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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 12/06/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1016/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena FU Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1016/2022, promossa da:
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA CICOGNANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, dall'Avv. MASSIMO TATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
nonché nei confronti di pagina 1 di 24 AVV. URRU FRANCESCA quale UR speciale della minore (C.F.: Persona_1
), nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del Patrocinio C.F._3
a Spese dello Stato con delibere del C.O.A. di Varese del 04.04.2023;
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 11/05/2022,
04/08/2022, 05/02/2024).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni (normativa processuale vigente ratione temporis), come segue:
Per parte ricorrente : “In via principale e nel merito: Parte_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) addebitare la separazione dei coniugi al SI, in considerazione del suo CP_1
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
3) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
4) affidare la figlia in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
5) rifiutare al padre la possibilità di visitare la figlia ovvero, in subordine, disporre che le visite tra padre e figlia avvengano secondo le indicazioni ed il monitoraggio del Servizio
Sociale;
6) porre a carico del SI. il versamento della somma mensile di euro 500,00 per la CP_1
figlia rivalutabile ai sensi degli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Varese per le spese extra assegno;
7) nulla a titolo di concorso nel mantenimento tra coniugi in quanto, allo stato, entrambi economicamente autosufficienti.
In via istruttoria:
Si insiste affinchè il procedimento venga rimesso sul ruolo e vengano ammesse le prove
pagina 2 di 24 tutte articolate dalla ricorrente con le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. del 13 gennaio
2023 e del 27 gennaio 2023, atti che devono intendersi qui trascritti e richiamati integralmente”.
Per parte resistente “Nel merito, in via principale: CP_1
1. pronunciare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa ed abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. disporre l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione della medesima Per_1
presso la madre;
4. il padre potrà vedere la figlia minore, tenendo conto delle sue esigenze e suoi impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché delle capacità reddituali ed abitative del padre;
5. ordinare che ciascun genitore consenta all'altro genitore il contatto telefonico con la figlia per i periodi in cui la minore è presso di sé, quantomeno con una telefonata giornaliera in orari da concordarsi tra le parti, che in ogni caso vengono sin d'ora individuati, indicativamente alle ore 9 o alle ore 20;
6. disporre che il SI. versi alla madre convivente, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di , l'assegno mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00 in via Per_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a far data dall'udienza presidenziale;
7. disporre che il padre si faccia carico altresì, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, previamente discusse e concordate tra i genitori, intendendosi per queste le spese mediche e dentistiche non coperte dal sistema sanitario nazionale (ma comunque coperte dall'assicurazione stipulata dal ), quelle scolastiche e di istruzione (rette, CP_1
libri di testo, corredo di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico, quelle sportive
(corsi e attrezzature), previa esibizione, in copia, delle pezze giustificative (ricevute, fatture, scontrini fiscali ecc.);
8. respingere la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
9. respingere la richiesta di addebito della separazione, formulata dalla SI.ra ; Pt_1
10. respingere la richiesta di mantenimento, formulata dalla SI.ra ; Pt_1
11. ordinare che i coniugi si concedano vicendevole assenso al rilascio ed ai rinnovi dei
pagina 3 di 24 passaporti e delle carte di identità, validi per l'espatrio;
12. condannare la SI.ra al pagamento delle spese processuali. Pt_1
In via istruttoria:
Ammettersi consulenza tecnica tendente ad accertare le capacità genitoriali della SI.ra
. Con la riserva di meglio argomentare e articolar e capitoli di prova, indicare testi Pt_1
e produrre documenti, negli assegnandi termini processuali avanti il G. I.”.
Per il Curatore Speciale della minore : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito, Per_1
contrariis reiectis, così pronunciarsi:
- confermare l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], al Persona_1
Servizio Sociale del Comune di residenza, con collocamento presso il domicilio della madre e regolamentazione del diritto di visita al padre, in spazio neutro e secondo la calendarizzazione attualmente vigente, sino a diversa indicazione del servizio affidatario;
- disporre che il Servizio affidatario, di concerto con i servizi specialistici a ciò predisposti, individuino una famiglia di appoggio in sostegno alla SI.ra per la gestione Pt_1
quotidiana di , fornendo alla diade madre- figlia ogni supporto necessario al Per_1
consolidamento della relazione;
- incaricare i servizi sociali di proseguire nella funzione di monitoraggio dell'intero nucleo, favorendo in particolare lo sviluppo e la crescita della relazione tra la minore ed il padre, con indicazione al relazionare a Codesto Ill.mo
Tribunale, Ufficio del Giudice Tutelare, con cadenza annuale, ovvero a segnalare qualunque elemento di pregiudizio per la minore che dovesse emergere nella prosecuzione della presa in carico;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della minore secondo quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria in relazione alle rispettive capacità patrimoniali di entrambi i genitori;
- pronunciarsi secondo giustizia in merito alle spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2022 la parte ricorrente sig.ra Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei
[...]
confronti della parte resistente sig. matrimonio contratto presso il CP_1
pagina 4 di 24 Consolato della Repubblica di Moldavia a Milano, in data 28.05.2021 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente); da tale unione è nata la figlia (Varese, 23.08.2021). Per_1
La ricorrente , affermata la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità Pt_1
della legge italiana, ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla crisi della relazione coniugale, domandando l'addebito di responsabilità al marito, evidenziando di essere stata vittima, sin dall'inizio della relazione nel mese di novembre 2020, di umiliazioni, minacce e violenze, sia fisiche che verbali, da parte del marito;
in particolare, la ricorrente ha dedotto che il marito l'ha umiliata psicologicamente, ha messo in dubbio di essere il padre di , ha aggredito il fratello della ricorrente al ricevimento in occasione delle nozze, Per_1
ha agito violenza in danno delle cose, ha ignorato le necessità della ricorrente e della neonata, ha minacciato di morte la ricorrente e la di lei famiglia costringendo la stessa, allontanatasi dal domicilio coniugale per timore per la propria incolumità, a richiedere l'intervento dei Carabinieri, ha spintonato, strattonato e tirato per i capelli la moglie in risposta alla sua manifestazione di volontà di separarsi, ha minacciato, insultato, offeso, insistentemente chiamato e minacciato di morte la ricorrente e la sua famiglia;
ne è seguita la denuncia-querela penale e l'intervento di un centro antiviolenza, che ha messo in sicurezza la ricorrente e la bambina in una casa di accoglienza.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne , con affido della stessa in via Per_1
esclusiva alla madre, con divieto al padre di frequentazione della minore, ovvero in subordine con visite padre/figlia esclusivamente in spazio neutro con intervento dei Servizi
Sociali territorialmente competenti;
contribuzione da parte del marito a titolo di contributo mensile al mantenimento della moglie per € 200,00 mensili sino al reperimento di un'idonea occupazione lavorativa della ricorrente, nonché contribuzione paterna per la figlia minore per € 500,00 mensili, oltre rivalutazione di legge e oltre al 100% delle spese straordinarie.
Attivato il contraddittorio, il 17.05.2022 si è costituito in giudizio il resistente
[...]
contestando la ricostruzione operata da parte ricorrente e aderendo alla pronuncia di CP_1
separazione personale, negando però la ricorrenza dei presupposti per la richiesta di pagina 5 di 24 addebito in suo danno;
ancora, il resistente ha domandato l'affido condiviso della figlia minore , con regolamentazione delle visite paterne secondo le modalità ritenute Per_1 opportune dal Tribunale, con contribuzione economica paterna per € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché con vicendevole assenso fra le parti al rilascio ed ai rinnovi dei passaporti e delle carte di identità validi per l'espatrio.
A supporto delle proprie richieste, il ricorrente ha rappresentato che la ricostruzione fornita dalla moglie non sia supportata da alcun riscontro probatorio e, pertanto, non giustifichi le domande formulate, negando peraltro di avere mai posto in essere condotte violente, di alcun tipo, e affermando, al contrario, di essere un buon padre, presente.
Ancora, il resistente ha affermato di provvedere mensilmente, a partire dal mese di febbraio
2022, al mantenimento di versando alla moglie la somma di € 250,00, importo Per_1
ritenuto congruo in relazione allo stipendio dallo stesso percepito e alle spese fisse sostenute (affitto, prestito, utenze), oltre ad aver sottoscritto, presso la propria banca, un'assicurazione sanitaria in favore della figlia;
infine, il resistente ha negato la ricorrenza dei presupposti per riconoscere un assegno in favore della moglie, svolgendo ella lavori non regolarizzati di pulizie.
All'esito dell'udienza presidenziale 18.05.2022, sentite personalmente le parti, con ordinanza riservata 03/06/2022 il Presidente del Tribunale di Varese ha disposto: “autorizza
i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido super esclusivo di alla madre ai sensi Per_1 dell'art. 337 quater terzo comma seconda parte cod. civ. con collocamento presso la stessa, autorizzando la madre ad adottare tutte le decisioni nell'interesse della figlia, anche quelle di maggior interesse relative alla istruzione, alla educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio; incarica i Servizi Sociali del
Comune di Tradate di prendere in carico il nucleo familiare, di effettuare uno stretto monitoraggio e di organizzare frequentazioni padre – figlia con modalità osservate e protette in spazio neutro anche al fine di verificare la qualità della relazione padre – figlia;
dispone che i Servizi Sociali trasmettano relazione aggiornata all'Ufficio entro il 10 novembre 2022; pone a carico del padre l'obbligo di versamento mensile, entro il giorno 5
pagina 6 di 24 del mese, di 200 euro per il contributo al mantenimento di , dal rateo di maggio Per_1
2022, con rivalutazione annuale automatica Istat da maggio 2023, oltre al 100% delle spese extra assegno secondo le linee guida le Tribunale di Varese;
pone a carico del marito l'obbligo di versamento mensile, entro il giorno 5 del mese, di 200 euro per il contributo al mantenimento della moglie, dal rateo di maggio 2022, con rivalutazione annuale automatica da maggio 2023”.
Nominato il giudice istruttore, sono state depositate la memoria integrativa di parte ricorrente , nonché la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente Pt_1
. CP_1
Con ordinanza riservata 16.11.2022, preso atto che, nonostante un breve riavvicinamento della coppia, la situazione fra le parti è nuovamente degenerata in ricatti e minacce, finanche in un tamponamento tra le auto delle stesse parti in causa, è stata disposta la prosecuzione degli interventi già in disposti in favore del nucleo da parte dei
Servizi Sociali, compresi gli incontri in Spazio Neutro padre/figlia; sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 21.03.2023, rigettate le istanze istruttorie delle parti, lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati, è stata nominata l'Avv. Francesca Urru quale Curatore Speciale della minore , alla luce della domanda di decadenza Persona_1
formulata in atti.
La UR Speciale dei minori si è costituita in giudizio in data 23/05/2023, domandando l'affido di all'Ente territorialmente competente, individuato nel Per_1
comune di residenza attuale, e, in esito alla richiesta indagine e approfondimento da parte dei Servizi Sociali, di determinare in via definitiva le più opportune modalità di affidamento, collocamento, regolamentazione del diritto di visita e mantenimento della minore;
in particolare, a fondamento delle proprie richieste, la UR ha Pt_2
ricostruito un quadro familiare ritenuto ambivalente e, dunque, pregiudizievole per la stabilità della minore, in cui i coniugi alternano momenti di forte tensione a momenti di vicinanza sia sentimentale sia fisica, e gli incontri padre/figlia, talvolta, avvengono, come pagina 7 di 24 riportato nelle relazioni dei Servizi Sociali, presso l'abitazione materna e senza, quindi,
l'intermediazione degli operatori presso uno spazio neutro, come invece disposto dal
Tribunale.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore 12/06/2023, si è costituito in giudizio il nuovo procuratore di parte ricorrente.
In modifica dei provvedimenti provvisori assunto, acquisita relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati, attivato il contraddittorio fra le parti, con ordinanza 21.07.2023 è stato disposto l'affido della minore all'Ente Per_1
territorialmente competente, individuato in quello di residenza della minore e dunque il
Comune di Venegono Inferiore (VA); con delega all'attivazione degli interventi di supporto al nucleo familiare (spazio neutro padre/figlia, con autorizzazione all'ampliamento secondo interesse della minore, come anche richiesto dal difensore del resistente all'udienza, con autorizzazione all'introduzione dei parenti del padre secondo le modalità ivi descritte;
educativa domiciliare;
presa in carico psicologica e CPS per la madre;
valutazione delle competenze genitoriali, di entrambi i genitori;
Centro Dorian Gray o assimilabile per il padre, previa acquisizione della sua disponibilità).
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento circa gli interventi attuati dai Servizi Sociali.
All'udienza 02/10/2024, disposto il previo aggiornamento delle rispettive situazioni economico-patrimoniali eseguito tempestivamente dalla sola parte ricorrente, le parti hanno precisato le conclusioni;
parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento in proprio favore alla luce delle mutate circostanze fattuali.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (applicabile ratione temporis); la parte resistente e la UR speciale hanno depositato comparsa conclusionale;
solo la parte resistente ha depositato memoria di replica;
la parte ricorrente non ha depositato scritti conclusivi.
pagina 8 di 24 La causa, dunque, è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) Preliminarmente
La causa è matura per la decisione, senza necessità di ammissione di ulteriori mezzi istruttori;
pertanto, le istanze istruttorie ribadite dalle parti anche in sede di precisazione delle conclusioni non possono trovare in accoglimento neppure in questa sede;
in particolare, parte ricorrente ha richiamato genericamente tutti gli atti contenenti istanze istruttorie depositati, con conseguente sufficienza del richiamo alle ordinanze istruttorie già depositate in atti sul punto, per le motivazioni ivi contenute e qui richiamate;
parte resistente, al contempo, ha insistito specificamente per l'ammissione di CTU volta ad accertare la capacità genitoriale della ricorrente.
Sul punto, ritiene il Collegio che l'istanza di CTU non possa trovare accoglimento in quanto il risultato delle ampie attività delegate e svolte dai Servizi Sociali incaricati – corredato da puntuali relazioni di aggiornamento in cui non emerge nella madre della minore alcuna criticità tale da necessitare approfondimenti – offre un quadro familiare sufficientemente completo e dettagliato, tale da rendere superfluo e, pertanto, inammissibile, l'ulteriore accertamento tecnico richiesto dal resistente.
2) Giurisdizione e legge applicabile
Poiché la fattispecie presenta elementi di transnazionalità (ricorrente cittadina moldava;
resistente cittadino rumeno e moldavo;
matrimonio presso il consolato moldavo in Italia), occorre vagliare la giurisdizione del Giudice adito e, successivamente, la legge applicabile.
Invero, a norma del Regolamento (CE) n. 2201/2003 sussiste la giurisdizione del
Giudice italiano nella fattispecie. Invero, l'art. 3 co. 1 lett. A) stabilisce la competenza dell'Autorità Giurisdizionale del luogo del territorio ove si trova la residenza abituale dei coniugi ovvero l'ultima residenza abituale comune, come appunto nella fattispecie, ove i coniugi, di nazionalità moldava e rumena, uniti in matrimonio presso il consolato moldavo pagina 9 di 24 di Milano, hanno poi stabilito la loro residenza abituale in provincia di Varese, peraltro ancora attuale.
Il Regolamento citato, invero, trova applicazione anche al di fuori dei confini degli
Stati Membri dell'Unione Europea, avendo carattere universale ed essendo quindi applicabile anche a cittadini di stati extra UE, purché gli stessi abbiano collegamenti sufficientemente solidi con il territorio dell'Unione, come la Moldavia nella fattispecie – cfr. Sentenza n. 68/2007 Corte di Giustizia.
A tale criterio per la pronuncia circa lo status di separazione personale, conseguono poi i criteri connessi e collegati relativi alle ulteriori domande formulate nell'interesse della minore, la quale è nata in [...] e qui ha sempre abitato e continua ad abitare.
Ancora, nella fattispecie trova applicazione la legge italiana a norma del
Regolamento (UE) n. 1259/2010; invero, l'art. 8 prevede che in difetto di accordo fra le parti sul punto, si applicherà la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, e pertanto quella italiana.
3) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi , (C.F. Parte_1
nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato in [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio in data 28.05.2021, presso il Consolato della Repubblica di Moldavia a Milano, atto non trascritto nei registri dello Stato Civile di alcun Comune italiano (neppure a seguito di espresso invito alle parti in tal senso, al fine di opportuna opponibilità ai terzi della relativa situazione giuridica del legame familiare che li lega); alla pronuncia di separazione non seguirà, pertanto, alcun ordine all'Ufficiale di Stato civile, in quanto alcuna annotazione o incombenza consegue alla relativa pronuncia.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto pagina 10 di 24 matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
4) La domanda di addebito di responsabilità in capo al CP_1
La domanda è fondata.
Ed invero, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente di una vita coniugale connotata da soprusi e violenze, anche fisiche, vittima di plurimi maltrattamenti, tali da indurla a rivolgersi ad un centro antiviolenza e ad accettare il collocamento della madre e della bambina in apposita comunità, fuoriuscendo dalla casa coniugale, parte resistente si è limitata a negare ogni condotta violenta e violativa dei doveri coniugali, rimarcando di essere un buon padre e un buon marito.
Ebbene, sul punto, non può che notarsi che ogni deduzione di parte resistente volta a confutare le violenze addebitategli, trova il proprio fondamento in emolumenti o contribuzioni di tipo economico (cfr. memoria di costituzione del resistente 04/11/2022 – pagg. da 1 a 4); trattasi evidentemente di deduzioni, sul punto, inconferenti.
Sul punto, deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, consolidato già prima delle novità normative della c.d. riforma Cartabia in materia di “violenza” ex art. 473bis.40 segg. c.p.c., secondo cui : “Le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388).
pagina 11 di 24 Ebbene, nella presente fattispecie, anche a voler prescindere dalla mole di allegazioni di condotte astrattamente idonee a costituire violazione dei doveri coniugali imputate al resistente e oggetto di denunce-querele in ambito penale in cui non vi è a tutt'oggi accertamento definitivo passato in giudicato, risulta specificamente allegato e dettagliato, oltre che congruamente documentato da parte ricorrente un grave episodio di violenza fisica in danno della e ad opera del , sul quale la contestazione Pt_1 CP_1
di parte resistente non può dirsi specifica, con ogni conseguenza di legge ex art. 115 c.p.c.
Parte ricorrente, in fatti, sin dal ricorso introduttivo, ha specificamente dedotto ed allegato che in data 26/11/2021, epraltro proprio a fronte della manifestazione della volontà della moglie al marito di separarsi, il resistente ha posto in essere agiti di violenza in suo danno, tali da indurre al ricorrente a richiedere l'intervento dei Carabinieri, con successivo accesso al Pronto Soccorso, ove è stata certificata una diagnosi di “contusioni multiple volto, collo, torace” con prognosi per 12 giorni a seguito di percosse dal convivente (cfr. doc. 6 ricorso).
Tali eventi si sono verificati in un contesto temporale complessivamente connotato da ulteriori episodi, di cui alle denunce querele 27/09/2021 e 06/11/2021, che, se non possono certo assurgere a prova delle condotte ivi descritte trattandosi di narrazione di parte, certamente assolvono la funzione di specifica deduzione ed allegazione, anche per relationem, in ordine alle complessive condotte lamentate in ricorso dalla moglie.
Ancora, risulta confermato nelle relazioni dei Servizi Sociali in atti (cfr. in particolare relazione pervenuta in data 15/11/2022) che la ricorrente è stata presa in carico dal centro antiviolenza “Associazione Icore”, nonché ha fatto ingresso presso una casa rifugio nel marzo 2022 “in accordo con i Servizi Sociali comunali, il consultorio familiare
e l'associazione Icore”; sul punto, non si ignora che l'ingresso in casa rifugio sia conseguito a difficoltà della ricorrente con membri del nucleo familiare di origine ove la stessa era rientrata a seguito della fuoriuscita dalla casa familiare, ma il dato risulta non irrilevante, nel senso che nelle valutazioni compiute dai servizi professionali interessati risulta contenuta altresì, quale presupposto logico, la valutazione di inadeguatezza del rientro della ricorrente presso l'abitazione con il marito, nonché l'inadeguatezza dello pagina 12 di 24 stesso resistente ad occuparsi, finanche solo temporaneamente, della minore, con inserimento della sola ricorrente in Comunità.
A fronte di tali e dettagliate deduzioni, parte resistente si è limitata a negare genericamente le proprie condotte, deducendo e allegando di aver provveduto a contribuzione economica e ad acquistare i beni di necessità per la moglie e la minore.
In definitiva, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento, risultando provato quantomeno l'evento di violenza fisica di cui al verbale di pronto soccorso, idoneo da sé solo a giustificare l'addebito della separazione, senza ulteriori accertamenti.
5) La domanda di decadenza, il regime di affidamento, il collocamento prevalente e la frequentazione con il genitore non collocatario della minore Per_1
Ritiene il Collegio di confermare l'affido della minore all'Ente, temporaneamente e allo stato al fine di agevolare gli interventi di supporto alla resistente, anche al fine di consentirle il supporto alla creazione di una “rete”, viste le buone capacità genitoriali che la ricorrente, supportata, è stata in grado di manifestare, ferme le difficoltà e criticità della figura paterna che risulta inidonea all'esercizio di responsabilità genitoriale, non avendo egli minimamente investito nel proprio percorso personale.
In particolare, viene in primo luogo in analisi la figura materna.
Ed infatti, nonostante un momento critico che ha poi in concreto generato l'affido all'Ente della minore, in ragione di un riavvicinamento anche sentimentale della ricorrente al resistente, che ha plasticamente dimostrato le difficoltà della ricorrente nel gestire e contenere gli agiti provenienti dal padre di sua figlia, nonostante i provvedimenti di questo
Tribunale limitativi degli incontri padre/figlia, la stessa ha poi dimostrato nel corso del giudizio di comprendere a pieno gli interventi del Servizio Sociale disposti in suo favore e attivati anche su sua iniziativa, manifestando di sapersi affidare ai professionisti affiancatigli, aderendo pienamente ai percorsi, anche personali, proposti, giungendo a essere in grado di garantire, adeguatamente supportata, ottime capacità genitoriali nella cura quotidiana e straordinaria della minore, da sempre collocata prevalentemente presso di lei, anche alla luce della tenera età della minore stessa.
pagina 13 di 24 I Servizi Sociali hanno riconosciuto nella ricorrente un buon atteggiamento di autocritica e di consapevolezza rispetto al proprio vissuto, riportando come la stessa abbia fatto “un grande lavoro su se stessa, sulla sua sicurezza, su cosa desidera per se stessa e su quali sono i suoi punti di forza e le sue debolezze. Si mostra consapevole della strada che ha percorso e di quella che deve ancora percorrere, e sembra altresì convinta di non voler ricadere negli errori del passato. e al rapporto con il marito, nonché un impegno concreto ed effettivo nel reperimento di un'attività lavorativa, tale da consentire una effettiva indipendenza”. Inoltre, nelle relazioni depositate in atti si si è potuto osservare come il rapporto madre figlia “sia in continuo divenire, modificandosi e adattandosi ai repentini cambiamenti evolutivi della bambina, ai cambiamenti quotidiani della vita famigliare e alle nuove sfide educative che la mamma si trova ad affrontare. E. risponde bene alle novità che caratterizzano questa fase della vita di L., mettendo in campo risorse personali e molto impegno per far si che la bambina si senta sempre accolta e compresa in ogni suo piccolo cambiamento. Dalle osservazioni in sede d'intervento, E. si caratterizza per la fiducia che ripone nella bambina. Sostenendola e dandole il proprio supporto nelle piccole e grandi sfide, la mamma lavora affinché il suo appoggio sia di aiuto alla bambina nella costruzione di una buona autostima e fiducia in sé stessa” – cfr. relazione pervenuta il 26/09/2024.
Sul punto occorre però evidenziare, in modo franco e concreto, come da più parti emerga ancora la necessità di supporti per la ricorrente con proseguimento del regime di affidamento all'Ente della minore, a tutela e rinforzo dei progressi compiuti nel corso del giudizio, al fine di non disperdere quanto di positivo è stato possibile conquistare, per consentire di giungere in seconda battuta, in un futuro anche prossimo, ad un regime di affidamento esclusivo della minore alla madre (salvo, sempre auspicabile, miglioramento della figura paterna).
Ed infatti la UR speciale della minore ha concluso domandando al prosecuzione del regime in essere di affido all'Ente, evidenziando “L'affido della minore all'ente e l'adesione ad un intervento più massiccio di sostegno da parte dei servizi territoriali ha consentito alla ricorrente di superare le numerose fragilità da cui era afflitta
e l'ha resa una donna ed una madre più conscia del proprio ruolo e delle proprie Con responsabilità. La relazione depositata dal lo scorso 26 settembre descrive una madre
pagina 14 di 24 tuttora in cammino ma con un buon livello di consapevolezza ed una acquisita capacità di affidarsi, che le hanno consentito nel tempo di rendersi economicamente indipendente dal marito e trovare degli spazi di riflessione e aiuto per sé e per la minore” e ancora
“L'assenza di una rete familiare/ amicale di supporto per la SI.ra , sulla quale Pt_1 ricade totalmente l'onere dell'accudimento di , comporta che la donna debba Per_1
ricevere un sostegno nella gestione quotidiana della minore, non demandabile ad un servizio educativo esterno perché strettamente dipendente dagli orari di lavoro della donna. La proposta di affiancare alla stessa una famiglia di appoggio che la coadiuvi nell'accudimento della bambina appare la più tutelante per le esigenze della minore e quella che maggiormente può garantire alla ricorrente la possibilità di proseguire con il proprio percorso di crescita personale e di rafforzamento delle proprie competenze genitoriali” – cfr. pagg.
4-5 scritti conclusivi Curatore Speciale.
Ancora, le conclusioni dell'equipe educativa de al Sole che ha in Controparte_3 carico il nucleo per conto dei Servizi Sociali ha concluso “Dalle osservazioni dell'ultimo periodo E. sembra aver acquisito coscienza e fiducia in se stessa e nel suo ruolo genitoriale. Si pone degli obiettivi realizzabili e lavora alacremente affinché la figlia abbia tutto quello che le serve sia sul piano materiale quanto, e soprattutto, su quello emotivo- relazionale. La stabilità data dal nuovo lavoro le ha permesso di ritrovare una tranquillità che per molto tempo le è mancata e che è stata per lei fonte di grande fatica. Il sostegno delle figure istituzionali che la seguono è per lei fondamentale, ciò le permette di mettersi costantemente in discussione e, nello stesso tempo, vedere avvalorato tutto il percorso fatto fino ad oggi. Tuttavia, nonostante i progressi e i cambiamenti positivi dell'ultimo periodo si ritiene importante tenere monitorata la situazione data la pregressa tendenza della madre ad avere fasi altalenanti.” – cfr. relazione 26/09/2024.
Quanto alla figura paterna, si osserva quanto segue.
Al contrario della positiva evoluzione osservata da parte della ricorrente nel corso del triennio di giudizio, il resistente è apparso fermo nelle proprie convinzioni, incapace di comprendere i supporti attivati in suo favore, indisponibile a ogni confronto di tipo pagina 15 di 24 personale, con atteggiamento di negazione degli atteggiamenti violenti di cui è stato autore, per come sopra accertati.
Ed infatti, il resistente, comparso personalmente solo avanti al Presidente del
Tribunale, emerge come figura interessata più all'aspetto economico delle conseguenze del presente giudizio, che a una seria possibilità di maturazione anche personale in relazione alle cause che hanno concotto alla crisi familiare, negando ogni propria responsabilità e domandato esclusivamente di vedere la minore, salvo poi dichiararsi indisponibile a un incremento degli incontri in Spazio Neutro, nonché negarsi a ogni intervento di natura personale sullo stesso.
L'assoluta assenza di una prospettiva di crescita ovvero di evoluzione positiva della figura paterna emerge anche da quanto riportato dalla UR , la quale evidenzia Pt_2 come “Il resistente, al contrario, non ha aderito ad alcuna tra le proposte di valutazione e supporto indirizzategli dagli operatori, dalla sottoscritta e dallo stesso G.I., limitandosi a proseguire con gli incontri in spazio neutro a cadenza quindicinale per la durata di un'ora
e negando la disponibilità ad un ampliamento quantomeno della durata degli incontri, adducendo motivi di lavoro.”, e ancora “La proposta di affiancare alla stessa una famiglia di appoggio che la coadiuvi nell'accudimento della bambina appare la più tutelante per le esigenze della minore e quella che maggiormente può garantire alla ricorrente la possibilità di proseguire con il proprio percorso di crescita personale e di rafforzamento delle proprie competenze genitoriali. Pure se non gradita al SI. , che dichiara di CP_1
rifiutare tale soluzione ma non ne fornisce di alternative per sopperire alle difficoltà della ex moglie, né si dichiara disponibile ad aderire a un proprio percorso per proporsi a propria volta come risorsa, la detta soluzione realizza l'interesse principale della minore ad una crescita sana, serena ed equilibrata e deve essere pertanto accolta da Codesto
Ill.mo Tribunale come la più confacente al caso di specie”; infine, ( ) “Ha col tempo Per_1 costruito una buona relazione con il SI. ed i rimandi dell'educatrice di SN sono CP_1
tanto positivi che la scrivente deve ammettere di provare un discreto rammarico nell'apprendere che il resistente non abbia alcun modo per incrementare la frequenza e la qualità di tali momenti, certa che farebbero molto bene anche a lui, oltre che naturalmente alla piccina”.
pagina 16 di 24 Anche il Servizio Sociale ha previsto (cfr. relazione 26/09/2024) che “Sebbene il
Servizio ritenga che sarebbe opportuno procedere con un aumento del tempo delle visite
, ad oggi il sig. , nonostante mostri un sincero affetto per la figlia, Persona_2 CP_1
dichiara di trovarsi in difficoltà per motivi lavorativi. Questa sua fatica, non permette di fare ulteriori ragionamenti rispetto a un ampliamento del diritto di visita. Per il SI.
come indicato nelle relazioni precedenti, il Servizio reputa importante un percorso CP_1
di supporto psicologico, tuttavia lo stesso, oltre a dichiarare di non avere il tempo, pare non abbia raggiunto la consapevolezza utile per aprirsi e rendersi disponibile ad un percorso introspettivo e di riflessione sul sé”, nonché “Il Servizio sta proseguendo nella ricerca di una famiglia di appoggio che possa essere una risorsa pratica ed affettiva per la minore e di supporto per la GN . Se da una parte la GN esprime la Pt_1 Pt_1 sua gioia all'idea di poter avere un supporto di questo tipo, dall'altra il sig. assume CP_1
un atteggiamento di chiusura, sentendosi messo da parte nella crescita di sua figlia a favore di una famiglia di “estranei”. Ciononostante, il Servizio ritiene essere una risorsa importante sia per che per la GN ”. Per_1 Pt_1
In definitiva, a fronte di una figura materna che pare destinata ad uno sbocco di valutazione del tutto positivo in ordine alle sue capacità genitoriali, con conseguente piena reintegrazione nelle capacità genitoriali dopo il biennio di affido all'Ente, la figura paterna risulta del tutto inidonea, con conseguente necessaria perdurante limitazione delle sue capacità genitoriali fino a nuova valutazione;
ne consegue, allo stato, che debba essere confermato l'affido della minore all'Ente territorialmente competente, Persona_1
individuato nel Comune di residenza attuale della minore (allo stato il Comune di
Venegono Inferiore;
l'incarico seguirà automaticamente eventuali mutamenti di residenza della minore che dovessero verificarsi), con conferma della limitazione della responsabilità di entrambi i genitori sulle scelte in materia di collocamento, salute, educazione, e sugli altri incarichi delegati all'Ente, per la limitata durata di due anni a partire dalla pubblicazione della sentenza, come espressamente sancito dall'art. 5 bis della l. 4 maggio
1983, n. 184 (come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149); all'esito di tale periodo, in prospettiva, potrà procedersi ad affido esclusivo della minore alla madre.
pagina 17 di 24 Al contempo, però, preme evidenziare come non ricorrano le condizioni per la richiesta pronuncia di decadenza paterna.
Ed infatti, nonostante le difficoltà e rigidità evidenziate nel padre resistente, non può del tutto obliterarsi la circostanza per cui la relazione padre/figlia, per quanto limitata, sia allo stato di sufficiente qualità, con altresì interessamento del padre anche dal punto di vista economico.
Tali elementi, minimali, consentono di escludere l'accoglibilità della domanda di recisione radicale del vincolo genitoriale, richiesta dalla ricorrente.
Non è mai stato in discussione fra le parti il collocamento prevalente della minore presso la madre , che pertanto viene anche in questa sede confermato. Parte_1
Quanto al regime di frequentazione padre/figlia, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni in essere e, quindi, secondo quanto disposto fin dalla sede presidenziale, che gli incontri tra il sig. e la figlia continuino ad CP_1 Per_1
avvenire esclusivamente in Spazio Neutro, secondo modalità osservate e protette e ritenute maggiormente rispondenti alle esigenze della minore, in quanto non è possibile procedere alla richiesta di liberalizzazione domandata dal resistente, peraltro senza proporre un calendario neppure di massima.
Infatti, sul punto il dato rilevante è costituito dall'indisponibilità del resistente agli interventi del Servizio sociale (percorsi personali, nonché modulazione del regime di frequentazione della minore) con conseguente impossibilità di prevedere modalità di fuoriuscita dallo spazio neutro attuale, non ricorrendone i presupposti.
Invero, come indicato dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata in atti in data 26/09/2024, gli incontri padre-figlia, che avvengono a cadenza quindicinale e hanno durata di un'ora “procedono in modo abbastanza costante e lineare.
La bambina, a parte alcuni comportamenti e atteggiamenti di insicurezza e chiusura, appare felice di vedere il padre e di passare del tempo con lui. Il padre appare a sua volta felice di vedere la figlia, è propositivo durante gli incontri sebbene affermi più volte che per lui sarebbe difficile riuscire a vedere la figlia più spesso, sebbene questo resti un suo
pagina 18 di 24 desiderio. […] Sebbene il Servizio ritenga che sarebbe opportuno procedere con un aumento del tempo delle visite padre-figlia, ad oggi il sig. , nonostante mostri un CP_1
sincero affetto per la figlia, dichiara di trovarsi in difficoltà per motivi lavorativi. Questa sua fatica, non permette di fare ulteriori ragionamenti rispetto a un ampliamento del diritto di visita. Per il SI. come indicato nelle relazioni precedenti, il Servizio reputa CP_1
importante un percorso di supporto psicologico, tuttavia lo stesso, oltre a dichiarare di non avere il tempo, pare non abbia raggiunto la consapevolezza utile per aprirsi e rendersi disponibile ad un percorso introspettivo e di riflessione sul sé. La GN sta Pt_1
continuando con il suo percorso personale, complessivo di supporto psicologico e percorso Cont al il quale la aiuta nel gestire la sua situazione e nel raggiungere maggiore consapevolezza rispetto ai suoi aspetti più vulnerabili;
appare sapersi mettere in discussione e maggiormente disponibile a confrontarsi con il Servizio”.
Pertanto, sebbene dall'esito degli incontri padre/figlia emerga una valutazione complessivamente positiva, allo stato la frequentazione con la figura paterna non può essere liberalizzata, né ampliata, necessitando del proseguimento dello Spazio Neutro disposto, con incontri solo alla necessaria costante presenza di un operatore professionale, nel mentre che il padre della minore si attivi in concreto per l'attivazione e il proficuo svolgimento di percorsi personali che gli consentano di lavorare su sé stesso e sul proprio vissuto, nonché sulle proprie competenze genitoriali.
Occorre infine, accogliere la domanda del Curatore Speciale, in ordine alla prosecuzione degli interventi e dei concreti strumenti da attivarsi da parte del Servizio
Sociale dell'Ente affidatario della minore.
Ed infatti, il Curatore Speciale ha richiesto “disporre che il Servizio affidatario, di concerto con i servizi specialistici a ciò predisposti, individuino una famiglia di appoggio in sostegno alla SI.ra per la gestione quotidiana di , fornendo alla diade Pt_1 Per_1
madre- figlia ogni supporto necessario al consolidamento della relazione;
- incaricare i servizi sociali di proseguire nella funzione di monitoraggio dell'intero nucleo, favorendo in particolare lo sviluppo e la crescita della relazione tra la minore ed il padre, con indicazione al relazionare a Codesto Ill.mo Tribunale, Ufficio del Giudice Tutelare, con
pagina 19 di 24 cadenza annuale, ovvero a segnalare qualunque elemento di pregiudizio per la minore che dovesse emergere nella prosecuzione della presa in carico”.
Appare del tutto congrua e fondata la richiesta di individuare una famiglia di appoggio, ovvero qualsivoglia altro strumento di concreto supporto alla madre nella gestione della figlia, di fatto integralmente a suo carico, anche al fine di consentire lo sviluppo di una rete sul territorio in grado di supportare la diade anche in futuro;
le doglianze paterne sul punto sono inconferenti, non offrendo egli soluzioni alternative, né personalmente né tramite altre forme di supporto (es. economico per baby sitter).
6) Le pronunce di carattere economico
Quanto agli aspetti economici, si osserva quanto segue.
In sede presidenziale è stato stabilito a carico del sig. un contributo CP_1
economico, a titolo di mantenimento indiretto della figlia , quantificato in € 200,00, Per_1
con rivalutazione annuale ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 100%, nonché un versamento mensile, a titolo di mantenimento della moglie sig.ra Parte_1 quantificato nella somma di € 200,00 con rivalutazione annuale ISTAT.
In corso di giudizio, la ricorrente ha, congruamente, rinunciato alla domanda relativa all'assegno di mantenimento da parte del coniuge in suo favore, avendo reperito una occupazione lavorativa a tempo indeterminato: invero, dalla documentazione depositata emerge che la ricorrente , occupata con mansioni di operaia/autista presso la Pt_1
Bibos S.r.l.s., con contratto part-time all'87,50% percepisce all'attualità una retribuzione netta mensile di circa € 1.100,00/1.200,00 (cfr. doc 16,17,18,19,20 ricorrente), oltre al CP_ corrispettivo integrale per l'assegno unico erogato dall' per la minore, pari ad € 233,00 circa (cfr. doc. 21).
Invero, a fronte dei redditi così percepiti è intervenuta altresì in data 12/01/204 la revoca dall'originaria ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Quanto all'assegno di mantenimento ordinario indiretto per la figlia minore, invece, la ricorrente ha concluso e insistito per il riconoscimento di un contributo paterno maggiore rispetto agli importi di cui alla fase presidenziale, vigenti, con una contribuzione mensile pagina 20 di 24 incrementata da € 200,00 ad e 500,00, mensili, domandando però che sia posto a carico del padre il 75% delle spese straordinarie, a fronte del 100% stabilito in sede presidenziale.
Sul punto, oltre ai redditi della madre collocataria appena rappresentati e documentati, occorre evidenziare come la stessa sia gravata da un finanziamento della durata di 36 mesi dal luglio 2024, per un importo mensile di € 184,00, con Pitagora S.p.A. al fine di avere liquidità sufficienti a saldare i debiti per forniture di energia dell'abitazione in cui vive e per canoni di locazione rimasti arretrati (cfr. doc. 22 e 23).
Quanto al padre della minore , invece, i redditi dallo stesso, per come CP_1
emergenti dai documenti richiesti con provvedimento 21/05/2024 e depositati solo in data
03/10/2024 nel giorno successivo alla celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi oggetto di contraddittorio solo in fase di scritti conclusivi, risultano documentati per € 8.538,11 lordi per il 2021 con precisazione di assunzione dal 01/09/2021
(CU 2022), € 27.185,96 lordi per il 2022 (CU 2023) e € 30.170,47 lordi per il 2023 (CU
2024) – cfr. nota di deposito 03/10/2024 resistente.
Quanto agli oneri, il resistente riferisce di essere gravato dalla rata di un prestito per
€ 440,23 mensili, nonché dal pagamento del canone di locazione di € 650,00 mensili, ma deve segnalarsi che tali esborsi non sono stati documentati quanto al loro titolo giustificativo, e pertanto non possono trovare considerazione in questa sede. Infatti, la documentazione depositata risulta del tutto incompleta ed imprecisa, in quanto la voce
“pagamento finanziamento rateale” risultante da un estratto conto al 31.03.2022 prodotto non è idonea a consentire di ricavare alcuna informazione utile, in primis la decorrenza e quindi il eprdurare o meno dell'onere, ma altresì le motivazioni alla base del finanziamento, se contratto nell'interesse della famiglia o meno, con ogni conseguenza in punto di bilanciamento nel complessivo equilibrio economico-patirmoniale familiare;
in ogni caso, non è prodotto il contratto di tale finanziamento;
del pari, il contratto di locazione allegato appare privo di firma del locatore e del conduttore, non consentendo, dunque, sul piano probatorio di ottenere un quadro reddituale certo e dettagliato.
Tanto premesso deve osservarsi che, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv.
pagina 21 di 24 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 300,00 mensili la contribuzione economica indiretta paterna, somma che appare del tutto congrua alle esigenze di vita della minore, dell'età della stessa, alla luce delle capacità reddituali della ricorrente per come incrementate in corso di giudizio, nonché della totale assenza di mantenimento diretto da parte del padre, in ragione di quanto al capo precedente.
In ragione dell'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, per come mutata in corso di giudizio, in parziale modifica della ripartizione delle spese straordinarie prevista in sede presidenziale in ragione della sopravvenuta attività lavorativa dipendente di entrambi i genitori della minore, si dispone che le stesse graveranno nella misura del 75% sul padre e del 25% sulla madre, secondo la domanda formulata dalla ricorrente, secondo le modalità di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Varese, permanendo uno squilibrio fra i redditi percepiti dalle parti.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre ricorrente
, in ragione del collocamento prevalente della minore presso di lei, Parte_1
nonché delle limitate modalità di visita padre/minore allo stato praticabili, con conseguente significativo maggior apporto materno in termini di mantenimento diretto.
7) Le ulteriori pronunce
Parte resistente ha domandato, infine, il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, per gli adulti e per la minore.
La domanda è del tutto inammissibile.
Invero, quanto ai documenti relativi alle parti in causa, la domanda risulta inconferente e priva di fondamento giuridico alla luce del dato normativo di cui al D.L.
pagina 22 di 24 69/2023 conv. con mod. in Legge n. 103 del 10.08.2023, secondo il quale gli adulti maggiorenni, pur genitori di prole minorenne, non hanno più bisogno di presentare documentazione da parte dell'altro genitore del minore per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Al contempo, la domanda, per quanto debba interpretarsi relativamente ai documenti per la figlia minorenne, risulta in questa sede inammissibili, risultando l'oggetto della stessa sottoposto a competenza funzionale inderogabile del Giudice Tutelare.
8) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, gli interessi della minore coinvolta, nonché la reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in causa, Curatore Speciale del minore compreso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , (C.F. Parte_1
nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato in [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio in data 28.05.2021 presso il Consolato della Repubblica di Moldavia a
Milano, atto non trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile;
2) DICHIARA che la separazione avviene con addebito di responsabilità in capo al marito resistente CP_1
3) CONFERMA l'affido della minore (Varese, 03/08/2021) all'Ente Persona_1
territorialmente competente, individuato nel Comune di residenza, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in ordine sulle scelte in materia di collocamento, salute, educazione, e sugli altri incarichi delegati all'Ente, per la durata di anni due a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 23 di 24 4) DISPONE il collocamento della minore presso la madre ricorrente;
Pt_1
5) DISPONE che le frequentazioni padre/figlia avvengano in Spazio Neutro, con cadenza secondo disponibilità del Servizio Sociale quantomeno quindicinale, secondo modalità necessariamente osservate e protette, con possibilità di una progressiva liberalizzazione secondo l'andamento e qualora si ravvisino le condizioni, valutato l'interesse della minore , previo riscontro di concreta Per_1
disponibilità del padre agli interventi disposti in corso di giudizio;
con prosecuzione del monitoraggio del Servizio Sociale dell'Ente affidatario, espresso incarico all'attivazione di una famiglia di appoggio alla diade madre/figlia, ovvero altro strumento di supporto che il Servizi riterrà congruo;
con relazione semestrale al
Giudice Tutelare del Tribunale di Varese (prima relazione ottobre 2025);
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto della figlia minorenne mediante la corresponsione alla madre Pt_1
dell'importo di € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a
[...]
rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 75% delle spese straordinarie secondo le regole e le modalità di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese 01.02.2018; assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente;
Parte_1
7) DICHIARA inammissibili le domande del resistente relative ai documenti validi per l'espatrio;
8) COMPENSA integralmente le spese di lite, fra tutte le parti del giudizio.
Si comunichi alle parti, nonché all'Ente affidatario della minore, nonché ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
si comunichi al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 aprile 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena FU
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
pagina 24 di 24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elena FU Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1016/2022, promossa da:
(C.F. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. DONATELLA CICOGNANI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), nato in [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, dall'Avv. MASSIMO TATTI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla costituzione;
RESISTENTE
nonché nei confronti di pagina 1 di 24 AVV. URRU FRANCESCA quale UR speciale della minore (C.F.: Persona_1
), nata a [...] il [...], ammessa al beneficio del Patrocinio C.F._3
a Spese dello Stato con delibere del C.O.A. di Varese del 04.04.2023;
CURATORE SPECIALE DEL MINORE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 11/05/2022,
04/08/2022, 05/02/2024).
OGGETTO: “Separazione giudiziale”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati in atti in vista dell'udienza di precisazione delle conclusioni (normativa processuale vigente ratione temporis), come segue:
Per parte ricorrente : “In via principale e nel merito: Parte_1
1) pronunciare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, con
l'obbligo del reciproco rispetto;
2) addebitare la separazione dei coniugi al SI, in considerazione del suo CP_1
comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
3) dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
4) affidare la figlia in via esclusiva alla madre con collocamento presso la stessa;
5) rifiutare al padre la possibilità di visitare la figlia ovvero, in subordine, disporre che le visite tra padre e figlia avvengano secondo le indicazioni ed il monitoraggio del Servizio
Sociale;
6) porre a carico del SI. il versamento della somma mensile di euro 500,00 per la CP_1
figlia rivalutabile ai sensi degli indici Istat, oltre al 75% delle spese straordinarie secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Varese per le spese extra assegno;
7) nulla a titolo di concorso nel mantenimento tra coniugi in quanto, allo stato, entrambi economicamente autosufficienti.
In via istruttoria:
Si insiste affinchè il procedimento venga rimesso sul ruolo e vengano ammesse le prove
pagina 2 di 24 tutte articolate dalla ricorrente con le memorie ex art. 183 VI co. c.p.c. del 13 gennaio
2023 e del 27 gennaio 2023, atti che devono intendersi qui trascritti e richiamati integralmente”.
Per parte resistente “Nel merito, in via principale: CP_1
1. pronunciare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
2. autorizzare i coniugi a vivere separati di letto, mensa ed abitazione, con l'obbligo del mutuo rispetto;
3. disporre l'affidamento condiviso della figlia , con collocazione della medesima Per_1
presso la madre;
4. il padre potrà vedere la figlia minore, tenendo conto delle sue esigenze e suoi impegni scolastici ed extra-scolastici, nonché delle capacità reddituali ed abitative del padre;
5. ordinare che ciascun genitore consenta all'altro genitore il contatto telefonico con la figlia per i periodi in cui la minore è presso di sé, quantomeno con una telefonata giornaliera in orari da concordarsi tra le parti, che in ogni caso vengono sin d'ora individuati, indicativamente alle ore 9 o alle ore 20;
6. disporre che il SI. versi alla madre convivente, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento di , l'assegno mensile di € 250,00 (Euro duecentocinquanta/00 in via Per_1
anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a far data dall'udienza presidenziale;
7. disporre che il padre si faccia carico altresì, nella misura del 50%, delle spese straordinarie, previamente discusse e concordate tra i genitori, intendendosi per queste le spese mediche e dentistiche non coperte dal sistema sanitario nazionale (ma comunque coperte dall'assicurazione stipulata dal ), quelle scolastiche e di istruzione (rette, CP_1
libri di testo, corredo di inizio anno, gite scolastiche, trasporto pubblico, quelle sportive
(corsi e attrezzature), previa esibizione, in copia, delle pezze giustificative (ricevute, fatture, scontrini fiscali ecc.);
8. respingere la richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre;
9. respingere la richiesta di addebito della separazione, formulata dalla SI.ra ; Pt_1
10. respingere la richiesta di mantenimento, formulata dalla SI.ra ; Pt_1
11. ordinare che i coniugi si concedano vicendevole assenso al rilascio ed ai rinnovi dei
pagina 3 di 24 passaporti e delle carte di identità, validi per l'espatrio;
12. condannare la SI.ra al pagamento delle spese processuali. Pt_1
In via istruttoria:
Ammettersi consulenza tecnica tendente ad accertare le capacità genitoriali della SI.ra
. Con la riserva di meglio argomentare e articolar e capitoli di prova, indicare testi Pt_1
e produrre documenti, negli assegnandi termini processuali avanti il G. I.”.
Per il Curatore Speciale della minore : “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Varese adito, Per_1
contrariis reiectis, così pronunciarsi:
- confermare l'affidamento della minore , nata a [...] il [...], al Persona_1
Servizio Sociale del Comune di residenza, con collocamento presso il domicilio della madre e regolamentazione del diritto di visita al padre, in spazio neutro e secondo la calendarizzazione attualmente vigente, sino a diversa indicazione del servizio affidatario;
- disporre che il Servizio affidatario, di concerto con i servizi specialistici a ciò predisposti, individuino una famiglia di appoggio in sostegno alla SI.ra per la gestione Pt_1
quotidiana di , fornendo alla diade madre- figlia ogni supporto necessario al Per_1
consolidamento della relazione;
- incaricare i servizi sociali di proseguire nella funzione di monitoraggio dell'intero nucleo, favorendo in particolare lo sviluppo e la crescita della relazione tra la minore ed il padre, con indicazione al relazionare a Codesto Ill.mo
Tribunale, Ufficio del Giudice Tutelare, con cadenza annuale, ovvero a segnalare qualunque elemento di pregiudizio per la minore che dovesse emergere nella prosecuzione della presa in carico;
- disporre che il padre contribuisca al mantenimento della minore secondo quanto emerso nel corso dell'attività istruttoria in relazione alle rispettive capacità patrimoniali di entrambi i genitori;
- pronunciarsi secondo giustizia in merito alle spese di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.04.2022 la parte ricorrente sig.ra Pt_1
ha adìto l'intestato Tribunale al fine di ottenere la separazione personale nei
[...]
confronti della parte resistente sig. matrimonio contratto presso il CP_1
pagina 4 di 24 Consolato della Repubblica di Moldavia a Milano, in data 28.05.2021 (cfr. doc. 3 fasc. ricorrente); da tale unione è nata la figlia (Varese, 23.08.2021). Per_1
La ricorrente , affermata la giurisdizione del giudice italiano e l'applicabilità Pt_1
della legge italiana, ha ricostruito gli eventi che hanno portato alla crisi della relazione coniugale, domandando l'addebito di responsabilità al marito, evidenziando di essere stata vittima, sin dall'inizio della relazione nel mese di novembre 2020, di umiliazioni, minacce e violenze, sia fisiche che verbali, da parte del marito;
in particolare, la ricorrente ha dedotto che il marito l'ha umiliata psicologicamente, ha messo in dubbio di essere il padre di , ha aggredito il fratello della ricorrente al ricevimento in occasione delle nozze, Per_1
ha agito violenza in danno delle cose, ha ignorato le necessità della ricorrente e della neonata, ha minacciato di morte la ricorrente e la di lei famiglia costringendo la stessa, allontanatasi dal domicilio coniugale per timore per la propria incolumità, a richiedere l'intervento dei Carabinieri, ha spintonato, strattonato e tirato per i capelli la moglie in risposta alla sua manifestazione di volontà di separarsi, ha minacciato, insultato, offeso, insistentemente chiamato e minacciato di morte la ricorrente e la sua famiglia;
ne è seguita la denuncia-querela penale e l'intervento di un centro antiviolenza, che ha messo in sicurezza la ricorrente e la bambina in una casa di accoglienza.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto pronunciarsi la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minorenne , con affido della stessa in via Per_1
esclusiva alla madre, con divieto al padre di frequentazione della minore, ovvero in subordine con visite padre/figlia esclusivamente in spazio neutro con intervento dei Servizi
Sociali territorialmente competenti;
contribuzione da parte del marito a titolo di contributo mensile al mantenimento della moglie per € 200,00 mensili sino al reperimento di un'idonea occupazione lavorativa della ricorrente, nonché contribuzione paterna per la figlia minore per € 500,00 mensili, oltre rivalutazione di legge e oltre al 100% delle spese straordinarie.
Attivato il contraddittorio, il 17.05.2022 si è costituito in giudizio il resistente
[...]
contestando la ricostruzione operata da parte ricorrente e aderendo alla pronuncia di CP_1
separazione personale, negando però la ricorrenza dei presupposti per la richiesta di pagina 5 di 24 addebito in suo danno;
ancora, il resistente ha domandato l'affido condiviso della figlia minore , con regolamentazione delle visite paterne secondo le modalità ritenute Per_1 opportune dal Tribunale, con contribuzione economica paterna per € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché con vicendevole assenso fra le parti al rilascio ed ai rinnovi dei passaporti e delle carte di identità validi per l'espatrio.
A supporto delle proprie richieste, il ricorrente ha rappresentato che la ricostruzione fornita dalla moglie non sia supportata da alcun riscontro probatorio e, pertanto, non giustifichi le domande formulate, negando peraltro di avere mai posto in essere condotte violente, di alcun tipo, e affermando, al contrario, di essere un buon padre, presente.
Ancora, il resistente ha affermato di provvedere mensilmente, a partire dal mese di febbraio
2022, al mantenimento di versando alla moglie la somma di € 250,00, importo Per_1
ritenuto congruo in relazione allo stipendio dallo stesso percepito e alle spese fisse sostenute (affitto, prestito, utenze), oltre ad aver sottoscritto, presso la propria banca, un'assicurazione sanitaria in favore della figlia;
infine, il resistente ha negato la ricorrenza dei presupposti per riconoscere un assegno in favore della moglie, svolgendo ella lavori non regolarizzati di pulizie.
All'esito dell'udienza presidenziale 18.05.2022, sentite personalmente le parti, con ordinanza riservata 03/06/2022 il Presidente del Tribunale di Varese ha disposto: “autorizza
i coniugi a vivere separati;
dispone l'affido super esclusivo di alla madre ai sensi Per_1 dell'art. 337 quater terzo comma seconda parte cod. civ. con collocamento presso la stessa, autorizzando la madre ad adottare tutte le decisioni nell'interesse della figlia, anche quelle di maggior interesse relative alla istruzione, alla educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e ad espletare tutte le pratiche amministrative anche in relazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio; incarica i Servizi Sociali del
Comune di Tradate di prendere in carico il nucleo familiare, di effettuare uno stretto monitoraggio e di organizzare frequentazioni padre – figlia con modalità osservate e protette in spazio neutro anche al fine di verificare la qualità della relazione padre – figlia;
dispone che i Servizi Sociali trasmettano relazione aggiornata all'Ufficio entro il 10 novembre 2022; pone a carico del padre l'obbligo di versamento mensile, entro il giorno 5
pagina 6 di 24 del mese, di 200 euro per il contributo al mantenimento di , dal rateo di maggio Per_1
2022, con rivalutazione annuale automatica Istat da maggio 2023, oltre al 100% delle spese extra assegno secondo le linee guida le Tribunale di Varese;
pone a carico del marito l'obbligo di versamento mensile, entro il giorno 5 del mese, di 200 euro per il contributo al mantenimento della moglie, dal rateo di maggio 2022, con rivalutazione annuale automatica da maggio 2023”.
Nominato il giudice istruttore, sono state depositate la memoria integrativa di parte ricorrente , nonché la comparsa di costituzione in giudizio di parte resistente Pt_1
. CP_1
Con ordinanza riservata 16.11.2022, preso atto che, nonostante un breve riavvicinamento della coppia, la situazione fra le parti è nuovamente degenerata in ricatti e minacce, finanche in un tamponamento tra le auto delle stesse parti in causa, è stata disposta la prosecuzione degli interventi già in disposti in favore del nucleo da parte dei
Servizi Sociali, compresi gli incontri in Spazio Neutro padre/figlia; sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza 21.03.2023, rigettate le istanze istruttorie delle parti, lette le relazioni di aggiornamento dei Servizi Sociali incaricati, è stata nominata l'Avv. Francesca Urru quale Curatore Speciale della minore , alla luce della domanda di decadenza Persona_1
formulata in atti.
La UR Speciale dei minori si è costituita in giudizio in data 23/05/2023, domandando l'affido di all'Ente territorialmente competente, individuato nel Per_1
comune di residenza attuale, e, in esito alla richiesta indagine e approfondimento da parte dei Servizi Sociali, di determinare in via definitiva le più opportune modalità di affidamento, collocamento, regolamentazione del diritto di visita e mantenimento della minore;
in particolare, a fondamento delle proprie richieste, la UR ha Pt_2
ricostruito un quadro familiare ritenuto ambivalente e, dunque, pregiudizievole per la stabilità della minore, in cui i coniugi alternano momenti di forte tensione a momenti di vicinanza sia sentimentale sia fisica, e gli incontri padre/figlia, talvolta, avvengono, come pagina 7 di 24 riportato nelle relazioni dei Servizi Sociali, presso l'abitazione materna e senza, quindi,
l'intermediazione degli operatori presso uno spazio neutro, come invece disposto dal
Tribunale.
Con comparsa di costituzione di nuovo difensore 12/06/2023, si è costituito in giudizio il nuovo procuratore di parte ricorrente.
In modifica dei provvedimenti provvisori assunto, acquisita relazione di aggiornamento da parte dei Servizi Sociali incaricati, attivato il contraddittorio fra le parti, con ordinanza 21.07.2023 è stato disposto l'affido della minore all'Ente Per_1
territorialmente competente, individuato in quello di residenza della minore e dunque il
Comune di Venegono Inferiore (VA); con delega all'attivazione degli interventi di supporto al nucleo familiare (spazio neutro padre/figlia, con autorizzazione all'ampliamento secondo interesse della minore, come anche richiesto dal difensore del resistente all'udienza, con autorizzazione all'introduzione dei parenti del padre secondo le modalità ivi descritte;
educativa domiciliare;
presa in carico psicologica e CPS per la madre;
valutazione delle competenze genitoriali, di entrambi i genitori;
Centro Dorian Gray o assimilabile per il padre, previa acquisizione della sua disponibilità).
La causa è stata istruita tramite l'acquisizione delle relazioni di aggiornamento circa gli interventi attuati dai Servizi Sociali.
All'udienza 02/10/2024, disposto il previo aggiornamento delle rispettive situazioni economico-patrimoniali eseguito tempestivamente dalla sola parte ricorrente, le parti hanno precisato le conclusioni;
parte ricorrente ha rinunciato alla domanda di un assegno di mantenimento in proprio favore alla luce delle mutate circostanze fattuali.
Sono stati assegnati i richiesti termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c. (applicabile ratione temporis); la parte resistente e la UR speciale hanno depositato comparsa conclusionale;
solo la parte resistente ha depositato memoria di replica;
la parte ricorrente non ha depositato scritti conclusivi.
pagina 8 di 24 La causa, dunque, è stata trattenuta in decisione al Collegio.
***********
1) Preliminarmente
La causa è matura per la decisione, senza necessità di ammissione di ulteriori mezzi istruttori;
pertanto, le istanze istruttorie ribadite dalle parti anche in sede di precisazione delle conclusioni non possono trovare in accoglimento neppure in questa sede;
in particolare, parte ricorrente ha richiamato genericamente tutti gli atti contenenti istanze istruttorie depositati, con conseguente sufficienza del richiamo alle ordinanze istruttorie già depositate in atti sul punto, per le motivazioni ivi contenute e qui richiamate;
parte resistente, al contempo, ha insistito specificamente per l'ammissione di CTU volta ad accertare la capacità genitoriale della ricorrente.
Sul punto, ritiene il Collegio che l'istanza di CTU non possa trovare accoglimento in quanto il risultato delle ampie attività delegate e svolte dai Servizi Sociali incaricati – corredato da puntuali relazioni di aggiornamento in cui non emerge nella madre della minore alcuna criticità tale da necessitare approfondimenti – offre un quadro familiare sufficientemente completo e dettagliato, tale da rendere superfluo e, pertanto, inammissibile, l'ulteriore accertamento tecnico richiesto dal resistente.
2) Giurisdizione e legge applicabile
Poiché la fattispecie presenta elementi di transnazionalità (ricorrente cittadina moldava;
resistente cittadino rumeno e moldavo;
matrimonio presso il consolato moldavo in Italia), occorre vagliare la giurisdizione del Giudice adito e, successivamente, la legge applicabile.
Invero, a norma del Regolamento (CE) n. 2201/2003 sussiste la giurisdizione del
Giudice italiano nella fattispecie. Invero, l'art. 3 co. 1 lett. A) stabilisce la competenza dell'Autorità Giurisdizionale del luogo del territorio ove si trova la residenza abituale dei coniugi ovvero l'ultima residenza abituale comune, come appunto nella fattispecie, ove i coniugi, di nazionalità moldava e rumena, uniti in matrimonio presso il consolato moldavo pagina 9 di 24 di Milano, hanno poi stabilito la loro residenza abituale in provincia di Varese, peraltro ancora attuale.
Il Regolamento citato, invero, trova applicazione anche al di fuori dei confini degli
Stati Membri dell'Unione Europea, avendo carattere universale ed essendo quindi applicabile anche a cittadini di stati extra UE, purché gli stessi abbiano collegamenti sufficientemente solidi con il territorio dell'Unione, come la Moldavia nella fattispecie – cfr. Sentenza n. 68/2007 Corte di Giustizia.
A tale criterio per la pronuncia circa lo status di separazione personale, conseguono poi i criteri connessi e collegati relativi alle ulteriori domande formulate nell'interesse della minore, la quale è nata in [...] e qui ha sempre abitato e continua ad abitare.
Ancora, nella fattispecie trova applicazione la legge italiana a norma del
Regolamento (UE) n. 1259/2010; invero, l'art. 8 prevede che in difetto di accordo fra le parti sul punto, si applicherà la legge dello Stato in cui si trova la residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'Autorità giurisdizionale, e pertanto quella italiana.
3) La pronuncia sullo status
Va pronunciata la separazione giudiziale dei coniugi , (C.F. Parte_1
nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato in [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio in data 28.05.2021, presso il Consolato della Repubblica di Moldavia a Milano, atto non trascritto nei registri dello Stato Civile di alcun Comune italiano (neppure a seguito di espresso invito alle parti in tal senso, al fine di opportuna opponibilità ai terzi della relativa situazione giuridica del legame familiare che li lega); alla pronuncia di separazione non seguirà, pertanto, alcun ordine all'Ufficiale di Stato civile, in quanto alcuna annotazione o incombenza consegue alla relativa pronuncia.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché il tenore delle conclusioni da ultimo rassegnate dai coniugi stessi, rende manifesta la volontà delle parti di non poter ricostruire la comunione materiale e spirituale del contratto pagina 10 di 24 matrimonio, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
ricorrono, pertanto, le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per la pronuncia del provvedimento di separazione.
4) La domanda di addebito di responsabilità in capo al CP_1
La domanda è fondata.
Ed invero, a fronte dell'allegazione di parte ricorrente di una vita coniugale connotata da soprusi e violenze, anche fisiche, vittima di plurimi maltrattamenti, tali da indurla a rivolgersi ad un centro antiviolenza e ad accettare il collocamento della madre e della bambina in apposita comunità, fuoriuscendo dalla casa coniugale, parte resistente si è limitata a negare ogni condotta violenta e violativa dei doveri coniugali, rimarcando di essere un buon padre e un buon marito.
Ebbene, sul punto, non può che notarsi che ogni deduzione di parte resistente volta a confutare le violenze addebitategli, trova il proprio fondamento in emolumenti o contribuzioni di tipo economico (cfr. memoria di costituzione del resistente 04/11/2022 – pagg. da 1 a 4); trattasi evidentemente di deduzioni, sul punto, inconferenti.
Sul punto, deve essere richiamato l'insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, consolidato già prima delle novità normative della c.d. riforma Cartabia in materia di “violenza” ex art. 473bis.40 segg. c.p.c., secondo cui : “Le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei.” (cfr. Cassazione civile sez. VI,
22/03/2017, n.7388).
pagina 11 di 24 Ebbene, nella presente fattispecie, anche a voler prescindere dalla mole di allegazioni di condotte astrattamente idonee a costituire violazione dei doveri coniugali imputate al resistente e oggetto di denunce-querele in ambito penale in cui non vi è a tutt'oggi accertamento definitivo passato in giudicato, risulta specificamente allegato e dettagliato, oltre che congruamente documentato da parte ricorrente un grave episodio di violenza fisica in danno della e ad opera del , sul quale la contestazione Pt_1 CP_1
di parte resistente non può dirsi specifica, con ogni conseguenza di legge ex art. 115 c.p.c.
Parte ricorrente, in fatti, sin dal ricorso introduttivo, ha specificamente dedotto ed allegato che in data 26/11/2021, epraltro proprio a fronte della manifestazione della volontà della moglie al marito di separarsi, il resistente ha posto in essere agiti di violenza in suo danno, tali da indurre al ricorrente a richiedere l'intervento dei Carabinieri, con successivo accesso al Pronto Soccorso, ove è stata certificata una diagnosi di “contusioni multiple volto, collo, torace” con prognosi per 12 giorni a seguito di percosse dal convivente (cfr. doc. 6 ricorso).
Tali eventi si sono verificati in un contesto temporale complessivamente connotato da ulteriori episodi, di cui alle denunce querele 27/09/2021 e 06/11/2021, che, se non possono certo assurgere a prova delle condotte ivi descritte trattandosi di narrazione di parte, certamente assolvono la funzione di specifica deduzione ed allegazione, anche per relationem, in ordine alle complessive condotte lamentate in ricorso dalla moglie.
Ancora, risulta confermato nelle relazioni dei Servizi Sociali in atti (cfr. in particolare relazione pervenuta in data 15/11/2022) che la ricorrente è stata presa in carico dal centro antiviolenza “Associazione Icore”, nonché ha fatto ingresso presso una casa rifugio nel marzo 2022 “in accordo con i Servizi Sociali comunali, il consultorio familiare
e l'associazione Icore”; sul punto, non si ignora che l'ingresso in casa rifugio sia conseguito a difficoltà della ricorrente con membri del nucleo familiare di origine ove la stessa era rientrata a seguito della fuoriuscita dalla casa familiare, ma il dato risulta non irrilevante, nel senso che nelle valutazioni compiute dai servizi professionali interessati risulta contenuta altresì, quale presupposto logico, la valutazione di inadeguatezza del rientro della ricorrente presso l'abitazione con il marito, nonché l'inadeguatezza dello pagina 12 di 24 stesso resistente ad occuparsi, finanche solo temporaneamente, della minore, con inserimento della sola ricorrente in Comunità.
A fronte di tali e dettagliate deduzioni, parte resistente si è limitata a negare genericamente le proprie condotte, deducendo e allegando di aver provveduto a contribuzione economica e ad acquistare i beni di necessità per la moglie e la minore.
In definitiva, la domanda della ricorrente deve trovare accoglimento, risultando provato quantomeno l'evento di violenza fisica di cui al verbale di pronto soccorso, idoneo da sé solo a giustificare l'addebito della separazione, senza ulteriori accertamenti.
5) La domanda di decadenza, il regime di affidamento, il collocamento prevalente e la frequentazione con il genitore non collocatario della minore Per_1
Ritiene il Collegio di confermare l'affido della minore all'Ente, temporaneamente e allo stato al fine di agevolare gli interventi di supporto alla resistente, anche al fine di consentirle il supporto alla creazione di una “rete”, viste le buone capacità genitoriali che la ricorrente, supportata, è stata in grado di manifestare, ferme le difficoltà e criticità della figura paterna che risulta inidonea all'esercizio di responsabilità genitoriale, non avendo egli minimamente investito nel proprio percorso personale.
In particolare, viene in primo luogo in analisi la figura materna.
Ed infatti, nonostante un momento critico che ha poi in concreto generato l'affido all'Ente della minore, in ragione di un riavvicinamento anche sentimentale della ricorrente al resistente, che ha plasticamente dimostrato le difficoltà della ricorrente nel gestire e contenere gli agiti provenienti dal padre di sua figlia, nonostante i provvedimenti di questo
Tribunale limitativi degli incontri padre/figlia, la stessa ha poi dimostrato nel corso del giudizio di comprendere a pieno gli interventi del Servizio Sociale disposti in suo favore e attivati anche su sua iniziativa, manifestando di sapersi affidare ai professionisti affiancatigli, aderendo pienamente ai percorsi, anche personali, proposti, giungendo a essere in grado di garantire, adeguatamente supportata, ottime capacità genitoriali nella cura quotidiana e straordinaria della minore, da sempre collocata prevalentemente presso di lei, anche alla luce della tenera età della minore stessa.
pagina 13 di 24 I Servizi Sociali hanno riconosciuto nella ricorrente un buon atteggiamento di autocritica e di consapevolezza rispetto al proprio vissuto, riportando come la stessa abbia fatto “un grande lavoro su se stessa, sulla sua sicurezza, su cosa desidera per se stessa e su quali sono i suoi punti di forza e le sue debolezze. Si mostra consapevole della strada che ha percorso e di quella che deve ancora percorrere, e sembra altresì convinta di non voler ricadere negli errori del passato. e al rapporto con il marito, nonché un impegno concreto ed effettivo nel reperimento di un'attività lavorativa, tale da consentire una effettiva indipendenza”. Inoltre, nelle relazioni depositate in atti si si è potuto osservare come il rapporto madre figlia “sia in continuo divenire, modificandosi e adattandosi ai repentini cambiamenti evolutivi della bambina, ai cambiamenti quotidiani della vita famigliare e alle nuove sfide educative che la mamma si trova ad affrontare. E. risponde bene alle novità che caratterizzano questa fase della vita di L., mettendo in campo risorse personali e molto impegno per far si che la bambina si senta sempre accolta e compresa in ogni suo piccolo cambiamento. Dalle osservazioni in sede d'intervento, E. si caratterizza per la fiducia che ripone nella bambina. Sostenendola e dandole il proprio supporto nelle piccole e grandi sfide, la mamma lavora affinché il suo appoggio sia di aiuto alla bambina nella costruzione di una buona autostima e fiducia in sé stessa” – cfr. relazione pervenuta il 26/09/2024.
Sul punto occorre però evidenziare, in modo franco e concreto, come da più parti emerga ancora la necessità di supporti per la ricorrente con proseguimento del regime di affidamento all'Ente della minore, a tutela e rinforzo dei progressi compiuti nel corso del giudizio, al fine di non disperdere quanto di positivo è stato possibile conquistare, per consentire di giungere in seconda battuta, in un futuro anche prossimo, ad un regime di affidamento esclusivo della minore alla madre (salvo, sempre auspicabile, miglioramento della figura paterna).
Ed infatti la UR speciale della minore ha concluso domandando al prosecuzione del regime in essere di affido all'Ente, evidenziando “L'affido della minore all'ente e l'adesione ad un intervento più massiccio di sostegno da parte dei servizi territoriali ha consentito alla ricorrente di superare le numerose fragilità da cui era afflitta
e l'ha resa una donna ed una madre più conscia del proprio ruolo e delle proprie Con responsabilità. La relazione depositata dal lo scorso 26 settembre descrive una madre
pagina 14 di 24 tuttora in cammino ma con un buon livello di consapevolezza ed una acquisita capacità di affidarsi, che le hanno consentito nel tempo di rendersi economicamente indipendente dal marito e trovare degli spazi di riflessione e aiuto per sé e per la minore” e ancora
“L'assenza di una rete familiare/ amicale di supporto per la SI.ra , sulla quale Pt_1 ricade totalmente l'onere dell'accudimento di , comporta che la donna debba Per_1
ricevere un sostegno nella gestione quotidiana della minore, non demandabile ad un servizio educativo esterno perché strettamente dipendente dagli orari di lavoro della donna. La proposta di affiancare alla stessa una famiglia di appoggio che la coadiuvi nell'accudimento della bambina appare la più tutelante per le esigenze della minore e quella che maggiormente può garantire alla ricorrente la possibilità di proseguire con il proprio percorso di crescita personale e di rafforzamento delle proprie competenze genitoriali” – cfr. pagg.
4-5 scritti conclusivi Curatore Speciale.
Ancora, le conclusioni dell'equipe educativa de al Sole che ha in Controparte_3 carico il nucleo per conto dei Servizi Sociali ha concluso “Dalle osservazioni dell'ultimo periodo E. sembra aver acquisito coscienza e fiducia in se stessa e nel suo ruolo genitoriale. Si pone degli obiettivi realizzabili e lavora alacremente affinché la figlia abbia tutto quello che le serve sia sul piano materiale quanto, e soprattutto, su quello emotivo- relazionale. La stabilità data dal nuovo lavoro le ha permesso di ritrovare una tranquillità che per molto tempo le è mancata e che è stata per lei fonte di grande fatica. Il sostegno delle figure istituzionali che la seguono è per lei fondamentale, ciò le permette di mettersi costantemente in discussione e, nello stesso tempo, vedere avvalorato tutto il percorso fatto fino ad oggi. Tuttavia, nonostante i progressi e i cambiamenti positivi dell'ultimo periodo si ritiene importante tenere monitorata la situazione data la pregressa tendenza della madre ad avere fasi altalenanti.” – cfr. relazione 26/09/2024.
Quanto alla figura paterna, si osserva quanto segue.
Al contrario della positiva evoluzione osservata da parte della ricorrente nel corso del triennio di giudizio, il resistente è apparso fermo nelle proprie convinzioni, incapace di comprendere i supporti attivati in suo favore, indisponibile a ogni confronto di tipo pagina 15 di 24 personale, con atteggiamento di negazione degli atteggiamenti violenti di cui è stato autore, per come sopra accertati.
Ed infatti, il resistente, comparso personalmente solo avanti al Presidente del
Tribunale, emerge come figura interessata più all'aspetto economico delle conseguenze del presente giudizio, che a una seria possibilità di maturazione anche personale in relazione alle cause che hanno concotto alla crisi familiare, negando ogni propria responsabilità e domandato esclusivamente di vedere la minore, salvo poi dichiararsi indisponibile a un incremento degli incontri in Spazio Neutro, nonché negarsi a ogni intervento di natura personale sullo stesso.
L'assoluta assenza di una prospettiva di crescita ovvero di evoluzione positiva della figura paterna emerge anche da quanto riportato dalla UR , la quale evidenzia Pt_2 come “Il resistente, al contrario, non ha aderito ad alcuna tra le proposte di valutazione e supporto indirizzategli dagli operatori, dalla sottoscritta e dallo stesso G.I., limitandosi a proseguire con gli incontri in spazio neutro a cadenza quindicinale per la durata di un'ora
e negando la disponibilità ad un ampliamento quantomeno della durata degli incontri, adducendo motivi di lavoro.”, e ancora “La proposta di affiancare alla stessa una famiglia di appoggio che la coadiuvi nell'accudimento della bambina appare la più tutelante per le esigenze della minore e quella che maggiormente può garantire alla ricorrente la possibilità di proseguire con il proprio percorso di crescita personale e di rafforzamento delle proprie competenze genitoriali. Pure se non gradita al SI. , che dichiara di CP_1
rifiutare tale soluzione ma non ne fornisce di alternative per sopperire alle difficoltà della ex moglie, né si dichiara disponibile ad aderire a un proprio percorso per proporsi a propria volta come risorsa, la detta soluzione realizza l'interesse principale della minore ad una crescita sana, serena ed equilibrata e deve essere pertanto accolta da Codesto
Ill.mo Tribunale come la più confacente al caso di specie”; infine, ( ) “Ha col tempo Per_1 costruito una buona relazione con il SI. ed i rimandi dell'educatrice di SN sono CP_1
tanto positivi che la scrivente deve ammettere di provare un discreto rammarico nell'apprendere che il resistente non abbia alcun modo per incrementare la frequenza e la qualità di tali momenti, certa che farebbero molto bene anche a lui, oltre che naturalmente alla piccina”.
pagina 16 di 24 Anche il Servizio Sociale ha previsto (cfr. relazione 26/09/2024) che “Sebbene il
Servizio ritenga che sarebbe opportuno procedere con un aumento del tempo delle visite
, ad oggi il sig. , nonostante mostri un sincero affetto per la figlia, Persona_2 CP_1
dichiara di trovarsi in difficoltà per motivi lavorativi. Questa sua fatica, non permette di fare ulteriori ragionamenti rispetto a un ampliamento del diritto di visita. Per il SI.
come indicato nelle relazioni precedenti, il Servizio reputa importante un percorso CP_1
di supporto psicologico, tuttavia lo stesso, oltre a dichiarare di non avere il tempo, pare non abbia raggiunto la consapevolezza utile per aprirsi e rendersi disponibile ad un percorso introspettivo e di riflessione sul sé”, nonché “Il Servizio sta proseguendo nella ricerca di una famiglia di appoggio che possa essere una risorsa pratica ed affettiva per la minore e di supporto per la GN . Se da una parte la GN esprime la Pt_1 Pt_1 sua gioia all'idea di poter avere un supporto di questo tipo, dall'altra il sig. assume CP_1
un atteggiamento di chiusura, sentendosi messo da parte nella crescita di sua figlia a favore di una famiglia di “estranei”. Ciononostante, il Servizio ritiene essere una risorsa importante sia per che per la GN ”. Per_1 Pt_1
In definitiva, a fronte di una figura materna che pare destinata ad uno sbocco di valutazione del tutto positivo in ordine alle sue capacità genitoriali, con conseguente piena reintegrazione nelle capacità genitoriali dopo il biennio di affido all'Ente, la figura paterna risulta del tutto inidonea, con conseguente necessaria perdurante limitazione delle sue capacità genitoriali fino a nuova valutazione;
ne consegue, allo stato, che debba essere confermato l'affido della minore all'Ente territorialmente competente, Persona_1
individuato nel Comune di residenza attuale della minore (allo stato il Comune di
Venegono Inferiore;
l'incarico seguirà automaticamente eventuali mutamenti di residenza della minore che dovessero verificarsi), con conferma della limitazione della responsabilità di entrambi i genitori sulle scelte in materia di collocamento, salute, educazione, e sugli altri incarichi delegati all'Ente, per la limitata durata di due anni a partire dalla pubblicazione della sentenza, come espressamente sancito dall'art. 5 bis della l. 4 maggio
1983, n. 184 (come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.
149); all'esito di tale periodo, in prospettiva, potrà procedersi ad affido esclusivo della minore alla madre.
pagina 17 di 24 Al contempo, però, preme evidenziare come non ricorrano le condizioni per la richiesta pronuncia di decadenza paterna.
Ed infatti, nonostante le difficoltà e rigidità evidenziate nel padre resistente, non può del tutto obliterarsi la circostanza per cui la relazione padre/figlia, per quanto limitata, sia allo stato di sufficiente qualità, con altresì interessamento del padre anche dal punto di vista economico.
Tali elementi, minimali, consentono di escludere l'accoglibilità della domanda di recisione radicale del vincolo genitoriale, richiesta dalla ricorrente.
Non è mai stato in discussione fra le parti il collocamento prevalente della minore presso la madre , che pertanto viene anche in questa sede confermato. Parte_1
Quanto al regime di frequentazione padre/figlia, ritiene il Collegio di dover confermare le statuizioni in essere e, quindi, secondo quanto disposto fin dalla sede presidenziale, che gli incontri tra il sig. e la figlia continuino ad CP_1 Per_1
avvenire esclusivamente in Spazio Neutro, secondo modalità osservate e protette e ritenute maggiormente rispondenti alle esigenze della minore, in quanto non è possibile procedere alla richiesta di liberalizzazione domandata dal resistente, peraltro senza proporre un calendario neppure di massima.
Infatti, sul punto il dato rilevante è costituito dall'indisponibilità del resistente agli interventi del Servizio sociale (percorsi personali, nonché modulazione del regime di frequentazione della minore) con conseguente impossibilità di prevedere modalità di fuoriuscita dallo spazio neutro attuale, non ricorrendone i presupposti.
Invero, come indicato dall'ultima relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali depositata in atti in data 26/09/2024, gli incontri padre-figlia, che avvengono a cadenza quindicinale e hanno durata di un'ora “procedono in modo abbastanza costante e lineare.
La bambina, a parte alcuni comportamenti e atteggiamenti di insicurezza e chiusura, appare felice di vedere il padre e di passare del tempo con lui. Il padre appare a sua volta felice di vedere la figlia, è propositivo durante gli incontri sebbene affermi più volte che per lui sarebbe difficile riuscire a vedere la figlia più spesso, sebbene questo resti un suo
pagina 18 di 24 desiderio. […] Sebbene il Servizio ritenga che sarebbe opportuno procedere con un aumento del tempo delle visite padre-figlia, ad oggi il sig. , nonostante mostri un CP_1
sincero affetto per la figlia, dichiara di trovarsi in difficoltà per motivi lavorativi. Questa sua fatica, non permette di fare ulteriori ragionamenti rispetto a un ampliamento del diritto di visita. Per il SI. come indicato nelle relazioni precedenti, il Servizio reputa CP_1
importante un percorso di supporto psicologico, tuttavia lo stesso, oltre a dichiarare di non avere il tempo, pare non abbia raggiunto la consapevolezza utile per aprirsi e rendersi disponibile ad un percorso introspettivo e di riflessione sul sé. La GN sta Pt_1
continuando con il suo percorso personale, complessivo di supporto psicologico e percorso Cont al il quale la aiuta nel gestire la sua situazione e nel raggiungere maggiore consapevolezza rispetto ai suoi aspetti più vulnerabili;
appare sapersi mettere in discussione e maggiormente disponibile a confrontarsi con il Servizio”.
Pertanto, sebbene dall'esito degli incontri padre/figlia emerga una valutazione complessivamente positiva, allo stato la frequentazione con la figura paterna non può essere liberalizzata, né ampliata, necessitando del proseguimento dello Spazio Neutro disposto, con incontri solo alla necessaria costante presenza di un operatore professionale, nel mentre che il padre della minore si attivi in concreto per l'attivazione e il proficuo svolgimento di percorsi personali che gli consentano di lavorare su sé stesso e sul proprio vissuto, nonché sulle proprie competenze genitoriali.
Occorre infine, accogliere la domanda del Curatore Speciale, in ordine alla prosecuzione degli interventi e dei concreti strumenti da attivarsi da parte del Servizio
Sociale dell'Ente affidatario della minore.
Ed infatti, il Curatore Speciale ha richiesto “disporre che il Servizio affidatario, di concerto con i servizi specialistici a ciò predisposti, individuino una famiglia di appoggio in sostegno alla SI.ra per la gestione quotidiana di , fornendo alla diade Pt_1 Per_1
madre- figlia ogni supporto necessario al consolidamento della relazione;
- incaricare i servizi sociali di proseguire nella funzione di monitoraggio dell'intero nucleo, favorendo in particolare lo sviluppo e la crescita della relazione tra la minore ed il padre, con indicazione al relazionare a Codesto Ill.mo Tribunale, Ufficio del Giudice Tutelare, con
pagina 19 di 24 cadenza annuale, ovvero a segnalare qualunque elemento di pregiudizio per la minore che dovesse emergere nella prosecuzione della presa in carico”.
Appare del tutto congrua e fondata la richiesta di individuare una famiglia di appoggio, ovvero qualsivoglia altro strumento di concreto supporto alla madre nella gestione della figlia, di fatto integralmente a suo carico, anche al fine di consentire lo sviluppo di una rete sul territorio in grado di supportare la diade anche in futuro;
le doglianze paterne sul punto sono inconferenti, non offrendo egli soluzioni alternative, né personalmente né tramite altre forme di supporto (es. economico per baby sitter).
6) Le pronunce di carattere economico
Quanto agli aspetti economici, si osserva quanto segue.
In sede presidenziale è stato stabilito a carico del sig. un contributo CP_1
economico, a titolo di mantenimento indiretto della figlia , quantificato in € 200,00, Per_1
con rivalutazione annuale ISTAT, oltre spese straordinarie nella misura del 100%, nonché un versamento mensile, a titolo di mantenimento della moglie sig.ra Parte_1 quantificato nella somma di € 200,00 con rivalutazione annuale ISTAT.
In corso di giudizio, la ricorrente ha, congruamente, rinunciato alla domanda relativa all'assegno di mantenimento da parte del coniuge in suo favore, avendo reperito una occupazione lavorativa a tempo indeterminato: invero, dalla documentazione depositata emerge che la ricorrente , occupata con mansioni di operaia/autista presso la Pt_1
Bibos S.r.l.s., con contratto part-time all'87,50% percepisce all'attualità una retribuzione netta mensile di circa € 1.100,00/1.200,00 (cfr. doc 16,17,18,19,20 ricorrente), oltre al CP_ corrispettivo integrale per l'assegno unico erogato dall' per la minore, pari ad € 233,00 circa (cfr. doc. 21).
Invero, a fronte dei redditi così percepiti è intervenuta altresì in data 12/01/204 la revoca dall'originaria ammissione al beneficio del Patrocinio a Spese dello Stato.
Quanto all'assegno di mantenimento ordinario indiretto per la figlia minore, invece, la ricorrente ha concluso e insistito per il riconoscimento di un contributo paterno maggiore rispetto agli importi di cui alla fase presidenziale, vigenti, con una contribuzione mensile pagina 20 di 24 incrementata da € 200,00 ad e 500,00, mensili, domandando però che sia posto a carico del padre il 75% delle spese straordinarie, a fronte del 100% stabilito in sede presidenziale.
Sul punto, oltre ai redditi della madre collocataria appena rappresentati e documentati, occorre evidenziare come la stessa sia gravata da un finanziamento della durata di 36 mesi dal luglio 2024, per un importo mensile di € 184,00, con Pitagora S.p.A. al fine di avere liquidità sufficienti a saldare i debiti per forniture di energia dell'abitazione in cui vive e per canoni di locazione rimasti arretrati (cfr. doc. 22 e 23).
Quanto al padre della minore , invece, i redditi dallo stesso, per come CP_1
emergenti dai documenti richiesti con provvedimento 21/05/2024 e depositati solo in data
03/10/2024 nel giorno successivo alla celebrazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni e quindi oggetto di contraddittorio solo in fase di scritti conclusivi, risultano documentati per € 8.538,11 lordi per il 2021 con precisazione di assunzione dal 01/09/2021
(CU 2022), € 27.185,96 lordi per il 2022 (CU 2023) e € 30.170,47 lordi per il 2023 (CU
2024) – cfr. nota di deposito 03/10/2024 resistente.
Quanto agli oneri, il resistente riferisce di essere gravato dalla rata di un prestito per
€ 440,23 mensili, nonché dal pagamento del canone di locazione di € 650,00 mensili, ma deve segnalarsi che tali esborsi non sono stati documentati quanto al loro titolo giustificativo, e pertanto non possono trovare considerazione in questa sede. Infatti, la documentazione depositata risulta del tutto incompleta ed imprecisa, in quanto la voce
“pagamento finanziamento rateale” risultante da un estratto conto al 31.03.2022 prodotto non è idonea a consentire di ricavare alcuna informazione utile, in primis la decorrenza e quindi il eprdurare o meno dell'onere, ma altresì le motivazioni alla base del finanziamento, se contratto nell'interesse della famiglia o meno, con ogni conseguenza in punto di bilanciamento nel complessivo equilibrio economico-patirmoniale familiare;
in ogni caso, non è prodotto il contratto di tale finanziamento;
del pari, il contratto di locazione allegato appare privo di firma del locatore e del conduttore, non consentendo, dunque, sul piano probatorio di ottenere un quadro reddituale certo e dettagliato.
Tanto premesso deve osservarsi che, alla luce dei criteri di legge e delle elaborazioni giurisprudenziali (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. 1, Ordinanza n. 16739 del 06/08/2020, Rv.
pagina 21 di 24 658968 - 01), la quantificazione del mantenimento indiretto per i figli da parte del genitore non collocatario deve avvenire in maniera proporzionale al proprio reddito, ovvero alla capacità lavorativa, nonché alle esigenze di vita del figlio, alla luce del tenore di vita goduto nonché dell'età e delle sue inclinazioni naturali e legittime aspirazioni, valutando congruamente altresì i tempi di permanenza e di effettiva frequentazione oltre alla valenza economica dei compiti di cura ed educazione da ciascun genitore assunti.
Orbene, nel caso di specie, ritiene il Collegio di dover stabilire in € 300,00 mensili la contribuzione economica indiretta paterna, somma che appare del tutto congrua alle esigenze di vita della minore, dell'età della stessa, alla luce delle capacità reddituali della ricorrente per come incrementate in corso di giudizio, nonché della totale assenza di mantenimento diretto da parte del padre, in ragione di quanto al capo precedente.
In ragione dell'attuale situazione economico-patrimoniale delle parti, per come mutata in corso di giudizio, in parziale modifica della ripartizione delle spese straordinarie prevista in sede presidenziale in ragione della sopravvenuta attività lavorativa dipendente di entrambi i genitori della minore, si dispone che le stesse graveranno nella misura del 75% sul padre e del 25% sulla madre, secondo la domanda formulata dalla ricorrente, secondo le modalità di cui al Protocollo adottato presso il Tribunale di Varese, permanendo uno squilibrio fra i redditi percepiti dalle parti.
L'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla madre ricorrente
, in ragione del collocamento prevalente della minore presso di lei, Parte_1
nonché delle limitate modalità di visita padre/minore allo stato praticabili, con conseguente significativo maggior apporto materno in termini di mantenimento diretto.
7) Le ulteriori pronunce
Parte resistente ha domandato, infine, il reciproco assenso al rilascio di documenti validi per l'espatrio, per gli adulti e per la minore.
La domanda è del tutto inammissibile.
Invero, quanto ai documenti relativi alle parti in causa, la domanda risulta inconferente e priva di fondamento giuridico alla luce del dato normativo di cui al D.L.
pagina 22 di 24 69/2023 conv. con mod. in Legge n. 103 del 10.08.2023, secondo il quale gli adulti maggiorenni, pur genitori di prole minorenne, non hanno più bisogno di presentare documentazione da parte dell'altro genitore del minore per il rilascio di documenti validi per l'espatrio.
Al contempo, la domanda, per quanto debba interpretarsi relativamente ai documenti per la figlia minorenne, risulta in questa sede inammissibili, risultando l'oggetto della stessa sottoposto a competenza funzionale inderogabile del Giudice Tutelare.
8) Le spese di lite
Attesa la natura del giudizio, gli interessi della minore coinvolta, nonché la reciproca soccombenza delle parti, si giustifica ex art. 92 co. 2 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in causa, Curatore Speciale del minore compreso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , (C.F. Parte_1
nata in [...] il [...], e (C.F. C.F._1 CP_1
), nato in [...] il [...], i quali hanno contratto C.F._2
matrimonio in data 28.05.2021 presso il Consolato della Repubblica di Moldavia a
Milano, atto non trascritto nei registri dell'Ufficiale di Stato Civile;
2) DICHIARA che la separazione avviene con addebito di responsabilità in capo al marito resistente CP_1
3) CONFERMA l'affido della minore (Varese, 03/08/2021) all'Ente Persona_1
territorialmente competente, individuato nel Comune di residenza, con limitazione della responsabilità di entrambi i genitori in ordine sulle scelte in materia di collocamento, salute, educazione, e sugli altri incarichi delegati all'Ente, per la durata di anni due a far data dalla pubblicazione della presente sentenza;
pagina 23 di 24 4) DISPONE il collocamento della minore presso la madre ricorrente;
Pt_1
5) DISPONE che le frequentazioni padre/figlia avvengano in Spazio Neutro, con cadenza secondo disponibilità del Servizio Sociale quantomeno quindicinale, secondo modalità necessariamente osservate e protette, con possibilità di una progressiva liberalizzazione secondo l'andamento e qualora si ravvisino le condizioni, valutato l'interesse della minore , previo riscontro di concreta Per_1
disponibilità del padre agli interventi disposti in corso di giudizio;
con prosecuzione del monitoraggio del Servizio Sociale dell'Ente affidatario, espresso incarico all'attivazione di una famiglia di appoggio alla diade madre/figlia, ovvero altro strumento di supporto che il Servizi riterrà congruo;
con relazione semestrale al
Giudice Tutelare del Tribunale di Varese (prima relazione ottobre 2025);
6) DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento ordinario CP_1
indiretto della figlia minorenne mediante la corresponsione alla madre Pt_1
dell'importo di € 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma soggetta a
[...]
rivalutazione annuale Istat di legge (prima rivalutazione maggio 2026), oltre al 75% delle spese straordinarie secondo le regole e le modalità di cui al Protocollo vigente presso il Tribunale di Varese 01.02.2018; assegno unico universale integralmente in favore della ricorrente;
Parte_1
7) DICHIARA inammissibili le domande del resistente relative ai documenti validi per l'espatrio;
8) COMPENSA integralmente le spese di lite, fra tutte le parti del giudizio.
Si comunichi alle parti, nonché all'Ente affidatario della minore, nonché ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
si comunichi al Giudice Tutelare in sede per la vigilanza.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 03 aprile 2025.
La Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena FU
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 L. n. 196 del 2003.
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