altri tentativi di violazione, tali da suggerire l'opportunità di richiedere ulteriori accorgimenti.
Non sono emerse neppure ulteriori violazioni di obblighi contrattual.
Infatti, risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che la convenuta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1780 c.c., dava immediata comunicazione all'attrice dell'accaduto.
Né emerge la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per inesatte dichiarazioni fatte dalla convenuta alla propria compagnia assicurativa e/o per le rassicurazioni date all'attrice circa l'imminente liquidazione dell'indennizzo.
Invero, non emerge la prova idonea e tempestiva di tali dichiarazioni. Deve, poi,
osservarsi che la questione delle dichiarazioni inesatte fatte dalla convenuta alla propria compagnia di assicurazione ha rilevato solo nel senso del disconoscimento dello scorto del 20% originariamente applicato sul prezzo della polizza, ma non ha avuto attinenza con l'indennizzo spettante all'attrice.
È, infine, infondata la tesi attorea secondo cui il contratto intercorso tra le parti determinava l'insorgenza a carico della convenuta di un obbligo, anche a prescindere da una responsabilità contrattuale, di risarcire il danno derivante dalla sottrazione della merce.
Il contratto, infatti, prevede espressamente che la merce è coperta dal rischio incendio e furto con polizza assicurativa stipulata dalla committente, e che «su richiesta e a spese del
committente, il subfornitore provvederà ad assicurare i beni contro i rischi ulteriori che il
committente richieda di assicurare, per il periodo in cui tali beni sono in possesso del
subfornitore» (cfr. artt.
3.1 e 3.5).
Ebbene, nel caso in esame, rappresentano circostanze pacifiche che l'attrice non ha mai richiesto un'assicurazione aggiuntiva.
E, poi, va rilevato che è emerso come, per il medesimo evento, l'attrice ha già ottenuto un indennizzo dalla propria compagnia assicuratrice per € 198.668,54. Tanto risulta dalla sentenza del Giudice S. Pellecchia del Tribunale di Avellino n. 11119/23 (passata in giudicato come verificato in corso di causa ed attestato dalla Cancelleria) che ha rigettato l'azione di regresso promossa dalla predetta compagnia di assicurazione nei confronti della convenuta.
Proprio alla luce di tale sentenza, deve aggiungersi che l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello risarcito dalla propria compagnia di assicurazione.
Tuttavia, l'elenco della merce presente nei magazzini della convenuta, depositato in giudizio dall'attrice, è inidoneo a dimostrarne l'effettivo valore, in assenza di ulteriori elementi di riscontro quali ad esempio una ctp ovvero materiale fotografico ritraente la merce al momento della consegna alla convenuta.
Infine infondata è anche la richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione, da parte della convenuta, del diritto di esclusiva. Va segnalata l'assoluta genericità ed inidoneità della documentazione prodotta in giudizio,
inidonea a dimostrare la dedotta violazione. Si tratta di due fotocopie di spedizione di lettere di vettura di spedizioni di colli dei merce a terze società, dal cui esame è impossibile determinare la natura delle prestazioni fornite a tali terze società, tenuto conto che il diritto di esclusiva riguardava contrattualmente solo prodotti concorrenziali e non lavorazioni di fodera classica come dall'art.
5.3 del contratto (cfr. all. n. 16 e 17 alle memorie istruttorie), nonché
l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente, prodotte solo con la memoria
183 VI co. terzo termine c.p.c. pur trattandosi di prova diretta (cfr. all. da n. 18 a n. 22).
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 in base al valore della domanda,
valori tra minimi e medi vista la medio bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in €
10.000,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1981 n. 6062)» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 11847/2007).
II SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Teresa Cianciulli
Verbale di udienza scritta del giorno 12.12.2025
Il Giudice, letto l'art. 127 ter c.p.c., che consente la celebrazione della presente udienza mediante trattazione scritta, verificata con esito positivo la partecipazione delle parti alla presente udienza a trattazione scritta
P.Q.M.
decide la causa come da sentenza che segue
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice,
dott.ssa Teresa Cianciulli, pronunzia e dà integrale lettura della presente
SENTENZA
nel giudizio n. 5049/2020 R.G., avente ad oggetto: “risarcimento danni da inadempimento contrattuale ed extracontrattuale”, vertente
TRA
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Anna Laura Posa, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in
Fermo, alla via Sant'Alessandro n. 3, in virtù di procura in calce all'atto di citazione
attrice
E (P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e CP_1 P.IVA_2
difesa dall'avv. Rosaria Vietri, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Montoro (AV),
alla via Puzzone n. 15, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
convenuta
Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La conveniva dinnanzi al Tribunale di Avellino la società Parte_1
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni conseguenti CP_1
all'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto intercorso tra le parti in data
8.10.2018, oltre spese di lite.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva: 1) di aver stipulato con la convenuta un contratto di lavorazione per conto terzi di pellame di sua proprietà; -2) che la merce era oggetti di un furto, in data 5.1.2019, avvenuto nei magazzini di proprietà della convenuta;
-3) che,
contrariamente a quanto comunicatole dalla convenuta, aveva appreso che la compagnia di assicurazione della convenuta non avrebbe pagato l'indennizzo a causa delle inesatte dichiarazioni rese dalla convenuta assicurata;
-4) che, a causa dell'accaduto, non aveva potuto rispettare le obbligazioni di consegna della merce a terzi;
-5) che la convenuta aveva violato la clausola contrattuale di esclusiva, intrattenendo rapporti commerciali con società terze, che le facevano concorrenza.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva la società convenuta, eccependo l'infondatezza della domanda.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e prova per testi. Indi, la causa veniva rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
all'odierna udienza. Parte attrice, con le note dell'odierna udienza, ha rinunciato al giudizio a condizione che fosse stata disposta la compensazione delle spese di lite. La convenuta non ha accettato la rinuncia, ma ha chiesto l'emissione della sentenza.
La domanda attorea è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, non ha pregio l'eccezione formulata dall'attrice in data 28.11.25
relativa all'intervenuto vizio di rappresentanza da sanare ex art. 182 c.p.c. per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione della convenuta, come da atto iscritto in data
12.3.25 nel Registro delle Imprese.
Orbene, deve trovare applicazione il consolidato principio di diritto secondo cui «ogni
specie di trasformazione verificatasi nell'ambito societario comporta soltanto il mutamento
formale di un'organizzazione già esistente, ma non la creazione di un nuovo ente che si
distingua dal vecchio, sicché l'ente trasformato non si estingue per rinascere sotto altra forma,
né dà luogo ad un nuovo centro d'imputazione di rapporti giuridici, ma sopravvive alla
vicenda modificativa senza soluzione di continuità; e senza perdere la sua identità soggettiva,
con l'ulteriore conseguenza che conserva efficacia, finché non espressamente o tacitamente
revocato, il mandato “ad litem” rilasciato dalla società nella sua originaria configurazione. E
ciò vale anche nell'ipotesi di procura alle liti, conferita dal legale rappresentante della società
che venga successivamente posta in liquidazione ed in cui la persona del rappresentante venga
sostituita da quella del liquidatore. in quanto anche in tal caso la revoca della rappresentanza
sociale intervenuta in forza di tale evento non fa venir meno, retroattivamente, la validità del
mandato “ad litem” a suo tempo conferito, perché quel conferimento è atto dell'ente e non
della persona fisica che la rappresentava. E resta quindi insensibile al mutamento di questa,
rilevando soltanto la sua provenienza dalla persona effettivamente investita del potere
rappresentativo (Cass. 11 dicembre 1999 n. 13881; 17 maggio 1993 n. 5589; 16 novembre Passando all'esame del merito, con particolare riferimento alla violazione degli obblighi di custodia, in punto di diritto, deve premettersi che la disciplina relativa alla responsabilità del custode trova applicazione anche quando l'obbligazione della custodia sia necessariamente ricompresa nel contenuto di un contratto diverso dal deposito, o formi parte di un contratto misto nel quale confluisca anche la causa del deposito (cfr. Corte d'App. Messina, sez. II, n.
326/2023).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che le obbligazioni di custodia e di riconsegna della merce assumono funzione accessoria e strumentale, in quanto finalizzate all'adempimento dell'obbligazione principale, costituita dall'esecuzione, da parte della convenuta, delle lavorazioni per conto della committente.
Con riguardo al riparto degli oneri assertivi e probatori in materia, va richiamato il principio secondo cui «l'art. 1780 c.c. - in forza del quale il depositario, per ottenere la liberazione dalla
propria obbligazione, è tenuto a fornire la prova che l'inadempimento è dipeso da causa a lui
non imputabile, non essendo sufficiente la prova di avere usato la diligenza del buon padre di
famiglia» (Cass. civ., sez. III, ord. n. 16783/2015).
Ai fini della non imputabilità va valutata la diligenza usata dal depositario nell'adempimento della prestazione di custodia.
Ebbene, nel caso in esame, deve ritenersi che la convenuta abbia dato la prova liberatoria.
Invero, dall'attento esame delle emergenze processuali, risultano le seguenti circostanze: 1) tra il 4 e il 5 gennaio 2019, alcuni malviventi si introducevano nei capannoni di proprietà della società convenuta;
2) costoro, per riuscire nell'intento criminoso, disattivavano il sistema di allarme sonoro e di videosorveglianza, oscurando le telecamere ed asportando il
DVD di registrazione, quindi, con l'ausilio della fiamma ossidrica, tagliavano le inferriate di ferro a protezione della finestra del vano ufficio, ove si trovava la centralina dell'antifurto; 3) i malviventi si portavano, poi, al capannone in cui si trovava il pellame oggetto di furto e, tranciato il lucchetto “a struttura rinforzata” posto all'ingresso, sottraevano i bancali di pellame, utilizzando un muletto elettrico presente all'interno; 4) la convenuta denunciava immediatamente l'accaduto ai Carabinieri Compagnia di Montoro Superiore ed all'attrice (cfr.
docuemnti all. ai n.ri 5 e 7 della comparsa di costituzione).
La ricostruzione della vicenda storica è stata possibile in base agli accertamenti svolti nell'interesse delle due compagnie di assicurazione dell'attrice e della convenuta, che hanno dato atto della presenza di tracce di “vernice di accecamento” sui sensori volumetrici, della copertura del lampeggiante del muletto con un sacco, della tranciatura del lucchetto “a
struttura rinforzata”, nonché del fatto che le inferriate erano divelte, le telecamere sostituite, i cavi recisi (cfr. all. n. 4 e lettera di risposta alla richiesta di Controparte_2
indennizzo dell del 12.11.2019, all. n. 10 all'atto di citazione). Tali fatti sono CP_3
evincibili anche dall'esame delle fotografie allegate alla ctp dell'attrice.
L'attrice ha, tuttavia, eccepito che i sistemi di protezione non fossero effettivamente funzionanti e, in ogni caso, adeguati.
Tali eccezioni sono prive di pregio.
Invero, la nota dell' del 12.11.2019, prodotta dalla stessa attrice, chiarisce CP_3
che “a seguito del sopralluogo peritale, è stata accertata l'esistenza e l'attivazione pre-sinistro
dell'antifurto, nonché la conformità dei mezzi di chiusura scassinati dai ladri” (cfr. doc. all. n.
10 all'atto di citazione). Deve, poi, osservarsi che neanche il perito della società di assicurazione dell'attrice ha mai dubitato dello svolgimento dei fatti, dando conto di numerose evidenze, sopra indicate, che dimostrano la disattivazione (e, dunque, la pregressa attivazione)
dei sistemi di protezione.
Risulta, poi, che il sistema di protezione era composto: 1) da sensori a “doppia
tecnologia”, funzionali anche per l'esterno, capaci di rilevare sia i movimenti che le fonti di calore;
2) da telecamere esterne ed interne;
3) da un impianto antintrusione, con allarme sonoro e telefonico;
4) da una centralina di registrazione con DVR. La funzionalità dell'impianto di videosorveglianza e antintrusione era stata verificata,
con esito positivo, a dicembre 2018. Tale circostanza emerge dalle dichiarazioni testimoniali di due testimoni: ing. (ctp della convenuta) e del (elettricista che ha Tes_1 Tes_2
installato il sistema di allarme). Tali dichiarazioni superano il vaglio di attendibilità, poiché
coerenti con le risultanze della documentazione prodotta dalla convenuta (cfr. verbali delle udienze del 16.5.2022 e del 16.1.23, attestazione della corretta installazione e verifica funzionalità dell'impianto all. n. 4 e all. n. 6 al fascicolo della convenuta).
Alla luce di tali emergenze processuali, e tenuto conto dell'inammissibilità della documentazione prodotta dalle parti oltre il maturare delle preclusioni istruttorie, deve concludersi che la convenuta abbia adottato tutte le misure di protezione richieste dal caso,
dovendosi ritenere che un sistema generale di allarme e videosorveglianza, installato da ditta specializzata e periodicamente verificato, anche in assenza di un servizio di vigilanza notturna,
costituisca presidio adeguato a garantire l'inviolabilità dei locali.
Appare, poi, significativo che la convenuta non sia stata, in precedenza, vittima di altri tentativi di violazione, tali da suggerire l'opportunità di richiedere ulteriori accorgimenti.
Non sono emerse neppure ulteriori violazioni di obblighi contrattual.
Infatti, risulta pacifico, oltre che documentalmente provato, che la convenuta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1780 c.c., dava immediata comunicazione all'attrice dell'accaduto.
Né emerge la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto per inesatte dichiarazioni fatte dalla convenuta alla propria compagnia assicurativa e/o per le rassicurazioni date all'attrice circa l'imminente liquidazione dell'indennizzo.
Invero, non emerge la prova idonea e tempestiva di tali dichiarazioni. Deve, poi,
osservarsi che la questione delle dichiarazioni inesatte fatte dalla convenuta alla propria compagnia di assicurazione ha rilevato solo nel senso del disconoscimento dello scorto del 20% originariamente applicato sul prezzo della polizza, ma non ha avuto attinenza con l'indennizzo spettante all'attrice.
È, infine, infondata la tesi attorea secondo cui il contratto intercorso tra le parti determinava l'insorgenza a carico della convenuta di un obbligo, anche a prescindere da una responsabilità contrattuale, di risarcire il danno derivante dalla sottrazione della merce.
Il contratto, infatti, prevede espressamente che la merce è coperta dal rischio incendio e furto con polizza assicurativa stipulata dalla committente, e che «su richiesta e a spese del
committente, il subfornitore provvederà ad assicurare i beni contro i rischi ulteriori che il
committente richieda di assicurare, per il periodo in cui tali beni sono in possesso del
subfornitore» (cfr. artt.
3.1 e 3.5).
Ebbene, nel caso in esame, rappresentano circostanze pacifiche che l'attrice non ha mai richiesto un'assicurazione aggiuntiva.
E, poi, va rilevato che è emerso come, per il medesimo evento, l'attrice ha già ottenuto un indennizzo dalla propria compagnia assicuratrice per € 198.668,54. Tanto risulta dalla sentenza del Giudice S. Pellecchia del Tribunale di Avellino n. 11119/23 (passata in giudicato come verificato in corso di causa ed attestato dalla Cancelleria) che ha rigettato l'azione di regresso promossa dalla predetta compagnia di assicurazione nei confronti della convenuta.
Proprio alla luce di tale sentenza, deve aggiungersi che l'attrice avrebbe dovuto fornire la prova di aver subito un danno ulteriore rispetto a quello risarcito dalla propria compagnia di assicurazione.
Tuttavia, l'elenco della merce presente nei magazzini della convenuta, depositato in giudizio dall'attrice, è inidoneo a dimostrarne l'effettivo valore, in assenza di ulteriori elementi di riscontro quali ad esempio una ctp ovvero materiale fotografico ritraente la merce al momento della consegna alla convenuta.
Infine infondata è anche la richiesta di risarcimento del danno patito in conseguenza della violazione, da parte della convenuta, del diritto di esclusiva. Va segnalata l'assoluta genericità ed inidoneità della documentazione prodotta in giudizio,
inidonea a dimostrare la dedotta violazione. Si tratta di due fotocopie di spedizione di lettere di vettura di spedizioni di colli dei merce a terze società, dal cui esame è impossibile determinare la natura delle prestazioni fornite a tali terze società, tenuto conto che il diritto di esclusiva riguardava contrattualmente solo prodotti concorrenziali e non lavorazioni di fodera classica come dall'art.
5.3 del contratto (cfr. all. n. 16 e 17 alle memorie istruttorie), nonché
l'inammissibilità della documentazione prodotta tardivamente, prodotte solo con la memoria
183 VI co. terzo termine c.p.c. pur trattandosi di prova diretta (cfr. all. da n. 18 a n. 22).
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con applicazione dello scaglione da € 52.000,00 ad € 260.000,00 in base al valore della domanda,
valori tra minimi e medi vista la medio bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in €
10.000,00, oltre accessori di legge.
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1981 n. 6062)» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 11847/2007).